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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 797/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
LO FEUDO GIUSEPPE, Relatore
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4975/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mendicino - Ufficio Tributi 87040 Mendicino CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/66-2024-1708 MU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 104/2017 MU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- che in data 16.04.2024 la società di riscossione Andreani Tributi S.r.l. Notificava a parte ricorrente il preavviso di fermo amministrativo n. PFER/66_2024 -1708 del 26/3/24 con il quale l'istante veniva invitato a provvedere al pagamento della somma complessiva di €11.375,10 comprensiva di spese di notifica ed esecuzione - con conseguente iscrizione in difetto di pagamento entro il termine perentorio di 30 gg dal ricevimento del preavviso – del fermo amministrativo sul veicolo tg Targa_1- che in particolare tale preavviso veniva notificato in forza dell' accertamento Imu n. 104/2017 notificata in data 01.07.2021;
Sostiene parte ricorrente che il preavviso opposto è illegittimo in quanto non è
stato preceduto dalla notifica e/o regolare notifica, come per legge, dell'avviso di accertamento Imu n. 104/2017 indicato nell'atto opposto;
- che in virtù dell'omessa e/o invalida notifica dell'avviso di accertamento prodromico il credito vantato nell'atto risulta irrimediabilmente prescritto nonché risultano decorsi i termini di decadenza per far valere la pretesa vantata dal Comune di Mendicino;
- che, in ordine alla impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, la
Corte dovrebbe nel merito accertare e dichiarare la nullità/annullare l'avviso di accertamento Imu n. 104/2017 per omessa e/o invalida notifica dello stesso nonché la nullità del preavviso di fermo opposto per l'omessa e/o invalida notifica dell'atto presupposto (accertamento Imu n. 104/2017 predetto)in quanto circostanze che ne pregiudicano la sua legittimità.
- sempre nel merito accertare e dichiarare la decadenza in cui è incorsa parte resistenti per non avere nei termini fissati dall'art. 1 comma 161 della
Legge n. 296/2006 evidenziati in premessa provveduto a notificare l'avviso di accertamento Imu n. 104/2017 presupposto e sotteso al preavviso di fermo amministrativo opposto;
- in ultimo e sempre nel merito accertare e dichiarare - in considerazione dell'omessa e/o invalida notifica dell'avviso di accertamento Imu n.
104/2017 - l'inesigibilità e l'insussistenza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. con decorrenza dal momento in cui il tributo doveva essere versato.
Si costituisce con memoria in atti l'Agenzia che sostiene che l'atto di accertamento MU , regolarmente notificato, non veniva opposto e rimaneva impagato e diveniva titolo esecutivo ex art. 1 co 792 L. 160-2019.
Preliminarmente Agenzia contesta la ammissibilità del ricorso evidenziando che avverso il preavviso di fermo amministrativo può essere presentato opposizione solo per vizi propri dell'atto medesimo, ma non possono essere opposti vizi che attengono alla preliminare attività accertativa da parte dell'amministrazione .Nel caso di specie , l'avviso di accertamento, che ha natura di atto amministrativo impositivo ,risulta essere ritualmente notificato e non opposto e di conseguenza è divenuto definitivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti l'avviso di accertamento costituisce un atto impositivo impugnabile autonomamente ed il suo contenuto non può essere contestato in sede di gravame contro l'atto conseguente. Comunque la
Concessionaria nella memoria in atto rileva che nell'avviso alla base del fermo sono debitamente riportati tutti i dati utili a nulla valendo quindi le eccezioni di parte ricorrente. Nondimeno nessuna prescrizione o decadenza risulta maturata in alcun modo. Infatti per effetto dei combinati disposto di cui agli artt.67 e 68
DL 18/2020 si evince l'avvenuta sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 agosto 2021 per Covid.
Nondimeno ogni diritto di difesa è stato pienamente garantito e nel merito il ricorrente non dimostra di essere esente dal tributo né di aver provveduto al relativo pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di 1 grado di Cosenza così dispone: - rigetta il ricorso -condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in €.850,,00
(ottocentocinquanta euro) per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
LO FEUDO GIUSEPPE, Relatore
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4975/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mendicino - Ufficio Tributi 87040 Mendicino CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/66-2024-1708 MU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 104/2017 MU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- che in data 16.04.2024 la società di riscossione Andreani Tributi S.r.l. Notificava a parte ricorrente il preavviso di fermo amministrativo n. PFER/66_2024 -1708 del 26/3/24 con il quale l'istante veniva invitato a provvedere al pagamento della somma complessiva di €11.375,10 comprensiva di spese di notifica ed esecuzione - con conseguente iscrizione in difetto di pagamento entro il termine perentorio di 30 gg dal ricevimento del preavviso – del fermo amministrativo sul veicolo tg Targa_1- che in particolare tale preavviso veniva notificato in forza dell' accertamento Imu n. 104/2017 notificata in data 01.07.2021;
Sostiene parte ricorrente che il preavviso opposto è illegittimo in quanto non è
stato preceduto dalla notifica e/o regolare notifica, come per legge, dell'avviso di accertamento Imu n. 104/2017 indicato nell'atto opposto;
- che in virtù dell'omessa e/o invalida notifica dell'avviso di accertamento prodromico il credito vantato nell'atto risulta irrimediabilmente prescritto nonché risultano decorsi i termini di decadenza per far valere la pretesa vantata dal Comune di Mendicino;
- che, in ordine alla impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, la
Corte dovrebbe nel merito accertare e dichiarare la nullità/annullare l'avviso di accertamento Imu n. 104/2017 per omessa e/o invalida notifica dello stesso nonché la nullità del preavviso di fermo opposto per l'omessa e/o invalida notifica dell'atto presupposto (accertamento Imu n. 104/2017 predetto)in quanto circostanze che ne pregiudicano la sua legittimità.
- sempre nel merito accertare e dichiarare la decadenza in cui è incorsa parte resistenti per non avere nei termini fissati dall'art. 1 comma 161 della
Legge n. 296/2006 evidenziati in premessa provveduto a notificare l'avviso di accertamento Imu n. 104/2017 presupposto e sotteso al preavviso di fermo amministrativo opposto;
- in ultimo e sempre nel merito accertare e dichiarare - in considerazione dell'omessa e/o invalida notifica dell'avviso di accertamento Imu n.
104/2017 - l'inesigibilità e l'insussistenza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. con decorrenza dal momento in cui il tributo doveva essere versato.
Si costituisce con memoria in atti l'Agenzia che sostiene che l'atto di accertamento MU , regolarmente notificato, non veniva opposto e rimaneva impagato e diveniva titolo esecutivo ex art. 1 co 792 L. 160-2019.
Preliminarmente Agenzia contesta la ammissibilità del ricorso evidenziando che avverso il preavviso di fermo amministrativo può essere presentato opposizione solo per vizi propri dell'atto medesimo, ma non possono essere opposti vizi che attengono alla preliminare attività accertativa da parte dell'amministrazione .Nel caso di specie , l'avviso di accertamento, che ha natura di atto amministrativo impositivo ,risulta essere ritualmente notificato e non opposto e di conseguenza è divenuto definitivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti l'avviso di accertamento costituisce un atto impositivo impugnabile autonomamente ed il suo contenuto non può essere contestato in sede di gravame contro l'atto conseguente. Comunque la
Concessionaria nella memoria in atto rileva che nell'avviso alla base del fermo sono debitamente riportati tutti i dati utili a nulla valendo quindi le eccezioni di parte ricorrente. Nondimeno nessuna prescrizione o decadenza risulta maturata in alcun modo. Infatti per effetto dei combinati disposto di cui agli artt.67 e 68
DL 18/2020 si evince l'avvenuta sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 agosto 2021 per Covid.
Nondimeno ogni diritto di difesa è stato pienamente garantito e nel merito il ricorrente non dimostra di essere esente dal tributo né di aver provveduto al relativo pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di 1 grado di Cosenza così dispone: - rigetta il ricorso -condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in €.850,,00
(ottocentocinquanta euro) per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.