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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/11/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 28.8.2025 ed iscritta al n. 1253 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
Zamparelli n. 11, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Flora Ferino del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Monza, Via Vittorio Emanuele II, n. 46,
giusta delega agli atti telematici
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Clara Cuffari del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Villa d'Adda, Via San
Martirio n. 3, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 13.10.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne alle seguenti ed indicate condizioni:
Per_ 1) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in 23878 Verderio (LC), alla Via Zamparelli n. 11;
2) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, garantendo così un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere
Per giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra, alla presenza della figlia;
3) Il signor vedrà e terrà con sé la figlia con le seguenti modalità, salvo diversi accordi assunti tra le parti: Parte_2
a) i. a far data dalla sottoscrizione del presente accordo e fino al 31 agosto 2025, quando lo stesso svolge il primo turno a lavoro (ossia dalle ore 6:00 alle ore 14:00), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle ore 19:30, con pernotto previsto il mercoledì; mentre quando lo stesso svolge il secondo turno a lavoro (ossia dalla ore 14:00 alle ore 22:00), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:30, allorché la Signora provvederà al ritiro della medesima, Pt_1
Per salvo diversi accordi tra i ricorrenti, ad eccezione di tutti i mercoledì (giorno in cui pernotterà dal papà) e venerdì,
Per_ nei weekend in cui resterà dal padre, come meglio specificato al punto 4 b), salvo diversi accordi tra le parti.
ii. a far data da settembre 2025, con l'inizio dell'asilo nido, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 e/o dalla fine dell'orario scolastico/scuola materna, fino alle ore 19:30, allorché la Signora provvederà al ritiro della medesima, Pt_1
ad eccezione del mercoledì quando la minore pernotterà col padre, che la condurrà all'asilo/scuola/centro estivo il mattino seguente;
b) a weeekend alternati: i. per il periodo sino al 31 agosto 2025, dal venerdì alle ore 14.30 nel caso in cui il signor effettui il primo turno e dalle ore 8.30, nelle settimane in cui osserva il secondo turno e sino alla domenica sera Parte_2
Per_ alle 18, allorchè il padre riporterà presso l'abitazione materna, salvo diversi accordi tra le parti;
ii. dal 1 settembre 2025 in avanti, dal venerdì pomeriggio alle 16.00 e fino alla domenica sera alle ore 18:00, allorché il
Per_ padre riporterà presso l'abitazione della madre;
c) per una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie, ivi compresi, ad anni alterni, il 25 dicembre o il 31 dicembre
(23-30 dicembre oppure 30 dicembre-6 gennaio). A prescindere dalla turnazione suddetta, la Vigilia di Natale verrà
pagina 2 di 7 sempre trascorsa col padre (dalle ore 16.00 del 24 dicembre e sino alla mattina del 25 dicembre alle ore 10) ed il giorno di
Natale con la madre (dalle ore 10 del 25 dicembre e sino alle 16 del giorno stesso). Per l'anno 2025 la settimana di Natale
(23-30 dicembre) verrà trascorsa con la mamma e la settimana di Capodanno (30 dicembre- 6 gennaio) col papà.
d) per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, dal mercoledì all'uscita da scuola-asilo e sino alle 18.00 della domenica di Pasqua) con un genitore (quello con cui non ha trascorso la settimana di Natale) e dalle ore 18.00 della domenica di Pasqua sino al mercoledì mattina (quando verrà ricondotta a scuola-asilo) con l'altro genitore. Per l'anno
Per_ 2026, trascorrerà il giorno di Pasqua con la mamma ed il giorno di Pasquetta con il papà.
