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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 7364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7364 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE Dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro alla pubblica udienza del 16.10.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza iscritta al n. 23293/'24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è riunito il procedimento recante n. rg. 21863/'23, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. A. Pezzella, Parte_1 presso il cui studio in Portici (NA) alla Via Gianturco n. 21 Parco Elvira, elett.te domicilia
E
, in persona Controparte_1 del suo presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato domanda di riconoscimento di pensione di inabilità ed assegno di invalidità, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per AT (proc. 21863/'23 R.G.), contestava le conclusioni presentate dal CTU.
1 Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda, eccependo la tardività della dichiarazione di dissenso, l'inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 4.9.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 2.10.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 30.10.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato specificamente le risultanze della consulenza espletata, assumendo l'inadeguata valutazione di
“Radicolopatia cervicale destra, ectasia TSA, sospetta neuropatia del nervo madiano, spondilosi diffusa con spazio discale C% - C& ridotto con presenza do osteofito marginosmatici. Uncoartrosi a sede C% - C6 Ischemia dell'arto superiore destro da sindrome dello stretto toracico superiore. Trombosi arteria
2 succlavia destra 5.5.2022, intervento di resezione I costa destra. Obesità, depressione”. Il consulente, nella prima fase, ha affermato: “Nel calcolo dell'invalidità civile, come stabilito dal DM 05/02/1992, in presenza di infermità plurime coesistenti è necessario applicare un calcolo riduzionistico, mediante la cosiddetta formula scalare di Balthazard. Vengono definite infermità plurime coesistenti quelle lesioni che interessano apparati ed organi funzionalmente diversi tra loro. Per le infermità plurime concorrenti si procede invece, ad una valutazione complessiva percentualizzata proporzionale alla perdita totale anatomo funzionale dell'organo o apparato Per infermità plurime concorrenti si intendono le patologie che interessano lo stesso organo o apparato. In questi casi la legge non prevede una specifica formula da adottare per il calcolo dell'invalidità complessiva. Nel DM 05/02/1992, ad esempio, per il calcolo dell'invalidità civile viene specificato che la valutazione di alcune infermità concorrenti sono già presenti nelle tabelle, mentre negli altri casi, non potendo effettuare una semplice sommatoria dei singoli valori, è necessario procedere con una stima complessiva, la quale deve essere un valore percentuale proporzionale a quello per la perdita totale dell'organo o dell'apparato in questione. Tuttavia, generalmente, in presenza di infermità concorrenti ci si serve della cosiddetta formula intermedia Salomonica, che consiste nella media tra la somma aritmetica delle singole lesioni e il risultato della formula riduzionistica di Balthazard, Nel caso di specie si procederà dunque ad indicare le percentuali d'invalidità delle singole infermità diagnosticate ed il correlato calcolo a scalare. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze dei presenti accertamenti medico-legali, è possibile affermare che la sig.ra , allo stato di anni 54, è portatrice delle seguenti infermità: Parte_1
Esiti di ischemia arto superiore destro in sindrome dello stretto toracico L'infermità diagnosticata è identificabile per analogia nella voce tabellare 7209 (“Anchilosi di spalla in posizione sfavorevole”) prevista con un tasso di invalidità fisso al 60%.
Alla luce delle evidenze obiettivate in sede di operazioni peritali e dallo studio della documentazione clinica allegata agli Atti è possibile stabilire per tale condizione un tasso di invalidità pari al 60% (sessanta per cento). CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Dal ricorso dell'Avv. Pezzella e dalla documentazione allegata agli Atti si evince che la sig.ra presentava in data 10/9/2022 all' Parte_1 [...]
per il riconoscimento delle prestazioni Controparte_2
3 previste per gli invalidi civili. Veniva visitata dalla Competente Commissione ASL di Portici, valutata “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% nella misura del 46%, ai sensi della legge 118/71” con diagnosi di “Esiti di trombosi dell'arteria succlavia destra da sindrome dello stretto toracico. Artrosi diffusa.”. In disaccordo con tale valutazione, la sig.ra adiva Parte_1 le vie legali dalle quali sono derivati i presenti accertamenti medico-legali. Dall'esame della documentazione sanitaria esibita, e dalle operazioni peritali risulta che l'istante è affetta da esiti di trombosi dell'arteria succlavia destra da sindrome dello stretto toracico, con limitazione funzionale medio-grave. Nel caso di specie, dunque, si può inquadrare la sig.ra come un Parte_1
“Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 74% nella misura del 60%, ai sensi della legge 118/71”. Si ha pertanto materia sufficiente per la: RISPOSTA AI QUESITI La sig.ra , allo stato di anni 54, è portatrice delle seguenti infermità: Parte_1
Esiti di ischemia arto superiore destro in sindrome dello stretto toracico Tenuto conto di quanto indicato nelle considerazioni è possibile affermare che sin dall'epoca della domanda amministrativa per cui è causa la sig.ra Parte_1 sia un soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% nella misura del 60%, ai sensi della legge 118/71”. Dalla relazione peritale depositata risulta che la ricorrente ha subito in data 5/5/2022 intervento di resezione I costa dx. All'udienza del 16.10.2025, l'ausiliario ha ulteriormente chiarito che “Le patologie indicate nel corpo del ricorso sono riferite ad un momento torico anteriore all'intervento chirurgico subito dalla parte. L'intervento in questione ha risolto le patologie, come si evince chiaramente dalla cartella clinica. La signora era affetta dalla sindrome dello stretto toracico superiore nel senso che con l'asportazione di 4 cm della prima costa (come da cartella clinica in atti) si è liberato lo spazio necessario per il passaggio sia del fascio nervoso che del fascio vascolare, motivo per cui si è risolto sia il problema vascolare che quella nervoso. L'intervento chirurgico di cui trattasi è avvenuto tre mesi prima della presentazione della domanda amministrativa. LA riduzione delle dimensioni della costa ha giustificato il riconoscimento del 60%, con riduzione modesta della funzionalità dell'arto superiore destro e della capacità respiratoria. Non risulta agli atti alcuna certificazione medica relativa alla depressione ed in merito all'obesità la ricorrente aveva un BMI pari a 24,47”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto
4 “l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta” (cfr parte motiva sentenza n. 6085/'14). Deve dunque concludersi per il rigetto del ricorso. Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio. Si pongono a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_2
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_2
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
Napoli, il 16.10.2025 Il Giudice (dott.ssa M. Fontana)
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SENTENZA
nella controversia di previdenza iscritta al n. 23293/'24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è riunito il procedimento recante n. rg. 21863/'23, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. A. Pezzella, Parte_1 presso il cui studio in Portici (NA) alla Via Gianturco n. 21 Parco Elvira, elett.te domicilia
E
, in persona Controparte_1 del suo presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato domanda di riconoscimento di pensione di inabilità ed assegno di invalidità, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per AT (proc. 21863/'23 R.G.), contestava le conclusioni presentate dal CTU.
1 Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda, eccependo la tardività della dichiarazione di dissenso, l'inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 4.9.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 2.10.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 30.10.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato specificamente le risultanze della consulenza espletata, assumendo l'inadeguata valutazione di
“Radicolopatia cervicale destra, ectasia TSA, sospetta neuropatia del nervo madiano, spondilosi diffusa con spazio discale C% - C& ridotto con presenza do osteofito marginosmatici. Uncoartrosi a sede C% - C6 Ischemia dell'arto superiore destro da sindrome dello stretto toracico superiore. Trombosi arteria
2 succlavia destra 5.5.2022, intervento di resezione I costa destra. Obesità, depressione”. Il consulente, nella prima fase, ha affermato: “Nel calcolo dell'invalidità civile, come stabilito dal DM 05/02/1992, in presenza di infermità plurime coesistenti è necessario applicare un calcolo riduzionistico, mediante la cosiddetta formula scalare di Balthazard. Vengono definite infermità plurime coesistenti quelle lesioni che interessano apparati ed organi funzionalmente diversi tra loro. Per le infermità plurime concorrenti si procede invece, ad una valutazione complessiva percentualizzata proporzionale alla perdita totale anatomo funzionale dell'organo o apparato Per infermità plurime concorrenti si intendono le patologie che interessano lo stesso organo o apparato. In questi casi la legge non prevede una specifica formula da adottare per il calcolo dell'invalidità complessiva. Nel DM 05/02/1992, ad esempio, per il calcolo dell'invalidità civile viene specificato che la valutazione di alcune infermità concorrenti sono già presenti nelle tabelle, mentre negli altri casi, non potendo effettuare una semplice sommatoria dei singoli valori, è necessario procedere con una stima complessiva, la quale deve essere un valore percentuale proporzionale a quello per la perdita totale dell'organo o dell'apparato in questione. Tuttavia, generalmente, in presenza di infermità concorrenti ci si serve della cosiddetta formula intermedia Salomonica, che consiste nella media tra la somma aritmetica delle singole lesioni e il risultato della formula riduzionistica di Balthazard, Nel caso di specie si procederà dunque ad indicare le percentuali d'invalidità delle singole infermità diagnosticate ed il correlato calcolo a scalare. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze dei presenti accertamenti medico-legali, è possibile affermare che la sig.ra , allo stato di anni 54, è portatrice delle seguenti infermità: Parte_1
Esiti di ischemia arto superiore destro in sindrome dello stretto toracico L'infermità diagnosticata è identificabile per analogia nella voce tabellare 7209 (“Anchilosi di spalla in posizione sfavorevole”) prevista con un tasso di invalidità fisso al 60%.
Alla luce delle evidenze obiettivate in sede di operazioni peritali e dallo studio della documentazione clinica allegata agli Atti è possibile stabilire per tale condizione un tasso di invalidità pari al 60% (sessanta per cento). CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Dal ricorso dell'Avv. Pezzella e dalla documentazione allegata agli Atti si evince che la sig.ra presentava in data 10/9/2022 all' Parte_1 [...]
per il riconoscimento delle prestazioni Controparte_2
3 previste per gli invalidi civili. Veniva visitata dalla Competente Commissione ASL di Portici, valutata “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% nella misura del 46%, ai sensi della legge 118/71” con diagnosi di “Esiti di trombosi dell'arteria succlavia destra da sindrome dello stretto toracico. Artrosi diffusa.”. In disaccordo con tale valutazione, la sig.ra adiva Parte_1 le vie legali dalle quali sono derivati i presenti accertamenti medico-legali. Dall'esame della documentazione sanitaria esibita, e dalle operazioni peritali risulta che l'istante è affetta da esiti di trombosi dell'arteria succlavia destra da sindrome dello stretto toracico, con limitazione funzionale medio-grave. Nel caso di specie, dunque, si può inquadrare la sig.ra come un Parte_1
“Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 74% nella misura del 60%, ai sensi della legge 118/71”. Si ha pertanto materia sufficiente per la: RISPOSTA AI QUESITI La sig.ra , allo stato di anni 54, è portatrice delle seguenti infermità: Parte_1
Esiti di ischemia arto superiore destro in sindrome dello stretto toracico Tenuto conto di quanto indicato nelle considerazioni è possibile affermare che sin dall'epoca della domanda amministrativa per cui è causa la sig.ra Parte_1 sia un soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% nella misura del 60%, ai sensi della legge 118/71”. Dalla relazione peritale depositata risulta che la ricorrente ha subito in data 5/5/2022 intervento di resezione I costa dx. All'udienza del 16.10.2025, l'ausiliario ha ulteriormente chiarito che “Le patologie indicate nel corpo del ricorso sono riferite ad un momento torico anteriore all'intervento chirurgico subito dalla parte. L'intervento in questione ha risolto le patologie, come si evince chiaramente dalla cartella clinica. La signora era affetta dalla sindrome dello stretto toracico superiore nel senso che con l'asportazione di 4 cm della prima costa (come da cartella clinica in atti) si è liberato lo spazio necessario per il passaggio sia del fascio nervoso che del fascio vascolare, motivo per cui si è risolto sia il problema vascolare che quella nervoso. L'intervento chirurgico di cui trattasi è avvenuto tre mesi prima della presentazione della domanda amministrativa. LA riduzione delle dimensioni della costa ha giustificato il riconoscimento del 60%, con riduzione modesta della funzionalità dell'arto superiore destro e della capacità respiratoria. Non risulta agli atti alcuna certificazione medica relativa alla depressione ed in merito all'obesità la ricorrente aveva un BMI pari a 24,47”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto
4 “l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta” (cfr parte motiva sentenza n. 6085/'14). Deve dunque concludersi per il rigetto del ricorso. Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio. Si pongono a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_2
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_2
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
Napoli, il 16.10.2025 Il Giudice (dott.ssa M. Fontana)
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