Articolo 2 della Legge 1 giugno 2021, n. 88
Articolo 1Articolo 3
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23 giugno 2021
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena e intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 23 giugno 2021