Per_ e) per due settimane, anche non consecutive durante l'estate, al termine degli impegni scolastici / di asilo di , presso la residenza del padre oppure ove egli deciderà di trascorrere le vacanze, in un periodo che i genitori concorderanno entro il
30 aprile di ogni anno, salvo diversi accordi tra i ricorrenti ed esigenze lavorative degli stessi e con precisa indicazione altresì che qualora il periodo di vacanza optato da entrambi i genitori dovesse coincidere si applicherà il criterio dell'alternanza. Per l'annualità in corso, il Signor ha già manifestato l'intenzione di tenere con sé la Parte_2
minore la prima e la quarta settimana di agosto 2025, e la minore starà con la madre dal 9 al 24 agosto 2025; in caso di disaccordo per l'anno 2026, quindi, in base al principio dell'alternanza, preverrà la scelta della signora e così via;
Pt_1
f) i ponti e le festività infrasettimanali saranno trascorse dalla minore con un genitore o con l'altro secondo il criterio dell'alternanza con l'eventuale accorpamento ai fine settimana di spettanza. Quando il ponte o la festività saranno di competenza paterna, il padre si preoccuperà di ritirare la minore alle ore 9.30 del primo giorno di festa, per poi ricondurla dalla madre alle ore 18.00 dell'ultimo giorno di festa;
il primo ponte/festività che si presenterà a seguito del deposito del
Per_ presente ricorso, lo trascorrerà col papà.
g) I genitori si alterneranno, altresì, annualmente per i compleanni e l'onomastico della minore, festa del papà e festa della mamma, restando inteso però che, anche se non di sua competenza, il Signor potrà trascorrere con la figlia il Parte_2
giorno successivo al compleanno o all'onomastico, salvo diversi accordi tra i ricorrenti;
4) in caso di spostamenti della minore in luoghi diversi da quelli di abituale frequenza (residenza materna, paterna, dei nonni, ecc) per più di un giorno, il genitore accompagnatario provvederà ad informare l'altro, fornendo altresì tutti i
Per_ recapiti di soggiorno di;
Per 5) I genitori si impegnano ad agevolare e consentire i contatti telefonici tra la figlia ed il genitore in quel momento non presente, tutte le sere, indicativamente intorno alle ore 20:00, salvo diversi accordi tra le parti.
pagina 3 di 7 6) Considerate le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le attuali risorse economiche dei genitori, il supporto fornito dalle famiglie di origine di entrambi i ricorrenti, la maggior permanenza della minore con i nonni paterni e la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente di quest'ultimi oltre che dai ricorrenti medesimi, il signor contribuirà al mantenimento della figlia, con le Parte_2
seguenti modalità:
- per le mensilità di luglio 2025 ed agosto 2025 (così come già occorso per le pregresse inerenti ai mesi di febbraio, marzo,
aprile, maggio e giugno 2025, mensilità per le quali la Signora dichiara di nulla avere più a che pretendere dal Pt_1
Signor e con la sottoscrizione del presente ricorso rilascia espressa quietanza), versando alla signora la Parte_2 Pt_1
somma di Euro 250,00=, oltre ad Euro 100,00= a titolo di contributo per le spese di baby sitter, mediante bonifico bancario su conto corrente, intestato alla signora , già noto al signor;
Parte_1 Parte_2
- per le mensilità da settembre e successive, versando alla signora la somma pari ad €. 250,00= Pt_1
(duecentocinquanta/00) entro il giorno 27 (ventisette) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente,
intestato alla signora , già noto al signor . Detta somma, verrà rivalutata annualmente secondo gli Parte_1 Parte_2
indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dal mese dell'anno successivo a quello in cui si terrà la fissanda udienza presidenziale di comparizione personale delle Parti avanti all'intestato Tribunale di
Lecco;
7) Il padre contribuirà altresì al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie documentate, sostenute
Per_ nell'interesse della figlia , giusto protocollo mututato dal Tribunale di Lecco, qui riprodotto ed allegato sub 7:
“- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo
è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o pagina 4 di 7 specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e)
dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h)
mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e)
stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell' altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore pagina 5 di 7 richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà
alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
8) L'assegno di mantenimento ed il contributo alle spese straordinarie relative alla figlia minore verranno corrisposti dal signor , in favore della signora , con le modalità e nei termini sopra indicati, fino a quando la figlia non Parte_2 Pt_1
avrà raggiunto l'indipendenza economica.
