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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/10/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 408/2024
Il Giudice IA CE LA, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l 'udienza figurata del 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to PIZZOLO VINCENZO MARIA ricorrente contro
), resistente contumace Controparte_1 P.IVA_1
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/7/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la nella persona del Controparte_1
legale rappresentante. A fondamento della domanda ha allegato di aver prestato attività
lavorativa, in favore della resistente dal 07.05.2023, al del 15.09.2023
in forza di un contratto a tempo pieno e determinato con mansioni di inquadrato nel V° livello del CCNL Pubblici Esercizi / Parte_2
stabilimenti minori.
Ha affermato di aver fatto parte del reparto cucina che era composto,
inizialmente, da quattro persone: Chef (sig. , capo Persona_1
partita (sig. , un lavapiatti (sig. ) e Persona_2 Persona_3
appunto il come e successivamente, verso la fine di Pt_1 Parte_2
luglio, si era aggiunto un ulteriore elemento con la mansione di aiuto cuoco.
Ha altresì allegato di avere svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro, le mansioni sotto capo cuoco. In particolare si era occupato: Di
tutte le attività legate alla preparazione dei primi piatti;
ordinava i generi alimentari, controllava le scorte e supervisionava la gestione del magazzino;
Preparava la “linea” per le lavorazioni del menù del giorno;
collaborava alla realizzazione del menù; Coordinava la brigata e la guidava in assenza dello chef;
Forniva attività di supporto allo
Chef e agli altri componenti della brigata, ove necessario;
AN
lo Chef nelle sue attività; Selezionava e gestiva i rapporti con i
Pag. 2 di 17 fornitori per gli alimenti e anche per i prodotti della sala;
si occupava,
assieme agli altri elementi della brigata del ricevimento e dello stoccaggio della merce;
si coordinava con il barman per l'“uscita”
sincronica degli aperitivi.
Ha dedotto di avere svolto un orario di lavoro ben superiore a quello contrattuale senza ricevere alcunché a titolo di lavoro straordinario e precisamente, nel mese di maggio aveva svolto 56 ore settimanali –
dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 17:00, mentre nei mesi di giugno e luglio, quando il ristorante era aperto anche a cena, aveva svolto 91 ore settimanali – dalle ore 9:00 alle ore 16:00 e dalle ore
17:30 alle ore 23:30, dal lunedì alla domenica;
tra la fine di luglio e gli inizi di agosto, dopo un'ispezione degli enti competenti, il locale era stato temporaneamente chiuso per una settimana, ed in tale ultimo periodo era stato obbligato, pena la minaccia del licenziamento, a svolgere lavori manuali e perfino edili.
Ha altresì allegato che nei mesi di agosto e settembre, il suo orario di lavoro era stato dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (senza alcuna pausa intermedia), per sette giorni settimanali, dal lunedì alla domenica e che analizzando la busta paga, relativa al mese di settembre 2023,
aveva rilevato che l'importo netto della stessa era pari ad € 0,00
Pag. 3 di 17 (zero/00), in quanto il datore di lavoro aveva immotivatamente trattenuto la somma di € 1.360,00 a titolo di “Trattenuta”
Ha affermato di avere subito un danno non patrimoniale di euro
4.472,23 e un danno patrimoniale pari ad € 14.354,12, a titolo di differenze retributive.
Ha chiesto:” -accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in
narrativa, la violazione da parte di dell'art. 4 del Controparte_1
D.Lgs. 66/03 e degli artt. 111 e 125 del CCNL Pubblici Esercizi;
-
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che il sig.
ha svolto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, mansioni Pt_1
riconducibili nel III° livello di cui al CCNL Pubblici Esercizi;
-
accertare e dichiarare che, alla luce degli illeciti tutti posti in essere
da ., come dedotti in narrativa, il diritto del sig. Controparte_1
ha diritto a percepire ai sensi e per gli effetti degli artt. Parte_1
1223 e 1226 c.c., a titolo di differenze retributive (danno
patrimoniale) l'importo di € 14.354,12 e/o il diverso importo,
maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa e/o essere
ritenuto di giustizia e, a titolo di danno non patrimoniale, l'importo di
€ 4.472,23 e/o il diverso importo, maggiore o minore, che dovesse
emergere in corso di causa e/o essere ritenuto di giustizia. Per
Pag. 4 di 17 l'effetto - per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento
in favore del ricorrente del complessivo importo di € 18.826,35 e/o il
diverso importo, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di
causa e/o essere ritenuto di giustizia.- accertare e dichiarare, per le
ragioni esposte in narrativa, l'illegittimità della trattenuta di Geo
dalla busta paga di settembre 2023.- per l'effetto, Controparte_1
condannare la società convenuta al pagamento in favore del sig.
di € 1.360,00, e/o il diverso importo, maggiore o minore, che Pt_1
dovesse emergere in corso di causa e/o ritenuto di giustizia. Il tutto
oltre interessi, rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, diritti
ed onorari del giudizio, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario delle
spese al 15% ex DM 55/14.
