CASS
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2025, n. 34369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34369 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: EN LE, nata in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 19/12/2024 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. Francesco Robba, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/12/2024, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala, in data 28/06/2023, con la quale EN LE era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7 d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla I. n. 26 del 2019). 2. Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla sopravvenuta illegittimità costituzionale del presupposto del reato. Si deduce che l'intervento della Corte Penale Sent. Sez. 3 Num. 34369 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 26/09/2025 costituzionale, che aveva ridotto da dieci a cinque anni il requisito della pregressa residenza in Italia, per poter accedere al beneficio, aveva determinato il venir meno di uno degli elementi costitutivi della fattispecie. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla questione, dedotta in appello, circa la mancanza di una dichiarazione sottoscritta dall'imputata. Si lamenta la mancata considerazione delle eccezioni difensive concernenti la mancanza di una paternità consapevole dell'atto. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza e genericità delle censure sollevate. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato, e deve essere perciò rigettato. 2. L'odierna ricorrente è stata tratta a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 2 e 7 d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla I. n. 26 del 2019) aver falsamente dichiarato, al fine di ottenere l'erogazione del c.d. reddito di cittadinanza, di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, ponendo così i presupposti per l'illegittimo ottenimento del beneficio nella misura complessiva di Euro 1.500. Dalle sentenze di merito emerge invero pacificamente che, in realtà, la ricorrente era giunta in Italia in data 03/06/2017, ed aveva presentato la richiesta di accedere al reddito di cittadinanza in data 22/12/2020 (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, pag. 3 della sentenza di primo grado). 2.1. Le disposizioni in tema di reddito di cittadinanza - con particolare riferimento al requisito, maturato dal richiedente al momento della domanda, della residenza nel territorio dello Stato per dieci anni, di cui due continuativi: cfr. art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla I. n. 26 del 2019 - sono state recentemente oggetto di due importanti decisioni, emesse rispettivamente dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione, sent. 29 luglio 2024, cause riunite C-112 e C- 223) e della Corte costituzionale (sent. n. 31 del 20 marzo 2025). È interessante notare che le doglianze dedotte con l'atto di appello erano state incentrate sulla valenza liberatoria attribuita alla sentenza della CGUE (sulla quale cfr. infra, § 2.2): valenza che la Corte territoriale ha invece escluso con un percorso argomentativo basato su precedenti pronunce della Consulta, e che avrebbe trovato piena conferma nelle motivazioni della sentenza n. 31 della stessa Corte (cfr. infra, § 2.3). 2 Con il ricorso per cassazione, la difesa ha ritenuto di far leva sul dispositivo di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2 (nella parte in cui fissava il periodo minimo di residenza in Italia in dieci anni, anziché in cinque: cfr. infra, § 2.3), dando vita a doglianze ammissibili (essendo la sentenza n. 31 successiva alla definizione del giudizio in appello), ma infondate, per le ragioni che si vanno ad illustrare anzitutto attraverso una sintetica esposizione del contenuto delle due decisioni richiamate. 2.2. Con la sentenza del 29 luglio 2024, la Corte di Giustizia ha risposto al quesito proposto dal giudice di rinvio (Tribunale di Napoli), concernente la compatibilità delle disposizioni che qui rilevano con il diritto dell'Unione, nel senso che «l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza». Una completa disamina della sentenza della CGUE è ovviamente incompatibile con la presente trattazione. Ci si limita pertanto ad evidenziare, qui di seguito, i due aspetti che più direttamente rilevano ai fini della decisione odierna, sottolineando altresì che il requisito della previa residenza decennale è stato censurato, dalla Corte di Giustizia, anche perché l'art. 4 della già citata direttiva individua in cinque anni il periodo di soggiorno, legale ed ininterrotto, del cittadino di un Paese terzo in uno Stato membro dell'Unione, quale requisito idoneo a comprovare un adeguato radicamento in quello Stato, e quindi ad attribuire al cittadino del Paese terzo lo status di soggiornante di lungo periodo, come tale avente «diritto alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva» (cfr. il § 57 della motivazione). Pertanto, «uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto affinché tale soggiornante di lungo periodo possa godere del diritto garantito dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, senza violare quest'ultima disposizione» (§ 58). 