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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 5835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5835 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 22/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 7793/2024, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti BERTUZZI JENNIFER e BECHERI LUIGISTELIO RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. BOTTURI MONICA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e intrattenevano una relazione more uxorio, da cui Parte_1 CP_1 nasceva la figlia , il 28.3.23. Per_1
2. Con ricorso depositato il 23.6.24, il ricorrente ha chiesto di regolare affidamento, tempi di permanenza con i genitori e mantenimento della figlia.
Con decreto del 25.6.24 è stata fissata la prima udienza, conferendo ampio mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali (che hanno depositato relazioni il 28.11.24, il 28.3.25, il 30.5.25 e, dopo la rimessione in decisione, il 27.11.25).
La resistente si è costituita in giudizio il 9.11.24.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Le parti sono quindi comparse in data 10.12.24 per la prima udienza. Con ordinanza del 14.12.24, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.: affidamento condiviso della figlia, con residenza dalla madre;
permanenza dal padre a weekend alternati dal sabato alla domenica, un giorno nella settimana con weekend dal padre, due giorni (di cui uno con
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pernottamento) nella settimana con weekend dalla madre;
assegno di mantenimento di € 300 a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta del 3.6.25. Con ordinanza del 19.7.25 il giudice ha leggermente rivisto il calendario e fissato la rimessione in decisione, che si è tenuta l'11.11.25 con il deposito di note conclusive.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da note del 5.11.25) sono state:
«-rigettare la richiesta di affido esclusivo formulata dalla madre poiché infondata e, per l'effetto, disporre l'affido condiviso della figlia minore con residenza e collocazione prevalente della stessa presso il domicilio materno;
- Persona_2 disporre che il padre possa tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dalle ore 08.30 del sabato alle Per_1 ore 21.00 della domenica nonché tutti i mercoledì dalle ore 07.30, con pernottamento. Nelle settimane in cui il fine settima sarà di competenza della madre il padre potrà tenere con sé la figlia minore il martedì ed il giovedì dalle Per_1
07.30 (o dall'uscita della figlia dalla scuola materna durante il periodo scolastico) con pernottamento presso il padre;
- vacanze estive: sino al compimento del terzo anno d'età disporre che la figlia possa trascorrere le vacanze estive con il padre per 10 giorni, di cui 5 consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31 Maggio di ogni anno) a fini programmativi;
dal compimento del terzo anno d'età disporre che la figlia possa trascorrere le vacanze estive con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31 Maggio di ogni anno) a fini programmativi;
-vacanze natalizie e pasquali: disporre che la figlia possa trascorrere con il padre sette giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze natalizie e tre giorni nelle vacanze pasquali, con pernottamento ed alternando, di anno in anno, rispettivamente le festività della Vigilia e del Natale nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. -per quanto attiene il mantenimento della figlia disporre che il padre versi alla sig.ra Per_1 CP_1
l'importo di € 300,00 (euro trecento/00) mensili, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, somma mensile che dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il predetto contributo al mantenimento CP_1 verrà versato alla madre sino a che la figlia non sarà economicamente indipendente;
-disporre che le spese non Per_1 comprese nel mantenimento ordinario, che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia , saranno da Per_1 suddividersi al 50% tra i genitori, come da Protocollo d'intesa vigente presso l'intestato Tribunale, e saranno, in ogni caso, da documentare con relativa ricevuta fiscale e da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta del rimborso delle predette a mezzo bonifico bancari».
