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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/11/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4574/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4574/2022
Oggi 5 novembre 2025 alle ore 9,40 innanzi al dott. Lorella Scelli, compare:
l'avv. Giacomo Bellisario il quale si riporta alla comparsa conclusionale depositata in atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza autorizza alle ore 9.50 l'avv. Bellisario ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in sua assenza;
tornato in udienza alle ore
16,50 all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4574/2022 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. VERILE FABIO Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7 Con atto di citazione regolarmente notificato, - premesso che il 10.4.2021, alle ore Parte_1
17,52, riceveva una telefonata da , il quale lo invitava a recarsi, insieme ai suoi Controparte_1 amici e , al parco Arabona per parlargli e quindi alle ore 18:00, si Parte_2 Persona_1 recava, unitamente a , al parco Arabona, in cui notava la presenza dei sig.ri Parte_2 [...]
e altri ragazzi amici del predetto , ma veniva Parte_3 Persona_2 Controparte_1 subito aggredito verbalmente, in quanto accusato di avere guardato, poco tempo prima, la ragazza del mentre quest'ultima urinava nel parco e seppur il negava la circostanza mentre si Per_2 Pt_1 allontanava dando le spalle al veniva violentemente colpito da quest'ultimo con un pugno Per_2 dietro l'orecchio destro, cui seguiva il fare minaccioso del interveniva il sig. Parte_3
per tentare di impedire l'aggressione in danno del ma veniva a sua volta Parte_2 Pt_1 aggredito dal , che lo faceva cadere a terra e lo colpiva più volte rompendogli anche gli Parte_3 occhiali da vista che indossava. Il davanti alla violenza del , tentava di Pt_1 Parte_3 allontanarlo, ma veniva afferrato alle spalle da , che lo colpiva più volte con violenti Controparte_1 pugni al volto cosicchè il cadeva in uno stato confusionale, e trasportato presso il Pronto Pt_1
Soccorso di Chieti dove gli veniva riscontrato “ trauma cranico e massiccio facciale. Cervicalgia da contraccolpo piccolo ematoma gengivale. con prognosi di giorni sette s.c.”- conveniva dinanzi all'intestato Tribunale , e ad oggetto di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia on.le Tribunale: dichiarare responsabile delle lesioni subite da Controparte_1 Parte_1
e descritte in atti e, per l'effetto, condannare il predetto, in proprio e in solido con i genitori,
[...]
e , al risarcimento di tutti i danni morali subiti dall'attore in Controparte_2 Controparte_3 conseguenza dei fatti sopra descritti, quantificati in € 10.579,20 oltre € 9.800,00 per spese mediche documentate e così € 20.379,20 oltre interessi, o nella somma maggiore o minore ritenuta opportuna, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Veniva dichiarata la contumacia dei convenuti all'udienza del 31.01.2024 e istruita la causa per tabulas
e per testi giungeva a conclusione previo deposito di memorie illustrative.
A)Con riferimento all'an
La domanda proposta dall'attore è fondata in quanto sia i documenti in atti sia le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'udienza del 27.09.2024 acclarano l'avvenuta violenta aggressione in data 10.04.2021, in Pescara nel parco Arabona, ai danni dell'attore il quale ha sporto querela orale in data 15.4.2021 innanzi ai carabinieri del Comando Stazione di Manoppello da cui è sorto il pagina 2 di 7 procedimento penale (n. 198/21 R.G.N.R., innanzi al Tribunale per i minorenni di L'Aquila ed anche il procedimento penale n. 3175/21 R.G.N.R., innanzi al Tribunale Penale di Pescara, cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
Dalla documentazione emerge che il teste oculare , sentito nell'ambito delle indagini Parte_2 scaturite dalla querela sporta dal (dai carabinieri del Comando stazione di Manoppello, in data Pt_1
25.4.2021), ha confermato la esclusiva responsabilità di , ai danni dell'attore. Controparte_1
In particolare il innanzi agli investigatori, ha effettuato peraltro anche una individuazione Pt_2 fotografica del responsabile, identificata in , (cfr. allegato in citazione doc. n. 2 Controparte_1 verbale di individuazione di persona a mezzo fotografia in data 25.4.2021).
La dinamica dei fatti trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dal teste e Parte_2 Tes_1
nel corso dell'udienza del 27.09.2024 ed infatti il primo, indifferente ha dichiarato
[...] testualmente: “Il 10 aprile 2021, verso le 17,50 mi trovavo a Manoppello nei pressi di Bar Toppi insieme a arrivò una telefonata da , del quale scorsi il nome sul Parte_1 Controparte_1 cellulare del mio amico. mi riferì che il lo invitava a recarsi al Parco Arabona. Non mi Pt_1 CP_1 disse il motivo. Verso le 18 ci recammo al Parco, dove d'erano , Controparte_1 Parte_3
, ed altre persone delle quali non conosco il nome. ci aggredì
[...] Persona_2 Persona_2 verbalmente dicendoci “figli di puttana”, “teste di cazzo” ed altre offese simili;
ci rinfacciava di aver guardato la sua ragazza poco prima della chiamata e mentre lei orinava. Noi negammo la circostanza.
Improvvisamente il afferrò di spalle e lo colpì al volto con una serie di pugni A CP_1 Pt_1 seguito dei colpi ricevuti il rimase frastornato e l'aggressione cessò perché intervenne un Pt_1 signore. Successivamente il padre del lo accompagnò al pronto soccorso dell'ospedale di Pt_1
Chieti”, il secondo teste, padre dell'attore, ha dichiarato testualmente : “ il 10 aprile 2021, verso le 18, più o meno, mia moglie mi telefonò notiziandomi dell'aggressione subita da mio figlio. Contattai mio figlio e lui mi disse che era stato aggredito a pugni da . Al termine del lavoro ho Controparte_1 accompagnato mio figlio in ospedale verso le 20,30, in quanto era abbastanza mal ridotto. Nei mesi successivi mio figlio lamentava dolori anche nei mesi successivi, non riusciva a masticare e dovetti sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche. Lui inoltre mostrava timore per altre aggressioni.”B)
La presenza delle lamentate lesioni trova conferma dalla documentazione medica, sanitaria e fotografica (cfr. all. ti da 3 a 11), richiamata anche nella consulenza del 30.8.2022, del dott.
[...]
in Medicina Legale, Ortopedia e Traumatologia (cfr. all. 12). Persona_3
pagina 3 di 7 Ne deriva che la dinamica ricostruita dall'attore sotto il profilo dell'an è stata dimostrata attraverso le richiamate prove documentali e testimoniali.
B)Con riferimento al quantum:
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma del dott. Per_4
esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza dei quesiti
[...] posti ha concluso secondo quanto segue: “In conseguenza della aggressione subita in data10.4.21 il sig. ha riportato un trauma cranico non commotivo, un trauma del massiccio facciale Parte_1 con verosimile interessamento contusivo/distorsivo delle articolazioni temporomandibolari (soprattutto la sinistra) ,un ematoma sotto orbitario e del fornice gengivale inferiore a livello di 42 e 43 con ed una distorsione della colonna cervicale da contraccolpo. Il meccanismo del trauma ed il nesso di causalità con l' aggressione subita in data 10.4.21 sembrano chiari. Tali lesioni hanno comportato una
Inabilita' temporanea Parziale al 75% di 10 giorni, una Inabilita' Temporanea Parziale al 50% di altri 20 gg., fino al 10.5.21, data in cui la dr.ssa , medico curante, ha certificato la Persona_5 guarigione clinica con postumi da valutare in “altra sede”. Sono derivati postumi permanenti, ormai stabilizzati, consistenti in una modesta sindrome algico-disfunzionale delle ATM con disturbi masticatori (in gran parte conseguente la patologia di base preesistente al trauma del 10.4.21 che potrebbe aver agito come cofattore) ed in una modesta sindrome ansiosa. Tali postumi comportano una Invalidità Permanente valutabile nel 3%. Tali postumi , ormai stabilizzati, non sono in grado di incidere negativamente sulla capacita' lavorativa specifica potenziale del sig. (è Pt_1 studente universitario presso la Facolta' di Ingegneria). Nell' atto di citazione non sono riportate spese mediche sostenute e documentate ne' sono da sostenere spese future come conseguenza diretta del trauma del 10.4.21.”
Dimostrato il nesso di causalità tra l'evento subito dall'attore e le lesioni, occorre precisare che le eccezioni di parte attorea sia sulla carenza della ctu in relazione alla individuazione e quantificazione dei danni, sia in relazione al disconoscimento delle spese sostenute dall'attore, non possono trovare accoglimento.
