TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13572/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
ME ET (CT) alla Via P. Mascagni n.20, C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania alla Via Umberto I n.137, presso lo studio dell'avv. Alessandro Granieri, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti. attrice - opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Letizia Patanè. C.F._2
convenuto – opposto
Avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
All'udienza del 4.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni – nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. - e la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., notificato a mezzo pec in data 1.12.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto, notificatole in data 11.11.2023, da Controparte_1
con cui è stato intimato il pagamento di € 7.906,41, sulla base
[...] dell'ordinanza del 29.10.2019 emessa dal Tribunale di Catania.
A motivo di opposizione, la ha eccepito, in sintesi: Pt_1
1) la mancata notifica del titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza del Tribunale
Civile di Catania del 29/10/2019; 2) l'erronea notifica della sentenza N. 1662/2023 prima del provvedimento di correzione dell'errore materiale relativo ai dati anagrafici (che lo stesso CP_1 aveva richiesto);
3) l'erronea indicazione della data di nascita e del codice fiscale del in CP_1 seno all'atto di precetto;
4) l'erroneità del procedimento di correzione dell'errore materiale avviato dal
, in quanto era stato lo stesso - nei propri atti difensivi – ad CP_1 CP_1 indicare dei dati errati sicchè l'istsanza – non ricorrendo alcun errore del giudice
– era inammissibile;
Ha chiesto, pertanto, dichiarare la nullità o con qualsivoglia altra formula la carenza di efficacia dell'atto di precetto opposto;
vinte le spese Instaurato il contraddittorio, l'opposto non si è costituito in lite. Con le note scritte depositate il 27.11.2024 l'opponente ha modificato le proprie conclusioni chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere - a seguito della transazione intervenuta con la controparte che in detta sede ha dichiarato di rinunciato all'atto di precetto opposto – con l'adozione del provvedimento di liquidazione dei compensi stante l'ammissione della Pt_1 al patrocinio a Spese dello Stato.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con l'assegnazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza sino al 4.12.2024.
*****************************
1.) Va dichiarata la contumacia del , ritualmente evocato in giudizio CP_1 presso il domicilio eletto ma non costituitosi.
2.) Nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della rinuncia all'atto di precetto, avvenuta in sede stragiudiziale, con la sottoscrizione dell'atto di transazione datato 16.9.2024, prodotto in atti dalla
. Pt_1
Con tale atto di transazione le parti hanno espressamente convenuto l'integrale compensazione delle spese di lite dei contenziosi ivi considerati (tra cui rientra certamente il presente giudizio) ciò (in assenza di rinuncia dell'opponente agli atti) non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese di lite sulla base del criterio della c.d. “soccombenza virtuale”. In tale prospettiva l'opposizione è da ritenere fondata sulla base dell'assorbente considerazione che uno dei titoli azionati (l'ordinanza del Tribunale Civile di
Catania del 29.10.2019) non è stato notificato alla (circostanza dedotta Pt_1
Pag. 2 di 3 dall'attrice ma non smentita da alcun elemento contrario), il che rende nullo il precetto opposto, a prescindere dalle altre doglianze di carattere formale.
3.) In conclusione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio - liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della limitata attività defensionale svolta, che non ha implicato istruttoria né il deposito di atti conclusionali - vanno poste a carico del ed in favore Controparte_1 dello Stato (ex art. 133 DPR 112/2002), stante l'ammissione della al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato.
Con separato decreto va adottata la liquidazione delle spese in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13572/2023, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rifondere allo Stato le spese del presente Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
CPA e IVA, se dovuti, ed al pagamento delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Catania il giorno 7.1.2025
Il Presidente
dott. Roberto Cordio
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13572/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
ME ET (CT) alla Via P. Mascagni n.20, C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania alla Via Umberto I n.137, presso lo studio dell'avv. Alessandro Granieri, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti. attrice - opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Letizia Patanè. C.F._2
convenuto – opposto
Avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
All'udienza del 4.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni – nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. - e la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., notificato a mezzo pec in data 1.12.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto, notificatole in data 11.11.2023, da Controparte_1
con cui è stato intimato il pagamento di € 7.906,41, sulla base
[...] dell'ordinanza del 29.10.2019 emessa dal Tribunale di Catania.
A motivo di opposizione, la ha eccepito, in sintesi: Pt_1
1) la mancata notifica del titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza del Tribunale
Civile di Catania del 29/10/2019; 2) l'erronea notifica della sentenza N. 1662/2023 prima del provvedimento di correzione dell'errore materiale relativo ai dati anagrafici (che lo stesso CP_1 aveva richiesto);
3) l'erronea indicazione della data di nascita e del codice fiscale del in CP_1 seno all'atto di precetto;
4) l'erroneità del procedimento di correzione dell'errore materiale avviato dal
, in quanto era stato lo stesso - nei propri atti difensivi – ad CP_1 CP_1 indicare dei dati errati sicchè l'istsanza – non ricorrendo alcun errore del giudice
– era inammissibile;
Ha chiesto, pertanto, dichiarare la nullità o con qualsivoglia altra formula la carenza di efficacia dell'atto di precetto opposto;
vinte le spese Instaurato il contraddittorio, l'opposto non si è costituito in lite. Con le note scritte depositate il 27.11.2024 l'opponente ha modificato le proprie conclusioni chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere - a seguito della transazione intervenuta con la controparte che in detta sede ha dichiarato di rinunciato all'atto di precetto opposto – con l'adozione del provvedimento di liquidazione dei compensi stante l'ammissione della Pt_1 al patrocinio a Spese dello Stato.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con l'assegnazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza sino al 4.12.2024.
*****************************
1.) Va dichiarata la contumacia del , ritualmente evocato in giudizio CP_1 presso il domicilio eletto ma non costituitosi.
2.) Nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della rinuncia all'atto di precetto, avvenuta in sede stragiudiziale, con la sottoscrizione dell'atto di transazione datato 16.9.2024, prodotto in atti dalla
. Pt_1
Con tale atto di transazione le parti hanno espressamente convenuto l'integrale compensazione delle spese di lite dei contenziosi ivi considerati (tra cui rientra certamente il presente giudizio) ciò (in assenza di rinuncia dell'opponente agli atti) non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese di lite sulla base del criterio della c.d. “soccombenza virtuale”. In tale prospettiva l'opposizione è da ritenere fondata sulla base dell'assorbente considerazione che uno dei titoli azionati (l'ordinanza del Tribunale Civile di
Catania del 29.10.2019) non è stato notificato alla (circostanza dedotta Pt_1
Pag. 2 di 3 dall'attrice ma non smentita da alcun elemento contrario), il che rende nullo il precetto opposto, a prescindere dalle altre doglianze di carattere formale.
3.) In conclusione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio - liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della limitata attività defensionale svolta, che non ha implicato istruttoria né il deposito di atti conclusionali - vanno poste a carico del ed in favore Controparte_1 dello Stato (ex art. 133 DPR 112/2002), stante l'ammissione della al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato.
Con separato decreto va adottata la liquidazione delle spese in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13572/2023, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rifondere allo Stato le spese del presente Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
CPA e IVA, se dovuti, ed al pagamento delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Catania il giorno 7.1.2025
Il Presidente
dott. Roberto Cordio
Pag. 3 di 3