CASS
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 38401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38401 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI DO nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 28/10/2024 della Corte d'appello dell’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL NZ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Silvia Salvadori, che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l’Avvocato Claudio Miglio, difensore di fiducia di RI che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Chieti a DO RI per il reato ex art. 73, comma 1-bis e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 relativo alla detenzione illecita di circa 13 grammi di marijuana. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di RI si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione della sentenza circa la prova della responsabilità dell’imputato, che è stata fondata soltanto sulla Penale Sent. Sez. 6 Num. 38401 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 24/09/2025 2 quantità della droga, sul possesso del denaro sequestrato, di un bilancino di precisione e di un involucro con tracce di sostanza stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge nel disconoscere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., pur sussistendone i presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per la configurabilità del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, la destinazione all'uso personale della sostanza non ha natura giuridica di causa di non punibilità, sicché non è onere dell'imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio quale elemento costitutivo del reato (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614; Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Rv. 241468). 2. Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sulla base della quantità della droga detenuta (stante il principio attivo contenutovi, ne sarebbero ricavabili 103 dosi commerciabili), del possesso di denaro contante in tagli compatibili con singole cessioni di droga, di un bilancino di precisione (ritenuto funzionale al frazionamento delle dosi) e di un involucro con tracce di sostanza stupefacente. In tal modo sono stati irragionevolmente considerati elementi fattuali di significato tutt'altro che univoco, perché il quantitativo di droga (13 grammi) e le modalità della sua custodia (in una scatola all’interno di uno zaino) erano ben compatibili con una destinazione della sostanza al consumo personale, mentre non è accertata l'esistenza di alcun indizio concreto specificamente collegabile a un'attività di spaccio in favore di terzi: non può essere valorizzata a tal fine la mera disponibilità di un bilancino (che ben può essere custodito in casa anche da un mero consumatore), né della somma di 110 euro. 3. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, mancando la prova della destinazione a terzi anche di parte della sostanza di cui l’imputato è stato trovato in possesso (Sez. 3, n. 21859 del 20/05/2025, Rv. 288303), con assorbimento del secondo motivo di ricorso. 4. Vanno conseguentemente disposti il dissequestro e la restituzione al ricorrente della somma di denaro in sequestro. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Dispone il dissequestro e la restituzione al ricorrente della somma di denaro in sequestro. Così deciso il 24/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL NZ Ercole RI
udita la relazione svolta dal Consigliere EL NZ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Silvia Salvadori, che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l’Avvocato Claudio Miglio, difensore di fiducia di RI che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Chieti a DO RI per il reato ex art. 73, comma 1-bis e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 relativo alla detenzione illecita di circa 13 grammi di marijuana. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di RI si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione della sentenza circa la prova della responsabilità dell’imputato, che è stata fondata soltanto sulla Penale Sent. Sez. 6 Num. 38401 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 24/09/2025 2 quantità della droga, sul possesso del denaro sequestrato, di un bilancino di precisione e di un involucro con tracce di sostanza stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge nel disconoscere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., pur sussistendone i presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per la configurabilità del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, la destinazione all'uso personale della sostanza non ha natura giuridica di causa di non punibilità, sicché non è onere dell'imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio quale elemento costitutivo del reato (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614; Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Rv. 241468). 2. Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sulla base della quantità della droga detenuta (stante il principio attivo contenutovi, ne sarebbero ricavabili 103 dosi commerciabili), del possesso di denaro contante in tagli compatibili con singole cessioni di droga, di un bilancino di precisione (ritenuto funzionale al frazionamento delle dosi) e di un involucro con tracce di sostanza stupefacente. In tal modo sono stati irragionevolmente considerati elementi fattuali di significato tutt'altro che univoco, perché il quantitativo di droga (13 grammi) e le modalità della sua custodia (in una scatola all’interno di uno zaino) erano ben compatibili con una destinazione della sostanza al consumo personale, mentre non è accertata l'esistenza di alcun indizio concreto specificamente collegabile a un'attività di spaccio in favore di terzi: non può essere valorizzata a tal fine la mera disponibilità di un bilancino (che ben può essere custodito in casa anche da un mero consumatore), né della somma di 110 euro. 3. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, mancando la prova della destinazione a terzi anche di parte della sostanza di cui l’imputato è stato trovato in possesso (Sez. 3, n. 21859 del 20/05/2025, Rv. 288303), con assorbimento del secondo motivo di ricorso. 4. Vanno conseguentemente disposti il dissequestro e la restituzione al ricorrente della somma di denaro in sequestro. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Dispone il dissequestro e la restituzione al ricorrente della somma di denaro in sequestro. Così deciso il 24/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL NZ Ercole RI