Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 02/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00794/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00788/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2023, proposto da A.I.S.A. – Arezzo Impianti e Servizi Ambientali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Pasquini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ato Toscana Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'accertamento
del diritto della società A.I.S.A. – Arezzo Impianti e Servizi Ambientali SPA, p. Iva: 01530150513), con sede in Arezzo, via Trento e Trieste n. 163, di cedere tutte le quote di sua proprietà della società SEI Toscana Srl, (C.F. e P.IVA 01349420529), con sede in Siena, Via Fontebranda, n. 65, alla società IREN Ambiente Toscana Spa (CF: 001849830359), con sede in Firenze, via G. Paisiello 8, già socia di SEI Toscana Srl;
e per l'annullamento
• della lettera-provvedimento del 15 maggio 2023 sottoscritta dal legale dell'TO avv. Gandino Paire e dal Direttore dell'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – TO Toscana Sud, Ing. Enzo Tacconi, con la quale è stato comunicato che, vista la pendenza di contenziosi giurisdizionali amministrativi, AISA Spa non può allo stato procedere alla cessione di tutte le quote possedute della società SEI Toscana Srl alla società IREN Ambiente Toscana Spa, come richiesto dalla stessa Aisa Spa con lettera del 6 aprile 2022;
• per quanto occorrer possa, della lettera-provvedimento del 26 aprile 2022 del Direttore dell'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – TO Toscana Sud, Dott. Paolo Diprima, con la quale veniva stabilito che “ prima di esprimersi sull'istanza di cui alla Vostra nota del 06.04.2022, la scrivente Autorità attenderà l'infruttuoso decorso dei termini per l'eventuale impugnativa delle richiamate sentenze del TAR Toscana o per la eventuale riproposizione della domanda avanti diversa autorità giurisdizionale, fermo restando l'accertamento dell'esaurimento delle posizioni pendenti con terze parti di cui alle nostre note sopra indicate ”;
• di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non comunicato alla ricorrente;
e per la condanna dell'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – TO Toscana Sud al risarcimento di tutti i danni sofferti e patiendi dalla società ricorrente a causa del ritardo nella cessione delle quote della società SEI Toscana S.r.l. e del conseguente ritardo nella liquidazione della stessa società AISA S.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ato Toscana Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. AISA S.p.a. è una società mista pubblico-privata, partecipata per l’84% dal Comune di Arezzo e per il 10% da altri comuni della Provincia di Arezzo, che fino al 30 settembre 2013 svolgeva il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani per i propri soci.
Nel 2010 la Comunità di Ambito TO Toscana Sud, costituita dai comuni delle province di Arezzo, Grosseto e Siena (cui subentrava, ex L.R. n. 69/2011, l’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata di Ambito TO Toscana Sud, di seguito anche solo “TO”), indiceva una procedura selettiva per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti del territorio di riferimento. A seguito di tale procedura, la concessione veniva affidata al R.T.I. costituito da Siena Ambiente S.p.A. (capogruppo – mandataria) e dalle società mandanti A.I.S.A. S.p.A., Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T., Coseca S.p.A., Unieco soc. coop., La Castelnuovese soc. coop., Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.a., Casentino Servizi S.r.l., Centro Servizi Ambiente S.p.A., C.R.C.M. S.r.l., Ecolat S.r.l., S.T.A. S.p.A. e Revet S.p.a.
Al punto O) del bando di gara, intitolato « Società di gestione », era previsto quanto segue: « Nell’ipotesi in cui l’Aggiudicatario risulti essere […] un’associazione temporanea di imprese […], sarà onere per questo – prima della stipula del Contratto di servizio – procedere alla costituzione di una società di capitali, anche consortile, e di operare in modo unitario per lo svolgimento del contratto di servizio, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti alla nuova compagine societaria nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice. Per i soci costruttori si applicherà l’art. 156 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ».
Conseguentemente il R.T.I. aggiudicatario, con nota del 15 gennaio 2013, comunicava di aver provveduto alla costituzione della società Servizi Ecologici Integrati Toscana – società consortile a responsabilità limitata, in seguito trasformata nella società Sei Toscana S.r.l.
2. In data 27 marzo 2013 veniva sottoscritto il contratto di servizio concernente la realizzazione di un impianto e la gestione integrata dei servizi afferenti ai rifiuti dell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud; tali prestazioni venivano, dunque, affidate alla neocostituita Sei Toscana S.r.l., società concessionaria i cui soci coincidevano con i membri del raggruppamento aggiudicatario, tra i quali anche AISA S.p.a.
L’art. 13 del contratto di servizio disciplinava l’eventuale cessione di quote del soggetto affidatario Sei Toscana S.r.l., prevedendo ai punti 13.4, 13.5. e 13.6 che: « 13.4 le parti espressamente convengono che per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto – fatto salvo il caso di modifiche normative ovvero atti o accordi istituzionali che determinino l’estensione territoriale dell’attuale Ambito Territoriale ottimale Toscana Sud – non potranno essere trasferite a terzi soggetti non soci, in tutto o in parte, azioni, obbligazioni convertibili con warrants, warrants o diritti di sottoscrizione di azioni di nuova emissione…; 13.5 Decorso il termine di cui al precedente comma, per motivate ragioni oggetto di condivisione tra le Parti, il socio del Veicolo che intenda trasferire o alienare in tutto o in parte le proprie azioni a terzi dovrà darne comunicazione scritta all’Autorità d’Ambito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Resta espressamente inteso tra le Parti che il perfezionamento di detto trasferimento è, comunque, subordinato all’individuazione di terzi potenziali acquirenti sui quali gli Enti Finanziatori abbiano espresso il proprio assenso e sui quali l’Autorità di Ambito abbia espresso il proprio gradimento, come specificato al successivo comma. 13.6 Il gradimento che l’Autorità di Ambito dovrà esprimere nei confronti del terzo potenziale cessionario delle partecipazioni del Veicolo, non comporterà alcun onere in capo allo stesso ed avrà ad oggetto il rispetto dei criteri e la verifica dei presupposti di seguito indicati: a) possesso dei requisiti tecnici ed economici per l’espletamento delle attività rientranti nella concessione; b) possesso di una specifica e documentata esperienza nel settore della gestione del Servizio; c) obbligo di subentro in tutte le obbligazioni gravanti sul socio alienante previste dal Contratto e dagli altri Documenti a Base di Gara e dall’Offerta; d) (al fine di evitare che l’ingresso nel Veicolo del terzo potenziale acquirente risulti pregiudizievole per il perseguimento dell’oggetto sociale ovvero confliggente con gli interessi dello stesso) possesso e presentazione dei requisiti idonei e conformi a quanto previsto dai Documenti a Base di Gara e dall’Offerta per la selezione del Gestore sul piano della professionalità e onorabilità del medesimo ».
Successivamente all’aggiudicazione della gara, con atti del 30 luglio 2013 e del 30 settembre 2013, la società AISA S.p.a. aveva intanto conferito l’intero proprio ramo d’azienda della raccolta di rifiuti urbani alla società SEI Toscana S.r.l., comprensivo di tutto il personale, i mezzi e le attrezzature strumentali al servizio di raccolta rifiuti. Pertanto, anche i requisiti di partecipazione posseduti da AISA S.p.a. al momento della gara ( 20% del fatturato medio annuo; 20% dei servizi di raccolta rifiuti; iscrizione all’Albo nazionale Gestori Ambientali; Certificazioni di qualità UNI/EN/ISO 14001 ), transitavano in capo a SEI Toscana S.r.l. Tale trasferimento veniva posto in essere in virtù di specifiche previsioni contenute in allegati alla Lettera di invito della gara inviata il 2 dicembre 2011 dall’Autorità di ambito (in particolare: Documento C.1 avente ad oggetto il trasferimento del personale dagli attuali gestori al nuovo gestore unico di ambito; Documento C.2 – Linee guida per il passaggio degli Automezzi degli attuali gestori; Documento C.3 – Linee guida per il passaggio delle Attrezzature degli attuali gestori; Documento C.4 – Linee guida per il passaggio delle Infrastrutture degli attuali gestori; Documento C.5 – Linee guida per il passaggio dei crediti TIA degli attuali gestori).
A far data dal 30 settembre 2013, e dunque da quando il trasferimento risultava produttivo di effetti, AISA S.p.a. non svolgeva più alcun servizio, e deteneva nel proprio patrimonio le quote di partecipazione in SEI Toscana S.r.l.
3. In data 29 novembre 2021 AISA S.p.a. veniva posta in liquidazione ai sensi dell’art. 20 comma 1 D. Lgs. 175/2016, versando nelle circostanze indicate dal secondo comma della medesima disposizione, alle lettere ‘b’ (« società che risultino prive di dipendenti ») e ‘d’ (« partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro »). La liquidazione era stata disposta in quanto le pubbliche amministrazioni socie in AISA S.p.a. non erano riuscite ad alienare la propria partecipazione in tale società.
Aperta la fase liquidativa, AISA S.p.a. si trovava nella necessità (tra l’altro) di cedere i propri cespiti patrimoniali, tra i quali la partecipazione detenuta in SEI Toscana S.r.l. (artt. 2484-2496 codice civile).
4. Nel contempo ANAC, con parere del 19 ottobre 2018 (reso per altre finalità), aveva affermato che SEI Toscana S.r.l. costituiva una società di progetto disciplinata dall’art. 156 D. Lgs. n. 163/2006, in vigore al momento dell’aggiudicazione della gara per la concessione di servizio (poi sostituito dall’art. 184 D. Lgs. 50/2016, di identico tenore letterale).
Più in particolare, ANAC aveva affermato, con riferimento alle società di cui all’art. 156 D. Lgs. 163/2006, che tale disposizione: « prevede che l’aggiudicatario di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità o di una gara di finanza di progetto, può (o deve, nel caso in cui il bando ne preveda l’obbligo) costituire una società di progetto, […], che abbia ad oggetto sociale esclusivo la realizzazione e la gestione dell’opera. La norma dispone espressamente che “la società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione”. La disposizione disciplina la costituzione di una società del tipo “società veicolo di scopo”, mutuata dall’ordinamento anglosassone (SPV – special purpose vehicle), avente come oggetto sociale esclusivo la realizzazione e gestione dell’opera che, sostituendosi all’aggiudicatario, assume le vesti di concessionario. La costituzione della società di progetto risponde alla fondamentale esigenza di separare il rischio correlato al progetto dalla responsabilità patrimoniale dell’aggiudicatario, isolando (cd. ring fence) i relativi flussi di cassa, che rappresentano la principale garanzia dei finanziatori. Si tratta di un meccanismo teso a garantire essenzialmente i soggetti finanziatori e che si attaglia dunque in modo particolare a quelle iniziative, realizzate tipicamente attraverso lo strumento concessorio, in cui la realizzazione dell’opera pubblica è strumentale alla gestione. Il subentro della società di progetto nella titolarità della concessione configura un’ipotesi eccezionale e derogatoria rispetto al principio generale di incedibilità dei contratti pubblici e di immodificabilità soggettiva dell’aggiudicatario selezionato con procedura ad evidenza pubblica (art. 118, d. lgs. n. 163/2006). […] appare evidente la differente formulazione dell’art. 156 del d. lgs. n. 163/2006, che esplicita che la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario, e dell’art. 93 del d.P.R. n. 207/2010, riferito invece al subentro della società nell’esecuzione del contratto. Emergono inoltre le differenti finalità dei soggetti societari che, nel caso della società tra concorrenti riuniti, sono pienamente raggiunte da una società intesa come mero strumento operativo dell’ATI, senza dover ricorrere a deroghe al principio di incedibilità dei contratti, mentre nel caso della società di progetto richiedono la sostituzione dell’aggiudicatario con il nuovo soggetto giuridico a cui devono necessariamente essere corrisposti i flussi di cassa derivanti dalla gestione dell’opera perché sia efficacemente prodotto l’effetto di ring fence. […] In particolare, per quanto attiene alla concessione per le realizzazione/gestione di una infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità, la disciplina richiamata contempla esclusivamente la figura della società di progetto, come disciplinata dal citato art.156 […] ». In sostanza, come si evince da tale parere, il dato che contraddistingue la società di progetto da altre fattispecie soggettive è quello dell’acquisizione, da parte della società medesima, all’uopo costituita e avente come unico oggetto sociale la realizzazione e gestione dell’opera o del servizio pubblico affidato al raggruppamento dei propri soci, della posizione di concessionaria originaria della stazione appaltante, senza necessità di consenso da parte della p.a. e senza trasferimento soggettivo della posizione contrattuale dal soggetto aggiudicatario.
