TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/10/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4064/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 4064
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: pagamento somme.
TRA
Part
, (C.F. ), nata l'[...] a [...]; Parte_1 C.F._1
NA , (C.F. ), nata il [...] a [...]; Pt_1 C.F._2 CP_1
, (C.F. ), nato [...] a [...];
[...] C.F._3 Parte_3
, (C.F. ), nato l'[...] a [...], tutti rappresentati
[...] C.F._4
e difesi dall'avv. Francesco Cristiani, del Foro di Napoli, (C.F.
) – PEC ed C.F._5 Email_1
1 elett.te dom.ti presso il suo studio in Pomigliano d'Arco (NA) in via G. Carducci n.
5,
– ricorrenti-
E
(p. iva e Controparte_2 P.IVA_1
C.F. ), con sede in Torre del Greco (NA) in via Sant'EL n.21 in P.IVA_2
persona dei sigg.ri: (C.F. ), nato il CP_3 C.F._6
19.08.1972 a Torre del Greco (NA); (C.F. Parte_4
), nato il [...] a [...]; C.F._7 Parte_5
, (C.F. ), nato il [...] a [...];
[...] C.F._8
, (C.F. ), nato l'[...] a [...] Parte_6 C.F._9
(NA), rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca Speranza (C.F. ) – C.F._10
PEC ed elettivamente domiciliata presso il suo stu- Email_2
dio in Torre del Greco (NA) in via Martiri D'Africa n. 30,
-resistenti in riconvenzionale-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 447 bis c.p.c. i ricorrenti convenivano in giudizio i resistenti chie-
dendo la loro condanna al pagamento dell'importo totale di Euro 20.800,00 di cui euro 16.000,00 per canoni di locazione scaduti ed Euro 4.800,00 a titolo di indennità
di occupazione relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, cosi come da con-
tratto di locazione stipulato con in data 04.06.2020 avente ad oggetto CP_4
il compendio immobiliare sito nel comune di Torre del Greco (NA), con accesso da
2 Via S. EL n. 21, costituito da campi di gioco a 2 superfici scoperte ed aree e locali di servizio asserviti ai detti campi di gioco.
Rappresentavano che:
- con contratto in data 04.06.2020 , (C.F. , CP_4 C.F._11
nata il [...] a [...], concedeva in locazione all
[...]
costituita in atti nelle persone dei sigg.ri Parte_7
, e , il compen- CP_3 Parte_4 CP_5 Parte_6
dio immobiliare sito nel comune di Torre del Greco (NA), con accesso dalla via
S. EL n. 21, riportato al NCEU al foglio 12, particelle 254, 255, 256, 669, 939,
cat. D/6, costituito da campi di gioco, superfici scoperte, aree e locali di servizio asserviti ai detti campi, così come descritto nell'allegato contratto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Napoli 1, acquisito al pro-
tocollo in data 23.06.2020 al n. 20062319332760911 – 000001 e registrato al n.
007225 serie 3T e codice identificativo TER20T007225000CC;
- il canone mensile era fissato in €. 1.600,00 mensili, da pagarsi il giorno 15 di ogni mese;
- all'art. 12 del predetto contratto era stabilito che, essendo parte conduttrice già
immessa nella detenzione del compendio oggetto della locazione, essa era tenuta a versare entro il termine del 30.09.2020 l'importo di €.4.800,00 a titolo di in-
dennità di occupazione per i pregressi mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- in data 10.09.2021, decedeva senza lasciare testamento e che, nel CP_4
rapporto locativo de quo, le succedevano i figli, germani , Parte_1 CP_6
e , nonché quale erede per rappresenta-
[...] Controparte_1 Controparte_7
zione del proprio genitore, germano rinunziante, (C.F. Controparte_8
3 ) nato a [...] il [...], subentrando nella posi- C.F._12
zione soggettiva e quindi nei diritti della locatrice;
- che la parte conduttrice, aveva dato disdetta dal predetto contratto di locazione e,
poi, spontaneamente rilasciato il compendio immobiliare in oggetto alla data del
25.01.2023, come da allegato verbale;
- che, alla data del rilascio, la parte conduttrice era morosa del pagamento di n. 10
mensilità, nonché debitrice dell'importo di €.4.800,00 scaduto il 30.09.2020
giammai pagato, nonostante gli innumerevoli tentativi di bonario recupero, tutti risultati infruttuosi (come da raccomandata A.R. del 06-13/10/2020);
- che, pertanto, l'intero debito ammontava ad euro 20.800,00.
Si costituivano ritualmente in giudizio i resistenti i quali impugnavano e contesta-
vano la domanda di pagamento spiegando, a loro volta domanda riconvenzionale volta al pagamento, in loro favore, dell'importo di euro 23.790,00 per rifacimento del campo di calcio, totalmente in erba sintetica, come da fattura 584 del 30.09.14 di
Euro 5.490,00 dei F.LL IT srl e per livellamento del terreno del campo sportivo centro La Pineta, come da fattura A/B03 del 19.01.2015 di Euro 18.300,00 della MB
Football Green;
tutte attività svolte nel corso tempo di conduzione dell'immobile.
Il giudizio, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la discussione con concessione alle parti di termine per note di discussione.
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, da parte di entrambe le parti, con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità
sia della domanda principale, che di quella riconvenzionale.
Nel merito, si ritiene che la domanda principale sia fondata per i motivi che seguono:
4 Parte resistente non contesta il mancato pagamento di quanto ascrittole in virtù del rapporto locativo, anticipatamente cessato in data 25.01.2023, bensì si limita a spie-
gare domanda riconvenzionale volta ad accertare un presunto controcredito, ecce-
dente il quantum della domanda principale.
Consegue, pertanto che il credito degli istanti pari ad euro 20.800,00 oltre interessi legali deve essere riconosciuto e confermato e, precisamente: euro 4.800,00 a titolo di indennità di occupazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ed euro
16.000,00 a titolo di n. 10 canoni impagati.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la ripetizione dei costi relativi alle opere realizzate e pagate dalla parte resistente nel compendio immobiliare locato, la stessa deve essere rigettata:
- in virtù dell'art. 8 del contratto di locazione, in essere fra le parti, che prevedeva espressamente che: “ …. Ogni opera che si rendesse necessaria per l'esercizio
della attività della parte conduttrice dovrà essere preventivamente autorizzata
dalla parte locatrice;
parte conduttrice si obbliga a non avanzare alcuna richie-
sta di rimborso e risarcimento per le spese sostenute per eventuali miglioramenti,
anche se preventivamente autorizzati, durante o dopo il periodo della locazione”;
- in quanto, comunque, dette opere non furono mai autorizzate dalla parte locatrice così come prevede l'art. 1592 c.c. ai fini della loro ripetizione. Peraltro, non vi è
traccia, in atti, neanche di alcun tipo di richiesta formale avanzata dalla parte conduttrice;
- in quanto effettuate in precedente periodo locativo, sottoscritto da precedenti e diversi soggetti.
In conclusione ed in accoglimento della domanda principale, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente del complessivo importo
5 di euro 20.800,00 oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze mensili di pagamento, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita,
in accoglimento della domanda:
1) condanna la parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente del comples-
sivo importo di euro 20.800,00 oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze mensili di pagamento fino all'effettivo soddisfo, secondo le rispettive quote, di un quarto ciascuno, per ogni ricorrente.
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente in quanto infon-
data;
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 3.000,00 di cui euro 400,00 per spese ed euro 2.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Cristiani, dichiaratosi anticipa-
tario.
Così deciso in Torre Annunziata il 16.10.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
6
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 4064
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: pagamento somme.
TRA
Part
, (C.F. ), nata l'[...] a [...]; Parte_1 C.F._1
NA , (C.F. ), nata il [...] a [...]; Pt_1 C.F._2 CP_1
, (C.F. ), nato [...] a [...];
[...] C.F._3 Parte_3
, (C.F. ), nato l'[...] a [...], tutti rappresentati
[...] C.F._4
e difesi dall'avv. Francesco Cristiani, del Foro di Napoli, (C.F.
) – PEC ed C.F._5 Email_1
1 elett.te dom.ti presso il suo studio in Pomigliano d'Arco (NA) in via G. Carducci n.
5,
– ricorrenti-
E
(p. iva e Controparte_2 P.IVA_1
C.F. ), con sede in Torre del Greco (NA) in via Sant'EL n.21 in P.IVA_2
persona dei sigg.ri: (C.F. ), nato il CP_3 C.F._6
19.08.1972 a Torre del Greco (NA); (C.F. Parte_4
), nato il [...] a [...]; C.F._7 Parte_5
, (C.F. ), nato il [...] a [...];
[...] C.F._8
, (C.F. ), nato l'[...] a [...] Parte_6 C.F._9
(NA), rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca Speranza (C.F. ) – C.F._10
PEC ed elettivamente domiciliata presso il suo stu- Email_2
dio in Torre del Greco (NA) in via Martiri D'Africa n. 30,
-resistenti in riconvenzionale-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 447 bis c.p.c. i ricorrenti convenivano in giudizio i resistenti chie-
dendo la loro condanna al pagamento dell'importo totale di Euro 20.800,00 di cui euro 16.000,00 per canoni di locazione scaduti ed Euro 4.800,00 a titolo di indennità
di occupazione relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, cosi come da con-
tratto di locazione stipulato con in data 04.06.2020 avente ad oggetto CP_4
il compendio immobiliare sito nel comune di Torre del Greco (NA), con accesso da
2 Via S. EL n. 21, costituito da campi di gioco a 2 superfici scoperte ed aree e locali di servizio asserviti ai detti campi di gioco.
Rappresentavano che:
- con contratto in data 04.06.2020 , (C.F. , CP_4 C.F._11
nata il [...] a [...], concedeva in locazione all
[...]
costituita in atti nelle persone dei sigg.ri Parte_7
, e , il compen- CP_3 Parte_4 CP_5 Parte_6
dio immobiliare sito nel comune di Torre del Greco (NA), con accesso dalla via
S. EL n. 21, riportato al NCEU al foglio 12, particelle 254, 255, 256, 669, 939,
cat. D/6, costituito da campi di gioco, superfici scoperte, aree e locali di servizio asserviti ai detti campi, così come descritto nell'allegato contratto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Napoli 1, acquisito al pro-
tocollo in data 23.06.2020 al n. 20062319332760911 – 000001 e registrato al n.
