Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/04/2026, n. 7411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7411 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11059/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11059 del 2025, proposto da AJ EN AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Barretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
BR ZY WC, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto emesso dalla Prefettura di Roma in data 29 maggio 2025, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. PRM/L/Q/2024/108311, richiesto al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito del settore “Assistenza Familiare - Colf Confedilizia - conviventi”, e di rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Vista la memoria depositata in data 5 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa IA MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Visto il ricorso all’esame;
Vista l’ordinanza n. 5637 del 16 ottobre 2025, con cui questa Sezione, in ragione delle peculiari circostanze di fatto della vicenda, e in particolare della situazione di documentata disabilità al 100% in cui versa il soggetto destinato a beneficiare dell’assistenza richiesta con la domanda di causa e del livello reddituale familiare complessivo, ha accolto la domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente ai fini del riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza n. 444 del 21 gennaio 2026, con cui questa Sezione, sulla scorta degli aggiornamenti forniti dall’Amministrazione resistente, e in particolare dell’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento gravato e della convocazione delle parti per il giorno 27 gennaio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare da parte del ricorrente;
Considerato che, con memoria depositata in data 5 febbraio 2026, il ricorrente ha chiesto che si dichiari cessata la materia del contendere, in ragione dell’intervenuta stipula del contratto di soggiorno in data 3 febbraio 2026 e del rilascio del relativo Mod. 209 per l’emissione da parte della Questura del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto, oltre alla liquidazione del gratuito patrocinio a carico dello Stato;
Considerato che alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, previa discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto, in ragione di quanto dichiarato dalla parte ricorrente con la citata memoria depositata in data 5 febbraio 2026, di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’intervenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata in giudizio;
Ritenuto, per le peculiarità della vicenda di cui è causa, di poter disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;
Ritenuto, infine, per quanto riguarda l’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio a carico dello Stato in favore del difensore del ricorrente, quest’ultimo ammesso in via provvisoria al suddetto beneficio con decreto della competente Commissione n. 424/2025, che:
- ai sensi dell’art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002, questo Tribunale è tenuto ad accertare, prima della delibazione sull’istanza di liquidazione di cui in premessa, la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano la produzione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
- le condizioni reddituali di interesse sono:
A) ex art.76, comma 1, del citato decreto, quelle risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi (ai fini dell'imposta personale sul reddito), e cioè quelle risultanti dalla dichiarazione relativa all’anno precedente alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio;
B) ex art. 79, comma 1, lett. d), “ fino a che il processo non sia definito ” (e cioè fino all’anno in cui viene adottata la decisione che definisce il contenzioso), le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente;
- con riferimento al caso di specie, all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è stata allegata dichiarazione dei redditi relativa al solo anno 2024, e che gli anni di interesse sono il 2024 e anche il 2025;
Rilevato, pertanto, che nella fattispecie in esame è necessario verificare che non vi siano state variazioni con riferimento alle condizioni reddituali del ricorrente, con la produzione in giudizio di dichiarazione aggiornata, resa da quest’ultimo, con firma autenticata ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio corredata da documento di riconoscimento, nella quale l’interessato dichiara che il reddito complessivo (costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, nel caso di convivenza con un coniuge e/o con altri familiari titolari di reddito proprio), non è stato superiore ai limiti di reddito, determinati come per legge, per poter beneficiare del gratuito patrocinio per il periodo temporale sopra indicato;
Ritenuto, pertanto, che ai fini della richiesta liquidazione parte ricorrente debba versare in atti la documentazione fiscale e/o certificazione sopra indicata, con riferimento all’anno 2025;
Ritenuto che per l’incombente di cui sopra debba essere assegnato il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, demandando la liquidazione del compenso a separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ai fini della liquidazione della parcella del difensore, dispone l’incombente istruttorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione e fissa per la prosecuzione della trattazione della relativa istanza la camera di consiglio del 14 luglio 2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
IA MO, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IA MO | RO PE |
IL SEGRETARIO