Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 797
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento IMU presupposto

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia un atto impositivo impugnabile autonomamente e che il suo contenuto non possa essere contestato in sede di impugnazione dell'atto conseguente. Inoltre, la concessionaria ha rilevato che nell'avviso alla base del fermo sono riportati tutti i dati utili e che nessuna prescrizione o decadenza è maturata, anche a causa della sospensione dei termini per il Covid.

  • Rigettato
    Decadenza per omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ritiene che nessuna decadenza sia maturata, anche a causa della sospensione dei termini per il Covid.

  • Rigettato
    Inesigibilità e insussistenza della pretesa creditoria per prescrizione

    La Corte ritiene che nessuna prescrizione sia maturata, anche a causa della sospensione dei termini per il Covid.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 797
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 797
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo