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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
SCANDURRA DONATELLA, Presidente
IN LE, LA
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - ER
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IMP SOS CONTR 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IMP SOST CONTR 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IMP SOST CONTR 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IMP SOST CONTR 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IVS 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IVS 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IVS 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso gli avvisi di intimazione sopra indicati
contro
DE e DER ER.
La parte eccepiva la mancata notifica delle cartelle prodromiche agli avvisi, da qui la prescrizione quinquennale e decennale del diritto alla riscossione. Inoltre contestava la prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni.
L'DE si costituiva confermando la legittimità dell'azione, per quanto di sua competenza.
L'DER si costituiva ritenendo tardivo il ricorso in relazione alla cartelle sottese alla intimazione di pagamento impugnata, essendo state regolarmente notificate. Confermava la legittimità dell'azione proposta per il resto.
All'udienza del 13.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di ER, sezione I, ritiene che il ricorso debba essere accolto parzialemente.
Dalla documentazione in atti emerge che la cartella di pagamento n. 08020080030927788000 è stata regolarmente notificata il 27.11.2008 ed è stata oggetto di ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di ER, respinto e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Essendovi un giudicato la prescrizione del credito è decennale, come confermato dalla Corte Suprema.
Quanto alle altre cartrelle richiamate, ed in particolare:
- la cartella n. 08020100024148862000, risulta regolarmente notificata il 15.01.2011;
- la cartella n. 08020110021053460000, risulta regolarmente notificata il 24.12.2011;
- la cartella n. 08020120004467402000, risulta regolarmente notificata il 14.06.2012;
- la cartella n. 08020130000218792000, risulta regolarmente notificata il 07.06.2013;
- la cartella n. 08020140001602455000, risulta regolarmente notificata il 07.07.2014;
- la cartella n. 08020150006084836000, risulta regolarmente notificata il 23.04.2015.
Occorre inoltre osservare che, in considerazione della natura dei tributi oggetto di recupero, risulta applicabile la prescrizione decennale ai sensi dell' art. 2494 c.c. in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni.
Non bisogna inoltre trascurare il fatto che le plurime intimazioni di pagamento succedutesi, oltre al pignoramento presso terzi del 2018, comne documentato dall'DER, hanno puntualmente interroto i termini di prescrizione.
Quanto alle sanzioni e agli interessi, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997, si conferma la prescrizione quinquennale degli stessi, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 30901/2019.
Si deve pertanto concludere confermando la tardività delle eccezioni in relazione agli atti che risultano regolarmente notificati, confermando la mancata prescrizione del termine per la riscossione delle imposte.
Si accoglie invece l'eccezione di parte in relazione alla prescrizione dei termini quinquennale delle sanzioni e degli interessi. L'DER dovrà pertanto procedere alla rideterminazione di quanto dovuto.
Alla luce dell'accoglimento parziale del ricorso si dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
SCANDURRA DONATELLA, Presidente
IN LE, LA
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - ER
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IMP SOS CONTR 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IMP SOST CONTR 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IMP SOST CONTR 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IMP SOST CONTR 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IVS 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IVS 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IVS 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 080 2025 900022554300 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso gli avvisi di intimazione sopra indicati
contro
DE e DER ER.
La parte eccepiva la mancata notifica delle cartelle prodromiche agli avvisi, da qui la prescrizione quinquennale e decennale del diritto alla riscossione. Inoltre contestava la prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni.
L'DE si costituiva confermando la legittimità dell'azione, per quanto di sua competenza.
L'DER si costituiva ritenendo tardivo il ricorso in relazione alla cartelle sottese alla intimazione di pagamento impugnata, essendo state regolarmente notificate. Confermava la legittimità dell'azione proposta per il resto.
All'udienza del 13.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di ER, sezione I, ritiene che il ricorso debba essere accolto parzialemente.
Dalla documentazione in atti emerge che la cartella di pagamento n. 08020080030927788000 è stata regolarmente notificata il 27.11.2008 ed è stata oggetto di ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di ER, respinto e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Essendovi un giudicato la prescrizione del credito è decennale, come confermato dalla Corte Suprema.
Quanto alle altre cartrelle richiamate, ed in particolare:
- la cartella n. 08020100024148862000, risulta regolarmente notificata il 15.01.2011;
- la cartella n. 08020110021053460000, risulta regolarmente notificata il 24.12.2011;
- la cartella n. 08020120004467402000, risulta regolarmente notificata il 14.06.2012;
- la cartella n. 08020130000218792000, risulta regolarmente notificata il 07.06.2013;
- la cartella n. 08020140001602455000, risulta regolarmente notificata il 07.07.2014;
- la cartella n. 08020150006084836000, risulta regolarmente notificata il 23.04.2015.
Occorre inoltre osservare che, in considerazione della natura dei tributi oggetto di recupero, risulta applicabile la prescrizione decennale ai sensi dell' art. 2494 c.c. in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni.
Non bisogna inoltre trascurare il fatto che le plurime intimazioni di pagamento succedutesi, oltre al pignoramento presso terzi del 2018, comne documentato dall'DER, hanno puntualmente interroto i termini di prescrizione.
Quanto alle sanzioni e agli interessi, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997, si conferma la prescrizione quinquennale degli stessi, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 30901/2019.
Si deve pertanto concludere confermando la tardività delle eccezioni in relazione agli atti che risultano regolarmente notificati, confermando la mancata prescrizione del termine per la riscossione delle imposte.
Si accoglie invece l'eccezione di parte in relazione alla prescrizione dei termini quinquennale delle sanzioni e degli interessi. L'DER dovrà pertanto procedere alla rideterminazione di quanto dovuto.
Alla luce dell'accoglimento parziale del ricorso si dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate