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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1068/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI AL, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5760/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5798/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000066 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 375/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
appellante: riforma della sentenza appellato: conferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 nella qualità di legale rappresentante della srl Ricorrente_1 impugnò con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Caserta l'avviso di accertamento Imu per l'anno 2018, notificato il 2 febbraio
2024, con il quale la Società_1, concessionaria del Comune di Pastorano per la gestione delle entrate comunali, aveva chiesto il pagamento di euro 7.824,00.
La società dedusse la prescrizione del tributo in quanto l'avviso di accertamento, che costituiva il primo atto con il quale era stato chiesto il pagamento dell'imposta, era stato notificato dopo la scadenza del termine di cinque anni, termine che non aveva subito proroghe per effetto della normativa emanata in occazione della emergenza ID.
La società concessionaria si costituì in giudizio spiegando le ragioni per le quali la pretesa non era prescritta.
La CGT con sentenza n. 5798 emessa all'udienza del 27.9.2024 e depositata il 27.12.2024 rigettò il ricorso compensando le spese.
La parte soccombente ha impugnato la decisione della quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
La publiservizi ha depositato controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha con l'unico motivo di impugnazione, ha ribadito che la corretta interpretazione della normativa emergenziale non consentiva di applicare la sospensione di 85 giorni per la notifica dell'avviso di accertamento, in quanto il termine per la sua emissione non era in scadenza entro il 31.12.2020 per cui la notifica, avvenuta il 2 febbraio 2024, sarebbe stata tardiva.
Premette il collegio che il comma 1 dell'art. 67 del D.L. n° 18/2020 prevede che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'articolo 67 citato ha previsto la sospensione dei termini per le attività di accertamento, liquidazione e contenzioso degli enti impositori, stabilendo un blocco temporaneo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Il quarto comma dell'articolo estende l'applicabilità della sospensione ai termini di prescrizione e decadenza, rinviando alle disposizioni dettate dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina le sospensioni dovute ad eventi eccezionali.
Tuttavia, il testo normativo non chiarisce espressamente se la proroga di 85 giorni debba applicarsi esclusivamente alle annualità in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti anche sulle annualità successive.
Questo vuoto interpretativo ha generato un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza, alimentando decisioni discordanti.
A fronte delle divergenti interpretazioni del dettato normativo sulla portata della “sospensione” dei termini, ovvero se valevole solo per quelli in scadenza nell'arco temporale individuato dalle norme, o “a cascata”, con spostamento in avanti anche dei termini di mero transito, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanze del 13 e del 18 novembre 2024, e quella di Lecce, con ordinanza del 19 novembre
2024, avevano proposto rinvii pregiudiziali ex art. 363-bis c.p.c. con particolare riferimento alla disciplina prevista dall'art. 67, d.l. n. 18/2020.
Con provvedimento del 23 gennaio 2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali in quanto la questione dell'interpretazione dell'art. 67 d.l. n. 18/2020 era stata nelle more affrontata e risolta dalla Corte, Sez. I civile, con l'ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960. La
Corte di Cassazione, nell'ordinanza, ha affrontato il tema in riferimento alla prescrizione di crediti non tributari azionati dall'agente della riscossione tramite l'insinuazione al passivo nel fallimento (liquidazione giudiziale) eccepita rispetto ad avvisi di addebito o intimazioni di pagamento in precedenza notificati. Avendo l'agente della riscossione opposto la sospensione ID (peraltro ex art. 68, e non 67, d.l. n. 18/2020), la Corte ha ritenuto che, comportando “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi”,
o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, “per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n. 18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza. In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Questa interpretazione è stata ribadita con altra sentenza dalla Corte di cassazione ( Cass. civ., Sez. V,
Ord., del 29 luglio 2025, n. 21765)
Condividendo il suesposto orientamento, questa Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia stato emesso tempestivamente.
L'appello va pertanto rigettato, con la conferma della sentenza.
Le spese del doppio grado di giudizio, per la controvertibilità della questione, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese anche di questo grado.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI AL, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5760/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5798/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000066 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 375/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
appellante: riforma della sentenza appellato: conferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 nella qualità di legale rappresentante della srl Ricorrente_1 impugnò con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Caserta l'avviso di accertamento Imu per l'anno 2018, notificato il 2 febbraio
2024, con il quale la Società_1, concessionaria del Comune di Pastorano per la gestione delle entrate comunali, aveva chiesto il pagamento di euro 7.824,00.
La società dedusse la prescrizione del tributo in quanto l'avviso di accertamento, che costituiva il primo atto con il quale era stato chiesto il pagamento dell'imposta, era stato notificato dopo la scadenza del termine di cinque anni, termine che non aveva subito proroghe per effetto della normativa emanata in occazione della emergenza ID.
La società concessionaria si costituì in giudizio spiegando le ragioni per le quali la pretesa non era prescritta.
La CGT con sentenza n. 5798 emessa all'udienza del 27.9.2024 e depositata il 27.12.2024 rigettò il ricorso compensando le spese.
La parte soccombente ha impugnato la decisione della quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
La publiservizi ha depositato controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha con l'unico motivo di impugnazione, ha ribadito che la corretta interpretazione della normativa emergenziale non consentiva di applicare la sospensione di 85 giorni per la notifica dell'avviso di accertamento, in quanto il termine per la sua emissione non era in scadenza entro il 31.12.2020 per cui la notifica, avvenuta il 2 febbraio 2024, sarebbe stata tardiva.
Premette il collegio che il comma 1 dell'art. 67 del D.L. n° 18/2020 prevede che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'articolo 67 citato ha previsto la sospensione dei termini per le attività di accertamento, liquidazione e contenzioso degli enti impositori, stabilendo un blocco temporaneo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Il quarto comma dell'articolo estende l'applicabilità della sospensione ai termini di prescrizione e decadenza, rinviando alle disposizioni dettate dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina le sospensioni dovute ad eventi eccezionali.
Tuttavia, il testo normativo non chiarisce espressamente se la proroga di 85 giorni debba applicarsi esclusivamente alle annualità in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti anche sulle annualità successive.
Questo vuoto interpretativo ha generato un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza, alimentando decisioni discordanti.
A fronte delle divergenti interpretazioni del dettato normativo sulla portata della “sospensione” dei termini, ovvero se valevole solo per quelli in scadenza nell'arco temporale individuato dalle norme, o “a cascata”, con spostamento in avanti anche dei termini di mero transito, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanze del 13 e del 18 novembre 2024, e quella di Lecce, con ordinanza del 19 novembre
2024, avevano proposto rinvii pregiudiziali ex art. 363-bis c.p.c. con particolare riferimento alla disciplina prevista dall'art. 67, d.l. n. 18/2020.
Con provvedimento del 23 gennaio 2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali in quanto la questione dell'interpretazione dell'art. 67 d.l. n. 18/2020 era stata nelle more affrontata e risolta dalla Corte, Sez. I civile, con l'ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960. La
Corte di Cassazione, nell'ordinanza, ha affrontato il tema in riferimento alla prescrizione di crediti non tributari azionati dall'agente della riscossione tramite l'insinuazione al passivo nel fallimento (liquidazione giudiziale) eccepita rispetto ad avvisi di addebito o intimazioni di pagamento in precedenza notificati. Avendo l'agente della riscossione opposto la sospensione ID (peraltro ex art. 68, e non 67, d.l. n. 18/2020), la Corte ha ritenuto che, comportando “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi”,
o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, “per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n. 18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza. In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Questa interpretazione è stata ribadita con altra sentenza dalla Corte di cassazione ( Cass. civ., Sez. V,
Ord., del 29 luglio 2025, n. 21765)
Condividendo il suesposto orientamento, questa Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia stato emesso tempestivamente.
L'appello va pertanto rigettato, con la conferma della sentenza.
Le spese del doppio grado di giudizio, per la controvertibilità della questione, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese anche di questo grado.