L’art. 156 D. Lgs. n. 163/2006 prevede al terzo comma, per tale tipologia di società, che: « […]. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento ».
5. Al fine di evitare che una dismissione totale della partecipazione in SEI Toscana S.r.l. potesse incorrere nel divieto disposto dal riportato art. 156 comma 3, AISA S.p.a. indiceva una gara per individuare l’acquirente delle proprie quote in SEI Toscana S.r.l., limitatamente al 6,800% del capitale, chiedendo ai soggetti interessati la contestuale formulazione di un’offerta anche per l’ulteriore residuo 0,018%, che sarebbe rimasto di proprietà di AISA S.p.a. fino al chiarimento relativo all’applicabilità del citato art. 156, medio tempore chiesto dalla società ad ANAC e al Ministero dell’Economia.
5.1. La società IREN Ambiente Toscana S.r.l., già detentrice del 30,955% delle quote di SEI Toscana S.r.l. (in quanto membro del RTI aggiudicatario con la precedente denominazione di S.T.A. S.p.a.), in data 18 gennaio 2022 presentava la propria offerta per l’acquisto del 6,800% del capitale di SEI Toscana S.r.l., impegnandosi altresì all’eventuale acquisto della residua quota dello 0,018%.
5.2. ANAC rispondeva al quesito posto con parere del 22 febbraio 2022, richiamando i propri precedenti pronunciamenti e concludendo come segue: « Nei pareri sopra indicati, quindi, l’Autorità - ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva - non ha espresso alcuna valutazione in relazione al caso concreto, né ha indicato alla stazione appaltante l’adozione di specifici atti e provvedimenti ma si è limitata a richiamare il dato normativo di riferimento e l’avviso espresso sullo stesso in precedenti pronunce, quale indicazione di carattere generale e di indirizzo per la stazione appaltante. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal liquidatore della società AISA s.p.a., nella fattispecie in esame, l’Autorità non ha imposto l’adozione di specifici provvedimenti all’TO Rifiuti Toscana Sud, ma ha fornito esclusivamente indicazioni di principio in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni dell’art. 156 del Codice. Occorre aggiungere a quanto sopra che nelle note trasmesse dalla stessa TO ai fini della richiesta dei pareri all’Autorità, non è stata rappresentata la presenza, nella compagine della società di progetto (SEI Toscana Srl) e tra i mandanti dell’ATI aggiudicataria della concessione, di una società a partecipazione pubblica, ma sono stati semplicemente indicati gli operatori economici costituiti in ATI. Allo stesso modo, non sono stati posti quesiti in ordine a tale aspetto della fattispecie o in merito alla disciplina dettata dal d.lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni in società pubbliche da parte delle PA. Pertanto l’Autorità ha espresso avviso esclusivamente sulla disciplina in materia di contratti dal Codice. In relazione a quanto rappresentato dal Liquidatore della società AISA s.p.a. nella nota prot. n. 6945/2022, quindi, non sembra che l’Autorità possa esprimere ulteriore o diverso orientamento sulla società di progetto, oltre quello già espresso nei pareri sopra indicati in relazione alle chiare disposizioni dell’art. 156 d.lgs. 163/2006. Si ritiene, infatti, che i profili che attengono all’applicazione delle disposizioni dell’art. 20 sulla “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” e dell’art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), esulano dalla sfera di competenza di questa Autorità e debbano essere più propriamente rimessi all’attenzione del Ministero dell’Economia e della Finanza che, ai sensi dell’art. 15 del citato decreto legislativo svolge attività “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica”. Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, non sussistono ulteriori margini di intervento da parte dell’Autorità ».
5.3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 9 marzo 2022, rispondeva invece nei seguenti termini: « tenuto conto di quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nella nota del 22 febbraio 2022, prot n. 0013301, indirizzata anche al menzionato liquidatore, e in considerazione delle determinazioni già assunte dai soci pubblici in merito allo scioglimento e messa in liquidazione di A.I.S.A. S.p.a., non si ravvisano problematiche concernenti l’applicazione della disciplina del TUSP per le quali questa Struttura sia chiamata a proporre soluzioni interpretative ».
5.4. AISA S.p.a. in data 12 aprile 2022 sottoscriveva con IREN Ambiente Toscana S.p.a. l’atto di cessione del 6,800% delle quote di SEI Toscana S.r.l. (la cessione non abbisognava del gradimento dell’TO, considerato che l’acquirente era già socio di SEI Toscana S.r.l.), mentre per il residuo 0,018% in data 6 aprile 2023 chiedeva all’TO Toscana Sud « anche in virtù delle previsioni dell’art. 13.5 del Contratto di servizio del 27.3.2013, di concedere il proprio nulla osta e/o autorizzazione e/o gradimento », allegando un parere legale dell’avv. Stefano Pasquini del 6 aprile 2022, che si pronunciava per la legittimità della cessione.
6. L’TO rispondeva in data 26 aprile 2022, precisando, dopo la ricostruzione dello stato dei fatti, che: « La scrivente sta inoltre esaminando con massima attenzione le argomentazioni contenute nel parere legale allegato alla Vostra citata Nota del 6.4.2022, rilasciato dall’avv. Stefano Pasquini da Voi incaricato di esprimersi in ordine alla legittimità della cessione integrale, da parte di AISA Spa, delle quote possedute di SEI Toscana. […] La legittimità della cessione integrale della quota in SEI S.r.l., con conseguente elusione del predetto vincolo posto dall’art. 156 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, non trova quindi il suo fondamento nell’indicazione espressa da un’Autorità sovraordinata (MEF o ANAC), bensì nella prevalenza, ad avviso del legale di AISA, della normativa di cui al D. Lgs. 175/2016 rispetto alla normativa di cui al D. Lgs. 156/2006, motivata: (-) dall’asserita natura del D. Lgs. 175/2016 di legge speciale rispetto alla normativa generale di cui al D. Lgs. 156/2006, con conseguente applicabilità del principio secondo cui “lex specialis derogat generali”; (-) della asserita prevalenza del D. Lgs. 175/2016, qualificata come norma imperativa ed inderogabile di finanza pubblica, rispetto ad ogni disposizione contraria, anche se di pari rango legislativo, come il D. Lgs. 163/2006. Le motivazioni addotte dal legale di AISA sono meritevoli di approfondimento e sono state pertanto sottoposte ai legali della scrivente Autorità per una loro valutazione. Prima di esprimersi sulla questione della prevalenza dell’una o dell’altra delle due norme è però necessario richiamare il presupposto del parere rilasciato dal legale di AISA e cioè che la cessione della residua marginale quota (0,018%) in SEI Toscana sia “essenziale […] per completare la liquidazione”, ovverosia che si sia già perfezionata l’estinzione di tutti gli altri diritti ed obblighi posti in capo alla società, per cui l’unico impedimento al completamento della sua liquidazione sia costituito dalla cessione della quota predetta in SEI Toscana. La scrivente Autorità è invece a conoscenza che sussistono ancora altre posizioni pendenti in capo ad Aisa Spa, che in parte riguardano direttamente l’Autorità medesima, in parte riguardano vicende giuridiche in cui essa è stata formalmente interessata da terze parti. Quanto a queste ultime, l’Autorità ha avviato una verifica […] nel contraddittorio con ciascuna delle terze parti coinvolte […], sullo stato delle posizioni pendenti nei confronti di Aisa spa, al fine di averne conferma del loro eventuale esaurimento. Per quanto invece di propria diretta competenza, si ricorda che l’Autorità è stata chiamata in giudizio da Aisa Spa in due ricorsi (RG 172/2018 e RG 637/2019) avanti al TAR Toscana, che li ha dichiarati entrambi inammissibili per difetto di giurisdizione con due recenti sentenze (rispettivamente la n. 377/2022 del 24.3.2022 e la n. 455/2022 del 7.4.2022), rispetto alle quali pendono tuttora sia i termini per l’eventuale impugnativa sia i termini per la eventuale riproposizione della domanda avanti diversa autorità giurisdizionale. In conclusione, prima di esprimersi sull’istanza di cui alla Vostra nota del 6.4.2022, la scrivente Autorità attenderà l’infruttuoso decorso dei termini per l’eventuale impugnativa delle richiamate sentenze del TAR Toscana o per l’eventuale riproposizione della domanda davanti diversa autorità giurisdizionale, fermo restando inoltre l’accertamento dell’esaurimento delle posizioni pendenti con terze parti di cui alle nostre note sopra indicate ».
Nella sostanza, TO ometteva di esprimere il proprio parere sulla questione, adducendo la sussistenza di cause pendenti che impedivano comunque di portare a termine la liquidazione.
7. AISA S.p.a., successivamente, definiva tutte le proprie posizioni debitorie pregresse con il Comune di Foiano della Chiana e con il Comune di Arezzo.
Rimanevano inizialmente in essere i due ricorsi nn. RG 172/2018 e RG 637/2019, pendenti dinanzi a questo TAR, che sarebbero stati definiti solo successivamente, con sentenza della Sezione n. 462/2024 del 17 aprile 2024, non appellata, emessa a chiusura dei due giudizi nn. RG 172/2018 e RG 637/2019, rispetto ai quali il Consiglio di Stato aveva affermato la giurisdizione del TAR (che l’aveva inizialmente declinata), dinanzi al quale le cause in questione erano perciò state riassunte.
8. In tale situazione (estinzione dei crediti, pendenza dei ricorsi R.G. 172/2018 e RG 637/2019), AISA S.p.a. chiedeva nuovamente ad TO, tramite lettera del proprio legale, avv. Stefano Pasquini, in data 14 aprile 2023, una pronuncia definitiva sulla cessione integrale delle quote di SEI Toscana S.r.l.
8.1. L’TO rispondeva con propria lettera del 15 maggio 2023, affermando che: « Preliminarmente si ribadisce sul punto, come emerso anche nei contatti informali tra le Parti, la sussistenza di ragioni di più che legittima perplessità sul rilascio del nulla-osta alla cessione integrale della partecipazione in SEI Toscana Srl, con la fuoriuscita completa di Aisa Spa, che ha concorso a formare i requisiti per la qualificazione, dalla compagine societaria della Srl predetta, alla luce delle disposizioni dell’art. 156 comma 3 del Dlgs 163/2006, applicabile ratione temporis alla concessione a SEI Toscana del servizio rifiuti in TO Toscana Sud, secondo cui nelle società di progetto (come qualificabile SEI Toscana anche alla luce di un parere rilasciato da ANAC): “i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.” In ogni caso, fermo quanto sopra, va rammentato che il presupposto su cui si basa il parere legale trasmesso a firma dell’avv. Pasquini, che legittimerebbe la predetta cessione integrale delle quote, è rappresentato dalla previa estinzione di tutti gli altri diritti ed obblighi posti in capo alla società, per cui l’unico impedimento al completamento della liquidazione societaria sarebbe costituito dalla cessione della quota predetta in SEI Toscana. Nella Vs. nota del 14.04.2023 affermate che la pratica relativa ai crediti IDA 2013, vantati da AISA avverso alcuni comuni morosi, sarebbe stata risolta poiché il Comune di Arezzo, con Delibera GC 376 del 5.09.2022, avrebbe accettato la cessione di tali crediti proprio al fine di agevolare la chiusura della procedura di liquidazione di AISA Spa. Il Comune di Foiano della Chiana avrebbe ricevuto l’integrale pagamento delle proprie spettanze con bonifico di rimborso totale anticipo tariffa del 28.04.2022. Ferma ogni riserva di verifica sulle dedotte circostanze mediante interlocuzione - già avviata - con le terze parti coinvolte (rispettivamente SEI Toscana, Comune di Foiano e Comune di Arezzo), nella Vs. nota si afferma però anche “Di converso il contenzioso amministrativo prosegue a seguito delle decisioni del Consiglio di Stato che hanno riconosciuto la giurisdizione amministrativa”. La perdurante pendenza di tale contenzioso integra condizione ostativa al pronunciamento sulla Vs. istanza, cosi come dedotto anche nella nota ATS prot. n. 0002616 del 26/04/2022, laddove, in pendenza dei termini per l’eventuale impugnativa o per l’eventuale riproposizione della domanda avanti diversa autorità giurisdizionale, si concludeva nel senso che segue: “…prima di esprimersi sull’istanza di cui alla Vostra Nota del 06.04.2022, la scrivente Autorità attenderà l’infruttuoso decorso dei termini per l’eventuale impugnativa delle richiamate sentenze del TAR Toscana o per la eventuale riproposizione della domanda avanti diversa autorità giurisdizionale”. Pertanto, alla luce del mancato esaurimento di tale posizione, che vede direttamente coinvolta ATS, e con riserva di accertamento dell’esaurimento delle ulteriori posizioni pendenti con le terze parti sopra indicate, non si ravvisano allo stato elementi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate nella nota ATS prot. n. 0002616 del 26/04/2022 ».
Nuovamente, quindi, TO non si pronunciava sulla questione sottopostale, in ragione della persistente pendenza di contenziosi (vedi punto 7.1), che impediva comunque la liquidazione.
9. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, AISA S.p.a. impugnava le due note descritte ai punti nn. 6 e 8.1, affermando che le stesse contenevano un diniego alla richiesta di autorizzazione alla cessione finale delle proprie partecipazioni societarie residue in SEI Toscana S.r.l. a IREN Ambiente Toscana S.r.l., e ne chiedeva l’annullamento sulla base di plurimi argomenti di censura.
In particolare, con il primo motivo di ricorso AISA Impianti e Servizi Ambientali S.p.a. affermava che l’art. 156 D. Lgs. n. 163/2006 non sarebbe stato applicabile alla fattispecie, in quanto relativo alle sole procedure relative alla finanza di progetto, non anche alle concessioni di servizi come qualificato ( dal Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 11220/2022 e 11567/2022 ) l’affidamento al RTI che avrebbe poi costituito la società di progetto SEI Toscana S.r.l., con conseguente diritto soggettivo della ricorrente a cedere le sue quote di partecipazione ad un altro socio della stessa società partecipata.
Attraverso il secondo motivo di gravame, la società evidenziava la falsa applicazione dell’art. 156 D. Lgs. n. 163/2006 sotto altro profilo, affermando che il divieto di alienazione totalitaria della partecipazione nella società di progetto, contenuto nel comma 3 della norma in parola, si applicherebbe solo ai soci costruttori e non anche ai soci che eseguono servizi, tra i quali rientra AISA S.p.a.
Nel terzo motivo di gravame la società AISA S.p.a. evidenziava inoltre che, quand’anche astrattamente applicabile, l’art. 156 D. Lgs. 163/2006 non potrebbe comunque operare concretamente nel caso oggetto del giudizio, in quanto derogato dalla prevalente disciplina speciale recata dagli artt. 20 e 24 D. Lgs. 175/2016, che impongono la liquidazione della società.
Con il quarto dei motivi di ricorso si affermava l’illegittimità dei due pronunciamenti di TO, in quanto fondati sul falso presupposto secondo cui l’assenso dell’Ambito dovrebbe necessariamente essere l’ultimo atto della liquidazione della società ricorrente.
Nel quinto motivo, infine, la società AISA S.p.a. chiedeva di accertare la sussistenza del proprio diritto soggettivo a cedere integralmente le quote di SEI Toscana S.r.l., e chiedeva il risarcimento dei danni subiti in relazione alla negazione di tale situazione giuridica soggettiva da parte di TO.