Le conclusioni della parte resistente (come da costituzione, richiamata nelle note finali) sono state:
«Voglia l'intestato Tribunale di Brescia, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, rigettare tutte le domande formulate da controparte e, per l'effetto, - stante il comportamento assunto dal ricorrente in ambito familiare, come sopra riportato, la sig.ra , preoccupata per la personalità del padre, che potrebbe essere CP_1 di pregiudizio per la figlia minore, chiede che venga disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore Persona_2 alla madre e, solo all'esito positivo della valutazione psicologica del ricorrente, acconsente che venga disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
- quanto al diritto di visita del padre con la figlia, si rimette alla decisione del Giudice, che verrà determinata all'esito delle valutazioni psicologiche sul ricorrente, precisando sin da ora che, qualora dovesse essere disposto il diritto di visita padre-figlia, esso dovrà essere disposto consentendo al padre di tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, tenendola con sé il sabato dalle ore 11, riportandola presso l'abitazione della madre non più tardi delle ore 21.00 della sera, tornando a riprenderla la domenica mattina alle 11 e riportandola la sera non più tardi delle ore 21.00, senza pernottamenti, che si chiede non vengano effettuati fino al compimento del terzo anno di età della bambina. Quanto ai periodi di vacanza, le giornate verranno concordate di volte in volta secondo le esigenze della bambina, sempre evitando i pernottamenti, fino al
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compimento del terzo anno di età; - il sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Per_2
, verserà alla sig.ra la somma di € 500,00 (cinquecento/00) entro il giorno 10 di ogni mese, sino a
[...] CP_1 quando la figlia diverrà economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- resta convenuto che tutte le spese di natura straordinaria, necessarie allo sviluppo e tutela psicofisica della figlia, come precisato nel protocollo di intesa del Tribunale di Brescia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; - siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio della figlia minore e l'autorizzazione a iscrivere la piccola Per_1 alla scuola dell'infanzia; - si chiede che il Giudice voglia ordinare al sig. di rimuovere dai social e da tutti i profili Per_2 pubblici le fotografie della piccola e di astenersi anche in futuro dal pubblicare alcunché». Per_1
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 24.6.24, non ha formulato osservazioni.
4.
4.1. La resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore, principalmente a causa dei comportamenti che il compagno avrebbe tenuto nei confronti del primo figlio di lei, Persona_3
(oggetto del procedimento penale r.g.n.r. 3039/24, nel quale, stando a quanto riferito delle parti, il PM avrebbe chiesto l'archiviazione ma la ricorrente avrebbe fatto opposizione); ella, inoltre, ha insistito per accertamenti psicologici sul ricorrente.
Dall'istruttoria e dalle numerose relazioni dei Servizi Sociali, tuttavia, non è mai emerso alcun elemento di pregiudizio per nel tempo trascorso col padre (come dimostra d'altronde l'accordo raggiunto Per_1 sui tempi di permanenza). Con riguardo al timore che la bambina sia rimasta a volte da sola con la NA PA (tanto che la resistente ha commissionato una relazione investigativa per dimostrarlo), i Servizi Sociali e il Collegio rilevano piuttosto una certa dose di ansia nella madre, mentre servirebbe più fiducia nella condivisione della genitorialità.
Fermo dunque l'affidamento condiviso della bambina (che è innanzitutto un suo diritto), è pertanto opportuno confermare l'incarico ai Servizi Sociali affinché, per almeno altri sei mesi, possano proseguire gli incontri congiunti e favorire un confronto costruttivo tra le parti.
4.2. Sui tempi di permanenza di con i genitori è stato trovato un sostanziale accordo nei termini Per_1 dell'ordinanza del 19.7.25, prevedendo con il padre: weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
il mercoledì con pernottamento, quando il weekend è dal padre;
il martedì e il giovedì con pernottamenti, quando il weekend è dalla madre. Il Collegio ritiene di dare continuità a questa scansione, che garantisce adeguati tempi di permanenza di con i genitori, lasciando loro gli Per_1 accordi di dettaglio sugli orari.
Quanto alle vacanze, si reputa opportuno prevedere, avvicinandosi il terzo compleanno della bambina, che ella possa restare con i genitori (sempre salvo diverso accordo): – durante le vacanze di Pasqua, per tre giorni anche consecutivi, alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo; – durante le vacanze estive, fino a due settimane ma con un massimo di sette giorni consecutivi (dieci dal quinto anno, quattordici dal sesto anno); – durante le vacanze di Natale, per sette giorni anche consecutivi (a partire dal 2026) alternando Vigilia, Natale, Capodanno ed Epifania. Altri giorni significativi sono regolati in dispositivo.
4.3. Venendo alle questioni economiche, aggiornando l'ordinanza del 14.12.24, è emerso che:
(a) il ricorrente sia titolare della ditta individuale “Travel Pos” e lavori principalmente come magazziniere alla “Kis Management”; riceva bonifici mensili di € 2800/3000, ma al lordo di spese e imposte (egli emette fattura all'azienda come libero professionista); nella memoria del 19.11.24 abbia stimato il proprio reddito mensile in € 1650; paghi € 105 per un'assicurazione a favore di (spesa Per_1 non strettamente necessaria e che pertanto non sarà tenuta in considerazione nel calcolo dell'assegno di
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mantenimento), € 311 per un finanziamento (doc. 21 ric.), € 181 per un ulteriore finanziamento (doc. 8 ric.), € 550 per la locazione della casa in cui abita (doc. 16 ric.); le sue dichiarazioni dei redditi riportano complessivi € 9183 nel 2020, € 15.606 nel 2021, € 12.598 nel 2022, € 19.796 nel 2023, € 19.859 nel 2024;
(b) la resistente ha omesso di indicare negli atti le proprie entrate;
tuttavia, ai servizi sociali e in udienza ha dichiarato di ricevere € 600 di indennità di disoccupazione;
ha collaborato con un commercialista fino al 2022, poi avrebbe prestato attività come volontaria in un'associazione (cfr. relazione dei servizi sociali del 28.11.24), infine sarebbe stata assunta in un CAF almeno fino a luglio 2025 con stipendio di € 700/800 (cfr. verbale del 3.6.25); le sue dichiarazioni dei redditi riportano netti
€ 10.218 nel 2020, € 9253 nel 2022, € 9169 nel 2023, € 3898 nel 2024; vive in una casa del fratello e ha intestato alcuni immobili in quote marginali;
(c) la madre percepisce l'assegno unico di € 400 circa per entrambi i figli (dunque si può stimare nella metà la quota riferita a . Per_1
L'assegno di mantenimento per i figli va determinato ai sensi dell'art. 337-ter c.c. in base a: le risorse economiche dei genitori (come sopra sommariamente ricostruite); il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza e le loro attuali esigenze (trattasi di una bambina di tre anni); i tempi di permanenza dei figli con i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (in questo caso, cinque giorni con il padre e nove con la madre nell'arco delle due settimane).
Date le disponibilità nette dei genitori (redditi meno uscite), quantificabili in € 600 circa per il padre e in
€ 700 circa per la madre;
tenuto conto che l'accudimento della bambina grava principalmente sulla madre (anche se il padre ha incrementato il proprio impegno); partendo dal presupposto che la madre continuerà a percepire per intero l'assegno unico, il Collegio stima congrua la proposta del ricorrente di proseguire con l'assegno di € 300 mensili, sempre oltre al 50% delle spese straordinarie (senza retroattività dalla domanda perché la stessa cifra era già stata pagata da gennaio 2024).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è della resistente su affidamento e assegno;
di contro, è stato trovato un accordo sui tempi di permanenza: questo giustifica la compensazione per metà. A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre considerare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale dal valore indeterminabile basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare, per l'intero: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 803 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale (minimo, perché sono state solo acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e depositate brevi note finali). Al totale, decurtato a 1/2 (e cioè € 1854) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%, nonché c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− ricorda alle parti che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.);
− dispone l'affidamento condiviso di con residenza presso la madre;
stabilisce che i Per_1 genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per la figlia (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria
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amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui la figlia si trova;
− dispone che la figlia resti con il padre, salvo diversi accordi di dettaglio:
− a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
− il mercoledì con pernottamento, quando il weekend è dal padre;
− il martedì e il giovedì con pernottamenti, quando il weekend è dalla madre;
− durante le vacanze di Pasqua, per tre giorni anche consecutivi, alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
− durante le vacanze estive, fino a due settimane ma con un massimo di sette giorni consecutivi (dieci dal quinto anno, quattordici dal sesto anno);
− durante le vacanze di Natale, per sette giorni anche consecutivi (a partire dal 2026), alternando Vigilia, Natale, Capodanno ed Epifania;
− ulteriori periodi di permanenza di con i genitori, ad es. per viaggi assieme, Per_1 potranno essere concordati di volta in volta;
− nel giorno del suo compleanno, salvo diverso accordo, la figlia rimarrà ad anni alterni con ciascun genitore, fino al successivo periodo previsto con l'altro genitore;
− nel giorno del compleanno di ciascun genitore (e nelle feste della mamma e del papà), salvo diverso accordo, questi avrà diritto a tenere con sé la figlia dalla mattina fino al successivo periodo previsto con l'altro genitore;
− conferma a partire dall'ordinanza del 14.12.24 l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 300,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− incarica i Servizi Sociali affinché, per ancora sei mesi, organizzino incontri congiunti tra le parti per favorire la c.d. bigenitorialità;
− compensa per 1/2 le spese del presente giudizio e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della restante parte, quantificata in € 1854,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali “Civitas”.
Brescia, 22/12/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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