2.2.1. Risulta con assoluta chiarezza, anche dal dispositivo e dai passaggi argomentativi testualmente riportati in precedenza, che la CGUE ha affrontato e 3 deciso le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli sul presupposto della riconduzione del c.d. reddito di cittadinanza tra le misure riguardanti «le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale». Come meglio si vedrà esaminando la successiva sentenza della Corte costituzionale, tale inquadramento assume un rilievo centrale ai fini della odierna decisione, non solo perché fermamente contrastato dal Governo italiano nel corso del giudizio dinanzi alla Grande Sezione, ma anche - ed anzi soprattutto - per la peculiare posizione assunta da quest'ultima. La sentenza della CGUE, infatti, ha richiamato le posizioni di marcato dissenso espresse dal Governo italiano, secondo il quale «il 'reddito di cittadinanza' di cui trattasi nei procedimenti principali non sarebbe una misura di protezione sociale o di assistenza sociale il cui scopo sia semplicemente quello di garantire agli interessati un certo livello di reddito, ma costituirebbe una misura complessa volta soprattutto a favorire l'inclusione sociale e la reintegrazione degli interessati nel mercato del lavoro» (cfr. il § 25). Prendendo atto di tale prospettazione, la Grande Sezione ha tuttavia ritenuto che la stessa non fosse ostativa alla trattazione delle questioni pregiudiziali sollevate, e soprattutto ha affermato la necessità di attenersi alla ricostruzione del giudice del rinvio pregiudiziale, imperniata - come già posto in evidenza - sulla riconduzione del reddito di cittadinanza tra le misure riguardanti le prestazioni sociali, di assistenza sociale e di protezione sociale. Si è anche affermato, conclusivamente, che «è vero che il governo italiano contesta questa constatazione del giudice del rinvio. Tuttavia occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell'Unione e i giudici nazionali la Corte è tenuta a prendere in considerazione il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali così come definito dalla decisione di rinvio. Pertanto, indipendentemente dalle critiche espresse dal governo di uno Stato membro nei confronti dell'interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio, l'esame delle questioni pregiudiziali dev'essere effettuato sulla base di tale interpretazione e non spetta alla Corte verificarne l'esattezza» (§ 40 della motivazione). 2.3. Come già in precedenza accennato, è successivamente intervenuta la sentenza n. 31 della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 2 d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla I. n. 26 del 2019) «nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia 'per almeno 10 anni', anziché prevedere 'per almeno 5 anni'». A tale decisione ha fatto riferimento la difesa ricorrente per sollecitare, con il primo motivo, l'annullamento della sentenza "per sopravvenuta 4 insussistenza del presupposto normativo del reato" (cfr. la seconda pagina del ricorso, privo di numerazione). Anche con riferimento a tale pronuncia, è necessario limitarsi, in questa sede, ad illustrare i passaggi argomentativi di maggior rilievo ai fini dell'odierna decisione (la questione di legittimità costituzionale del requisito di residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, era stata sollevata dalla Corte d'Appello di Milano - Sez. Lavoro, nell'ambito di un procedimento avviato da due richiedenti il reddito di cittadinanza e l'INPS). Quel che interessa sin da subito evidenziare è il fatto che la Corte costituzionale ha preso in esplicita considerazione la sentenza della Grande Sezione della CGUE, ma ne ha preso le distanze, altrettanto esplicitamente, quanto all'inquadramento del r.d.c. tra le misure di assistenza sociale. 2.3.1. La Consulta ha invero ribadito, sulla scorta di alcune proprie decisioni precedenti, «la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario». In questa prospettiva, la sentenza ha passato in rassegna le disposizioni in tema di necessaria dichiarazione di disponibilità al lavoro da parte dei beneficiari maggiorenni, di percorsi di accompagnamento di costoro all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, di obblighi ricerca attiva del lavoro e di accettazione di proposte congrue, ecc. All'esito di tale disamina, la Corte costituzionale ha in sintesi osservato che «gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà». In tale prospettiva, le precedenti decisioni sul tema avevano ritenuto non irragionevole non solo l'interruzione dell'erogazione del beneficio in caso di mancato rispetto degli impegni, ma anche le ulteriori condizionalità e preclusioni previste dalla normativa (mancata sottoposizione a misure cautelari e condanne per determinati reati nel decennio precedente, divieto di utilizzo dell'erogazione per giochi con vincite in danaro), oltre alla stessa temporaneità della misura. Su tali basi, si è conclusivamente ritenuto «evidente che una simile struttura, fondata sulla temporaneità, precisi obblighi e soprattutto rigide condizionalità persino in grado, se disattese, di determinare il venir meno del diritto alla prestazione, risulterebbe del tutto inconciliabile con il carattere meramente 5 assistenziale e quindi con le caratteristiche tipiche delle vere e proprie prestazioni di assistenza sociale, dove invece prevale l'esigenza, sostanzialmente incondizionata, di rispondere ai bisogni primari, «indifferenziabili e indilazionabili» (sentenza n. 166 del 2018), cui sono relative (ex plurimis, sentenza n. 42 del 2024 e ordinanza n. 29 del 2024)». 