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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 122/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249006646491000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190007247959000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820200007095607000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820230002890231000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820230002890231000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 236/2025 depositato il
07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 aprile 2025 il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento 07820249006646491000 notificata dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Parma con la quale viene richiesto il pagamento di un importo pari a 7.854,95 € per, tra le numerose, quattro cartelle di pagamento riferite a IVA anni 2016-2020, tassa automobilistica anno 2017-2018, IRPEF anno 2018.
Il ricorrente impugna pertanto l'intimazione di pagamento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per diversi motivi:
inesistenza - nullità dell'intimazione e della pretesa in essa contenuta poiché priva della sottoscrizione originale;
invalidità delle notifiche dell'intimazione e degli atti presupposti;
prescrizione e decadenza della pretesa;
vizio di motivazione;
illegittimità delle sanzioni;
richiesta di rimessione alla corte di giustizia della comunità europea;
illegittimità della pretesa per eccessiva onerosità a titolo di aggio-oneri-compenso di riscossione, vizio di costituzionalità
Il ricorrente chiede accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione e delle cartelle di pagamento ivi contenute;
con vittoria di spese e con vittoria di compensi da distrarsi e con valutazione della condanna ex art 96 cpc alla somma ritenuta di giustizia;
con eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nell'intimazione di pagamento nonché la determinazione degli oneri di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Parma si costituisce eccependo l'infondatezza di tutte le censure proposte dal ricorrente;
chiede di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in relazione a numerose cartelle e avvisi di addebito perché rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione rispetto a tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente imputabili all'attività dell'ente impositore;
nel merito respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
A seguito di intervento volontario si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Torino relativamente all'omesso pagamento dell'imposta-canone di abbonamento alla Televisione per l'anno 2015; l'Ufficio contesta la fondatezza dei motivi presentati dal ricorrente in quanto la pretesa non è prescritta;
chiede di rigettare il ricorso, con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 7 novembre 2025 la causa viene trattata in camera di consiglio e assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente eccepisce l'inesistenza o nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza di sottoscrizione originale, o a stampa.
Come ritenuto da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che,
a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (n. 19327 del 15/07/2024); per quanto riguarda le cartelle di pagamento il requisito della sottoscrizione non è in alcun modo richiesto. Con ordinanza ancora più recente n. 26259/2025 è stato sancito che l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale non comporta l'invalidità dell'atto anche ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale.
Quanto alla eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento, è dimostrato dalla documentazione depositata in atti che due cartelle sono state notificate a mezzo PEC in conformità a quanto disposto dall'art. 26 del dpr 602/73 all'indirizzo del destinatario dall'indirizzo PEC dell'Agente della Riscossione, presente nel registro IPA;
una cartella è stata notificata a mani di persona di famiglia;
nell'impossibilità di effettuare la notifica delle restanti due cartelle al destinatario, attesa l'assenza del medesimo e delle persone indicate dall'art. 139 cpc, le stesse sono state depositate in busta chiusa e sigillata nella Casa del Comune per procedere alla relativa affissione secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, comma quarto, del dpr 602/73 e 60 del dpr 600/73 e 140 cpc.
Il contribuente eccepisce il decorso della prescrizione e della decadenza della pretesa tributaria, ma anche questa eccezione è infondata: le cartelle di pagamento sono state notificate e non impugnate e, tra la notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento, la prescrizione è stata interrotta da intimazioni di pagamento precedenti all'ultima qui impugnata, notificate nel 2019, nel 2023 e da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sempre nel 2023. Si precisa che ai crediti erariali si applica il termine di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., decorrente dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Corte Suprema ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi
(Cassazione: nn. 25716/20 16232/20).
Sull'asserita mancanza di motivazione si deve osservare che secondo giurisprudenza recente, ordinanza della Cassazione 21065/2022 “l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né alla stessa va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi dell'atto presupposto. Ciò in quanto l'avviso di intimazione è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello ministeriale ed avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto per la natura vincolata del provvedimento è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato.”
Nel caso di specie l'intimazione di pagamento risulta, comunque, motivata e sono stati in essa puntualmente indicate le cartelle di pagamento che l'hanno originata, la data di notifica e tutti i riferimenti idonei a portare a conoscenza del contribuente il contenuto e la provenienza delle somme iscritte a ruolo da parte dell'Ufficio.
Sono definite le misure del tasso annuo, della sanzione per il mancato pagamento dell'imposta e tutti i criteri utilizzati per il loro conteggio.
Da ultimo, quanto all'aggio o compenso di riscossione, si richiama la natura vincolata del modello e l'aderenza dell'applicazione dei compensi alla normativa, ancora in vigore al momento in cui è stato adottato (il d. lgs.112/99, sarà abrogato completamente con il d.lgs. 33/2025), di cui all'art. 17 d.lgs. 112/99 che determinava il calcolo del compenso per l'attività svolta dall'agente della riscossione.
La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto che la scelta legislativa di far decorrere l'applicazione della nuova legge (che non prevedeva più gli oneri di riscossione, perché fatti ricadere sulla collettività), a seconda della data di affido del carico, se prima o dopo l'entrata in vigore della legge stessa, non è censurabile, risultando giustificata e ragionevole e rispondente all'esigenza di certezza del diritto. Si ricorda, inoltre che tutte le questioni di legittimità costituzionale che hanno interessato questa normativa e la sua decorrenza sono state ripetutamente dichiarate inammissibili.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Parma, sezione seconda, così ha deciso: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.000,00.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 122/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249006646491000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190007247959000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820200007095607000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820230002890231000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820230002890231000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 236/2025 depositato il
07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 aprile 2025 il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento 07820249006646491000 notificata dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Parma con la quale viene richiesto il pagamento di un importo pari a 7.854,95 € per, tra le numerose, quattro cartelle di pagamento riferite a IVA anni 2016-2020, tassa automobilistica anno 2017-2018, IRPEF anno 2018.
