Articolo 4 della Legge 19 maggio 1971, n. 403
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 luglio 1971
Art. 4.
I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, vengono inquadrati direttamente nel ruolo organico secondo le modalita' di cui al secondo e quarto comma del medesimo articolo 2.
Ai medesimi e' riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianita' del servizio comunque prestato.
Entrata in vigore il 15 luglio 1971
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente