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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/10/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
RI LL UA PRESIDENTE
IU DR CONSIGLIERA rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 351/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Pt_1 P.IVA_1
AN IT TA MARIA, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa, in forza CP_1 P.IVA_2
di procura allegata alla memoria difensiva, dall'Avv. ENRICO T.
PANERO, (c.f. ) e dall'Avv. Cristina C.F._1
MU (codice fiscale n. ); C.F._2
( c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_2 P.IVA_3
CA LO ( c.f. ), e BE CodiceFiscale_3
AC ( c.f. ), giusta procura CodiceFiscale_4 generale alle liti del 26 settembre 2001 notaio Dr. Per_1
[...]
- contumace Controparte_3
APPELLATI
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte tempestivamente depositate entro il termine perentorio fissato al 01/10/2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Imperia la ha convenuto in CP_1
giudizio , e proponendo opposizione al Pt_1 CP_2 CP_4
preavviso di iscrizione ipotecaria n. 05276202200000898000 notificatole in data 10/8/2022 a garanzia di crediti e premi Pt_1
portati da una serie di atti impositivi (avvisi di addebito e CP_2
cartelle esattoriali) di cui ha contestato la inesistenza o nullità della notifica con conseguente prescrizione dei crediti stessi.
Le controparti si sono costituite contestando l'opposizione e chiedendone la reiezione.
Con sentenza n. 160/2024, il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti oggetto dell'avviso di addebito n. Pt_1
35220140001148545000, in quanto estinti per intervenuta prescrizione;
ciò in quanto l'ente previdenziale non aveva dimostrato la notifica via PEC del predetto atto, mancando agli atti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata da parte del sistema.
2
L' è stato condannato alla rifusione delle spese di lite a Pt_1
favore della società ricorrente, mentre tra le altre parti le spese sono state integralmente compensate.
Con ricorso notificato a tutte le controparti, l' appella la Pt_1
sentenza chiedendo di essere ammesso a produrre la documentazione comprovante l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito di cui sopra;
documentazione che l' stava CP_5
tentando di recuperare.
La si costituisce in giudizio opponendosi alla richiesta CP_1
in quanto tardiva, tenuto altresì conto del fatto che in primo grado l' vi aveva espressamente rinunziato ritenendo la Pt_1
documentazione completa.
si è costituito evidenziando la sua estraneità al thema CP_2
decidendum in appello.
non si è costituita in giudizio. CP_4
La Corte, richieste informative ad in merito alla eventuale CP_4
presenza di atti interruttivi della prescrizione del credito per cui è causa e fissato termine al 1° ottobre 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, decide come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 7 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , stante la CP_4
regolarità della notifica effettuata da al difensore della Pt_1
stessa all'indirizzo PEC Email_1
E' pacifico agli atti che i crediti portati nell'avviso di addebito n.
35220140001148545000, ammontanti ad €. 130.892,63, si
3
riferiscono al periodo dal gennaio 2013 ad aprile 2014.
E' agli atti di causa (doc. 4 del fascicolo ) una relazione Pt_1
inviata 14/10/2022 da ad , in cui si fa riferimento a CP_4 Pt_1
tutti gli atti interruttivi della prescrizione dei crediti iscritti a ruolo nei confronti della società; con specifico riferimento all'avviso di addebito n. 35220140001148545, risulta che la società abbia presentato una istanza di definizione agevolata protocollata da Equitalia in data 12.04.2017 alla quale non ha fatto seguito alcun pagamento rateale.
A fronte di tale riscontro, costituente un principio di prova a sostegno dell'interruzione della prescrizione dei crediti portati nel predetto avviso di addebito, la Corte, in forza dei propri poteri di ufficio ex art. 437 c.p.c., con provvedimento del 17 aprile 2025 ha ordinato ad di esibire in giudizio tale CP_4
istanza, soltanto riportata e non allegata alla relazione del
14/10/2022.
In mancanza di riscontro e verificata la non correttezza della comunicazione da parte della Cancelleria, l'ordinanza di esibizione è stata rinnovata dalla Corte in data 19/07/2025 e comunicata agli indirizzi PEC in cui è stato notificato il ricorso introduttivo di primo grado.
Va al riguardo disattesa la contestazione sollevata dalla società in sede di note scritte, in cui si sostiene che la Corte non avrebbe dovuto rinnovare l'istanza a fronte di una inerzia della parte onerata di dimostrare in giudizio l'interruzione della prescrizione dei crediti azionati, in tal modo allungando irragionevolmente la
4
durata del processo.
Nel caso in esame, infatti, l'ordinanza è stata emessa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., in presenza di un principio di prova fornito da in merito all'esistenza di una istanza di definizione Pt_1
agevolata presentata ad nel quinquennio successivo dal CP_4
legale rappresentante della società proprio con riferimento ai crediti portati nell'avviso di addebito di cui l' non ha Pt_1
provato la notifica. A fronte di un simile riscontro, la Corte ha ritenuto, a tutela del contribuente, di verificare se l'istanza, soltanto indicata nella relazione di , fosse stata CP_4
effettivamente presentata. Ed il rinnovo si è reso necessario a causa della mancata risposta di dovuta al fatto che la CP_4
Cancelleria aveva comunicato la prima ordinanza ad un indirizzo
PEC di un ufficio diverso da quello competente.
A seguito della corretta comunicazione della seconda ordinanza,
, con nota del 29 luglio 2025, inviata via PEC alla CP_4
Cancelleria della Sezione lavoro ed inserita nel fascicolo telematico in data 26 agosto 2025, ha depositato quanto richiesto ed in particolare l'istanza di definizione agevolata del 5 aprile
2017 presentata dal legale rappresentante della Sig. CP_1
, per i carichi contenuti nell'avviso di addebito CP_6
oggetto di causa.
Tale istanza ha validamente interrotto la prescrizione dei crediti azionati nell'avviso di addebito oggetto di causa.
Ed infatti, a prescindere dalla questione se l'istanza di definizione agevolata costituisca un vero e proprio
5
riconoscimento di debito o una rinuncia dell'interessato a contestare gli importi richiesti (v. in senso negativo Cass. Sez.
Lav. n. 5549/21), è comunque pacifico che, avendo il contribuente richiesto la definizione agevolata dei carichi portati nell' avviso di addebito in questione, il contribuente non può sostenere di non averlo ricevuto, per cui l'istanza vale quale atto interruttivo della prescrizione dei relativi crediti (Cass. Sez. L ,
Sentenza n. 10327 del 26/04/2017).
Ne consegue che, a prescindere dalla mancata produzione in giudizio da parte di delle ricevute di accettazione e di Pt_1
avvenuta consegna relative al messaggio di posta elettronica certificata con cui sarebbe stato notificato l'avviso in questione, i crediti contributivi in esso portati (relativi al periodo da gennaio
2013 all'aprile 2014), non si sono estinti per prescrizione, essendo la stessa stata interrotta entro il quinquennio successivo alla loro scadenza con la presentazione, in data 5 aprile 2017, dell'istanza di definizione agevolata avente ad oggetto proprio quell'avviso di addebito;
istanza che – lo si ribadisce - dimostra inequivocabilmente che tale atto impositivo sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del contribuente.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello di , va Pt_1
integralmente respinto il ricorso introduttivo proposto da
[...]
CP_1
Le spese di lite, liquidate per entrambi i gradi in base al valore della causa, seguono la soccombenza nei rapporti tra e Pt_1
CP_1
6
Essendo stato l'appello notificato anche ad quale mero CP_2
litisconsorte processuale, le spese dallo stesso sostenute nel costituirsi in questo grado di giudizio rimangono a suo carico.
P. Q. M.
Visti gli art. 437 e 127 ter c.p.c., in accoglimento dell'appello, respinge il ricorso presentato da CP_1
Condanna a rifondere ad le spese di lite da CP_1 Pt_1
quest'ultimo sostenute in entrambi i gradi che liquida – per il primo grado - in €. 10.000,00 e – per il secondo grado - in €.
4.000,00; il tutto oltre spese generali.
Compensa le spese del grado tra e le altre parti del CP_2
giudizio.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio tenutasi in data
07/10/2025
LA CONSIGLIERA EST.