10. Si costituiva in giudizio TO Toscana Sud resistendo al ricorso ed eccependo l’inammissibilità dell’azione di annullamento, in quanto le comunicazioni di TO non avrebbero natura provvedimentale e non sarebbero dunque lesive per la ricorrente.
11. All’udienza pubblica del 19 marzo 2025 la causa era trattenuta in decisione.
12. Il Collegio afferma, innanzi tutto, la sussistenza della propria giurisdizione, in quanto la causa afferisce ad una concessione di servizio pubblico, ed è dunque assoggettata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
13. Il Collegio ritiene di esaminare, in primis , l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente, che risulta fondata, nei termini di seguito esposti.
La domanda di annullamento delle note emesse dall’TO è inammissibile, in quanto mediante tali missive l’Autorità non si è pronunciata sulla richiesta che le era stata sottoposta da AISA S.p.a., adottando nella sostanza (come già posto in rilievo ai precedenti punti 6 e 8.1) un mero atto soprassessorio, che la società ricorrente non ha dunque alcun attuale interesse a rimuovere (e ciò a maggior ragione in considerazione di quanto esposto al successivo punto 14.1).
Con gli atti gravati, invero, TO non ha affermato l’operatività del divieto di cui all’art. 156 comma 3 D. Lgs. 163/2006 nella fattispecie di causa, né ha dichiarato che tale norma prevale sulle disposizioni del D. Lgs. 175/2016, o di non acconsentire alla cessione delle quote da parte di AISA S.p.a., essendosi invece limitata ad esprimere dubbi sulla questione ermeneutica sottopostale, ed omettendo di pronunciarsi in termini definitivi sulla stessa. In tal modo, le note gravate si appalesano prive di portata offensiva nei confronti della ricorrente, che non ha perciò interesse al relativo annullamento, dal quale nessun vantaggio potrebbe derivare alla sfera giuridica di AISA S.p.a.
La domanda di annullamento svolta con i primi quattro motivi di gravame è dunque inammissibile.
14. Si prende ora in esame la domanda di accertamento proposta da AISA S.p.a. attraverso il quinto motivo di ricorso.
La questione centrale della controversia è costituita dalla sussistenza (o meno), in capo ad AISA S.p.a., in liquidazione, di un diritto soggettivo all’alienazione della propria partecipazione societaria in SEI Toscana S.r.l.
In linea di principio, la quota societaria costituisce un cespite patrimoniale liberamente cedibile, ed è dunque indubbio che la parte ricorrente abbia il diritto di effettuarne la dismissione.
Tuttavia, nella presente fattispecie, vengono in rilievo due istituti che sono suscettibili di incidere sull’ an e sul quando dell’esercizio di tale diritto, assoggettando lo stesso a condizione e a termine. Da un lato, la clausola prevista dall’art. 13 del contratto di servizio stipulato tra TO (concedente) e SEI Toscana S.r.l. (concessionaria), sottoscritta anche da Siena Ambiente S.p.a. nella sua qualità di società mandataria del RTI costituito per la gara, assoggetta la cessione della quota alla condizione sospensiva costituita dalla manifestazione del gradimento dell’Autorità d’ambito. Nel contempo, l’art. 156 comma 3 D. Lgs. 163/2006, relativo al trasferimento delle partecipazioni dei soci qualificanti nelle società di progetto, impone la permanenza nella compagine societaria (e dunque vieta l’alienazione totale della partecipazione) fino al termine finale individuato nella data di emissione del certificato di collaudo (o in alternativa, v’è da ritenere, fino all’eventuale estinzione patologica del rapporto concessorio, ai sensi degli artt. 67 e ss. del contratto di servizio, o per altra causa).
Occorre dunque stabilire se e in che modo tali due istituti incidano sulla circolazione della quota di AISA S.p.a.
14.1. Quanto alla condizione sospensiva ( per inciso: non meramente potestativa, in quanto l’art. 13 disciplina specificamente i criteri cui è legata la manifestazione del gradimento ), la possibilità di alienazione delle quote societarie in SEI Toscana S.r.l., da parte di AISA S.p.a., non è condizionata al gradimento dell’TO.
È infatti evidente, dalla disamina della portata testuale dell’art. 13 del contratto di servizio (sopra riportato nella parte d’interesse), che tale manifestazione di assenso si richiede solo allorquando l’alienazione della partecipazione nella società di progetto debba avvenire in favore di un soggetto terzo rispetto alla compagine societaria.
Nel caso di specie, tuttavia, la cessione delle quote detenute da AISA S.p.a. dovrebbe essere posta in essere in favore della società IREN S.r.l., che è già socia di SEI Toscana S.r.l., in quanto già S.T.A. S.p.a., e dunque soggetto membro del RTI originario e titolare, al 18 gennaio 2022, del 30,955% del capitale di SEI Toscana S.r.l., come affermato nell’offerta prodotta dalla ricorrente (doc. 18 del fascicolo di AISA S.p.a.) e non contestato dall’Amministrazione resistente (art. 64 c.p.a.). Dunque, nessun gradimento di TO è necessario, e il diritto di cedere la quota non è in tali termini sospensivamente condizionato.
14.2. Tanto precisato, occorre ora stabilire se nel caso decidendo operi o meno il vincolo di inalienabilità, e il relativo termine finale, di cui all’art. 156 comma 3 D. Lgs.163/2006, a norma del quale il socio che abbia prestato i requisiti di qualificazione ai fini della partecipazione alla gara deve far parte della società di progetto fino all’avvenuta emissione del certificato di collaudo dell’opera.
