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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta: dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Caterina Garufi Consigliere all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2795 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Napoli Manuel, come da procura in atti APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennari Federica, Controparte_1 come da procura in atti APPELLATO OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15114/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 2 novembre 2020
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così descritto la vicenda per cui è causa: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 9 dicembre 2017 il Sig. ha proposto opposizione al CP_1 decreto ingiuntivo n. 20150/2017 (R.g. n. 49782/2017), con il quale il Tribunale di Roma, ha ingiunto di pagare in favore del
[...]
la somma di € 11.390,28 per lavori di Controparte_2 rifacimento del tetto dello stabile condominiale, oltre spese legali;
chiedeva al Tribunale di Roma l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 20150/2017 - R.G. n. 49782/2017, per i motivi di cui in premessa, - nel merito, accertare e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile della delibera assembleare del 5.11.2015, nonché di tutte le
r.g. n. 1 consequenziali e successive delibere e ripartizioni, per le causali di cui in premessa, e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 20150/2017 - R.G. n. 49782/2017, anche per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, condannare il , in Controparte_3 persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore del Signor delle spese, competenze ed onorari del presente Controparte_1 giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Deduceva in particolare che il monitorio si fondava su delibera del 5.11.2015, da ritenersi nulla in quanto le spese ripartite riguardavano lavori ad un tetto non coprente la proprietà (negozio) dell'opponente sito in via Collatina 273 e coprente in minima parte il negozio di Piazza De Cupis 16, per il quale doveva concorrere solo in proporzione ai metri quadri coperti. Si costituiva il condominio deducendo: a) che il monitorio era fondato su delibere approvate e non impugnate;
b) che erano state approvate anche con il voto favorevole dell'opponente; c) che si trattava di lavori di rifacimento di un tetto servente anche le proprietà dell'attore. (…)”. Istruita documentalmente la causa, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso: “revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara quanto al riparto delle spese, la nullità della delibera condominiale del
5.11.2015 e delle delibere ad essa conseguenti;
c) condanna il condominio opposto alla rifusione delle spese che, già eseguita la compensazione del 50%, liquida in euro 120,00 per spese vive e 2300,00 per onorari, da distrarsi in favore dell'avv. Gennari dichiaratosi antistatario.” Il Tribunale, a fondamento della decisione, per quel che qui interessa, ha osservato: “ Preliminarmente si osserva che il principio secondo il quale la somme ingiunte non possono più essere contestate laddove trovino fondamento in delibere non impugnate trova il suo limite nel caso in cui dette delibere siano affette da nullità, potendo quest'ultima essere fatta valere in ogni momento (persino quando abbiano avuto il voto favorevole di chi le abbia successivamente impugnate):cfr. Cass 16389/2018; 15042 del 14 giugno 2013 quanto alla legittimazione all'impugnazione anche del condomino votante a favore. Le due unità immobiliari di proprietà del Sig. e per le quali il CP_1
Condominio opposto chiede il pagamento delle somme ingiunte sono il negozio sito in Via Collatina n. 273 che è un locale a sé stante, autonomo rispetto l'edificio condominiale su cui si è posizionato il tetto oggetto dei lavori di rifacimento (…) (cfr, fotografie e perizia di parte). Ebbene, è noto principio legale quello che pone le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni solo a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità; il non ha quindi posto Parte_1 in essere un mero errore di calcolo, ossia di quantificazione delle somme dovute dall'opponente (che avrebbe comportato la mera invalidità della
r.g. n. 2 delibera ma un errore nel criterio giuridico di riparto, generando così la nullità della delibera impugnata. Nella specie, quindi, ritenuta la nullità della delibera presupposta del 2015, il monitorio va revocato nulla dovendo corrispondere l'attore per il rifacimento del tetto con riferimento alla porzione sotto la quale non vi è alcuna delle sue proprietà, non traendo dal tetto alcuna utilità. (..)”. Avverso tale sentenza ha proposto appello il di cui in Parte_1 epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni: “(..) in parziale riforma della sentenza gravata ed ogni contraria istanza, eccezione e domanda reietta, “In via principale e nel merito: rigettare la opposizione a decreto ingiuntivo avversaria, stante quanto espresso nella narrativa che precede,
e – per l'effetto – confermare, per quanto di ragione, il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della autorevole controparte al pagamento della somma pari ad Euro 12.368,05, indicata nella medesima narrativa che precede”. Con vittoria di compensi e di spese, da distrarsi a favore dello scrivente difensore e procuratore che se ne dichiara anticipatario ed antistatario”.
ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario. La causa, all'udienza del 20 febbraio 2025, è stata trattenuta in decisione.
Il di cui in epigrafe ha censurato la sentenza, in primo luogo, Parte_1 per aver dichiarato nulla la delibera del 5.11.2015, nonostante fosse stata adottata all'unanimità, donde la deroga convenzionale ai (presunti) criteri legali di ripartizione delle spese non poteva che essere considerata legittima, nonché per non aver pronunciato su tale eccezione, così violando la norma di cui all'art. 112 c.p.c.. Osserva la Corte che la censura non ha pregio, in quanto parte da un presupposto erroneo, ossia che sia sufficiente il voto unanime dei condomini presenti in assemblea per derogare i criteri legali di ripartizione delle spese.
Ed invece, per la legittimità di tale deroga è necessario il consenso di tutti i partecipanti del condominio, con la conseguenza che non essendo presenti nella seduta assembleare del 5.11.2015 tutti i partecipanti al condominio, nessuna legittima deroga avrebbe potuto essere disposta. Con ulteriore motivo di appello, il di cui in epigrafe ha Parte_1 censurato la sentenza per aver erroneamente ritenuto che “il negozio sito in Via Collatina n. 273 è un locale a sé stante, autonomo rispetto l'edificio condominiale su cui si è posizionato il tetto oggetto dei lavori di rifacimento”, mentre al contrario tale negozio fa parte dello stabile condominiale, costituito da un unico corpo di fabbrica, con la conseguenza che il tetto è servente anche in relazione al negozio de quo. La censura è infondata. Come si evince dalle foto versate in atti, il negozio sito in Via Collatina
r.g. n. 3 n. 273, pur essendo contiguo allo stabile condominiale, dunque in appoggio ad esso, è dotato di autonoma copertura. Il tetto in relazione al quale sono state ripartite le spese non svolge, dunque, alcuna funzione di copertura rispetto al negozio. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1123, terzo comma, gli oneri di manutenzione devono essere sopportati solo dai condomini proprietari delle unità immobiliari sottostanti al tetto che da esso traggono utilità per la funzione di copertura che strutturalmente svolge. Il di cui in epigrafe ha reiterato, infine, la domanda proposta Parte_1 nella comparsa di costituzione e risposta con cui si è costituito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, volta ad ottenere la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 12.368,05, dovuta in virtù del bilancio consuntivo dei lavori di rifacimento del tetto e del relativo riparto approvato con la delibera dell'11.7.2017, sostenendone la piena ammissibilità, essendo consentita all'opposto la mutatio libelli all'opposto. Osserva la Corte che la domanda è inammissibile.
Ed invero, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione. La domanda in esame non costituisce una modifica (ampliamento) della domanda monitoria, ma un'autonoma domanda, in quanto trova il suo presupposto su un diverso titolo. Ed in ogni caso, per le stesse ragioni sopra espresse, anche tale domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento. Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta l'appello proposto dal Parte_1
:
[...]
- condanna il al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di CP_1
, dichiaratosi antistatario, liquidate in € 5.826,00, oltre
[...] spese forfettarie e accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento, da parte dell'appellante, della somma pari al contributo unificato. Roma, 26 febbraio 2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 4