9) Le parti concordemente danno atto che il Signor non verserà alcuna somma alla signora , a titolo di Parte_2 Pt_1
concorso al suo mantenimento, in quanto i ricorrenti provvederanno in maniera autonoma ed indipendente alle rispettive necessità di vita senza che alcuno sia tenuto nei confronti dell'altro al versamento di un assegno a titolo di alimenti e/o mantenimento.
10) Gli assegni famigliari e/o l'assegno unico e/o qualsivoglia contributo dovesse essere previsto in futuro in sostituzione del predetto assegno unico e/o famigliare, saranno percepiti, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in ragione del 100%, in favore della Signora . Pt_1
11) I sottoscritti ricorrenti danno atto che ciascuno provvederà al pagamento delle spese legali dei rispettivi legali (che,
con la sottoscrizione del presente atto, rinunziano al beneficio della solidarietà ex art. 13, co. 8, L.P.).
12) Le parti si rilasciano reciproco consenso all'emissione o al rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio,
per ciascun genitore con relativa iscrizione della minore, nonché per la figlia medesima.
13) I Signori e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”. Parte_2 Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28.8.2025 e , al termine della Parte_1 Parte_2
loro relazione more uxorio, hanno chiesto al Tribunale di regolare affidamento, collocazione, diritto di visita e contributo al mantenimento della figlia minore (nata il [...]), secondo le condizioni Per_1
dagli stessi concordate e sopra riportate.
Il ricorso è stato trasmesso al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale può accogliere il ricorso de plano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis.51 c.p.c.,
senza necessità di convocare le parti o richiedere chiarimenti, facendo proprio l'accordo intercorso tra pagina 6 di 7 le parti in merito alla regolamentazione dei loro rapporti. Per quanto emerge dagli atti, infatti, tale accordo non appare in contrasto con l'interesse preminente della figlia minore.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, provvede in conformità alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 27 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 28.8.2025 ed iscritta al n. 1253 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
Zamparelli n. 11, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Flora Ferino del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Monza, Via Vittorio Emanuele II, n. 46,
giusta delega agli atti telematici
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Clara Cuffari del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Villa d'Adda, Via San
Martirio n. 3, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 13.10.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne alle seguenti ed indicate condizioni:
Per_ 1) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in 23878 Verderio (LC), alla Via Zamparelli n. 11;
2) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, garantendo così un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere
Per giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra, alla presenza della figlia;
3) Il signor vedrà e terrà con sé la figlia con le seguenti modalità, salvo diversi accordi assunti tra le parti: Parte_2
a) i. a far data dalla sottoscrizione del presente accordo e fino al 31 agosto 2025, quando lo stesso svolge il primo turno a lavoro (ossia dalle ore 6:00 alle ore 14:00), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle ore 19:30, con pernotto previsto il mercoledì; mentre quando lo stesso svolge il secondo turno a lavoro (ossia dalla ore 14:00 alle ore 22:00), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:30, allorché la Signora provvederà al ritiro della medesima, Pt_1
Per salvo diversi accordi tra i ricorrenti, ad eccezione di tutti i mercoledì (giorno in cui pernotterà dal papà) e venerdì,
Per_ nei weekend in cui resterà dal padre, come meglio specificato al punto 4 b), salvo diversi accordi tra le parti.