2.3.2. La Consulta ha quindi riaffermato, con assoluta chiarezza, la necessità di tener ferma la lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in tema di R.d.c., «senza che a ciò possa ritenersi d'ostacolo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D.». Al riguardo, la Corte costituzionale ha richiamato i passaggi della sentenza della CGUE nei quali, come si è visto (cfr. supra, § 2.2), la Grande Sezione ha ritenuto di doversi attenere alla prospettazione del giudice del rinvio pregiudiziale, che aveva ricondotto il R.d.c. tra le misure di assistenza sociale, ritenendo che ad essa non spettasse verificarne l'esattezza. Sul punto, la Consulta evidenzia che è «solo sulla scorta di tale premessa - che espressamente riconosce come tale interpretazione sia suscettibile di verifica da parte degli organi a cui invece istituzionalmente spetta, secondo l'ordinamento nazionale, proprio verificarne l'esattezza - la sentenza è giunta a ritenere che reddito di cittadinanza di cui trattasi nei procedimenti principali costituisce una misura rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta'». Le conclusioni della Corte costituzionale non potrebbero essere più chiare, laddove si afferma che: «in definitiva, la sentenza della Corte di giustizia non ha verificato l'esattezza dell'interpretazione proposta dal giudice del rinvio, ovvero dal Tribunale di Napoli, in ordine alla natura del Rdc, ma ha correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l'uniforme applicazione del diritto interno. Del resto, se è indiscutibile che alla Corte di giustizia spetta l'interpretazione dei trattati e del diritto derivato, al fine di assicurarne l'uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, è parimenti indiscutibile che l'interpretazione della Costituzione è riservata a questa Corte, così come la funzione di nomofilachia del diritto nazionale lo è alla Corte di cassazione, essendo orientate ad assicurare anche la certezza del diritto». 2.3.3. Così ricostruito il sistema, secondo linee argomentative che (tra l'altro) confermano pienamente la fondatezza delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, la Corte costituzionale ha comunque ritenuto fondata la questione, sollevata (in subordine) dal rimettente con riguardo all'art. 3 Cost., del requisito della residenza per almeno dieci anni richiesto ai cittadini di Paesi terzi, ritenuto privo di proporzionalità e di ragionevole giustificazione, specie se accostato al 6 requisito della residenza per cinque anni richiesto per l'ottenimento, da parte di tale categoria di cittadini, del permesso di lungo soggiorno. Quel che interessa sottolineare, in questa sede, è che la Consulta ha ulteriormente ribadito che «non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile», precisando che «un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata». A tale ultimo proposito, la Corte costituzionale ha sottolineato che «la recente raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, consente chiaramente agli Stati membri, per l'accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del Rdc, il ricorso al criterio selettivo basato sulla residenza protratta, anche in considerazione dell'esigenza di salvaguardare 'la sostenibilità delle finanze pubbliche', purché 'la durata del soggiorno legale sia proporzionata'». In tale quadro complessivo, la sentenza n. 31 ha ritenuto di ridurre a cinque anni il requisito della previa residenza, evidenziando che proprio la durata decennale aveva determinato l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia, definita grazie all'introduzione della misura del "reddito di inclusione" ancorato, appunto, ad una previa residenza quinquennale. Il termine di cinque anni, del resto, era già stata definito «non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la 'relativa stabilità della presenza sul territorio'; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il 'radicamento del richiedente nel paese in questione'». La sentenza n. 31 ha conclusivamente osservato che il proprio intervento "sostitutivo" ha avuto l'effetto di ricomporre «armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C- 112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli 7 cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea» (cfr. sul punto supra, § 2.1). 2.4. Alla luce dell'esposizione che precede, pur inevitabilmente sommaria, emerge con assoluta evidenza la diversità di impostazione che caratterizza le due pronunce. Da un lato la CGUE, muovendo dal presupposto che il r.d.c. costituisca una misura di assistenza sociale, ha senz'altro concluso per la contrarietà, al diritto dell'Unione, sia delle disposizioni che introducano il requisito della previa residenza per dieci anni di cui gli ultimi due continuativi, sia di quelle che eventualmente puniscano «con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza». D'altro lato, la Corte costituzionale ha ribadito la propria lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in tema di r.d.c., evidenziando la non riconducibilità dell'istituto alle misure di assistenza sociale, per le sue peculiari connotazioni del tutto incompatibili con tale tipologia di intervento (temporaneità, impegni anche lavorativi, decadenza per il loro mancato rispetto o per la perdita dei requisiti di onorabilità, ecc.), e la conseguente compatibilità, con il sistema costituzionale, di un requisito (la previa residenza, peraltro ridotta da dieci a cinque anni) che dimostri un sufficiente radicamento del richiedente nel territorio dello Stato. Tali conclusioni sono state raggiunte sottolineando che la CGUE non aveva in alcun modo verificato la fondatezza della prospettazione del Tribunale rimettente, e che del resto era stata proprio la Grande Sezione ad aver «correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l'uniforme applicazione del diritto interno» (cfr. supra, § 2.3.2). Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dall'impostazione della Corte costituzionale, in relazione sia a quanto appena ricordato in ordine ai rapporti tra le Corti interne e gli organi di giustizia sovranazionale, sia al concreto inquadramento delle disposizioni in tema di r.d.c., avuto riguardo alle peculiari connotazioni della disciplina rispetto ai principi in tema di assistenza sociale, sia anche alla ritenuta piena compatibilità, con il sistema, di un requisito comprovante un apprezzabile radicamento del richiedente. A ben vedere, del resto, la rilevata divergenza del percorso argomentativo tracciato dalle due Corti non attiene propriamente al merito della questione che qui rileva, dal momento che la CGUE ha ritenuto espressamente di non dover verificare, in alcun modo, l'esattezza dell'impostazione prospettata dal giudice del rinvio pregiudiziale: ciò consente di ritenere, tra l'altro, che la presente decisione non si ponga in effettivo contrasto con le opposte conclusioni raggiunte da Sez. 2, n. 13345 del 05/03/2025, Pena Abreu Rv. 287933 - 01, dal momento che tale 8 sentenza è stata pronunciata sulla sola base della sentenza della Corte di Giustizia, prima dell'intervento della Corte costituzionale. 2.5. In tale complessiva cornice ermeneutica e ricostruttiva, non può che riaffermarsi la piena conformità ai principi costituzionali e sovranazionali della disposizione volta a sanzionare penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, in sede di richiesta del beneficio, con riferimento alla previa residenza (pur nel limite di cinque anni, quanto alla durata). Deve essere in particolare disattesa, a tale ultimo proposito, la tesi difensiva secondo cui l'intervento della Consulta avrebbe integralmente eliminato il rilievo penale delle false dichiarazioni di cui si discute: e ciò non solo perché tale intervento ha avuto effetti solo parzialmente demolitori (lasciando conseguentemente intatto il rilievo, anche penale, delle false dichiarazioni di previa residenza da almeno cinque anni), ma anche perché la legittimità di un apparato sanzionatorio penale, quale quello in vigore, non può che risultare confermata da quanto ribadito dalla Consulta in ordine all'impossibilità di ricondurre il reddito di cittadinanza tra le misure di mera assistenza sociale. Da tutto ciò consegue la persistente rilevanza penale della condotta contestata alla odierna ricorrente, dal momento che la durata della residenza in Italia prima della richiesta di ammissione al beneficio è risultata pacificamente inferiore non solo ai dieci, ma anche ai cinque anni (cfr. supra, § 2.1). 3. Il secondo motivo è inammissibile, perché generico. È stato invero denunciato, in poche righe, un vizio motivazionale in relazione all'elemento soggettivo, essendosi la Corte d'Appello limitata "ad affermare l'idoneità dell'inoltro telematico, senza considerare le eccezioni difensive sulla mancanza di paternità consapevole dell'atto" (cfr. la seconda pagina del ricorso). In tal modo, la difesa ha completamente evitato di confrontarsi con la diffusa ed esaustiva motivazione della Corte territoriale, che ha ricostruito le circostanze della presentazione della domanda (sottolineando, tra l'altro, che la ricorrente aveva sottoscritto sia la richiesta al CAF di trasmettere la domanda all'INPS, sia quella di ottenere l'ISEE), soffermandosi sulla validità dell'invio telematico della domanda (ovviamente non sottoscritta in forma cartacea, ma basata su quanto dichiarato dalla ricorrente), ed escludendo la configurabilità di una ignoranza inevitabile, anche perché la ricorrente aveva dimostrato di conoscere e comprendere la lingua italiana, circostanza che avrebbe consentito di ottenere agevolmente eventuali chiarimenti (cfr. pag.
3-4 della sentenza impugnata). Tali linee argomentative sono del tutto in linea con i principi espressi da questa Suprema Corte, essendosi di recente affermato che «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine 9 richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui, Rv. 286413 - 01, la quale, in motivazione, ha tra l'altro escluso la possibilità di configurare un'ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto). La totale assenza di confutazione di tali considerazioni, da parte della difesa, non può che determinare l'inammissibilità delle doglianze veicolate con il secondo motivo, per difetto di specificità. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consiglieri 'es ensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. Francesco Robba, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/12/2024, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala, in data 28/06/2023, con la quale EN LE era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7 d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla I. n. 26 del 2019). 2. Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla sopravvenuta illegittimità costituzionale del presupposto del reato. Si deduce che l'intervento della Corte Penale Sent. Sez. 3 Num. 34369 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 26/09/2025 costituzionale, che aveva ridotto da dieci a cinque anni il requisito della pregressa residenza in Italia, per poter accedere al beneficio, aveva determinato il venir meno di uno degli elementi costitutivi della fattispecie. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla questione, dedotta in appello, circa la mancanza di una dichiarazione sottoscritta dall'imputata. Si lamenta la mancata considerazione delle eccezioni difensive concernenti la mancanza di una paternità consapevole dell'atto. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza e genericità delle censure sollevate. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato, e deve essere perciò rigettato. 2. L'odierna ricorrente è stata tratta a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 2 e 7 d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla I. n. 26 del 2019) aver falsamente dichiarato, al fine di ottenere l'erogazione del c.d. reddito di cittadinanza, di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, ponendo così i presupposti per l'illegittimo ottenimento del beneficio nella misura complessiva di Euro 1.500. Dalle sentenze di merito emerge invero pacificamente che, in realtà, la ricorrente era giunta in Italia in data 03/06/2017, ed aveva presentato la richiesta di accedere al reddito di cittadinanza in data 22/12/2020 (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, pag. 3 della sentenza di primo grado). 2.1. Le disposizioni in tema di reddito di cittadinanza - con particolare riferimento al requisito, maturato dal richiedente al momento della domanda, della residenza nel territorio dello Stato per dieci anni, di cui due continuativi: cfr. art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla I. n. 26 del 2019 - sono state recentemente oggetto di due importanti decisioni, emesse rispettivamente dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione, sent. 29 luglio 2024, cause riunite C-112 e C- 223) e della Corte costituzionale (sent. n. 31 del 20 marzo 2025). È interessante notare che le doglianze dedotte con l'atto di appello erano state incentrate sulla valenza liberatoria attribuita alla sentenza della CGUE (sulla quale cfr. infra, § 2.2): valenza che la Corte territoriale ha invece escluso con un percorso argomentativo basato su precedenti pronunce della Consulta, e che avrebbe trovato piena conferma nelle motivazioni della sentenza n. 31 della stessa Corte (cfr. infra, § 2.3). 2 Con il ricorso per cassazione, la difesa ha ritenuto di far leva sul dispositivo di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2 (nella parte in cui fissava il periodo minimo di residenza in Italia in dieci anni, anziché in cinque: cfr. infra, § 2.3), dando vita a doglianze ammissibili (essendo la sentenza n. 31 successiva alla definizione del giudizio in appello), ma infondate, per le ragioni che si vanno ad illustrare anzitutto attraverso una sintetica esposizione del contenuto delle due decisioni richiamate. 2.2. Con la sentenza del 29 luglio 2024, la Corte di Giustizia ha risposto al quesito proposto dal giudice di rinvio (Tribunale di Napoli), concernente la compatibilità delle disposizioni che qui rilevano con il diritto dell'Unione, nel senso che «l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza». Una completa disamina della sentenza della CGUE è ovviamente incompatibile con la presente trattazione. Ci si limita pertanto ad evidenziare, qui di seguito, i due aspetti che più direttamente rilevano ai fini della decisione odierna, sottolineando altresì che il requisito della previa residenza decennale è stato censurato, dalla Corte di Giustizia, anche perché l'art. 4 della già citata direttiva individua in cinque anni il periodo di soggiorno, legale ed ininterrotto, del cittadino di un Paese terzo in uno Stato membro dell'Unione, quale requisito idoneo a comprovare un adeguato radicamento in quello Stato, e quindi ad attribuire al cittadino del Paese terzo lo status di soggiornante di lungo periodo, come tale avente «diritto alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva» (cfr. il § 57 della motivazione). Pertanto, «uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto affinché tale soggiornante di lungo periodo possa godere del diritto garantito dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, senza violare quest'ultima disposizione» (§ 58). 2.2.1. Risulta con assoluta chiarezza, anche dal dispositivo e dai passaggi argomentativi testualmente riportati in precedenza, che la CGUE ha affrontato e 3 deciso le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli sul presupposto della riconduzione del c.d. reddito di cittadinanza tra le misure riguardanti «le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale». Come meglio si vedrà esaminando la successiva sentenza della Corte costituzionale, tale inquadramento assume un rilievo centrale ai fini della odierna decisione, non solo perché fermamente contrastato dal Governo italiano nel corso del giudizio dinanzi alla Grande Sezione, ma anche - ed anzi soprattutto - per la peculiare posizione assunta da quest'ultima. La sentenza della CGUE, infatti, ha richiamato le posizioni di marcato dissenso espresse dal Governo italiano, secondo il quale «il 'reddito di cittadinanza' di cui trattasi nei procedimenti principali non sarebbe una misura di protezione sociale o di assistenza sociale il cui scopo sia semplicemente quello di garantire agli interessati un certo livello di reddito, ma costituirebbe una misura complessa volta soprattutto a favorire l'inclusione sociale e la reintegrazione degli interessati nel mercato del lavoro» (cfr. il § 25). Prendendo atto di tale prospettazione, la Grande Sezione ha tuttavia ritenuto che la stessa non fosse ostativa alla trattazione delle questioni pregiudiziali sollevate, e soprattutto ha affermato la necessità di attenersi alla ricostruzione del giudice del rinvio pregiudiziale, imperniata - come già posto in evidenza - sulla riconduzione del reddito di cittadinanza tra le misure riguardanti le prestazioni sociali, di assistenza sociale e di protezione sociale. Si è anche affermato, conclusivamente, che «è vero che il governo italiano contesta questa constatazione del giudice del rinvio. Tuttavia occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell'Unione e i giudici nazionali la Corte è tenuta a prendere in considerazione il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali così come definito dalla decisione di rinvio. Pertanto, indipendentemente dalle critiche espresse dal governo di uno Stato membro nei confronti dell'interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio, l'esame delle questioni pregiudiziali dev'essere effettuato sulla base di tale interpretazione e non spetta alla Corte verificarne l'esattezza» (§ 40 della motivazione). 2.3. Come già in precedenza accennato, è successivamente intervenuta la sentenza n. 31 della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 2 d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla I. n. 26 del 2019) «nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia 'per almeno 10 anni', anziché prevedere 'per almeno 5 anni'». A tale decisione ha fatto riferimento la difesa ricorrente per sollecitare, con il primo motivo, l'annullamento della sentenza "per sopravvenuta 4 insussistenza del presupposto normativo del reato" (cfr. la seconda pagina del ricorso, privo di numerazione). Anche con riferimento a tale pronuncia, è necessario limitarsi, in questa sede, ad illustrare i passaggi argomentativi di maggior rilievo ai fini dell'odierna decisione (la questione di legittimità costituzionale del requisito di residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, era stata sollevata dalla Corte d'Appello di Milano - Sez. Lavoro, nell'ambito di un procedimento avviato da due richiedenti il reddito di cittadinanza e l'INPS). Quel che interessa sin da subito evidenziare è il fatto che la Corte costituzionale ha preso in esplicita considerazione la sentenza della Grande Sezione della CGUE, ma ne ha preso le distanze, altrettanto esplicitamente, quanto all'inquadramento del r.d.c. tra le misure di assistenza sociale. 2.3.1. La Consulta ha invero ribadito, sulla scorta di alcune proprie decisioni precedenti, «la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario». In questa prospettiva, la sentenza ha passato in rassegna le disposizioni in tema di necessaria dichiarazione di disponibilità al lavoro da parte dei beneficiari maggiorenni, di percorsi di accompagnamento di costoro all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, di obblighi ricerca attiva del lavoro e di accettazione di proposte congrue, ecc. All'esito di tale disamina, la Corte costituzionale ha in sintesi osservato che «gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà». In tale prospettiva, le precedenti decisioni sul tema avevano ritenuto non irragionevole non solo l'interruzione dell'erogazione del beneficio in caso di mancato rispetto degli impegni, ma anche le ulteriori condizionalità e preclusioni previste dalla normativa (mancata sottoposizione a misure cautelari e condanne per determinati reati nel decennio precedente, divieto di utilizzo dell'erogazione per giochi con vincite in danaro), oltre alla stessa temporaneità della misura. Su tali basi, si è conclusivamente ritenuto «evidente che una simile struttura, fondata sulla temporaneità, precisi obblighi e soprattutto rigide condizionalità persino in grado, se disattese, di determinare il venir meno del diritto alla prestazione, risulterebbe del tutto inconciliabile con il carattere meramente 5 assistenziale e quindi con le caratteristiche tipiche delle vere e proprie prestazioni di assistenza sociale, dove invece prevale l'esigenza, sostanzialmente incondizionata, di rispondere ai bisogni primari, «indifferenziabili e indilazionabili» (sentenza n. 166 del 2018), cui sono relative (ex plurimis, sentenza n. 42 del 2024 e ordinanza n. 29 del 2024)». 2.3.2. La Consulta ha quindi riaffermato, con assoluta chiarezza, la necessità di tener ferma la lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in tema di R.d.c., «senza che a ciò possa ritenersi d'ostacolo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D.». Al riguardo, la Corte costituzionale ha richiamato i passaggi della sentenza della CGUE nei quali, come si è visto (cfr. supra, § 2.2), la Grande Sezione ha ritenuto di doversi attenere alla prospettazione del giudice del rinvio pregiudiziale, che aveva ricondotto il R.d.c. tra le misure di assistenza sociale, ritenendo che ad essa non spettasse verificarne l'esattezza. Sul punto, la Consulta evidenzia che è «solo sulla scorta di tale premessa - che espressamente riconosce come tale interpretazione sia suscettibile di verifica da parte degli organi a cui invece istituzionalmente spetta, secondo l'ordinamento nazionale, proprio verificarne l'esattezza - la sentenza è giunta a ritenere che reddito di cittadinanza di cui trattasi nei procedimenti principali costituisce una misura rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta'». Le conclusioni della Corte costituzionale non potrebbero essere più chiare, laddove si afferma che: «in definitiva, la sentenza della Corte di giustizia non ha verificato l'esattezza dell'interpretazione proposta dal giudice del rinvio, ovvero dal Tribunale di Napoli, in ordine alla natura del Rdc, ma ha correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l'uniforme applicazione del diritto interno. Del resto, se è indiscutibile che alla Corte di giustizia spetta l'interpretazione dei trattati e del diritto derivato, al fine di assicurarne l'uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, è parimenti indiscutibile che l'interpretazione della Costituzione è riservata a questa Corte, così come la funzione di nomofilachia del diritto nazionale lo è alla Corte di cassazione, essendo orientate ad assicurare anche la certezza del diritto». 2.3.3. Così ricostruito il sistema, secondo linee argomentative che (tra l'altro) confermano pienamente la fondatezza delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, la Corte costituzionale ha comunque ritenuto fondata la questione, sollevata (in subordine) dal rimettente con riguardo all'art. 3 Cost., del requisito della residenza per almeno dieci anni richiesto ai cittadini di Paesi terzi, ritenuto privo di proporzionalità e di ragionevole giustificazione, specie se accostato al 6 requisito della residenza per cinque anni richiesto per l'ottenimento, da parte di tale categoria di cittadini, del permesso di lungo soggiorno. Quel che interessa sottolineare, in questa sede, è che la Consulta ha ulteriormente ribadito che «non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile», precisando che «un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata». A tale ultimo proposito, la Corte costituzionale ha sottolineato che «la recente raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, consente chiaramente agli Stati membri, per l'accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del Rdc, il ricorso al criterio selettivo basato sulla residenza protratta, anche in considerazione dell'esigenza di salvaguardare 'la sostenibilità delle finanze pubbliche', purché 'la durata del soggiorno legale sia proporzionata'». In tale quadro complessivo, la sentenza n. 31 ha ritenuto di ridurre a cinque anni il requisito della previa residenza, evidenziando che proprio la durata decennale aveva determinato l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia, definita grazie all'introduzione della misura del "reddito di inclusione" ancorato, appunto, ad una previa residenza quinquennale. Il termine di cinque anni, del resto, era già stata definito «non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la 'relativa stabilità della presenza sul territorio'; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il 'radicamento del richiedente nel paese in questione'». La sentenza n. 31 ha conclusivamente osservato che il proprio intervento "sostitutivo" ha avuto l'effetto di ricomporre «armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C- 112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli 7 cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea» (cfr. sul punto supra, § 2.1). 2.4. Alla luce dell'esposizione che precede, pur inevitabilmente sommaria, emerge con assoluta evidenza la diversità di impostazione che caratterizza le due pronunce. Da un lato la CGUE, muovendo dal presupposto che il r.d.c. costituisca una misura di assistenza sociale, ha senz'altro concluso per la contrarietà, al diritto dell'Unione, sia delle disposizioni che introducano il requisito della previa residenza per dieci anni di cui gli ultimi due continuativi, sia di quelle che eventualmente puniscano «con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza». D'altro lato, la Corte costituzionale ha ribadito la propria lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in tema di r.d.c., evidenziando la non riconducibilità dell'istituto alle misure di assistenza sociale, per le sue peculiari connotazioni del tutto incompatibili con tale tipologia di intervento (temporaneità, impegni anche lavorativi, decadenza per il loro mancato rispetto o per la perdita dei requisiti di onorabilità, ecc.), e la conseguente compatibilità, con il sistema costituzionale, di un requisito (la previa residenza, peraltro ridotta da dieci a cinque anni) che dimostri un sufficiente radicamento del richiedente nel territorio dello Stato. Tali conclusioni sono state raggiunte sottolineando che la CGUE non aveva in alcun modo verificato la fondatezza della prospettazione del Tribunale rimettente, e che del resto era stata proprio la Grande Sezione ad aver «correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l'uniforme applicazione del diritto interno» (cfr. supra, § 2.3.2). Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dall'impostazione della Corte costituzionale, in relazione sia a quanto appena ricordato in ordine ai rapporti tra le Corti interne e gli organi di giustizia sovranazionale, sia al concreto inquadramento delle disposizioni in tema di r.d.c., avuto riguardo alle peculiari connotazioni della disciplina rispetto ai principi in tema di assistenza sociale, sia anche alla ritenuta piena compatibilità, con il sistema, di un requisito comprovante un apprezzabile radicamento del richiedente. A ben vedere, del resto, la rilevata divergenza del percorso argomentativo tracciato dalle due Corti non attiene propriamente al merito della questione che qui rileva, dal momento che la CGUE ha ritenuto espressamente di non dover verificare, in alcun modo, l'esattezza dell'impostazione prospettata dal giudice del rinvio pregiudiziale: ciò consente di ritenere, tra l'altro, che la presente decisione non si ponga in effettivo contrasto con le opposte conclusioni raggiunte da Sez. 2, n. 13345 del 05/03/2025, Pena Abreu Rv. 287933 - 01, dal momento che tale 8 sentenza è stata pronunciata sulla sola base della sentenza della Corte di Giustizia, prima dell'intervento della Corte costituzionale. 2.5. In tale complessiva cornice ermeneutica e ricostruttiva, non può che riaffermarsi la piena conformità ai principi costituzionali e sovranazionali della disposizione volta a sanzionare penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, in sede di richiesta del beneficio, con riferimento alla previa residenza (pur nel limite di cinque anni, quanto alla durata). Deve essere in particolare disattesa, a tale ultimo proposito, la tesi difensiva secondo cui l'intervento della Consulta avrebbe integralmente eliminato il rilievo penale delle false dichiarazioni di cui si discute: e ciò non solo perché tale intervento ha avuto effetti solo parzialmente demolitori (lasciando conseguentemente intatto il rilievo, anche penale, delle false dichiarazioni di previa residenza da almeno cinque anni), ma anche perché la legittimità di un apparato sanzionatorio penale, quale quello in vigore, non può che risultare confermata da quanto ribadito dalla Consulta in ordine all'impossibilità di ricondurre il reddito di cittadinanza tra le misure di mera assistenza sociale. Da tutto ciò consegue la persistente rilevanza penale della condotta contestata alla odierna ricorrente, dal momento che la durata della residenza in Italia prima della richiesta di ammissione al beneficio è risultata pacificamente inferiore non solo ai dieci, ma anche ai cinque anni (cfr. supra, § 2.1). 3. Il secondo motivo è inammissibile, perché generico. È stato invero denunciato, in poche righe, un vizio motivazionale in relazione all'elemento soggettivo, essendosi la Corte d'Appello limitata "ad affermare l'idoneità dell'inoltro telematico, senza considerare le eccezioni difensive sulla mancanza di paternità consapevole dell'atto" (cfr. la seconda pagina del ricorso). In tal modo, la difesa ha completamente evitato di confrontarsi con la diffusa ed esaustiva motivazione della Corte territoriale, che ha ricostruito le circostanze della presentazione della domanda (sottolineando, tra l'altro, che la ricorrente aveva sottoscritto sia la richiesta al CAF di trasmettere la domanda all'INPS, sia quella di ottenere l'ISEE), soffermandosi sulla validità dell'invio telematico della domanda (ovviamente non sottoscritta in forma cartacea, ma basata su quanto dichiarato dalla ricorrente), ed escludendo la configurabilità di una ignoranza inevitabile, anche perché la ricorrente aveva dimostrato di conoscere e comprendere la lingua italiana, circostanza che avrebbe consentito di ottenere agevolmente eventuali chiarimenti (cfr. pag.
3-4 della sentenza impugnata). Tali linee argomentative sono del tutto in linea con i principi espressi da questa Suprema Corte, essendosi di recente affermato che «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine 9 richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui, Rv. 286413 - 01, la quale, in motivazione, ha tra l'altro escluso la possibilità di configurare un'ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto). La totale assenza di confutazione di tali considerazioni, da parte della difesa, non può che determinare l'inammissibilità delle doglianze veicolate con il secondo motivo, per difetto di specificità. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consiglieri 'es ensore Il Presidente