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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/12/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP DR. ROSSELLA
MAURIZI HA PRNUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO CIVILE N.1624/2024 R.G.
PROMOSSO DA: F Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...], in C.da
San Michele,10, in qualità di legale rappresentante dell'0monima
Impresa , P.I. con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Cupra Marittima alla C.da San Michele, 10 ed elettivamente domiciliata ad Alba Adriatica, via Adriatica, 74, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Santoro Vladimiro Lettera e
Avv. Michele di Giuseppe che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disguntamente in forza di mandato su foglio separato allegato all'atto introduttivo del presente giudizio
CONTRO
: P.I. in persona del Parte_2 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro-tempore con sede legale a Siena
Vi< Toselli, n.9/a, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso per D.I. 490/2024 emesso dal Codesto Tribunale, dall'avv.
MO OC del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, Via Magenta n.5
OGGETTO. OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 490/2024
Tribunale di Fermo
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. proponeva opposizione Pt_1
avverso il D.I. n. 490/2024 emesso da Codesto Ufficio in data
23/09/2024 on il quale gli veniva ingiunto il pagamento di
Euro 10.530, 46 oltre alle spese di procedura, in quanto, gli importi intimati erano errati e, in ogni caso non dovuti. Si costituiva in giudizio la per contestare Parte_2
l'avversa domanda, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, omettendo in particolare che quelle fatture erano già state contestate dal Sig. ( pec del febbraio Pt_1
2024) il GI dopo aver fissato l'udienza di comparizione delle parti, concedeva alle stesse i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter cpc dopo ciò il G.I. Dr. Cecchini sia riguardo alla Provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, sia sulle istanze istruttorie delle parti. E, a scioglimento della riserva, la stessa negava la provvisorietà del decreto in quanto l'opposizione era formata su prova scritta, rigettava inoltre le richieste istruttorie delle parti e rinviava la causa per la decisione. L'attore opponente ha dimostrato per
Tabulas che all'atto del deposito del D.I. opposto nessuna somma era dovuta alla convenuta opposta. Il totale ingiunto può essere suddiviso in due frazioni: quello di Euro 8.989,80 vantato da NI Spa a titolo di corrispettivo CMOR, il restante pari ad Euro 1.424,04 alla e da Parte_2
quest'ultima inserito in data 3/09/2024 nel SII e, prima della notifica del D.I e, sempre prima l'Operatore
[...]
dal mese di Agosto 2024 fornitore dell'Hotel Primo CP_2
Sole di proprietà dell trametteva la fattura del Pt_1
Settembre 2024 pari ad Euro 11.241,56 di cui Euro 10.424,84
a titolo di CMOR con precedenti gestori. In pratica, giuridicamente e, formalmente è avvenuta una duplicazione del credito richiedendo nel D.I. la stessa somma richiesta dai precedenti gestori. Tali importi non erano in ogni caso non erano dovuti alla , l'odierno attore otteneva CP_3
così la prova scritta circostanza già accertata da
[...]
a tal proposito il documento datato 4 Febbraio Parte_3
4 febbraio 2024( molto prima della richiesta di D.I. La soc
NI spa, riferisce che a quella data “ le partite aperte da saldare sono pari a Euro 2.470,19 e non pari ad Euro
8.998, 80 e la non ha mai dimostrato di essere la CP_4
titolare del credito, in quanto tali importi non attengo a consumi energetici. Per ciò il GI non ha ritenuto di dover accogliere le richieste istruttorie della convenuta opposta definendole “ esplorative”. Contestualmente l'attore opponente ha dimostrato nel corso di giudizio ha dimostrato che l'importo inserito dalla NI era errato per cui questo operatore ha annullato la richiesta di CMOR i
Consumi legati alla pari ad Euro1. 424,04, è stato Pt_2
saldato. Nel merito, in relazione a tale pretesa creditoria, come già detto, è quindi pari ad EURO 1.424, 04 attiene ad un errore contabile di altro operatore che non riguarda l'energia elettrica, e, non c'è nessuna cessione del credito in favore del creditore subentrante in tal caso, la soc. Estra essendo l'intera procedura tramite SII. Ne consegue che la
Soc uscente resta creditrice dell'intero importo fino a quando non riceve il pagamento del CMOR da parte della cassa per i servizi energetici e ambientali deputato al CP_5
pagamento Trib. Milano iX sezione sent. N. 1100 del
7/02/2025. Quindi, l'importo di Euro 8.998,80 è stato sempre in capo alla NI Spa., mentre in capo all è pari ad Euro 1.424,04 in considerazione di ciò, Pt_1
nulla quindi è dovuto alla convenuta opposta. Va da ultimo evidenziato che compito del CMOR è quello di indennizzare la società dal pregiudizio subito a causa del passaggio del cliente ad altro operatore senza aver saldato le vecchie bollette. In pratica un operatore che aziona ad un credito non suo, non solo era consapevole che l'importo azionato era errato e, dall'altro che quello che alla vista dell'annullamento della richiesta del CMOR, ha prontamente stornato tale importo era inesistente ed h che vengono quntia preteso il restante che è stato saldato. Va evidenziato
, che ciò risulta rilevante anche ai fini della valutazione delle spese di lite v. cass.sez. II n.39028 del 9/12/2021, per cui segue la condanna della alle spese e Parte_2
competenze di lite
TANTO PREMESSO
PQM
Il Gop del Tribunale di Fermo, contrariis, dichiara nullo e privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.490/2024, emesso dal Tribunale di fermo di Fermo in data 23/09/2024 per tutte le ragioni esposte in narrativa Accerta e Dichiara
l'inesistenza del credito vantato, e quindi cessata la materia del contendere.
E, per l'effetto condanna la al pagamento in Parte_2
favore del Sig. . delle spese e compensi di Parte_1
lite che si quantificano il EURO 2.500,00 oltre Iva e Cap e spese generali come per Legge somme queste da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario
Fermo, li 19/12/2025
Il GOP DR. Rossella Maurizi