IU DR
IL PRESIDENTE
RI LL UA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
RI LL UA PRESIDENTE
IU DR CONSIGLIERA rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 351/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Pt_1 P.IVA_1
AN IT TA MARIA, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa, in forza CP_1 P.IVA_2
di procura allegata alla memoria difensiva, dall'Avv. ENRICO T.
PANERO, (c.f. ) e dall'Avv. Cristina C.F._1
MU (codice fiscale n. ); C.F._2
( c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_2 P.IVA_3
CA LO ( c.f. ), e BE CodiceFiscale_3
AC ( c.f. ), giusta procura CodiceFiscale_4 generale alle liti del 26 settembre 2001 notaio Dr. Per_1
[...]
- contumace Controparte_3
APPELLATI
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte tempestivamente depositate entro il termine perentorio fissato al 01/10/2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Imperia la ha convenuto in CP_1
giudizio , e proponendo opposizione al Pt_1 CP_2 CP_4
preavviso di iscrizione ipotecaria n. 05276202200000898000 notificatole in data 10/8/2022 a garanzia di crediti e premi Pt_1
portati da una serie di atti impositivi (avvisi di addebito e CP_2
cartelle esattoriali) di cui ha contestato la inesistenza o nullità della notifica con conseguente prescrizione dei crediti stessi.
Le controparti si sono costituite contestando l'opposizione e chiedendone la reiezione.
Con sentenza n. 160/2024, il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti oggetto dell'avviso di addebito n. Pt_1
35220140001148545000, in quanto estinti per intervenuta prescrizione;
ciò in quanto l'ente previdenziale non aveva dimostrato la notifica via PEC del predetto atto, mancando agli atti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata da parte del sistema.
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L' è stato condannato alla rifusione delle spese di lite a Pt_1
favore della società ricorrente, mentre tra le altre parti le spese sono state integralmente compensate.
Con ricorso notificato a tutte le controparti, l' appella la Pt_1
sentenza chiedendo di essere ammesso a produrre la documentazione comprovante l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito di cui sopra;
documentazione che l' stava CP_5
tentando di recuperare.
La si costituisce in giudizio opponendosi alla richiesta CP_1
in quanto tardiva, tenuto altresì conto del fatto che in primo grado l' vi aveva espressamente rinunziato ritenendo la Pt_1
documentazione completa.
si è costituito evidenziando la sua estraneità al thema CP_2
decidendum in appello.
non si è costituita in giudizio. CP_4
La Corte, richieste informative ad in merito alla eventuale CP_4
presenza di atti interruttivi della prescrizione del credito per cui è causa e fissato termine al 1° ottobre 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, decide come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 7 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , stante la CP_4
regolarità della notifica effettuata da al difensore della Pt_1
stessa all'indirizzo PEC Email_1
E' pacifico agli atti che i crediti portati nell'avviso di addebito n.
35220140001148545000, ammontanti ad €. 130.892,63, si
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riferiscono al periodo dal gennaio 2013 ad aprile 2014.
E' agli atti di causa (doc. 4 del fascicolo ) una relazione Pt_1
inviata 14/10/2022 da ad , in cui si fa riferimento a CP_4 Pt_1
tutti gli atti interruttivi della prescrizione dei crediti iscritti a ruolo nei confronti della società; con specifico riferimento all'avviso di addebito n. 35220140001148545, risulta che la società abbia presentato una istanza di definizione agevolata protocollata da Equitalia in data 12.04.2017 alla quale non ha fatto seguito alcun pagamento rateale.
A fronte di tale riscontro, costituente un principio di prova a sostegno dell'interruzione della prescrizione dei crediti portati nel predetto avviso di addebito, la Corte, in forza dei propri poteri di ufficio ex art. 437 c.p.c., con provvedimento del 17 aprile 2025 ha ordinato ad di esibire in giudizio tale CP_4
istanza, soltanto riportata e non allegata alla relazione del
14/10/2022.
In mancanza di riscontro e verificata la non correttezza della comunicazione da parte della Cancelleria, l'ordinanza di esibizione è stata rinnovata dalla Corte in data 19/07/2025 e comunicata agli indirizzi PEC in cui è stato notificato il ricorso introduttivo di primo grado.
Va al riguardo disattesa la contestazione sollevata dalla società in sede di note scritte, in cui si sostiene che la Corte non avrebbe dovuto rinnovare l'istanza a fronte di una inerzia della parte onerata di dimostrare in giudizio l'interruzione della prescrizione dei crediti azionati, in tal modo allungando irragionevolmente la
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durata del processo.
Nel caso in esame, infatti, l'ordinanza è stata emessa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., in presenza di un principio di prova fornito da in merito all'esistenza di una istanza di definizione Pt_1
agevolata presentata ad nel quinquennio successivo dal CP_4
legale rappresentante della società proprio con riferimento ai crediti portati nell'avviso di addebito di cui l' non ha Pt_1
provato la notifica. A fronte di un simile riscontro, la Corte ha ritenuto, a tutela del contribuente, di verificare se l'istanza, soltanto indicata nella relazione di , fosse stata CP_4
effettivamente presentata. Ed il rinnovo si è reso necessario a causa della mancata risposta di dovuta al fatto che la CP_4
Cancelleria aveva comunicato la prima ordinanza ad un indirizzo
PEC di un ufficio diverso da quello competente.
A seguito della corretta comunicazione della seconda ordinanza,
, con nota del 29 luglio 2025, inviata via PEC alla CP_4
Cancelleria della Sezione lavoro ed inserita nel fascicolo telematico in data 26 agosto 2025, ha depositato quanto richiesto ed in particolare l'istanza di definizione agevolata del 5 aprile
2017 presentata dal legale rappresentante della Sig. CP_1
, per i carichi contenuti nell'avviso di addebito CP_6
oggetto di causa.
Tale istanza ha validamente interrotto la prescrizione dei crediti azionati nell'avviso di addebito oggetto di causa.
Ed infatti, a prescindere dalla questione se l'istanza di definizione agevolata costituisca un vero e proprio
5
riconoscimento di debito o una rinuncia dell'interessato a contestare gli importi richiesti (v. in senso negativo Cass. Sez.
Lav. n. 5549/21), è comunque pacifico che, avendo il contribuente richiesto la definizione agevolata dei carichi portati nell' avviso di addebito in questione, il contribuente non può sostenere di non averlo ricevuto, per cui l'istanza vale quale atto interruttivo della prescrizione dei relativi crediti (Cass. Sez. L ,
Sentenza n. 10327 del 26/04/2017).
Ne consegue che, a prescindere dalla mancata produzione in giudizio da parte di delle ricevute di accettazione e di Pt_1
avvenuta consegna relative al messaggio di posta elettronica certificata con cui sarebbe stato notificato l'avviso in questione, i crediti contributivi in esso portati (relativi al periodo da gennaio
2013 all'aprile 2014), non si sono estinti per prescrizione, essendo la stessa stata interrotta entro il quinquennio successivo alla loro scadenza con la presentazione, in data 5 aprile 2017, dell'istanza di definizione agevolata avente ad oggetto proprio quell'avviso di addebito;
istanza che – lo si ribadisce - dimostra inequivocabilmente che tale atto impositivo sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del contribuente.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello di , va Pt_1
integralmente respinto il ricorso introduttivo proposto da
[...]
CP_1
Le spese di lite, liquidate per entrambi i gradi in base al valore della causa, seguono la soccombenza nei rapporti tra e Pt_1
CP_1
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Essendo stato l'appello notificato anche ad quale mero CP_2
litisconsorte processuale, le spese dallo stesso sostenute nel costituirsi in questo grado di giudizio rimangono a suo carico.
P. Q. M.
Visti gli art. 437 e 127 ter c.p.c., in accoglimento dell'appello, respinge il ricorso presentato da CP_1
Condanna a rifondere ad le spese di lite da CP_1 Pt_1
quest'ultimo sostenute in entrambi i gradi che liquida – per il primo grado - in €. 10.000,00 e – per il secondo grado - in €.
4.000,00; il tutto oltre spese generali.
Compensa le spese del grado tra e le altre parti del CP_2
giudizio.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio tenutasi in data
07/10/2025
LA CONSIGLIERA EST.
IU DR
IL PRESIDENTE
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