14.2.1. Innanzi tutto, come già acclarato da ANAC, occorre affermare la natura di società di progetto di SEI Toscana S.r.l.
Quest’ultima società presenta invero le tre caratteristiche distintive della società di progetto, come delineate dallo stesso art. 156 cit., e desumibili anche dal parere ANAC del 2018, sopra riportato. Più precisamente, SEI Toscana veniva costituita per la realizzazione e/o la gestione di un’opera o di un pubblico servizio; contemplava quale proprio oggetto sociale unicamente tale attività; assumeva la qualifica di concessionaria a titolo originario in luogo dell’aggiudicatario (nella fattispecie l’RTI Siena Ambiente S.p.a.) senza necessità di approvazione da parte dell’Amministrazione concedente. La prima circostanza (costituzione) è provata dalla premessa XX del contratto di servizio, sottoscritto da entrambe le parti in causa, nonché dall’art. 9.2 e da altri passaggi del medesimo contratto; la seconda (oggetto sociale), oltre che desumibile dall’art. 13.1 del contratto di servizio (« In caso di partecipazione in ATI, i singoli componenti dovranno costituire un Veicolo appositamente dedicato che in effetti risulta ad oggi costituito […] »), veniva affermata dalla parte resistente (pagina 9 della memoria del 14 febbraio 2025) e non contestata dalla società ricorrente (art. 64 comma 2 c.p.a.); la terza (concessionaria ab origine ) emerge invece per tabulas , dal bando e dal contratto di servizio, laddove SEI Toscana S.r.l., anche in pendenza della prima “fase transitoria”, viene immediatamente designata come “il gestore” del servizio, mentre il RTI aggiudicatario interviene in contratto esclusivamente « per l’assunzione di responsabilità solidale di tutte le obbligazioni emergenti dal Contratto, dai Documenti a Base di Gara, dall’Offerta e da tutti i documenti che assumono rilevanza e pertinenza in ordine al Servizio » (premessa XXII al contratto di servizio e art. 13.1 del contratto stesso).
SEI Toscana costituisce dunque una società di progetto (detta anche “società veicolo”, come viene chiamata pure nel contratto di servizio) ai sensi dell’art. 156 D. Lgs. 163/2006, ed assolve alla funzione di « garantire la separazione giuridica ed economica del progetto dalle altre attività dei soggetti coinvolti nel progetto stesso » (Linee guida ANAC n. 10/2015). Del resto, lo stesso bando di gara imponeva ai membri del RTI di costituire un siffatto “veicolo”, espressamente richiamando la disposizione in esame.
14.2.2. Tanto stabilito, non può che affermarsi la necessaria applicazione dell’art. 156 comma 3 D. Lgs. 163/2006, in quanto l’alienazione della partecipazione in SEI Toscana S.r.l. da parte di AISA S.p.a. configura inequivocabilmente la cessione della quota detenuta nella società di progetto, da parte del soggetto che aveva prestato i propri requisiti qualificanti per la partecipazione alla gara.
La norma de qua non può infatti ritenersi applicabile (come invece sostenuto dalla parte ricorrente) alle sole aggiudicazioni di procedure selettive che derivano da project financing , in quanto lo stesso art. 156 comma 1, nel disciplinare le società di progetto, fa riferimento ad ogni affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità: « 1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 153. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario » (art. 156 comma 1 cit.), precisando dunque espressamente che la disciplina della società di progetto si applica anche alle gare di cui all’art. 153, e dunque anche (non solamente) alle gare relative alla finanza di progetto.
Né può ritenersi che, essendo l’oggetto della concessione misto, e dunque afferente in parte alla realizzazione dell’impianto e in parte alla gestione del servizio, l’art. 156 comma 3 si applichi solo ai soci costruttori, e non a quelli (tra i quali AISA S.p.a.) che abbiano partecipato alla gara con riferimento alla gestione del servizio. Invero, sebbene il bando di gara si riferisca espressamente, quanto all’ambito di applicazione dell’art. 156 comma 3, ai soli soci costruttori (lettera O, sopra riportata), l’estensione a tutti i soci qualificanti dell’obbligo di permanenza nella società deriva dalla disposizione di legge sopra citata, indipendentemente dalla circostanza che la lex specialis di gara l’abbia espressamente richiamata solo per alcuni (“ soci costruttori ”) di essi .
Nel contempo, l’avvenuta cessione del ramo d’azienda da parte del socio qualificante non costituisce un elemento idoneo a rendere inefficace la disposizione in esame.
14.2.3. È pur vero che, in virtù dell’art. 156 comma 3 cit., l’obbligo di partecipazione alla società di progetto perdura, in capo ai soci qualificanti, fino all’emissione del certificato di collaudo. Tuttavia, tale riferimento testuale non può essere interpretato (diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente) nel senso che il vincolo di inalienabilità riguarda i soli soci qualificanti che siano costruttori di opere, e non quelli, parimenti qualificanti, che hanno prestato i requisiti professionali per l’erogazione dei servizi. Va infatti al riguardo precisato che l’art. 156 comma 3 cit. si riferisce genericamente ai « soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione », e la stessa disposizione impone a tale categoria di soci l’obbligo di « garantire….il buon adempimento degli obblighi del concessionario » e tra questi è compresa non solo la realizzazione dell’opera, ma anche la gestione del servizio cui questa è funzionalmente dedicata. Il riferimento al periodo temporale « sino alla data di emissione del certificato di collaudo » deve quindi essere interpretato non in senso letterale, ma con riferimento al momento in cui terminano gli obblighi del concessionario con la conclusione del servizio, attestato (non dal collaudo dell’opera, ma) dalla verifica di conformità delle prestazioni rese all’ente affidante. Del resto, anche l’art. 120 del medesimo D. Lgs. 163/2006, pur essendo intitolato al solo «collaudo», disciplina sia la verifica di conformità delle prestazioni eseguite nell’ambito dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, sia il collaudo dei contratti riguardanti lavori.