007225 serie 3T e codice identificativo TER20T007225000CC;
- il canone mensile era fissato in €. 1.600,00 mensili, da pagarsi il giorno 15 di ogni mese;
- all'art. 12 del predetto contratto era stabilito che, essendo parte conduttrice già
immessa nella detenzione del compendio oggetto della locazione, essa era tenuta a versare entro il termine del 30.09.2020 l'importo di €.4.800,00 a titolo di in-
dennità di occupazione per i pregressi mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- in data 10.09.2021, decedeva senza lasciare testamento e che, nel CP_4
rapporto locativo de quo, le succedevano i figli, germani , Parte_1 CP_6
e , nonché quale erede per rappresenta-
[...] Controparte_1 Controparte_7
zione del proprio genitore, germano rinunziante, (C.F. Controparte_8
3 ) nato a [...] il [...], subentrando nella posi- C.F._12
zione soggettiva e quindi nei diritti della locatrice;
- che la parte conduttrice, aveva dato disdetta dal predetto contratto di locazione e,
poi, spontaneamente rilasciato il compendio immobiliare in oggetto alla data del
25.01.2023, come da allegato verbale;
- che, alla data del rilascio, la parte conduttrice era morosa del pagamento di n. 10
mensilità, nonché debitrice dell'importo di €.4.800,00 scaduto il 30.09.2020
giammai pagato, nonostante gli innumerevoli tentativi di bonario recupero, tutti risultati infruttuosi (come da raccomandata A.R. del 06-13/10/2020);
- che, pertanto, l'intero debito ammontava ad euro 20.800,00.
Si costituivano ritualmente in giudizio i resistenti i quali impugnavano e contesta-
vano la domanda di pagamento spiegando, a loro volta domanda riconvenzionale volta al pagamento, in loro favore, dell'importo di euro 23.790,00 per rifacimento del campo di calcio, totalmente in erba sintetica, come da fattura 584 del 30.09.14 di
Euro 5.490,00 dei F.LL IT srl e per livellamento del terreno del campo sportivo centro La Pineta, come da fattura A/B03 del 19.01.2015 di Euro 18.300,00 della MB
Football Green;
tutte attività svolte nel corso tempo di conduzione dell'immobile.
Il giudizio, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la discussione con concessione alle parti di termine per note di discussione.
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, da parte di entrambe le parti, con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità
sia della domanda principale, che di quella riconvenzionale.
Nel merito, si ritiene che la domanda principale sia fondata per i motivi che seguono:
4 Parte resistente non contesta il mancato pagamento di quanto ascrittole in virtù del rapporto locativo, anticipatamente cessato in data 25.01.2023, bensì si limita a spie-
gare domanda riconvenzionale volta ad accertare un presunto controcredito, ecce-
dente il quantum della domanda principale.
Consegue, pertanto che il credito degli istanti pari ad euro 20.800,00 oltre interessi legali deve essere riconosciuto e confermato e, precisamente: euro 4.800,00 a titolo di indennità di occupazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ed euro
16.000,00 a titolo di n. 10 canoni impagati.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la ripetizione dei costi relativi alle opere realizzate e pagate dalla parte resistente nel compendio immobiliare locato, la stessa deve essere rigettata:
- in virtù dell'art. 8 del contratto di locazione, in essere fra le parti, che prevedeva espressamente che: “ …. Ogni opera che si rendesse necessaria per l'esercizio
della attività della parte conduttrice dovrà essere preventivamente autorizzata
dalla parte locatrice;
parte conduttrice si obbliga a non avanzare alcuna richie-
sta di rimborso e risarcimento per le spese sostenute per eventuali miglioramenti,
anche se preventivamente autorizzati, durante o dopo il periodo della locazione”;
- in quanto, comunque, dette opere non furono mai autorizzate dalla parte locatrice così come prevede l'art. 1592 c.c. ai fini della loro ripetizione. Peraltro, non vi è
traccia, in atti, neanche di alcun tipo di richiesta formale avanzata dalla parte conduttrice;
- in quanto effettuate in precedente periodo locativo, sottoscritto da precedenti e diversi soggetti.
In conclusione ed in accoglimento della domanda principale, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente del complessivo importo
5 di euro 20.800,00 oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze mensili di pagamento, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita,
in accoglimento della domanda:
1) condanna la parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente del comples-
sivo importo di euro 20.800,00 oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze mensili di pagamento fino all'effettivo soddisfo, secondo le rispettive quote, di un quarto ciascuno, per ogni ricorrente.
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente in quanto infon-
data;
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 3.000,00 di cui euro 400,00 per spese ed euro 2.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Cristiani, dichiaratosi anticipa-
tario.
Così deciso in Torre Annunziata il 16.10.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
6