La società pur regolarmente citata in giudizio Controparte_1
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa istruita con documenti, e prova orale è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Come noto, incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto alla
Pag. 5 di 17 retribuzione, quale prestazione corrispettiva dell'attività lavorativa,
l'onere di provare l'inizio della prestazione e il momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Civ., sez. lav., sent.
n.18087/07; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 10651/05).
Grava, invece, sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. Civ., S.U., sent. n.13533/01; Cass. Civ., sez. lav., sent. n.
3373/10).
L'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro sono provati dal contratto di lavoro in atti (v. doc. 2 ricorrente).
Il ricorrente ha chiesto di vedersi riconosciuto il diritto all'inquadramento nel III° livello di cui al CCNL Pubblici Esercizi, e non all'erroneo inquadramento al livello V come indicato nel contratto di lavoro.
Premesso che il concetto di “mansione” individua il complesso dei compiti e delle attività che il lavoratore deve in concreto svolgere, per giurisprudenza consolidata, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento professionale di un lavoratore subordinato non si può prescindere dal preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, cui segue
Pag. 6 di 17 l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, ed, infine, dal raffronto dei risultati di tali due indagini ( cfr., ex pluribus, Cass. sez. lav. n. 18214 del 2006 e n. 4791
del 2004).
Si consideri, altresì, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito l'ampiezza e il contenuto dell'onere di allegazione affermando, con argomentazioni pienamente condivise da questo giudice, che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. (Cass.
Civ., sez. lav., sentenza n. 8025 del 21.5.2003).
Ebbene, nel caso di specie, tale onere è stato assolto
Dalla lettura del CCNL Pubblici Esercizi / stabilimenti minori all'art. 54 è previsto che al III livello “Appartengono a questo livello i
lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali
che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata
esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di
Pag. 7 di 17 autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono
lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità
professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica
e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche
professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle
responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori
e cioè: - controllo amministrativo;
- barman unico;
- sotto capo cuoco;
- cuoco unico;
- primo pasticcere;
- capo operaio;
- capo mensa
surgelati e/o precotti;
- capo reparto catering;
- assistente o vice o
aiuto supervisore catering;
- operaio specializzato provetto,
intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico -
specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni,
di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le
modalità di intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare
interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione
e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;
- maître (nella
nuova qualifica di maître confluiscono quei lavoratori che svolgono
mansioni di secondo maître in subordine ad un capo-servizio e quelli
che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa,
operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di
Pag. 8 di 17 inquadramento superiore o direttamente dal gerente);- dietologo;
-
sommelier, intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa
conoscenza di tutte le tipologie di vini nazionali ed esteri;
-
programmatore c.e.d.; - responsabile del servizio ristorazione
commerciale a catena (caratterizzata da pluralità di locali con
identità di logo e standardizzazione di prodotto e di processi
operativi) intendendosi per tale colui che in subordine alla direzione
del punto vendita, direttamente interessato alla fase lavorativa, opera
secondo istruzioni specifiche, in condizioni di autonomia operativa e
di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori;
- altre
qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella
suddetta elencazione”.
Appartengono al V° livello i lavoratori che, in possesso di qualificate
conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi
che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè - tablottista e
marchiere; - cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda,
pasticceria, gelateria;
- cassiere mensa aziendale con funzioni di
esazione; - telescriventista;
- magazziniere comune;
- centralinista;
-
cellista surgelati o precotti;
- terzo pasticcere;
- dattilografo;
- altri
impiegati d'ordine; - dispensiere;
- cantiniere;
- banconiere di
Pag. 9 di 17 gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica
prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto
annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda
normalmente alla vendita;
- banconiere di tavola calda, chiosco di
stazione; - operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che
sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale
difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed
attrezzature; - carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi
vari alle banchine;
- sfoglina, intendendosi per tale coloro che
approntano pasta fresca, tortellini,ravioli, etc.; - addetto al prelievo e
al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e
bevande; - addetto al caricamento delle macchinette distributrici di
cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
-
controllo merci;
- cameriere bar, tavola calda, self-service; - demi chef de rang
laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- barista;
-
guardarobiere non consegnatario;
- allestitore catering;
- autista di
pista catering;
- secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per
tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede
all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
-
Pag. 10 di 17 operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- guardia giurata;
-
conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore
che,in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla
conduzione di utomezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti
specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a
tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo
e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto
superiore a quattrocento chilogrammi;
- operatore pizza, intendendosi
per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle
quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la
semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi
perativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere
l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in
quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette,
provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla
somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione
di lavoro e delle relative attrezzature;
- addetto alla sicurezza,
intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e
attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato
afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni
Pag. 11 di 17 dell'azienda;
Altresì dalla prova orale espletata è emerso che il ricorrente ha svolto mansioni di sous chef, ed infatti il teste sentito Persona_1
all'udienza del 14 febbraio 2025 in prova delegata presso il Tribunale
di Firenze ha dichiarato:” . Il ricorrente era il mio sous chef”; il teste sentito all'udienza del 14 febbraio 2025 in Testimone_1
prova delegata presso il Tribunale di Firenze ha dichiarato:” Il
ricorrente era sous chef, quale sottoposto dello chef si Persona_1
occupava della linea dei primi, di ordinare la merce per tutto il
servizio di cucina, di stoccare la merce una volta consegnata, di
concordare con i fornitori i tempi delle consegne e insomma di fare sì
che tutto in cucina procedesse regolarmente”
Pertanto la mansione svolta dal ricorrente è riconducibile al livello III°
del CCNL Pubblici Esercizi / stabilimenti minori.
In relazione poi allo straordinario il teste ha Persona_1
dichiarato:” Fino a maggio ho lavorato dalle ore 8.30 del mattino fino
alle ore 17.30/18.00 per sette giorni su sette. A giugno e luglio
entravo alle ore 9 e lavoravo fino alle ore 15.30/16.00 rientrando alle
ore 17.30 e terminando alle ore 22.30/23.00 sette giorni su sette. Ad
agosto il locale fu chiuso per circa 7/10 giorni su disposizione della
Pag. 12 di 17 Asl con prescrizione di modifica di alcune strutture. A seguito di
questa chiusura il sig. il proprietario, dispose la chiusura Parte_3
serale del ristorante e io tornai a svolgere l'orario di lavoro che
avevo osservato fino a maggio ma lavorando fino alle ore
19.00/19.30, dal momento che servivamo l'aperitivo….. Anche Pt_1
ha lavorato per la convenuta;
ha cominciato ai primi di maggio 2023
ma non ricordo la data esatta e ha lavorato fino al 15 settembre 2023.
L'orario di lavoro osservato dal ricorrente era sostanzialmente
uguale a quello che ho riferito per me.”; il teste Tes_1
ha dichiarato:” Nel 2023 ho iniziato a lavorare o l'1 o il 2
[...]
maggio e ho concluso il 10 settembre 2023. Era un impiego
stagionale. Io svolgevo mansioni di cuoco capo partita, ossia dei
secondi. Il primo mese ho lavorato dalle ore 9 alle ore 17 senza
pause, sette giorni su sette;
a giugno e luglio ho lavorato dalle ore 9
alle ore 16.30 o a volte anche fino alle ore 17; poi facevamo 30/60
minuti di pausa in base a quello che dovevamo fare al rientro, e
riprendevamo attorno alle ore 17.30/17.45 per poi terminare attorno
alle ore 24.30/1.00, dipendeva dalla clientela presente, sette giorni su
sette. Ad agosto il locale è rimasto chiuso per circa una settimana a
seguito di controlli;
durante la settimana di chiusura abbiamo svolto
Pag. 13 di 17 dei lavori di bonifica su ordine del titolare (spostare frigoriferi,
dipingere le pareti etc.) e poi ho ripreso a lavorare dalle ore 9 del
mattino fino alle ore 19.30 circa senza pause, in quanto non
servivamo più la cena e facevamo il pranzo e a seguire l'aperitivo,
sempre sette giorni su sette e fino al termine del mio impiego… Il
ricorrente è arrivato 3-4 giorni dopo di me…. L'orario di lavoro del
ricorrente era sostanzialmente coincidente con quello che ho riferito
per me.
Risulta, pertanto provata l'osservanza di un orario di lavoro compatibile con quello dedotto in ricorso, in termini che si conciliano con quelli tipici del tipo di esercizio commerciale in cui il ricorrente ha lavorato.
Sul richiesto risarcimento del danno non patrimoniale derivato dallo straordinario si osserva che la Cassazione ha statuito che la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza
è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36
Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della
Pag. 14 di 17 gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto.
Quanto all'evento dannoso risarcibile, il danno da stress o usura psicofisica si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Nel caso in esame, non può qualificarsi come “abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, in quanto pur avendo superato le ore di straordinarie previste dall'art. 5 e dal CCNL di riferimento, tuttavia lo straordinario non è estato prestato reiteratamente per un tempo eccessivo di anni, ma, unicamente per un breve periodo (5 mesi).
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale pertanto non può essere accolta.
In difetto di prova, a carico di parte convenuta dell'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva (Cass. Civ., S.U., sent.
n.13533/01; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 3373/10), valutata, peraltro,
Pag. 15 di 17 ex artt. 116 e 420 c.p.c., la mancata costituzione del convenuto, al ricorrente va riconosciuta la somma di € 14.354,12, come da conteggio elaborato sulla base della retribuzione prevista per il III
livello CCNL Commercio e degli altri parametri risultanti dai prospetti paga in atti, oltre ad euro 1.360,00 per la trattenuta operata in busta paga.
La causa va, pertanto, decisa come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta ai sensi del DM n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
accerta e dichiara che ha svolto, per tutta la durata del Parte_1
rapporto di lavoro, mansioni riconducibili al III° livello di cui al
CCNL Pubblici Esercizi;
Contr
-condanna la in persona del legale rapp.te, al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro
15.714,12 ( 14.354,12 +1360,00) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di differenze retributive.
Pag. 16 di 17 -Condanna la in persona del legale rapp.te, al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 4.500,00, oltre spese generali (15%) iva e cpa
24/10/2025 Il Giudice
IA CE LA
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 408/2024
Il Giudice IA CE LA, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l 'udienza figurata del 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to PIZZOLO VINCENZO MARIA ricorrente contro
), resistente contumace Controparte_1 P.IVA_1
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/7/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la nella persona del Controparte_1
legale rappresentante. A fondamento della domanda ha allegato di aver prestato attività
lavorativa, in favore della resistente dal 07.05.2023, al del 15.09.2023
in forza di un contratto a tempo pieno e determinato con mansioni di inquadrato nel V° livello del CCNL Pubblici Esercizi / Parte_2
stabilimenti minori.
Ha affermato di aver fatto parte del reparto cucina che era composto,
inizialmente, da quattro persone: Chef (sig. , capo Persona_1
partita (sig. , un lavapiatti (sig. ) e Persona_2 Persona_3
appunto il come e successivamente, verso la fine di Pt_1 Parte_2
luglio, si era aggiunto un ulteriore elemento con la mansione di aiuto cuoco.
Ha altresì allegato di avere svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro, le mansioni sotto capo cuoco. In particolare si era occupato: Di
tutte le attività legate alla preparazione dei primi piatti;
ordinava i generi alimentari, controllava le scorte e supervisionava la gestione del magazzino;
Preparava la “linea” per le lavorazioni del menù del giorno;
collaborava alla realizzazione del menù; Coordinava la brigata e la guidava in assenza dello chef;
Forniva attività di supporto allo
Chef e agli altri componenti della brigata, ove necessario;
AN
lo Chef nelle sue attività; Selezionava e gestiva i rapporti con i
Pag. 2 di 17 fornitori per gli alimenti e anche per i prodotti della sala;
si occupava,
assieme agli altri elementi della brigata del ricevimento e dello stoccaggio della merce;
si coordinava con il barman per l'“uscita”
sincronica degli aperitivi.
Ha dedotto di avere svolto un orario di lavoro ben superiore a quello contrattuale senza ricevere alcunché a titolo di lavoro straordinario e precisamente, nel mese di maggio aveva svolto 56 ore settimanali –
dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 17:00, mentre nei mesi di giugno e luglio, quando il ristorante era aperto anche a cena, aveva svolto 91 ore settimanali – dalle ore 9:00 alle ore 16:00 e dalle ore
17:30 alle ore 23:30, dal lunedì alla domenica;
tra la fine di luglio e gli inizi di agosto, dopo un'ispezione degli enti competenti, il locale era stato temporaneamente chiuso per una settimana, ed in tale ultimo periodo era stato obbligato, pena la minaccia del licenziamento, a svolgere lavori manuali e perfino edili.
Ha altresì allegato che nei mesi di agosto e settembre, il suo orario di lavoro era stato dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (senza alcuna pausa intermedia), per sette giorni settimanali, dal lunedì alla domenica e che analizzando la busta paga, relativa al mese di settembre 2023,
aveva rilevato che l'importo netto della stessa era pari ad € 0,00
Pag. 3 di 17 (zero/00), in quanto il datore di lavoro aveva immotivatamente trattenuto la somma di € 1.360,00 a titolo di “Trattenuta”
Ha affermato di avere subito un danno non patrimoniale di euro
4.472,23 e un danno patrimoniale pari ad € 14.354,12, a titolo di differenze retributive.
Ha chiesto:” -accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in
narrativa, la violazione da parte di dell'art. 4 del Controparte_1
D.Lgs. 66/03 e degli artt. 111 e 125 del CCNL Pubblici Esercizi;
-
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che il sig.
ha svolto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, mansioni Pt_1
riconducibili nel III° livello di cui al CCNL Pubblici Esercizi;
-
accertare e dichiarare che, alla luce degli illeciti tutti posti in essere
da ., come dedotti in narrativa, il diritto del sig. Controparte_1
ha diritto a percepire ai sensi e per gli effetti degli artt. Parte_1
1223 e 1226 c.c., a titolo di differenze retributive (danno
patrimoniale) l'importo di € 14.354,12 e/o il diverso importo,
maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa e/o essere
ritenuto di giustizia e, a titolo di danno non patrimoniale, l'importo di
€ 4.472,23 e/o il diverso importo, maggiore o minore, che dovesse
emergere in corso di causa e/o essere ritenuto di giustizia. Per
Pag. 4 di 17 l'effetto - per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento
in favore del ricorrente del complessivo importo di € 18.826,35 e/o il
diverso importo, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di
causa e/o essere ritenuto di giustizia.- accertare e dichiarare, per le
ragioni esposte in narrativa, l'illegittimità della trattenuta di Geo
dalla busta paga di settembre 2023.- per l'effetto, Controparte_1
condannare la società convenuta al pagamento in favore del sig.
di € 1.360,00, e/o il diverso importo, maggiore o minore, che Pt_1
dovesse emergere in corso di causa e/o ritenuto di giustizia. Il tutto
oltre interessi, rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, diritti
ed onorari del giudizio, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario delle
spese al 15% ex DM 55/14.
La società pur regolarmente citata in giudizio Controparte_1
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa istruita con documenti, e prova orale è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Come noto, incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto alla
Pag. 5 di 17 retribuzione, quale prestazione corrispettiva dell'attività lavorativa,
l'onere di provare l'inizio della prestazione e il momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Civ., sez. lav., sent.
n.18087/07; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 10651/05).
Grava, invece, sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. Civ., S.U., sent. n.13533/01; Cass. Civ., sez. lav., sent. n.
3373/10).
L'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro sono provati dal contratto di lavoro in atti (v. doc. 2 ricorrente).
Il ricorrente ha chiesto di vedersi riconosciuto il diritto all'inquadramento nel III° livello di cui al CCNL Pubblici Esercizi, e non all'erroneo inquadramento al livello V come indicato nel contratto di lavoro.
Premesso che il concetto di “mansione” individua il complesso dei compiti e delle attività che il lavoratore deve in concreto svolgere, per giurisprudenza consolidata, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento professionale di un lavoratore subordinato non si può prescindere dal preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, cui segue
Pag. 6 di 17 l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, ed, infine, dal raffronto dei risultati di tali due indagini ( cfr., ex pluribus, Cass. sez. lav. n. 18214 del 2006 e n. 4791
del 2004).
Si consideri, altresì, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito l'ampiezza e il contenuto dell'onere di allegazione affermando, con argomentazioni pienamente condivise da questo giudice, che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. (Cass.
Civ., sez. lav., sentenza n. 8025 del 21.5.2003).
Ebbene, nel caso di specie, tale onere è stato assolto
Dalla lettura del CCNL Pubblici Esercizi / stabilimenti minori all'art. 54 è previsto che al III livello “Appartengono a questo livello i
lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali
che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata
esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di
Pag. 7 di 17 autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono
lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità
professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica
e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche
professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle
responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori
e cioè: - controllo amministrativo;
- barman unico;
- sotto capo cuoco;
- cuoco unico;
- primo pasticcere;
- capo operaio;
- capo mensa
surgelati e/o precotti;
- capo reparto catering;
- assistente o vice o
aiuto supervisore catering;
- operaio specializzato provetto,
intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico -
specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni,
di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le
modalità di intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare
interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione
e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;
- maître (nella
nuova qualifica di maître confluiscono quei lavoratori che svolgono
mansioni di secondo maître in subordine ad un capo-servizio e quelli
che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa,
operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di
Pag. 8 di 17 inquadramento superiore o direttamente dal gerente);- dietologo;
-
sommelier, intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa
conoscenza di tutte le tipologie di vini nazionali ed esteri;
-
programmatore c.e.d.; - responsabile del servizio ristorazione
commerciale a catena (caratterizzata da pluralità di locali con
identità di logo e standardizzazione di prodotto e di processi
operativi) intendendosi per tale colui che in subordine alla direzione
del punto vendita, direttamente interessato alla fase lavorativa, opera
secondo istruzioni specifiche, in condizioni di autonomia operativa e
di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori;
- altre
qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella
suddetta elencazione”.
Appartengono al V° livello i lavoratori che, in possesso di qualificate
conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi
che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè - tablottista e
marchiere; - cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda,
pasticceria, gelateria;
- cassiere mensa aziendale con funzioni di
esazione; - telescriventista;
- magazziniere comune;
- centralinista;
-
cellista surgelati o precotti;
- terzo pasticcere;
- dattilografo;
- altri
impiegati d'ordine; - dispensiere;
- cantiniere;
- banconiere di
Pag. 9 di 17 gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica
prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto
annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda
normalmente alla vendita;
- banconiere di tavola calda, chiosco di
stazione; - operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che
sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale
difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed
attrezzature; - carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi
vari alle banchine;
- sfoglina, intendendosi per tale coloro che
approntano pasta fresca, tortellini,ravioli, etc.; - addetto al prelievo e
al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e
bevande; - addetto al caricamento delle macchinette distributrici di
cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
-
controllo merci;
- cameriere bar, tavola calda, self-service; - demi chef de rang
laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- barista;
-
guardarobiere non consegnatario;
- allestitore catering;
- autista di
pista catering;
- secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per
tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede
all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
-
Pag. 10 di 17 operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- guardia giurata;
-
conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore
che,in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla
conduzione di utomezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti
specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a
tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo
e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto
superiore a quattrocento chilogrammi;
- operatore pizza, intendendosi
per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle
quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la
semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi
perativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere
l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in
quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette,
provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla
somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione
di lavoro e delle relative attrezzature;
- addetto alla sicurezza,
intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e
attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato
afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni
Pag. 11 di 17 dell'azienda;
Altresì dalla prova orale espletata è emerso che il ricorrente ha svolto mansioni di sous chef, ed infatti il teste sentito Persona_1
all'udienza del 14 febbraio 2025 in prova delegata presso il Tribunale
di Firenze ha dichiarato:” . Il ricorrente era il mio sous chef”; il teste sentito all'udienza del 14 febbraio 2025 in Testimone_1
prova delegata presso il Tribunale di Firenze ha dichiarato:” Il
ricorrente era sous chef, quale sottoposto dello chef si Persona_1
occupava della linea dei primi, di ordinare la merce per tutto il
servizio di cucina, di stoccare la merce una volta consegnata, di
concordare con i fornitori i tempi delle consegne e insomma di fare sì
che tutto in cucina procedesse regolarmente”
Pertanto la mansione svolta dal ricorrente è riconducibile al livello III°
del CCNL Pubblici Esercizi / stabilimenti minori.
In relazione poi allo straordinario il teste ha Persona_1
dichiarato:” Fino a maggio ho lavorato dalle ore 8.30 del mattino fino
alle ore 17.30/18.00 per sette giorni su sette. A giugno e luglio
entravo alle ore 9 e lavoravo fino alle ore 15.30/16.00 rientrando alle
ore 17.30 e terminando alle ore 22.30/23.00 sette giorni su sette. Ad
agosto il locale fu chiuso per circa 7/10 giorni su disposizione della
Pag. 12 di 17 Asl con prescrizione di modifica di alcune strutture. A seguito di
questa chiusura il sig. il proprietario, dispose la chiusura Parte_3
serale del ristorante e io tornai a svolgere l'orario di lavoro che
avevo osservato fino a maggio ma lavorando fino alle ore
19.00/19.30, dal momento che servivamo l'aperitivo….. Anche Pt_1
ha lavorato per la convenuta;
ha cominciato ai primi di maggio 2023
ma non ricordo la data esatta e ha lavorato fino al 15 settembre 2023.
L'orario di lavoro osservato dal ricorrente era sostanzialmente
uguale a quello che ho riferito per me.”; il teste Tes_1
ha dichiarato:” Nel 2023 ho iniziato a lavorare o l'1 o il 2
[...]
maggio e ho concluso il 10 settembre 2023. Era un impiego
stagionale. Io svolgevo mansioni di cuoco capo partita, ossia dei
secondi. Il primo mese ho lavorato dalle ore 9 alle ore 17 senza
pause, sette giorni su sette;
a giugno e luglio ho lavorato dalle ore 9
alle ore 16.30 o a volte anche fino alle ore 17; poi facevamo 30/60
minuti di pausa in base a quello che dovevamo fare al rientro, e
riprendevamo attorno alle ore 17.30/17.45 per poi terminare attorno
alle ore 24.30/1.00, dipendeva dalla clientela presente, sette giorni su
sette. Ad agosto il locale è rimasto chiuso per circa una settimana a
seguito di controlli;
durante la settimana di chiusura abbiamo svolto
Pag. 13 di 17 dei lavori di bonifica su ordine del titolare (spostare frigoriferi,
dipingere le pareti etc.) e poi ho ripreso a lavorare dalle ore 9 del
mattino fino alle ore 19.30 circa senza pause, in quanto non
servivamo più la cena e facevamo il pranzo e a seguire l'aperitivo,
sempre sette giorni su sette e fino al termine del mio impiego… Il
ricorrente è arrivato 3-4 giorni dopo di me…. L'orario di lavoro del
ricorrente era sostanzialmente coincidente con quello che ho riferito
per me.
Risulta, pertanto provata l'osservanza di un orario di lavoro compatibile con quello dedotto in ricorso, in termini che si conciliano con quelli tipici del tipo di esercizio commerciale in cui il ricorrente ha lavorato.
Sul richiesto risarcimento del danno non patrimoniale derivato dallo straordinario si osserva che la Cassazione ha statuito che la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza
è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36
Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della
Pag. 14 di 17 gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto.
Quanto all'evento dannoso risarcibile, il danno da stress o usura psicofisica si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Nel caso in esame, non può qualificarsi come “abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, in quanto pur avendo superato le ore di straordinarie previste dall'art. 5 e dal CCNL di riferimento, tuttavia lo straordinario non è estato prestato reiteratamente per un tempo eccessivo di anni, ma, unicamente per un breve periodo (5 mesi).
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale pertanto non può essere accolta.
In difetto di prova, a carico di parte convenuta dell'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva (Cass. Civ., S.U., sent.
n.13533/01; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 3373/10), valutata, peraltro,
Pag. 15 di 17 ex artt. 116 e 420 c.p.c., la mancata costituzione del convenuto, al ricorrente va riconosciuta la somma di € 14.354,12, come da conteggio elaborato sulla base della retribuzione prevista per il III
livello CCNL Commercio e degli altri parametri risultanti dai prospetti paga in atti, oltre ad euro 1.360,00 per la trattenuta operata in busta paga.
La causa va, pertanto, decisa come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta ai sensi del DM n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
accerta e dichiara che ha svolto, per tutta la durata del Parte_1
rapporto di lavoro, mansioni riconducibili al III° livello di cui al
CCNL Pubblici Esercizi;
Contr
-condanna la in persona del legale rapp.te, al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro
15.714,12 ( 14.354,12 +1360,00) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di differenze retributive.
Pag. 16 di 17 -Condanna la in persona del legale rapp.te, al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 4.500,00, oltre spese generali (15%) iva e cpa
24/10/2025 Il Giudice
IA CE LA
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