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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 25 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott.
OL PE, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
2362/2018 R.G.
È comparso per parte appellante l'Avv. Carlo Merlino che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte appellata l'Avv. Silvia Munaò che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione della causa. Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione, s i r i s e r v a d i p r o v v e d e r e c o n s u c c e s s i v a ordinanza.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile All'udienza del 25 novembre 2025, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott. OL PE, viene chiamata la causa n. 2362/2018 R.G., promossa da
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
Presidente p.t. dell' rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Carlo Merlino, giusta procura in atti, appellante contro
in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Munaò, giusta procura in atti, appellato
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 155/2018, depositata in data 24 gennaio 2018, che aveva rigettato l'opposizione dalla stessa formulata e confermato il provvedimento monitorio opposto ottenuto dal con cui la veniva condannata al pagamento Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 2.635,16, oltre interessi legali, a titolo di rimborso per le spese di mantenimento e cura di un cane di proprietà dell'associazione nel periodo che va dal 09.07.2013 al 31.12.2014, nonché delle Parte_2 ulteriori spese processuali. Parte appellante deduceva l'erroneità dell'impugnata decisione articolando i motivi di gravame che verranno di seguito esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il
[...]
il quale resisteva al gravame e, rilevata l'infondatezza dei motivi CP_1 di appello, chiedeva l'integrale conferma della sentenza di primo grado. L'atto di appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo di gravame l'odierna appellante lamenta la violazione della regola generale di correttezza e buona fede in relazione al dovere inderogabile di solidarieta' di cui all'art. 2 cost., consistita nel frazionamento giudiziale, contestuale e sequenziale di un credito unitario.
In particolare, con il primo motivo di appello ha dedotto come il giudice di prime cure avesse ignorato la circostanza per cui l'appellante, contestualmete al decreto ingiuntivo opposto, avesse ricevuto la notifica, da parte dello stesso anche del decreto ingiuntivo n. 870/2016 afferente, a dire della prima, Pt_3 al medesimo rapporto, così concretando un abuso del processo.
Tale assunto, tuttavia, è palesemente infondato.
Ed invero, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, con il decreto n. 870/2016 alla era stato ingiunto personalmente il Pt_1 pagamento per il mantenimento di un cane di sua proprietà. L'ingiunzione oggetto del presente giudizio, invece, attiene al pagamento del mantenimento di altro distinto cane di cui è proprietaria l'associazione e del cui Parte_2 operato, anche sotto il profilo della responsabilità patrimoniale risponde, ex art. 38 c.c. in solido con l'associazione, il presidente che nel periodo di riferimento ha adottato le deliberazioni nell'interesse dell'associazione, ovvero, nel caso de quo, l'odierna appellante . Come sottolienato Parte_1 dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome eper conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 c.c. in aggiunta al fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con l'esigenza di tutela dei creditori.” (Cass.
Civ. n. 2169/2018).
Infondato è anche il secondo motivo di gravame con cui la lamenta la Pt_1 violazione dell'art. 633 c.p.c. per travisamento delle risultanze processuali relativamente alla documentazione prodotta ex adverso e formata, a suo dire,
“inter alios” e, dunque, priva di valore probatorio.
La doglianza è infondata.
Ed invero, si precisa che la domanda avanzata in sede monitoria da parte del appellato è un'azione di ripetizione di indebito;
pertanto, secondo il CP_1 consolidato orientamento delle Suprema Corte, spetta al creditore provare l'esistenza del suo credito ed il diritto alla ripetizione. Applicando tale principio di diritto alla presente controversia non può revocarsi in dubbio che tale onore sia stato assolto dal creditore;
difatti, come osservato CP_1 dall'ente territoriale, la pretesa creditoria del trova titolo nella l. CP_1
15/2000 e, pertanto, nel corretto espletamento dell'iter procedimentale ivi previsto.
L'Ente locale appellato ha processualmente provato l'esistenza dei fatti posti a fondamento del suo diritto creditorio. In particolare, relativamente all'an, dalla documentazione versata in atti risulta dimostrato che l'odierno appellato ha rispettato l'iter procedurale previsto dalla legge (cfr. la raccomandata del 13.01.2014 con cui il Comune comunica alla proprietaria il luogo di ricovero del proprio cane in ossequio all'art. 14, comma III, della l.
15/2000) nonché di aver preso in custodia e ricoverato a sue spese, presso la struttura convenzionata Oasi Cisternazza sas, il cane di proprietà dell'associazione dal 09.07.2013 al 31.12.2014. Parte_2
In merito al quantum, l'effettivo esborso delle spese di custodia e ricovero è comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio (le fatture emesse dal rifugio sanitario convenzionato ed i mandati di pagamento emessi dal a favore dello stesso). Spettava, a questo punto, all'odierna appellata CP_1 dimostrare di aver richiesto la riconsegna del proprio cane, previa offerta di pagamento delle spese di ricovero, senza che possa essere dedotta alcuna inversione dell'onere probatorio in quanto trattasi di quei fatti estintivi- modificativi della pretesa creditoria avanzata dal ed il cui relativo CP_1 onere probatorio ricade sul debitore ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 2697
c.c..
Al riguardo occorre precisare che nel caso di specie, il cane, catturato il
09.07.2013, è stato identificato solo in data 13.01.2014. Tale circostanza risulta dalla nota assunta al Prot. P.M. n. 94, versata in atti, con cui il dirigente Controparte_2
, trasmetteva al Comune appellato la scheda identificativa
[...] del cane recante microchip n. 380260010013210 (che risultava registrato all'anagrafe canina in proprietà dell'associazione ). Pertanto, prima Parte_2 di quel momento non era possibile, non essendo stato individuato il proprietario, procedere, nell'immediatezza della cattura, al relativo avviso. Eseguita l'identificazione, il appellato ha provveduto CP_1 tempestivamente (anche in considerazione dell'elevato numero di cani ritrovati e deii relativi proprietari da avvisare), ad informare la mediante Pt_1 raccomandata con ricevuta di ritorno del 31.01.2014, pure prodotta in atti, nel rispetto della procedura disciplinata dall'art. 14, comma IV della l.
15/2000. Tra l'altro, tale normativa non prescrive un termine perentorio entro il quale trasmettere la raccomandata, né lo stesso può desumersi per analogia dal diverso termine di quindici giorni previsto per il recupero del cane.
L'appellante non ha provato di avere richiesto la riconsegna del cane, ed anzi,
è rimasta inerte anche a seguito della notifica di lettera raccomandata prot.
PM. N. 400 del 19.02.2015 con cui l'Ente le ha comunicato il decesso del cane avvenuto in data 31.12.2014, ovvero a distanza di quasi un anno dalla prima comunicazione con cui la stessa veniva informata del ritrovamento dell'animale e invitata a ritirarlo previo pagamento delle somme dovute per il suo ricovero. Emerge, pertanto, che sul punto non possa essere invocato alcun volontario ritardo o presunta mala fede dell'appellato finalizzati al prolungamento del ricovero dell'animale e, dunque, delle relative spese;
ancora, l'appellante non puo lamentare l'eccessiva durata del ricovero anche in considerazione della circostanza per cui tale evento, per quanto sopra argomentato, risulta imputabile alla condotta del primo.
Deve aggiungersi che l'appellante avrebbe dovuto dimostrare non solo di aver richiesto la riconsegna, ma, altresì, di aver offerto al il rimborso delle CP_1 spese di ricovero e custodia, quale ulteriore fatto estintivo del diritto di credito del ex art. 2697 c.c. CP_1
Come espressamente previsto dall'art. 15 della l. n. 15/2000 “i cani catturati che non sono iscritti all'anagrafe sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamino entro quindici giorni dalla cattura, previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento di cui al comma VI dell'art. 14 e della sanzione di cui al comma 7 dell'art. 3”.
La norma dettata per i cani non iscritti all'anagrafe è chiaramente suscettibile di applicazione anche per i cani microchippati, come quello dell'odierna appellata, non ravvisandosi ragione alcuna che possa giustificare una disparità di disciplina e trattamento tra le due fattispecie. Ne consegue l'inammissibilità e l'infondatezza anche del secondo motivo di appello.
Con ulteriore motivo di gravame l'odierna appellante lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 14 e 15 della l. n.
15/2000 per travisamento ed erronea valutazione delle risultanze processuali.
In particolare, la stessa deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce la legittimità della procedura di recupero del credito azionata dal appellato nonostante la presunta violazione del CP_1 termine, a suo dire, previsto dalla l. 15/2000 per la conclusione dell'iter procedimentale.
Tale assunto è erroneo.
In via preliminare si osserva che, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, la pretesa creditoria del trova titolo nella Controparte_1 suddetta legge n. 15/2000 finalizzata alla prevenzione del fenomeno del randagismo ed alla tutela degli animali da affezione. Nessuna censura può essere mossa nei confronti dell'odierno appellato stante il pieno rispetto della norme procedurali ivi prescritte. Difatti, contrariamente da quanto argomentato dall'appellante, nessun criterio ermeneutico consente di trarre, dal combinato disposto degli artt. 14 e 15 della legge in esame, la previsione di un termine massimo di trenta giorni di durata del ricovero, presso il rifugio convenzionato, dei cani vaganti o randagi catturati.
La desume la sussistenza di detto periodo massimo sostenendo di poter Pt_1 applicare in via “analogica” - e di conseguenza sommare - i quindici giorni perentori stabiliti per il ritiro del cane catturato (art. 14, comma V) all'arco temporale, non indicato nella legge, entro il quale l'area di sanità pubblica veterinaria che gestisce l'anagrafe deve comunicare la cattura dell'animale al rispettivo proprietario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Assume, pertanto, che le spese di ricovero possano coprire solo il periodo che va dal ricevimento della raccomandata al ritiro del cane (se antecedente i predetti quindici giorni stabiliti per il recupero) o, in caso contrario, quello coincidente con lo scadere dello stesso termine di quindici giorni rappresentando, a suo dire, tale segmento temporale la data ultima della custodia del cane presso la struttura sanitaria convenzionata. Tale prospettazione interpretativa è priva di fondamento giuridico.
La legge n. 15/2000, invero, non stabilisce né una durata massima del ricovero né un consequenziale tetto massimo di spese a carico del Comune.
Difatti, oltre a mancare l'eadem ratio quale condizione necessaria per l'operazione analogica, criteri di ermeneutica letterali, sistematici e teleologici militano verso una direzione diametralmente opposta e consentono di escludere che la normativa de qua sancisca un limite temporale del ricovero dei cani randagi catturati.
Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che l'art. 14, comma IV, laddove prescrive l'obbligo di informativa del proprietario in ordine alla cattura del proprio cane non stabilisce alcun termine per detto avviso e nessun elemento consente di poter ritenere applicabile in via analogica quello previsto, invece, per la riconsegna del cane, trattandosi di due momenti, avviso e recupero, che soggiacciono a diverse finalità. Difetta, pertanto, quell'identità di fondamento giustificativo che consentirebbe il ricorso all'analogia.
Ed ancora, dal combinato disposto degli artt. 14 e 15, comma VI, si può senz'altro escludere la previsione di una durata massima di trenta giorni per il ricovero del cane catturato, microchippato, né la stessa può essere desunta da quanto previsto in relazione ai cani non iscritti all'anagrafe per i quali, come correttamente osservato dal Comune appellato, il termine di quindici giorni successivo alla sterilizzazione (art. 15 comma VI) costituisce un limite temporale minimo e non massimo per la permanenza dell'animale presso il ricovero convenzionato. A ciò si aggiunga che il comma IV dell'art. 14 prevede l'applicazione ai cani microchippati della disciplina dettata dal successivo art. 15, per i cani non iscritti all'anagrafe, per quanto concerne l'affidamento ai privati, la sterilizzazione e la rimessa in libertà. Ne consegue che in caso di mancato ritiro del cane microchippato qualora non sia possibile l'affidamento a privati od associazioni, lo stesso, contrariamente da quanto argomentato dall'odierna appellante, non va automaticamente ed immediatamente rimesso in libertà, ma tale ipotesi ricorre, quale extrema ratio, solo ove le strutture di ricovero non dovessero offrire recettività sufficiente e previo esperimento di un apposito iter procedimentale che vede coinvolti il Sindaco, l'area di sanità pubblica veterinaria e le associazioni protezionistiche operanti nel territorio. D'altronde opinando diversamente ed interpretando la legge nel senso che la stessa prevede che il cane catturato e ricoverato presso il rifugio convenzionato vada, senz'altro, rimesso in libertà ove non reclamato dal proprietario entro il termine di quindici giorni dall'avviso della cattura, verrebbe alimentata la presenza sul territorio di cani vaganti e randagi vanificando, così, la ratio della normativa palesemente ed incontrovertibilmente orientata a reprimere il fenomeno del randagismo.
Per le superiori ragioni, dunque, non può ravvisarsi alcuna violazione da parte del il quale, stante il mancato recupero del cane da parte CP_1 dell'odierna attrice, ha legittimamente ed in ossequio alle norme di legge protratto il ricovero presso il canile sanitario.
Con l'ultimo motivo di gravame, infine, l'odierna appellante eccepisce la violazione/falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. avendo, a suo avviso, il giudice di primo grado omesso di decidere su un punto decisivo del contendere laddove non ha statuito sulla censura relativa all'invalidità della
Convenzione stipulata tra il e l'Oasi Cisternazza sas, Controparte_1 ente concessionario per la custodia dei cani vaganti catturati.
Il giudice adito in sede di opposizione, invero, non ha vagliato la validità della predetta Convenzione, tuttavia, la sua legittimità non può essere contestata.
Premesso che il presente Tribunale può conoscere, solo incidenter tantum, dunque, ai soli fini della soluzione della presente controversia, della eventuale invalidità dell'accordo convenzionale, questo giudice ritiene che non possa essere invocata la nullità ex art. 1418 c.c. Difatti, ribadendo le argomentazioni svolte in precedenza, la legge n. 15/2000 non prevede alcuna disposizione che sancisca una durata massima del ricovero, presso il rifugio sanitario, dell'animale catturato e/o un tetto massimo delle spese di custodia ripetibili da parte dell'Ente comunale di tal che nessuna violazione di norme imperative può essere predicata.
Rimangono, infine, da regolamentare le spese processuali di lite. Quanto al giudizio di primo grado, va confermata la statuizione sul punto contenuta nella sentenza impugnata stante l'integrale conferma del provvedimento appellato.
In merito, invece, alle spese del presente grado di giudizio le medesime vanno poste integralmente a carico della nella qualità di Presidente p.t. Pt_1 dell' in ragione della sua soccombenza Parte_2 totale.
Stante il rigetto integrale dell'appello si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2000, della sussistenza del presupposto per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione medesima a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2362/2018
R.G. così provvede:
1. rigetta l'appello per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna nella qualità di Presidente p.t. Parte_1 dell' al pagamento delle spese Parte_2 processuali del presente grado di giudizio in favore del CP_1
, che liquida in € 852,00 per compensi professionali, oltre
[...] spese generali, iva e cpa come per legge;
3. si dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, modificato dalla L. n. 228/2012, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Si comunichi.
Messina 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. OL PE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 25 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott.
OL PE, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
2362/2018 R.G.
È comparso per parte appellante l'Avv. Carlo Merlino che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte appellata l'Avv. Silvia Munaò che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione della causa. Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione, s i r i s e r v a d i p r o v v e d e r e c o n s u c c e s s i v a ordinanza.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile All'udienza del 25 novembre 2025, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott. OL PE, viene chiamata la causa n. 2362/2018 R.G., promossa da
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
Presidente p.t. dell' rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Carlo Merlino, giusta procura in atti, appellante contro
in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Munaò, giusta procura in atti, appellato
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 155/2018, depositata in data 24 gennaio 2018, che aveva rigettato l'opposizione dalla stessa formulata e confermato il provvedimento monitorio opposto ottenuto dal con cui la veniva condannata al pagamento Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 2.635,16, oltre interessi legali, a titolo di rimborso per le spese di mantenimento e cura di un cane di proprietà dell'associazione nel periodo che va dal 09.07.2013 al 31.12.2014, nonché delle Parte_2 ulteriori spese processuali. Parte appellante deduceva l'erroneità dell'impugnata decisione articolando i motivi di gravame che verranno di seguito esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il
[...]
il quale resisteva al gravame e, rilevata l'infondatezza dei motivi CP_1 di appello, chiedeva l'integrale conferma della sentenza di primo grado. L'atto di appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo di gravame l'odierna appellante lamenta la violazione della regola generale di correttezza e buona fede in relazione al dovere inderogabile di solidarieta' di cui all'art. 2 cost., consistita nel frazionamento giudiziale, contestuale e sequenziale di un credito unitario.
In particolare, con il primo motivo di appello ha dedotto come il giudice di prime cure avesse ignorato la circostanza per cui l'appellante, contestualmete al decreto ingiuntivo opposto, avesse ricevuto la notifica, da parte dello stesso anche del decreto ingiuntivo n. 870/2016 afferente, a dire della prima, Pt_3 al medesimo rapporto, così concretando un abuso del processo.
Tale assunto, tuttavia, è palesemente infondato.
Ed invero, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, con il decreto n. 870/2016 alla era stato ingiunto personalmente il Pt_1 pagamento per il mantenimento di un cane di sua proprietà. L'ingiunzione oggetto del presente giudizio, invece, attiene al pagamento del mantenimento di altro distinto cane di cui è proprietaria l'associazione e del cui Parte_2 operato, anche sotto il profilo della responsabilità patrimoniale risponde, ex art. 38 c.c. in solido con l'associazione, il presidente che nel periodo di riferimento ha adottato le deliberazioni nell'interesse dell'associazione, ovvero, nel caso de quo, l'odierna appellante . Come sottolienato Parte_1 dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome eper conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 c.c. in aggiunta al fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con l'esigenza di tutela dei creditori.” (Cass.
Civ. n. 2169/2018).
Infondato è anche il secondo motivo di gravame con cui la lamenta la Pt_1 violazione dell'art. 633 c.p.c. per travisamento delle risultanze processuali relativamente alla documentazione prodotta ex adverso e formata, a suo dire,
“inter alios” e, dunque, priva di valore probatorio.
La doglianza è infondata.
Ed invero, si precisa che la domanda avanzata in sede monitoria da parte del appellato è un'azione di ripetizione di indebito;
pertanto, secondo il CP_1 consolidato orientamento delle Suprema Corte, spetta al creditore provare l'esistenza del suo credito ed il diritto alla ripetizione. Applicando tale principio di diritto alla presente controversia non può revocarsi in dubbio che tale onore sia stato assolto dal creditore;
difatti, come osservato CP_1 dall'ente territoriale, la pretesa creditoria del trova titolo nella l. CP_1
15/2000 e, pertanto, nel corretto espletamento dell'iter procedimentale ivi previsto.
L'Ente locale appellato ha processualmente provato l'esistenza dei fatti posti a fondamento del suo diritto creditorio. In particolare, relativamente all'an, dalla documentazione versata in atti risulta dimostrato che l'odierno appellato ha rispettato l'iter procedurale previsto dalla legge (cfr. la raccomandata del 13.01.2014 con cui il Comune comunica alla proprietaria il luogo di ricovero del proprio cane in ossequio all'art. 14, comma III, della l.
15/2000) nonché di aver preso in custodia e ricoverato a sue spese, presso la struttura convenzionata Oasi Cisternazza sas, il cane di proprietà dell'associazione dal 09.07.2013 al 31.12.2014. Parte_2
In merito al quantum, l'effettivo esborso delle spese di custodia e ricovero è comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio (le fatture emesse dal rifugio sanitario convenzionato ed i mandati di pagamento emessi dal a favore dello stesso). Spettava, a questo punto, all'odierna appellata CP_1 dimostrare di aver richiesto la riconsegna del proprio cane, previa offerta di pagamento delle spese di ricovero, senza che possa essere dedotta alcuna inversione dell'onere probatorio in quanto trattasi di quei fatti estintivi- modificativi della pretesa creditoria avanzata dal ed il cui relativo CP_1 onere probatorio ricade sul debitore ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 2697
c.c..
Al riguardo occorre precisare che nel caso di specie, il cane, catturato il
09.07.2013, è stato identificato solo in data 13.01.2014. Tale circostanza risulta dalla nota assunta al Prot. P.M. n. 94, versata in atti, con cui il dirigente Controparte_2
, trasmetteva al Comune appellato la scheda identificativa
[...] del cane recante microchip n. 380260010013210 (che risultava registrato all'anagrafe canina in proprietà dell'associazione ). Pertanto, prima Parte_2 di quel momento non era possibile, non essendo stato individuato il proprietario, procedere, nell'immediatezza della cattura, al relativo avviso. Eseguita l'identificazione, il appellato ha provveduto CP_1 tempestivamente (anche in considerazione dell'elevato numero di cani ritrovati e deii relativi proprietari da avvisare), ad informare la mediante Pt_1 raccomandata con ricevuta di ritorno del 31.01.2014, pure prodotta in atti, nel rispetto della procedura disciplinata dall'art. 14, comma IV della l.
15/2000. Tra l'altro, tale normativa non prescrive un termine perentorio entro il quale trasmettere la raccomandata, né lo stesso può desumersi per analogia dal diverso termine di quindici giorni previsto per il recupero del cane.
L'appellante non ha provato di avere richiesto la riconsegna del cane, ed anzi,
è rimasta inerte anche a seguito della notifica di lettera raccomandata prot.
PM. N. 400 del 19.02.2015 con cui l'Ente le ha comunicato il decesso del cane avvenuto in data 31.12.2014, ovvero a distanza di quasi un anno dalla prima comunicazione con cui la stessa veniva informata del ritrovamento dell'animale e invitata a ritirarlo previo pagamento delle somme dovute per il suo ricovero. Emerge, pertanto, che sul punto non possa essere invocato alcun volontario ritardo o presunta mala fede dell'appellato finalizzati al prolungamento del ricovero dell'animale e, dunque, delle relative spese;
ancora, l'appellante non puo lamentare l'eccessiva durata del ricovero anche in considerazione della circostanza per cui tale evento, per quanto sopra argomentato, risulta imputabile alla condotta del primo.
Deve aggiungersi che l'appellante avrebbe dovuto dimostrare non solo di aver richiesto la riconsegna, ma, altresì, di aver offerto al il rimborso delle CP_1 spese di ricovero e custodia, quale ulteriore fatto estintivo del diritto di credito del ex art. 2697 c.c. CP_1
Come espressamente previsto dall'art. 15 della l. n. 15/2000 “i cani catturati che non sono iscritti all'anagrafe sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamino entro quindici giorni dalla cattura, previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento di cui al comma VI dell'art. 14 e della sanzione di cui al comma 7 dell'art. 3”.
La norma dettata per i cani non iscritti all'anagrafe è chiaramente suscettibile di applicazione anche per i cani microchippati, come quello dell'odierna appellata, non ravvisandosi ragione alcuna che possa giustificare una disparità di disciplina e trattamento tra le due fattispecie. Ne consegue l'inammissibilità e l'infondatezza anche del secondo motivo di appello.
Con ulteriore motivo di gravame l'odierna appellante lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 14 e 15 della l. n.
15/2000 per travisamento ed erronea valutazione delle risultanze processuali.
In particolare, la stessa deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce la legittimità della procedura di recupero del credito azionata dal appellato nonostante la presunta violazione del CP_1 termine, a suo dire, previsto dalla l. 15/2000 per la conclusione dell'iter procedimentale.
Tale assunto è erroneo.
In via preliminare si osserva che, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, la pretesa creditoria del trova titolo nella Controparte_1 suddetta legge n. 15/2000 finalizzata alla prevenzione del fenomeno del randagismo ed alla tutela degli animali da affezione. Nessuna censura può essere mossa nei confronti dell'odierno appellato stante il pieno rispetto della norme procedurali ivi prescritte. Difatti, contrariamente da quanto argomentato dall'appellante, nessun criterio ermeneutico consente di trarre, dal combinato disposto degli artt. 14 e 15 della legge in esame, la previsione di un termine massimo di trenta giorni di durata del ricovero, presso il rifugio convenzionato, dei cani vaganti o randagi catturati.
La desume la sussistenza di detto periodo massimo sostenendo di poter Pt_1 applicare in via “analogica” - e di conseguenza sommare - i quindici giorni perentori stabiliti per il ritiro del cane catturato (art. 14, comma V) all'arco temporale, non indicato nella legge, entro il quale l'area di sanità pubblica veterinaria che gestisce l'anagrafe deve comunicare la cattura dell'animale al rispettivo proprietario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Assume, pertanto, che le spese di ricovero possano coprire solo il periodo che va dal ricevimento della raccomandata al ritiro del cane (se antecedente i predetti quindici giorni stabiliti per il recupero) o, in caso contrario, quello coincidente con lo scadere dello stesso termine di quindici giorni rappresentando, a suo dire, tale segmento temporale la data ultima della custodia del cane presso la struttura sanitaria convenzionata. Tale prospettazione interpretativa è priva di fondamento giuridico.
La legge n. 15/2000, invero, non stabilisce né una durata massima del ricovero né un consequenziale tetto massimo di spese a carico del Comune.
Difatti, oltre a mancare l'eadem ratio quale condizione necessaria per l'operazione analogica, criteri di ermeneutica letterali, sistematici e teleologici militano verso una direzione diametralmente opposta e consentono di escludere che la normativa de qua sancisca un limite temporale del ricovero dei cani randagi catturati.
Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che l'art. 14, comma IV, laddove prescrive l'obbligo di informativa del proprietario in ordine alla cattura del proprio cane non stabilisce alcun termine per detto avviso e nessun elemento consente di poter ritenere applicabile in via analogica quello previsto, invece, per la riconsegna del cane, trattandosi di due momenti, avviso e recupero, che soggiacciono a diverse finalità. Difetta, pertanto, quell'identità di fondamento giustificativo che consentirebbe il ricorso all'analogia.
