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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 490 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Aurelio Saffi N.32 C.F._1
98123 MESSINA ITALIA presso lo studio dell'Avv. NOTARO TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA P. DELITALA, N° 2 CP_1 P.IVA_1
CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. FURCAS LAURA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 2019, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' esponendo che: CP_1 in data 15.05.2019 aveva presentato all'Istituto domanda di pensione di anzianità/anticipata nella gestione Artigiani e nel relativo fondo;
con nota del 16.05.2019 l' aveva respinto l'istanza per mancanza del CP_1 requisito contributivo minimo, avendo accertato soltanto n.
2.178 settimane di contribuzione (262 nella gestione lavoratori dipendenti e 1.916 nella gestione autonoma artigiani); con successiva istanza del 31.07.2019 il ricorrente aveva chiesto il riesame della pratica, deducendo di avere provveduto all'integrale versamento dei contributi per gli anni 2003 e 2004 e producendo i relativi modelli F24; nonostante ciò, con nota del 02.08.2019 l' aveva confermato il CP_1 rigetto, indicando un numero di settimane (2.186) ancora inferiore a quello necessario per la prestazione richiesta;
negli anni 2003 e 2004 il ricorrente aveva ricevuto cartella esattoriale per
“contributi a percentuale eccedenti il minimale” riferiti alla gestione artigiani, cartella che egli aveva rateizzato e poi integralmente estinto, come risultava dalla documentazione di riscossione;
ciononostante, l'estratto contributivo non risultava aggiornato né risultavano accreditate le contribuzioni a percentuale versate;
avverso il diniego ed il mancato aggiornamento della posizione assicurativa il ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di esito.
Tanto premesso, il sig. chiedeva accertarsi il proprio diritto alla Pt_1 pensione di anzianità/anticipata nella gestione e nel fondo Artigiani sin dalla domanda amministrativa del 15.05.2019, con condanna dell' al pagamento CP_1 dei ratei maturati ed a maturare, oltre accessori, nonché con vittoria di spese, avendo altresì reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esonero dalle spese.
Si costituiva in giudizio l' , il quale: CP_1 riconosceva che il sig. aveva provveduto, in relazione agli anni Pt_1
2003-2004, al pagamento dei contributi a percentuale richiesti con cartella esattoriale;
precisando tuttavia che detta iscrizione a ruolo riguardava solo il 50% dei contributi a percentuale dovuti sul maggior reddito accertato dall'Agenzia delle
Entrate in sede di accertamento di settore, mentre il residuo 50% non era stato versato ed era comunque coperto da prescrizione;
affermava che, nonostante i pagamenti eseguiti, permaneva una scopertura contributiva, essendo prescritto il residuo 50% dei contributi a percentuale, e che pertanto il requisito contributivo per la pensione di anzianità/anticipata non risultava perfezionato;
rappresentava infine che, in data 22.04.2020, il sig. aveva Pt_1 presentato nuova domanda di pensione per “lavoratori precoci”, valorizzando periodi di apprendistato più risalenti, domanda che l' aveva accolto e CP_2 liquidato, ponendo in godimento un trattamento più favorevole rispetto a quello oggetto del presente giudizio;
di talché l' eccepiva la sopravvenuta carenza CP_2 di interesse ad agire sulla domanda originaria.
All'udienza del 19.06.2025, sostituita con deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la difesa del ricorrente, nel prendere atto del provvedimento del
20.05.2025, ribadiva integralmente il contenuto del ricorso introduttivo e delle difese già svolte, contestando le deduzioni di parte resistente e chiedendo che la causa fosse posta in decisione con integrale accoglimento delle domande. Veniva altresì richiamata la dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese di lite.
All'esito del deposito delle suddette note, la causa veniva trattenuta in decisione.
In diritto
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., la proponibilità dell'azione è subordinata alla sussistenza, in capo all'attore, di un interesse ad agire concreto ed attuale, inteso come utilità pratica derivante dall'accertamento o dalla condanna giudiziale. Tale interesse deve permanere per l'intera durata del processo, essendo il giudice tenuto a verificarne la sussistenza sino al momento della decisione.
Nel corso del presente giudizio è pacifico – ed emerge documentato dalle difese dell' – che il sig. in data 22.04.2020, ha presentato nuova CP_1 Pt_1 domanda amministrativa per il riconoscimento di un trattamento pensionistico nella forma di pensione per “lavoratori precoci”, domanda che l' ha accolto CP_2
e liquidato, attribuendogli un trattamento in godimento qualificato dallo stesso come più favorevole rispetto alla pensione di anzianità/anticipata CP_2 originariamente richiesta.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, nei giudizi in materia previdenziale, il sopravvenuto riconoscimento, nel corso del processo, di una prestazione più favorevole rispetto a quella originariamente azionata può determinare una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, allorché l'odierno ricorrente non alleghi né dimostri un residuo interesse all'accertamento giudiziale
– ad esempio per differenze economiche, per diversa decorrenza o per altri riflessi pregiudizievoli del provvedimento impugnato – e la nuova prestazione soddisfi integralmente l'esigenza di tutela previdenziale. In tali ipotesi, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse o, secondo altra formula, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie, parte ricorrente, nelle note ex art. 127-ter c.p.c., si è limitata ad “insistere in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa” e a chiedere la decisione con accoglimento integrale delle domande;
non ha tuttavia allegato in modo specifico l'esistenza di un residuo interesse differenziale rispetto al trattamento per lavoratori precoci nel frattempo riconosciuto (ad esempio quanto ad importo, decorrenza, o anni utili di contribuzione).
Alla luce di tali elementi: risulta che l'odierno ricorrente è comunque titolare di un trattamento pensionistico previdenziale già riconosciuto dall' ; CP_1 non è stato in alcun modo allegato un concreto pregiudizio economico o previdenziale residuo che potrebbe essere eliminato soltanto con l'accoglimento del presente ricorso;
la pretesa originaria mirava, in sostanza, all'accesso ad un trattamento pensionistico, esigenza che risulta oggi soddisfatta attraverso la diversa tipologia di pensione attribuita.
Ne consegue che, allo stato, difetta la necessaria utilità pratica della pronuncia richiesta, essendosi realizzato, attraverso lo ius superveniens amministrativo (riconoscimento della pensione per lavoratori precoci), un assetto di interessi – almeno per quanto è dato all'esame di questo giudice – non peggiorativo per il ricorrente rispetto a quello che deriverebbe dall'eventuale accoglimento della domanda originaria.
Deve pertanto essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del sig. in ordine alla domanda di riconoscimento della Parte_1 pensione di anzianità/anticipata oggetto del presente giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso.
In via meramente adesiva e per completezza espositiva – senza che ciò incida sulla ratio decidendi, fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse – giova richiamare, seppur sinteticamente, il quadro normativo in tema di prescrizione dei contributi previdenziali.
L'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (c.d. riforma Dini) ha stabilito che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie si prescrivono, in via generale, nel termine di cinque anni, salvo i casi espressamente previsti dalla legge in cui, a seguito di denunce del lavoratore o dei superstiti, è previsto un termine più ampio.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che: la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali è rilevabile d'ufficio; non esiste, in linea di principio, un diritto del contribuente a versare contributi ormai prescritti al solo fine di beneficiare della corrispondente anzianità contributiva, una volta che l'ente previdenziale non sia più legittimato a pretendere il pagamento di dette somme.
Nel caso concreto, l' ha evidenziato che i pagamenti effettuati dal CP_1 ricorrente in esecuzione della cartella esattoriale relativa agli anni 2003 e 2004 hanno riguardato, conformemente alla disciplina vigente e alla prassi applicativa in materia di accertamenti fiscali su maggior reddito, solo il 50% dei contributi a percentuale dovuti, mentre il residuo 50% – mai versato – risulta ormai prescritto, con conseguente scopertura contributiva tuttora sussistente. Tale dato non risulta specificamente infirmato da evidenze documentali di segno contrario.
Anche da questo profilo, quindi, la pretesa di ottenere l'accredito, ai fini pensionistici, di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle effettivamente versate e non più esigibili per intervenuta prescrizione si presenta, allo stato, non condivisibile.
Tuttavia, come già evidenziato, la decisione sul presente ricorso può e deve essere definita sul piano processuale, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di un accertamento pieno in ordine al merito contributivo.
La regolamentazione delle spese va effettuata tenendo conto: della peculiarità della vicenda, che vede il ricorrente ottenere, in corso di causa, un trattamento previdenziale comunque favorevole;
della circostanza che il tema della posizione contributiva 2003-2004 presenta profili di non immediata intellegibilità anche per un assicurato diligente;
della presenza in atti della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esonero dalla condanna alle spese nei giudizi previdenziali.
La disciplina dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, configura l'esonero dalle spese non come effetto di una domanda processuale, ma come conseguenza oggettiva del fatto che la parte soccombente – nel caso, il ricorrente, il cui ricorso è dichiarato improcedibile – possieda un reddito pari o inferiore al limite ivi previsto, laddove la relativa dichiarazione sia stata ritualmente prodotta.
Nel caso di specie, tenuto conto di tutti i suddetti elementi, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, con la precisazione che, anche ove la soccombenza del ricorrente fosse posta a fondamento di una condanna, tornerebbe comunque applicabile l'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' Parte_1 Controparte_3
così provvede:
[...]
1. dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, il ricorso proposto da volto al riconoscimento della Parte_1 pensione di anzianità/anticipata nella gestione e nel fondo Artigiani;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, nulla dovendosi comunque porre a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Patti 20/12/2025.
Il Giudice Dott. Giovanni Piccolo