Dunque, il riferimento contenuto nell’art. 156 comma 3, relativo all’emissione del certificato di collaudo, va inteso nel senso del protrarsi dell’obbligo di partecipazione fino all’avvenuta verifica di conformità/emissione del certificato di collaudo di tutte le prestazioni dedotte nel contratto di concessione per le quali l’aggiudicazione si rendeva possibile grazie alla qualificazione del socio. Diversamente opinando, il testo normativo di cui all’art. 156, terzo comma, quarto periodo del d.lgs. 163/06 risulterebbe intrinsecamente contraddittorio e sostanzialmente inapplicabile. In tal senso: « Né rilevano, in senso inverso, le aperture normative - di cui all'art. 184, comma 3, D.L.vo n. 50 del 2016, ultimo periodo - in favore di soggetti finanziatori, atteso che "Nel contesto complessivo del comma (che concerne la responsabilità solidale, le garanzie bancarie e assicurative, la garanzia finanziaria per il buon adempimento, ecc.) emerge chiaramente che il precetto ha un mero rilievo ai fini esclusivamente finanziari, in quanto autorizza la circolazione dei capitali impiegati dai soci finanziatori, escludendo invece espressamente che - con l'uscita di coloro che avevano concorso a formare i requisiti per la qualificazione tecnica dell'aggiudicatario originario - possano per tale via modificarsi gli assetti societari e l'esecuzione delle prestazioni" (Cons. Stato, n. 5294 del 2017, cit.) » (Consiglio di Stato, V, 18 aprile 2023 n. 3886).
In definitiva AISA S.p.a., in quanto soggetto qualificante ai fini dell’aggiudicazione di una concessione di servizi a un RTI di cui la stessa era parte, e socio originario della società di progetto che ne diveniva la concessionaria ai sensi dell’art. 156 D. Lgs. 163/2006, è vincolata alla permanenza nella medesima società-veicolo fino al collaudo e alla verifica di regolare esecuzione delle prestazioni tutte dedotte nel contratto di servizio e relative ai requisiti di legittimazione prestati dalla società stessa.
14.2.4. Diversamente da quanto sostenuto da AISA S.p.a. (e coerentemente con quanto sostanzialmente affermato dal MEF nella sopra riportata nota del 2022), nessun ostacolo all’applicazione del suddetto vincolo di inalienabilità può scaturire dalla circostanza che la società ricorrente veniva posta in liquidazione, in quanto società pubblica non munita dei requisiti di prosecuzione della piena funzionalità, ai sensi degli artt. 20 e 24 D. Lgs. 175/2016.
Tra le suddette disposizioni (art. 156 comma 3 D. Lgs. 163/2006 da una parte, e artt. 20 e 24 D. Lgs. 175/2016 dall’altra), non sussiste invero alcuna antinomia, essendo entrambe applicabili alla fattispecie, e non confliggenti l’una con l’altra.
L’apertura della fase liquidativa della società, disciplinata dagli artt. 2484 e ss. del codice civile, non impone infatti l’immediatezza del completamento dell’attività ad essa relativa, e contempla invece espressamente la possibile temporanea prosecuzione dell’attività d’impresa (art. 2490 c.c.). Ciò sta a significare che l’avvenuto avvio della liquidazione, disposto in ossequio alle richiamate disposizioni del codice delle società pubbliche (D. Lgs. 175/2016), non si pone di per sé in contraddizione con un vincolo normativo che, al pari del riportato art. 156 comma 3 D. Lgs.163/2006, impone la sopravvivenza temporanea (e non necessariamente per un periodo breve) del soggetto da liquidare. In altre parole, l’ingresso nella fase conclusiva della vita societaria non esclude, né di per sé estingue, i vincoli che gravano sulla società stessa, imponendo soltanto una gestione che sia necessariamente improntata alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio societario, in funzione del migliore realizzo dello stesso (art. 2486 comma 1 c.c.; art. 2487 comma 1 lettera ‘c’ c.c.).
La contemporanea applicazione dell’art. 156 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016 sta dunque a significare che la fase di liquidazione, sebbene regolarmente aperta, non potrà concludersi per tutto il tempo in cui perdura il vincolo di partecipazione di AISA S.p.a. alla compagine sociale della società di progetto SEI Toscana S.r.l., e dunque fino alla verifica di regolare esecuzione del servizio conseguito in virtù dei requisiti di qualificazione già prestati dalla ricorrente.
15. In definitiva, e in virtù delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di accogliere in parte la domanda di accertamento svolta da AISA S.p.a. nel quinto motivo di gravame, in quanto la società è titolare di un diritto soggettivo all’alienazione della quota, ma tale diritto è sottoposto a vincolo di inalienabilità temporanea, ai sensi dell’art. 156 comma 3 D. Lgs. 163/2006, fino alla maturazione del termine finale ivi indicato (o in alternativa, v’è da ritenere, fino all’eventuale estinzione patologica del rapporto concessorio, ai sensi degli artt. 67 e ss. del contratto di servizio, o per altra causa); di respingere per conseguenza la domanda risarcitoria svolta in ricorso (in quanto non vi è un illegittimo ritardo nell’alienazione delle quote, e comunque le tempistiche di tale dismissione non sono in alcun modo imputabili ad TO, bensì alla legge); di dichiarare inammissibile per difetto di interesse la domanda di annullamento.
16. Le spese del giudizio vengono compensate, in considerazione della peculiarità della fattispecie che ha costituito oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, per le ragioni, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO