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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7089/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3824/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 12/09/2024
Atti impositivi:
- ING. DI PAGAMEN n. 0353385 TASI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7486/2025 depositato il 09/12/2025 Visto e letto l'atto di appello di OG SP (quale concessionaria del Comune di Montecorvino Rovella); letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Non costituita l'appellata ; Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso ingiunzione di pagamento fondata su accertamento per Tasi 2014, perché: “ Anzitutto non è fondata la richiesta di rimessione in termini, per come formulata, non essendo fissata apposita udienza per la sospensiva, diversa da quella per il merito. Non risulta effettuato dalla OG alcun deposito documentale che comprovi la notifica degli atti presupposti. ” ;
-che avverso tale sentenza ha proposto appello la SOGET rappresentando la mancata notifica dell'avviso di trattazione ex art. 31 D.L.vo 546/1992, che avrebbe leso i suoi diritti e chiedeva remissione in termini per il deposito della documentazione comprovante l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, che comunque depositava;
-che la appellata contribuente, benchè ritualmente intimata, non si è costituita;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia manifestamente infondato;
-che alcuna lesione del diritto di difesa e del contraddittorio si è verificato in primo grado, in quanto l'avviso di trattazione spetta alle parti costituite entro il termine di legge e comunque al momento della comunicazione della fissazione della udienza: nel caso il ricorso introduttivo risulta notificato il 16 febbraio 2024, il termine per la costituzione della parte intimata è venuto a scadere il 17 aprile 2024, l'avviso di trattazione è stato comunicato il 3 maggio 2025 alla parte ricorrente unica costituita, la OG si è costituita tardivamente solo il 4 luglio 2024, il giorno prima della udienza fissata per il 5 luglio 2024;
-che pertanto OG non aveva diritto ad alcuna notificazione o comunicazione dell'avviso di trattazione;
-che non vale alla appellante sostenere che non vi sia stata fissazione della udienza per la istanza cautelare contenuta nel ricorso, perché il termine per la tempestiva costituzione è svincolato dalla fissazione della udienza cautelare, che nel caso non vi è stata, attesa la fissazione della udienza direttamente per il merito avvenuta il 3 maggio 2024 (data della comunicazione dell'avviso di trattazione alla parte costituita, udienza fissata e comunicazione avvenuta dopo il decorso del termine per la regolare costituzione delle parti intimate);
-che era onere della OG, elasso il termine di rituale costituzione, informarsi dello stato del processo e della udienza di merito;
-che pertanto, macroscopicamente non sussiste alcun presupposto per accogliere la istanza di remissione in termini per il deposito di difese e di atti e documenti, già peraltro rigettata dal Giudice di primo grado;
-che rigettato il motivo e la riproposta istanza di remissione in termini, la Corte non può conoscere dei documenti depositati in primo grado tardivamente, il giorno prima della udienza, né del documento depositato in questo grado, ostandovi rispettivamente l'art. 32 D.L.vo 546/1992 e il novellato art. 57 stesso D.L.vo, applicabile rationem temporis;
-che quindi l'appello permane sfornito di prova in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento, ossia della notifica dell'atto prodromico di cui il Giudice di prime cure ha segnalato il difetto agli atti e considerata come condivisa ragione di accoglimento;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che non occorre regolare le spese del grado in assenza di costituzione della parte appellata;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per spese del grado.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7089/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3824/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 12/09/2024
Atti impositivi:
- ING. DI PAGAMEN n. 0353385 TASI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7486/2025 depositato il 09/12/2025 Visto e letto l'atto di appello di OG SP (quale concessionaria del Comune di Montecorvino Rovella); letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Non costituita l'appellata ; Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso ingiunzione di pagamento fondata su accertamento per Tasi 2014, perché: “ Anzitutto non è fondata la richiesta di rimessione in termini, per come formulata, non essendo fissata apposita udienza per la sospensiva, diversa da quella per il merito. Non risulta effettuato dalla OG alcun deposito documentale che comprovi la notifica degli atti presupposti. ” ;
-che avverso tale sentenza ha proposto appello la SOGET rappresentando la mancata notifica dell'avviso di trattazione ex art. 31 D.L.vo 546/1992, che avrebbe leso i suoi diritti e chiedeva remissione in termini per il deposito della documentazione comprovante l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, che comunque depositava;
-che la appellata contribuente, benchè ritualmente intimata, non si è costituita;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia manifestamente infondato;
-che alcuna lesione del diritto di difesa e del contraddittorio si è verificato in primo grado, in quanto l'avviso di trattazione spetta alle parti costituite entro il termine di legge e comunque al momento della comunicazione della fissazione della udienza: nel caso il ricorso introduttivo risulta notificato il 16 febbraio 2024, il termine per la costituzione della parte intimata è venuto a scadere il 17 aprile 2024, l'avviso di trattazione è stato comunicato il 3 maggio 2025 alla parte ricorrente unica costituita, la OG si è costituita tardivamente solo il 4 luglio 2024, il giorno prima della udienza fissata per il 5 luglio 2024;
-che pertanto OG non aveva diritto ad alcuna notificazione o comunicazione dell'avviso di trattazione;
-che non vale alla appellante sostenere che non vi sia stata fissazione della udienza per la istanza cautelare contenuta nel ricorso, perché il termine per la tempestiva costituzione è svincolato dalla fissazione della udienza cautelare, che nel caso non vi è stata, attesa la fissazione della udienza direttamente per il merito avvenuta il 3 maggio 2024 (data della comunicazione dell'avviso di trattazione alla parte costituita, udienza fissata e comunicazione avvenuta dopo il decorso del termine per la regolare costituzione delle parti intimate);
-che era onere della OG, elasso il termine di rituale costituzione, informarsi dello stato del processo e della udienza di merito;
-che pertanto, macroscopicamente non sussiste alcun presupposto per accogliere la istanza di remissione in termini per il deposito di difese e di atti e documenti, già peraltro rigettata dal Giudice di primo grado;
-che rigettato il motivo e la riproposta istanza di remissione in termini, la Corte non può conoscere dei documenti depositati in primo grado tardivamente, il giorno prima della udienza, né del documento depositato in questo grado, ostandovi rispettivamente l'art. 32 D.L.vo 546/1992 e il novellato art. 57 stesso D.L.vo, applicabile rationem temporis;
-che quindi l'appello permane sfornito di prova in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento, ossia della notifica dell'atto prodromico di cui il Giudice di prime cure ha segnalato il difetto agli atti e considerata come condivisa ragione di accoglimento;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che non occorre regolare le spese del grado in assenza di costituzione della parte appellata;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per spese del grado.