CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere dott. Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al 112/2019 del Ruolo Gen., avente ad oggetto azione di ripetizione, riservato in decisione all'udienza del 7.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022 a decorrere dal 1-1- 2023 tra
) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difeso, giusta procura rispettivamente in calce all'atto di appello e alla memoria di nuovo difensore, dall'avv. Immacolata Iannuzziello ( ), presso il cui studio elettivamente C.F._3 domiciliamo in Pisticci, alla via Cialdini 16 appellanti e
) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._4
AN LA ( ), giusta procura in calce alla C.F._5 comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Talsano, alla via Canova, 61 appellato SVOGLIMENTO DEL PROCESSO E CONLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 11.3.2019 e Parte_1 Pt_2
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Matera, in composizione monocratica, 870/2018, pubblicata il 19.10.2018, in forza della quale sono stati condannati al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 10.329,14, nonché alla rifusione delle spese CP_1 di lite, liquidate in € 220,00 per esborsi e € 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese della CTU;
tanto, in accoglimento della domanda attorea, proposta con citazione notificata il 21.4.2012, di condanna di essi convenuti al pagamento della
1 somma di £ 20.000.000 corrisposta, secondo la prospettazione attorea, in data 3.9.2002, “a titolo di comodato”. Ha ritenuto il primo giudice – “visto l'esito positivo della perizia calligrafica” – come “avvenuto il disconoscimento, parte attrice prontamente ha messo a disposizione l'originale della scrittura”, laddove
“essendo stata ivi riportata la parola prestito e non donazione, l'obbligo dei sottoscrittori (di una frase a loro sfavorevole) alla restituzione è insito nello stesso vocabolo”. Gli appellanti hanno affidato l'appello a 6 motivi, concludendo, in riforma della impugnata sentenza, per il rigetto della domanda attorea, in subordine previa ammissione di nuova CTU grafologica, con il favore delle spese del doppio grado. L'appellata ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza, con il favore delle spese del grado e attribuzione. Con ordinanza depositata il 13.11.2019 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutività dell'impugnata sentenza;
indi, all'udienza del 7.10.2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la causa in decisione coi termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Lamentano gli appellanti: con il primo motivo la omessa pronunzia in ordine alla eccezione di tardività della istanza di verificazione;
con il secondo motivo la omessa pronunzia in ordine alla eccezione di violazione dell'art. 216 c.p.c. per mancata produzione da parte dell'attrice delle scritture di comparazione;
con il terzo motivo la nullità della CTU per avere l'ausiliare acquisito il saggio grafico non alla presenza del giudice, nonché per avere adoperato per la comparazione documenti non indicati dal giudice, ed inoltre per non avere l'ausiliario risposto alle osservazioni del CTP. B) I motivi, suscettibili di delibazione congiunta, sono infondati. È pacifico infatti come l'attrice, mercé la memoria istruttoria autorizzata ai sensi dell'art. art. 183, comma 6, c.p.c., pur in difetto di un formale inciso,
“istanza di verificazione”, abbia chiesto l'ammissione di “perizia grafologica” atta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata per cui è causa, con ciò chiaramente manifestando la volontà di avvalersi del documento disconosciuto dai convenuti. Non ha omesso inoltre l'attrice, attuale appellata, il deposito in originale del documento oggetto di disconoscimento, laddove la mancata produzione di scritture di comparazione, di cui l'appellata ha dedotto la non disponibilità, non infirma l'istanza di verificazione sul piano dalla ammissibilità. Si precisa come in tema di verificazione di scrittura privata disconosciuta, l'onere di produzione delle scritture private di comparazione che incombe sul richiedente non è assoluto, ma subordinato alla circostanza che le predette scritture esistano e siano in suo possesso;
consegue che, ove
2 manchino, la comparazione può essere affidata a scritture provenienti anche da altre parti del processo, purché ne sia certa l'autenticità e la riferibilità al disconoscente (Cass. 31813/2024). Nella specie, le scritture di comparazione sono consistite, come da quesito formulato dal primo giudice, negli “atti di causa acquisiti al processo e sottoscritti in originale dagli attori (es. mandato alle liti)”, in particolare, unitamente ai saggi grafici, le sottoscrizioni apposte dai convenuti in calce ai verbali di inizio e prosieguo delle “operazioni peritali”. Si aggiunge come il giudice del merito non sia vincolato da alcuna graduatoria delle fonti di accertamento della verità, potendo altresì, stante la formulazione dell'art. 219 c.p.c., ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura in sua presenza, nonché alla presenza di un consulente tecnico – vale a dire non indefettibilmente alla presenza del giudice – per formare un mezzo di comparazione su cui fondare l'indagine ed il giudizio di verificazione. Ciò posto, ha precisato l'ausiliare come in data 12.6.2014 ha acquisiti i saggi grafici previa “istanza presentata ed accolta dal giudice” – per l'esattezza il 28.4.2014 – “a nuova convocazione utile al rilascio”, stante la opposizione espressa al riguardo dal difensore degli attuali appellanti. Né ha omesso l'ausiliare, mercé relazione depositata il 23.9.2014, di fornire articolato riscontro alle osservazioni del CTP, oggetto peraltro di mero richiamo da parte degli appellanti. C) Lamentano altresì gli appellanti: con il quarto motivo la infondatezza della domanda, perché priva la scrittura privata del 3.9.2002 di valore probatorio quanto al “passaggio di danaro tra le parti che possa giustificare la pretesa creditoria”, atteso che “la somma cui fa riferimento l'appellata è la somma che altro soggetto, nello specifico la sig.ra ha donato al sig. ”; Controparte_2 Pt_2 con il quinto motivo la erronea valutazione della CTU, giacché “il riconoscimento” – peraltro errato – “da parte del CTU della sottoscrizione del solo TA non comporta alcun obbligo consequenziale della sig.re la cui firma è apocrifa”; né, ha aggiunto, dalle dichiarazioni, vertenti Pt_1 su circostanze non ammesse, del teste (coniuge dell'attrice, de Tes_1 relato e non presente alla presunta dazione del danaro), era comunque emersa la prova dell'assunto attoreo. D) I motivi, suscettibili di delibazione congiunta, sono fondati. La pretesa azionata in primo grado dalla attrice attuale CP_1 appellata, è in effetti infondata nei confronti di entrambi gli appellanti: quanto all'appellante per non avere la stessa sottoscritto Parte_1 la scrittura privata del 3.9.2002; quanto all'appellante per Parte_2 essere questi, se non beneficiario di un atto di liberalità, obbligato, a tutto concedere, verso un terzo. Premesso che il tenore della scrittura privata – “io sottoscritta Pt_3 in Bernalda MT 11-11-47 dichiaro di avere dato in prestito a
[...]
e la somma di £ 20.000.00” – non dà conto Parte_2 Parte_1
3 della effettiva consegna del danaro da parte dell'attrice, attuale appellata, ai presunti comodatari o mutuatari, si rileva come abbia dichiarato il teste
[...]
marito dell'attrice, che la somma di € 10.329,14, già £ Testimone_2
20.000.000 in data 3.9.2002 fu in realtà consegnata ai convenuti dalla
“RA” – ovvero da –, sebbene “prelevata da un libretto Controparte_2 cointestato tra mia moglie e mia RA ”. Va CP_1 Controparte_2 ad ogni modo evidenziato, relativamente a tale ultima circostanza, come le propalazioni siano carenti di efficacia probatoria, giacché oggetto di capitoli di prova articolati dalla attrice, attuale appellata, sub 3, 4 e 5 della memoria istruttoria depositata il 17.11.2010, ritenuti tuttavia con ordinanza del 27.11.2012, ininfluenti e comunque inammissibili “perché vertenti su circostanze non oggetto di tempestiva allegazione nel rispetto dei termini perentori per le preclusioni assertive”. Ha aggiunto peraltro il teste che i convenuti, attuali appellanti, non apposero in sua presenza la sottoscrizione in calce alla scrittura, pur predisposta dal coniuge, giacché fu la stessa a riferirgli “la sera stessa del 3.9.2002 di avere corrisposto Controparte_2 ai convenuti quella somma perché dovevano comprarsi la casa”; al riguardo, oppongono peraltro gli appellanti, contestando la avversa ricostruzione in fatto, come in realtà avessero stipulato il rogito per l'acquisto della loro casa sin dal 18.6.2022, versando contestualmente il prezzo all'alienante. È altresì sfornito di prova l'assunto dell'attrice, attuale appellata, come allegato con la prima memoria istruttoria del 20.10.2010, che la consegna della somma fu operata da su incarico della figlia, ovvero di Controparte_2 essa appellata Peraltro, lascia ragionevolmente propendere CP_1 per l'individuazione in della controparte contrattuale Controparte_2 dell'appellante il vincolo affettivo, cui ha fatto riferimento Parte_2 il teste, tra e (“che mia RA aveva visto Controparte_2 Parte_2 crescere”). Mette conto soggiungere come a sostegno della sua prospettazione, valorizza l'appellata “l'assegno emesso dal credito cooperativo di
, depositato nel fascicolo di primo grado e intestato al sig. Parte_4 CP_3
”; titolo, tuttavia, come del resto allegato in primo grado dalla stessa
[...] attrice mercé la memoria istruttoria depositata il 17.11.2010, pur sempre su richiesta di;
laddove peraltro deducono gli appellanti, Controparte_2 contestando la corrispondenza al vero dell'avversa ricostruzione in fatto, come l'attrice, attuale appellata, con la prima memoria istruttoria depositata il 20.10.2010 avesse invece allegato come il danaro fosse stato consegnato ai convenuti in una busta. Indipendentemente dalle contestazioni formulate dal solo CTP degli appellanti alle valutazioni del CTU, è dirimente il rilievo come nessuna delle sottoscrizioni in calce alla scrittura oggetto di verifica sia riferibile alla appellante , giacché, ha concluso l'ausiliare, “vergate con Parte_1 alta probabilità dalla mano del sig. ”. Oltretutto una ulteriore Parte_2 circostanza riferita dal teste – addotto dalla stessa attrice, attuale appellata –
4 dà conto ragionevolmente della (ad ogni modo contestata) sottoscrizione da parte dell'appellante del documento, ancorché a fronte Parte_2 dell'inesistenza di un obbligo da lui assunto verso la dichiarante, attuale appellata ciò, avendo il teste appreso sempre dalla affine CP_1
che costei aveva detto ai “convenuti che se non avessero Controparte_2 sottoscritto non avrebbero ricevuto il danaro”. Consegue la fondatezza anche del sesto motivo, lamentando gli appellanti la condanna alle spese, ad onta della infondatezza della avversa domanda. E) Pertanto, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta in primo grado dalla attrice, attuale appellata. F) Segue alla soccombenza la condanna dell'appellata alla rifusione in favore degli appellanti delle spese del primo grado, nonché in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. 115/2002, delle spese del presente grado, liquidate in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui alle tabelle 2 e 12 del d.m. 147/22, nonché al valore fino a € 26.000,00; vanno poste altresì definitivamente a carico dell'appellata, le spese della CTU svolta in primo grado, come da decreto di liquidazione del 16.2.2015; con riserva di provvedere separatamente in ordine alla istanza di liquidazione del compenso professionale proposta dal difensore degli appellanti, entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato relativamente al giudizio di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in Parte_2 composizione monocratica, 870/2018, pubblicata il 19-10-2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado dalla attrice, attuale appellata, CP_1 condanna l'appellata alla rifusione delle spese del doppio CP_1 grado, in favore degli appellati quelle del primo grado, liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, in favore dello Stato quelle del secondo grado, liquidate in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
pone definitivamente a carico dell'appellata le spese della CTU. CP_1
Così deciso il 22-12-2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
5
) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difeso, giusta procura rispettivamente in calce all'atto di appello e alla memoria di nuovo difensore, dall'avv. Immacolata Iannuzziello ( ), presso il cui studio elettivamente C.F._3 domiciliamo in Pisticci, alla via Cialdini 16 appellanti e
) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._4
AN LA ( ), giusta procura in calce alla C.F._5 comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Talsano, alla via Canova, 61 appellato SVOGLIMENTO DEL PROCESSO E CONLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 11.3.2019 e Parte_1 Pt_2
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Matera, in composizione monocratica, 870/2018, pubblicata il 19.10.2018, in forza della quale sono stati condannati al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 10.329,14, nonché alla rifusione delle spese CP_1 di lite, liquidate in € 220,00 per esborsi e € 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese della CTU;
tanto, in accoglimento della domanda attorea, proposta con citazione notificata il 21.4.2012, di condanna di essi convenuti al pagamento della
1 somma di £ 20.000.000 corrisposta, secondo la prospettazione attorea, in data 3.9.2002, “a titolo di comodato”. Ha ritenuto il primo giudice – “visto l'esito positivo della perizia calligrafica” – come “avvenuto il disconoscimento, parte attrice prontamente ha messo a disposizione l'originale della scrittura”, laddove
“essendo stata ivi riportata la parola prestito e non donazione, l'obbligo dei sottoscrittori (di una frase a loro sfavorevole) alla restituzione è insito nello stesso vocabolo”. Gli appellanti hanno affidato l'appello a 6 motivi, concludendo, in riforma della impugnata sentenza, per il rigetto della domanda attorea, in subordine previa ammissione di nuova CTU grafologica, con il favore delle spese del doppio grado. L'appellata ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza, con il favore delle spese del grado e attribuzione. Con ordinanza depositata il 13.11.2019 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutività dell'impugnata sentenza;
indi, all'udienza del 7.10.2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la causa in decisione coi termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Lamentano gli appellanti: con il primo motivo la omessa pronunzia in ordine alla eccezione di tardività della istanza di verificazione;
con il secondo motivo la omessa pronunzia in ordine alla eccezione di violazione dell'art. 216 c.p.c. per mancata produzione da parte dell'attrice delle scritture di comparazione;
con il terzo motivo la nullità della CTU per avere l'ausiliare acquisito il saggio grafico non alla presenza del giudice, nonché per avere adoperato per la comparazione documenti non indicati dal giudice, ed inoltre per non avere l'ausiliario risposto alle osservazioni del CTP. B) I motivi, suscettibili di delibazione congiunta, sono infondati. È pacifico infatti come l'attrice, mercé la memoria istruttoria autorizzata ai sensi dell'art. art. 183, comma 6, c.p.c., pur in difetto di un formale inciso,
“istanza di verificazione”, abbia chiesto l'ammissione di “perizia grafologica” atta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata per cui è causa, con ciò chiaramente manifestando la volontà di avvalersi del documento disconosciuto dai convenuti. Non ha omesso inoltre l'attrice, attuale appellata, il deposito in originale del documento oggetto di disconoscimento, laddove la mancata produzione di scritture di comparazione, di cui l'appellata ha dedotto la non disponibilità, non infirma l'istanza di verificazione sul piano dalla ammissibilità. Si precisa come in tema di verificazione di scrittura privata disconosciuta, l'onere di produzione delle scritture private di comparazione che incombe sul richiedente non è assoluto, ma subordinato alla circostanza che le predette scritture esistano e siano in suo possesso;
consegue che, ove
2 manchino, la comparazione può essere affidata a scritture provenienti anche da altre parti del processo, purché ne sia certa l'autenticità e la riferibilità al disconoscente (Cass. 31813/2024). Nella specie, le scritture di comparazione sono consistite, come da quesito formulato dal primo giudice, negli “atti di causa acquisiti al processo e sottoscritti in originale dagli attori (es. mandato alle liti)”, in particolare, unitamente ai saggi grafici, le sottoscrizioni apposte dai convenuti in calce ai verbali di inizio e prosieguo delle “operazioni peritali”. Si aggiunge come il giudice del merito non sia vincolato da alcuna graduatoria delle fonti di accertamento della verità, potendo altresì, stante la formulazione dell'art. 219 c.p.c., ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura in sua presenza, nonché alla presenza di un consulente tecnico – vale a dire non indefettibilmente alla presenza del giudice – per formare un mezzo di comparazione su cui fondare l'indagine ed il giudizio di verificazione. Ciò posto, ha precisato l'ausiliare come in data 12.6.2014 ha acquisiti i saggi grafici previa “istanza presentata ed accolta dal giudice” – per l'esattezza il 28.4.2014 – “a nuova convocazione utile al rilascio”, stante la opposizione espressa al riguardo dal difensore degli attuali appellanti. Né ha omesso l'ausiliare, mercé relazione depositata il 23.9.2014, di fornire articolato riscontro alle osservazioni del CTP, oggetto peraltro di mero richiamo da parte degli appellanti. C) Lamentano altresì gli appellanti: con il quarto motivo la infondatezza della domanda, perché priva la scrittura privata del 3.9.2002 di valore probatorio quanto al “passaggio di danaro tra le parti che possa giustificare la pretesa creditoria”, atteso che “la somma cui fa riferimento l'appellata è la somma che altro soggetto, nello specifico la sig.ra ha donato al sig. ”; Controparte_2 Pt_2 con il quinto motivo la erronea valutazione della CTU, giacché “il riconoscimento” – peraltro errato – “da parte del CTU della sottoscrizione del solo TA non comporta alcun obbligo consequenziale della sig.re la cui firma è apocrifa”; né, ha aggiunto, dalle dichiarazioni, vertenti Pt_1 su circostanze non ammesse, del teste (coniuge dell'attrice, de Tes_1 relato e non presente alla presunta dazione del danaro), era comunque emersa la prova dell'assunto attoreo. D) I motivi, suscettibili di delibazione congiunta, sono fondati. La pretesa azionata in primo grado dalla attrice attuale CP_1 appellata, è in effetti infondata nei confronti di entrambi gli appellanti: quanto all'appellante per non avere la stessa sottoscritto Parte_1 la scrittura privata del 3.9.2002; quanto all'appellante per Parte_2 essere questi, se non beneficiario di un atto di liberalità, obbligato, a tutto concedere, verso un terzo. Premesso che il tenore della scrittura privata – “io sottoscritta Pt_3 in Bernalda MT 11-11-47 dichiaro di avere dato in prestito a
[...]
e la somma di £ 20.000.00” – non dà conto Parte_2 Parte_1
3 della effettiva consegna del danaro da parte dell'attrice, attuale appellata, ai presunti comodatari o mutuatari, si rileva come abbia dichiarato il teste
[...]
marito dell'attrice, che la somma di € 10.329,14, già £ Testimone_2
20.000.000 in data 3.9.2002 fu in realtà consegnata ai convenuti dalla
“RA” – ovvero da –, sebbene “prelevata da un libretto Controparte_2 cointestato tra mia moglie e mia RA ”. Va CP_1 Controparte_2 ad ogni modo evidenziato, relativamente a tale ultima circostanza, come le propalazioni siano carenti di efficacia probatoria, giacché oggetto di capitoli di prova articolati dalla attrice, attuale appellata, sub 3, 4 e 5 della memoria istruttoria depositata il 17.11.2010, ritenuti tuttavia con ordinanza del 27.11.2012, ininfluenti e comunque inammissibili “perché vertenti su circostanze non oggetto di tempestiva allegazione nel rispetto dei termini perentori per le preclusioni assertive”. Ha aggiunto peraltro il teste che i convenuti, attuali appellanti, non apposero in sua presenza la sottoscrizione in calce alla scrittura, pur predisposta dal coniuge, giacché fu la stessa a riferirgli “la sera stessa del 3.9.2002 di avere corrisposto Controparte_2 ai convenuti quella somma perché dovevano comprarsi la casa”; al riguardo, oppongono peraltro gli appellanti, contestando la avversa ricostruzione in fatto, come in realtà avessero stipulato il rogito per l'acquisto della loro casa sin dal 18.6.2022, versando contestualmente il prezzo all'alienante. È altresì sfornito di prova l'assunto dell'attrice, attuale appellata, come allegato con la prima memoria istruttoria del 20.10.2010, che la consegna della somma fu operata da su incarico della figlia, ovvero di Controparte_2 essa appellata Peraltro, lascia ragionevolmente propendere CP_1 per l'individuazione in della controparte contrattuale Controparte_2 dell'appellante il vincolo affettivo, cui ha fatto riferimento Parte_2 il teste, tra e (“che mia RA aveva visto Controparte_2 Parte_2 crescere”). Mette conto soggiungere come a sostegno della sua prospettazione, valorizza l'appellata “l'assegno emesso dal credito cooperativo di
, depositato nel fascicolo di primo grado e intestato al sig. Parte_4 CP_3
”; titolo, tuttavia, come del resto allegato in primo grado dalla stessa
[...] attrice mercé la memoria istruttoria depositata il 17.11.2010, pur sempre su richiesta di;
laddove peraltro deducono gli appellanti, Controparte_2 contestando la corrispondenza al vero dell'avversa ricostruzione in fatto, come l'attrice, attuale appellata, con la prima memoria istruttoria depositata il 20.10.2010 avesse invece allegato come il danaro fosse stato consegnato ai convenuti in una busta. Indipendentemente dalle contestazioni formulate dal solo CTP degli appellanti alle valutazioni del CTU, è dirimente il rilievo come nessuna delle sottoscrizioni in calce alla scrittura oggetto di verifica sia riferibile alla appellante , giacché, ha concluso l'ausiliare, “vergate con Parte_1 alta probabilità dalla mano del sig. ”. Oltretutto una ulteriore Parte_2 circostanza riferita dal teste – addotto dalla stessa attrice, attuale appellata –
4 dà conto ragionevolmente della (ad ogni modo contestata) sottoscrizione da parte dell'appellante del documento, ancorché a fronte Parte_2 dell'inesistenza di un obbligo da lui assunto verso la dichiarante, attuale appellata ciò, avendo il teste appreso sempre dalla affine CP_1
che costei aveva detto ai “convenuti che se non avessero Controparte_2 sottoscritto non avrebbero ricevuto il danaro”. Consegue la fondatezza anche del sesto motivo, lamentando gli appellanti la condanna alle spese, ad onta della infondatezza della avversa domanda. E) Pertanto, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta in primo grado dalla attrice, attuale appellata. F) Segue alla soccombenza la condanna dell'appellata alla rifusione in favore degli appellanti delle spese del primo grado, nonché in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. 115/2002, delle spese del presente grado, liquidate in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui alle tabelle 2 e 12 del d.m. 147/22, nonché al valore fino a € 26.000,00; vanno poste altresì definitivamente a carico dell'appellata, le spese della CTU svolta in primo grado, come da decreto di liquidazione del 16.2.2015; con riserva di provvedere separatamente in ordine alla istanza di liquidazione del compenso professionale proposta dal difensore degli appellanti, entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato relativamente al giudizio di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in Parte_2 composizione monocratica, 870/2018, pubblicata il 19-10-2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado dalla attrice, attuale appellata, CP_1 condanna l'appellata alla rifusione delle spese del doppio CP_1 grado, in favore degli appellati quelle del primo grado, liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, in favore dello Stato quelle del secondo grado, liquidate in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
pone definitivamente a carico dell'appellata le spese della CTU. CP_1
Così deciso il 22-12-2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
5