ii. a far data da settembre 2025, con l'inizio dell'asilo nido, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 e/o dalla fine dell'orario scolastico/scuola materna, fino alle ore 19:30, allorché la Signora provvederà al ritiro della medesima, Pt_1
ad eccezione del mercoledì quando la minore pernotterà col padre, che la condurrà all'asilo/scuola/centro estivo il mattino seguente;
b) a weeekend alternati: i. per il periodo sino al 31 agosto 2025, dal venerdì alle ore 14.30 nel caso in cui il signor effettui il primo turno e dalle ore 8.30, nelle settimane in cui osserva il secondo turno e sino alla domenica sera Parte_2
Per_ alle 18, allorchè il padre riporterà presso l'abitazione materna, salvo diversi accordi tra le parti;
ii. dal 1 settembre 2025 in avanti, dal venerdì pomeriggio alle 16.00 e fino alla domenica sera alle ore 18:00, allorché il
Per_ padre riporterà presso l'abitazione della madre;
c) per una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie, ivi compresi, ad anni alterni, il 25 dicembre o il 31 dicembre
(23-30 dicembre oppure 30 dicembre-6 gennaio). A prescindere dalla turnazione suddetta, la Vigilia di Natale verrà
pagina 2 di 7 sempre trascorsa col padre (dalle ore 16.00 del 24 dicembre e sino alla mattina del 25 dicembre alle ore 10) ed il giorno di
Natale con la madre (dalle ore 10 del 25 dicembre e sino alle 16 del giorno stesso). Per l'anno 2025 la settimana di Natale
(23-30 dicembre) verrà trascorsa con la mamma e la settimana di Capodanno (30 dicembre- 6 gennaio) col papà.
d) per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, dal mercoledì all'uscita da scuola-asilo e sino alle 18.00 della domenica di Pasqua) con un genitore (quello con cui non ha trascorso la settimana di Natale) e dalle ore 18.00 della domenica di Pasqua sino al mercoledì mattina (quando verrà ricondotta a scuola-asilo) con l'altro genitore. Per l'anno
Per_ 2026, trascorrerà il giorno di Pasqua con la mamma ed il giorno di Pasquetta con il papà.
Per_ e) per due settimane, anche non consecutive durante l'estate, al termine degli impegni scolastici / di asilo di , presso la residenza del padre oppure ove egli deciderà di trascorrere le vacanze, in un periodo che i genitori concorderanno entro il
30 aprile di ogni anno, salvo diversi accordi tra i ricorrenti ed esigenze lavorative degli stessi e con precisa indicazione altresì che qualora il periodo di vacanza optato da entrambi i genitori dovesse coincidere si applicherà il criterio dell'alternanza. Per l'annualità in corso, il Signor ha già manifestato l'intenzione di tenere con sé la Parte_2
minore la prima e la quarta settimana di agosto 2025, e la minore starà con la madre dal 9 al 24 agosto 2025; in caso di disaccordo per l'anno 2026, quindi, in base al principio dell'alternanza, preverrà la scelta della signora e così via;
Pt_1
f) i ponti e le festività infrasettimanali saranno trascorse dalla minore con un genitore o con l'altro secondo il criterio dell'alternanza con l'eventuale accorpamento ai fine settimana di spettanza. Quando il ponte o la festività saranno di competenza paterna, il padre si preoccuperà di ritirare la minore alle ore 9.30 del primo giorno di festa, per poi ricondurla dalla madre alle ore 18.00 dell'ultimo giorno di festa;
il primo ponte/festività che si presenterà a seguito del deposito del
Per_ presente ricorso, lo trascorrerà col papà.
g) I genitori si alterneranno, altresì, annualmente per i compleanni e l'onomastico della minore, festa del papà e festa della mamma, restando inteso però che, anche se non di sua competenza, il Signor potrà trascorrere con la figlia il Parte_2
giorno successivo al compleanno o all'onomastico, salvo diversi accordi tra i ricorrenti;
4) in caso di spostamenti della minore in luoghi diversi da quelli di abituale frequenza (residenza materna, paterna, dei nonni, ecc) per più di un giorno, il genitore accompagnatario provvederà ad informare l'altro, fornendo altresì tutti i
Per_ recapiti di soggiorno di;
Per 5) I genitori si impegnano ad agevolare e consentire i contatti telefonici tra la figlia ed il genitore in quel momento non presente, tutte le sere, indicativamente intorno alle ore 20:00, salvo diversi accordi tra le parti.
pagina 3 di 7 6) Considerate le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le attuali risorse economiche dei genitori, il supporto fornito dalle famiglie di origine di entrambi i ricorrenti, la maggior permanenza della minore con i nonni paterni e la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente di quest'ultimi oltre che dai ricorrenti medesimi, il signor contribuirà al mantenimento della figlia, con le Parte_2
seguenti modalità:
- per le mensilità di luglio 2025 ed agosto 2025 (così come già occorso per le pregresse inerenti ai mesi di febbraio, marzo,
aprile, maggio e giugno 2025, mensilità per le quali la Signora dichiara di nulla avere più a che pretendere dal Pt_1
Signor e con la sottoscrizione del presente ricorso rilascia espressa quietanza), versando alla signora la Parte_2 Pt_1
somma di Euro 250,00=, oltre ad Euro 100,00= a titolo di contributo per le spese di baby sitter, mediante bonifico bancario su conto corrente, intestato alla signora , già noto al signor;
Parte_1 Parte_2
- per le mensilità da settembre e successive, versando alla signora la somma pari ad €. 250,00= Pt_1
(duecentocinquanta/00) entro il giorno 27 (ventisette) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente,
intestato alla signora , già noto al signor . Detta somma, verrà rivalutata annualmente secondo gli Parte_1 Parte_2
indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dal mese dell'anno successivo a quello in cui si terrà la fissanda udienza presidenziale di comparizione personale delle Parti avanti all'intestato Tribunale di
Lecco;
7) Il padre contribuirà altresì al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie documentate, sostenute
Per_ nell'interesse della figlia , giusto protocollo mututato dal Tribunale di Lecco, qui riprodotto ed allegato sub 7:
“- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo
è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o pagina 4 di 7 specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e)
dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h)
mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e)
stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell' altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore pagina 5 di 7 richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà
alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
8) L'assegno di mantenimento ed il contributo alle spese straordinarie relative alla figlia minore verranno corrisposti dal signor , in favore della signora , con le modalità e nei termini sopra indicati, fino a quando la figlia non Parte_2 Pt_1
avrà raggiunto l'indipendenza economica.
9) Le parti concordemente danno atto che il Signor non verserà alcuna somma alla signora , a titolo di Parte_2 Pt_1
concorso al suo mantenimento, in quanto i ricorrenti provvederanno in maniera autonoma ed indipendente alle rispettive necessità di vita senza che alcuno sia tenuto nei confronti dell'altro al versamento di un assegno a titolo di alimenti e/o mantenimento.
10) Gli assegni famigliari e/o l'assegno unico e/o qualsivoglia contributo dovesse essere previsto in futuro in sostituzione del predetto assegno unico e/o famigliare, saranno percepiti, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in ragione del 100%, in favore della Signora . Pt_1
11) I sottoscritti ricorrenti danno atto che ciascuno provvederà al pagamento delle spese legali dei rispettivi legali (che,
con la sottoscrizione del presente atto, rinunziano al beneficio della solidarietà ex art. 13, co. 8, L.P.).
12) Le parti si rilasciano reciproco consenso all'emissione o al rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio,
per ciascun genitore con relativa iscrizione della minore, nonché per la figlia medesima.
13) I Signori e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”. Parte_2 Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28.8.2025 e , al termine della Parte_1 Parte_2
loro relazione more uxorio, hanno chiesto al Tribunale di regolare affidamento, collocazione, diritto di visita e contributo al mantenimento della figlia minore (nata il [...]), secondo le condizioni Per_1
dagli stessi concordate e sopra riportate.
Il ricorso è stato trasmesso al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale può accogliere il ricorso de plano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis.51 c.p.c.,
senza necessità di convocare le parti o richiedere chiarimenti, facendo proprio l'accordo intercorso tra pagina 6 di 7 le parti in merito alla regolamentazione dei loro rapporti. Per quanto emerge dagli atti, infatti, tale accordo non appare in contrasto con l'interesse preminente della figlia minore.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, provvede in conformità alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 27 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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