Il ricorrente impugna pertanto l'intimazione di pagamento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per diversi motivi:
inesistenza - nullità dell'intimazione e della pretesa in essa contenuta poiché priva della sottoscrizione originale;
invalidità delle notifiche dell'intimazione e degli atti presupposti;
prescrizione e decadenza della pretesa;
vizio di motivazione;
illegittimità delle sanzioni;
richiesta di rimessione alla corte di giustizia della comunità europea;
illegittimità della pretesa per eccessiva onerosità a titolo di aggio-oneri-compenso di riscossione, vizio di costituzionalità
Il ricorrente chiede accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione e delle cartelle di pagamento ivi contenute;
con vittoria di spese e con vittoria di compensi da distrarsi e con valutazione della condanna ex art 96 cpc alla somma ritenuta di giustizia;
con eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nell'intimazione di pagamento nonché la determinazione degli oneri di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Parma si costituisce eccependo l'infondatezza di tutte le censure proposte dal ricorrente;
chiede di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in relazione a numerose cartelle e avvisi di addebito perché rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione rispetto a tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente imputabili all'attività dell'ente impositore;
nel merito respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
A seguito di intervento volontario si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Torino relativamente all'omesso pagamento dell'imposta-canone di abbonamento alla Televisione per l'anno 2015; l'Ufficio contesta la fondatezza dei motivi presentati dal ricorrente in quanto la pretesa non è prescritta;
chiede di rigettare il ricorso, con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 7 novembre 2025 la causa viene trattata in camera di consiglio e assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente eccepisce l'inesistenza o nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza di sottoscrizione originale, o a stampa.
Come ritenuto da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che,
a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (n. 19327 del 15/07/2024); per quanto riguarda le cartelle di pagamento il requisito della sottoscrizione non è in alcun modo richiesto. Con ordinanza ancora più recente n. 26259/2025 è stato sancito che l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale non comporta l'invalidità dell'atto anche ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale.
Quanto alla eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento, è dimostrato dalla documentazione depositata in atti che due cartelle sono state notificate a mezzo PEC in conformità a quanto disposto dall'art. 26 del dpr 602/73 all'indirizzo del destinatario dall'indirizzo PEC dell'Agente della Riscossione, presente nel registro IPA;
una cartella è stata notificata a mani di persona di famiglia;
nell'impossibilità di effettuare la notifica delle restanti due cartelle al destinatario, attesa l'assenza del medesimo e delle persone indicate dall'art. 139 cpc, le stesse sono state depositate in busta chiusa e sigillata nella Casa del Comune per procedere alla relativa affissione secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, comma quarto, del dpr 602/73 e 60 del dpr 600/73 e 140 cpc.
Il contribuente eccepisce il decorso della prescrizione e della decadenza della pretesa tributaria, ma anche questa eccezione è infondata: le cartelle di pagamento sono state notificate e non impugnate e, tra la notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento, la prescrizione è stata interrotta da intimazioni di pagamento precedenti all'ultima qui impugnata, notificate nel 2019, nel 2023 e da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sempre nel 2023. Si precisa che ai crediti erariali si applica il termine di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., decorrente dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Corte Suprema ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi
(Cassazione: nn. 25716/20 16232/20).
Sull'asserita mancanza di motivazione si deve osservare che secondo giurisprudenza recente, ordinanza della Cassazione 21065/2022 “l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né alla stessa va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi dell'atto presupposto. Ciò in quanto l'avviso di intimazione è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello ministeriale ed avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto per la natura vincolata del provvedimento è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato.”
Nel caso di specie l'intimazione di pagamento risulta, comunque, motivata e sono stati in essa puntualmente indicate le cartelle di pagamento che l'hanno originata, la data di notifica e tutti i riferimenti idonei a portare a conoscenza del contribuente il contenuto e la provenienza delle somme iscritte a ruolo da parte dell'Ufficio.
Sono definite le misure del tasso annuo, della sanzione per il mancato pagamento dell'imposta e tutti i criteri utilizzati per il loro conteggio.
Da ultimo, quanto all'aggio o compenso di riscossione, si richiama la natura vincolata del modello e l'aderenza dell'applicazione dei compensi alla normativa, ancora in vigore al momento in cui è stato adottato (il d. lgs.112/99, sarà abrogato completamente con il d.lgs. 33/2025), di cui all'art. 17 d.lgs. 112/99 che determinava il calcolo del compenso per l'attività svolta dall'agente della riscossione.
La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto che la scelta legislativa di far decorrere l'applicazione della nuova legge (che non prevedeva più gli oneri di riscossione, perché fatti ricadere sulla collettività), a seconda della data di affido del carico, se prima o dopo l'entrata in vigore della legge stessa, non è censurabile, risultando giustificata e ragionevole e rispondente all'esigenza di certezza del diritto. Si ricorda, inoltre che tutte le questioni di legittimità costituzionale che hanno interessato questa normativa e la sua decorrenza sono state ripetutamente dichiarate inammissibili.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Parma, sezione seconda, così ha deciso: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.000,00.