Ed ancora, dal combinato disposto degli artt. 14 e 15, comma VI, si può senz'altro escludere la previsione di una durata massima di trenta giorni per il ricovero del cane catturato, microchippato, né la stessa può essere desunta da quanto previsto in relazione ai cani non iscritti all'anagrafe per i quali, come correttamente osservato dal Comune appellato, il termine di quindici giorni successivo alla sterilizzazione (art. 15 comma VI) costituisce un limite temporale minimo e non massimo per la permanenza dell'animale presso il ricovero convenzionato. A ciò si aggiunga che il comma IV dell'art. 14 prevede l'applicazione ai cani microchippati della disciplina dettata dal successivo art. 15, per i cani non iscritti all'anagrafe, per quanto concerne l'affidamento ai privati, la sterilizzazione e la rimessa in libertà. Ne consegue che in caso di mancato ritiro del cane microchippato qualora non sia possibile l'affidamento a privati od associazioni, lo stesso, contrariamente da quanto argomentato dall'odierna appellante, non va automaticamente ed immediatamente rimesso in libertà, ma tale ipotesi ricorre, quale extrema ratio, solo ove le strutture di ricovero non dovessero offrire recettività sufficiente e previo esperimento di un apposito iter procedimentale che vede coinvolti il Sindaco, l'area di sanità pubblica veterinaria e le associazioni protezionistiche operanti nel territorio. D'altronde opinando diversamente ed interpretando la legge nel senso che la stessa prevede che il cane catturato e ricoverato presso il rifugio convenzionato vada, senz'altro, rimesso in libertà ove non reclamato dal proprietario entro il termine di quindici giorni dall'avviso della cattura, verrebbe alimentata la presenza sul territorio di cani vaganti e randagi vanificando, così, la ratio della normativa palesemente ed incontrovertibilmente orientata a reprimere il fenomeno del randagismo.
Per le superiori ragioni, dunque, non può ravvisarsi alcuna violazione da parte del il quale, stante il mancato recupero del cane da parte CP_1 dell'odierna attrice, ha legittimamente ed in ossequio alle norme di legge protratto il ricovero presso il canile sanitario.
Con l'ultimo motivo di gravame, infine, l'odierna appellante eccepisce la violazione/falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. avendo, a suo avviso, il giudice di primo grado omesso di decidere su un punto decisivo del contendere laddove non ha statuito sulla censura relativa all'invalidità della
Convenzione stipulata tra il e l'Oasi Cisternazza sas, Controparte_1 ente concessionario per la custodia dei cani vaganti catturati.
Il giudice adito in sede di opposizione, invero, non ha vagliato la validità della predetta Convenzione, tuttavia, la sua legittimità non può essere contestata.
Premesso che il presente Tribunale può conoscere, solo incidenter tantum, dunque, ai soli fini della soluzione della presente controversia, della eventuale invalidità dell'accordo convenzionale, questo giudice ritiene che non possa essere invocata la nullità ex art. 1418 c.c. Difatti, ribadendo le argomentazioni svolte in precedenza, la legge n. 15/2000 non prevede alcuna disposizione che sancisca una durata massima del ricovero, presso il rifugio sanitario, dell'animale catturato e/o un tetto massimo delle spese di custodia ripetibili da parte dell'Ente comunale di tal che nessuna violazione di norme imperative può essere predicata.
Rimangono, infine, da regolamentare le spese processuali di lite. Quanto al giudizio di primo grado, va confermata la statuizione sul punto contenuta nella sentenza impugnata stante l'integrale conferma del provvedimento appellato.
In merito, invece, alle spese del presente grado di giudizio le medesime vanno poste integralmente a carico della nella qualità di Presidente p.t. Pt_1 dell' in ragione della sua soccombenza Parte_2 totale.
Stante il rigetto integrale dell'appello si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2000, della sussistenza del presupposto per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione medesima a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2362/2018
R.G. così provvede:
1. rigetta l'appello per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna nella qualità di Presidente p.t. Parte_1 dell' al pagamento delle spese Parte_2 processuali del presente grado di giudizio in favore del CP_1
, che liquida in € 852,00 per compensi professionali, oltre
[...] spese generali, iva e cpa come per legge;
3. si dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, modificato dalla L. n. 228/2012, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Si comunichi.
Messina 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. OL PE