Con riferimento al disconoscimento di una piccola frattura causata dall'aggressione subita dall'attore il ctu descrive quanto segue: “ omissis “in data 11.5.21, ad oltre 1 mese dal trauma, su richiesta della stessa dr.ssa verosimilmente per poter iniziare delle “cure” odontostomatologiche è stato Persona_5 sottoposto ad rxgrafie della ATM dx e sx ed arcata dentaria completa” refertate dal dr. Persona_6 radiologo, che ha invece rilevato una “sottile rima di frattura senza diastasi degli elementi fratturativi pagina 4 di 7 a livello dell' angolo mandibolare sinistro e del corpo dell' emimandibola destra in sede parasinfisaria, con interessamento dell' alveolo dell' elemento 41 e 42. Opportuno consulenza specialistica.
Il dr. in data 19.5.21 ha pertanto richiesto una visita specialistica maxillo-facciale che è Per_7 stata effettuata in data 7.6.21 presso l' Ospedale di L'Aquila dal dr. che ha Persona_8 evidenziato soltanto una lamentata “dolenzia in corrispondenza dell' ATM di sinistra” ma non una frattura della mandibola.”
Ne deriva che non è stata riscontrata una frattura della mandibola proprio in seguito alla richiamata visita specialistica e ciò anche a nuove radiografie da parte della dott.ssa . Per_9
Peraltro il ctu ha chiarito che anche in seguito a visita odontostomatologica ortognatodontica da parte del dr. lo stesso ha evidenziato e certificato “una buona condizione occlusale di Classe I Persona_10 molare e canina con affollamento nella zona antero inferiore che riteniamo possa essere conseguenza di recidiva dell' affollamento inferiore corretto senza applicazione di reteiner fisso di contenzione” senza mobilita' patologica degli elementi dentali ma con
“ gengivite marginale localizzata soprattutto nel settore antero inferiore” e “riferita dolenzia nella disclusione dx ed in massima apertura mandibolare, segni e sintomi che connotano un quadro di modesti disordini temporomandibolari”, quadro algico-disfunzionale delle ATM “normalmente di origine multifattoriale” che “potrebbe solo in piccola parte essere conseguenza del trauma subito in data 10.4.21 che potrebbe aver agito come cofattore”.
Ne deriva che dalle indagini espletate accuratamente da parte del ctu, la lamentata lesione potrebbe essere solo in piccola parte conseguenza del trauma in parola ma non vi sono evidenze certe in tal senso.
Con riferimento al mancato riconoscimento da parte del ctu delle spese in quanto non documentate, la mancata allegazione delle stesse impedisce ogni riconoscimento in tal senso come sostenuto dal ctu.
Conseguentemente ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità, per lesioni fino a 9 punti di invalidità permanenti si applicano le tabelle afferenti alle lesioni micropermanenti aggiornate al DM
18.07.2025.
Ne deriva che all'attore in seguito al sinistro per cui è causa spetta, a titolo di risarcimento danni,
l'importo derivante da I.TP. 75 % per 10 giorni per euro 421,35; I.T.P al 50% per 20 giorni per euro
561,80.
Il danno biologico permanente al 3% per una persona di 17 anni è pari ad euro 3.346,85 oltre al danno morale per euro 1.443,19 attese le prove documentali sanitarie in atti. pagina 5 di 7 Conseguentemente il danno risarcibile è pari ad € 5.773,19 al quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 10.04.2021 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutole) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,
Cass. n. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Inoltre la responsabilità derivante dall'evento in parola va imputata non soltanto a , Controparte_1 all'epoca dei fatti minorenne ma anche ai suoi genitori conviventi. ossia e Controparte_2 CP_3
essendo il figlio , con loro convivente, il quale ha posto in essere un
[...] CP_1 comportamento illecito.
Sul punto la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che i genitori sono legalmente responsabili dei danni causati dai loro figli minori conviventi, secondo l'articolo 2048 c.c. La responsabilità è presunta e si basa su due concetti: la culpa in vigilando (mancanza di vigilanza) e la culpa in educando (mancanza di un'adeguata educazione).
Ed infatti con la sentenza n. 4303 del 2023, la Suprema Corte aveva già chiarito che la responsabilità dei genitori ai sensi dell'articolo 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto
(anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore”.( cfr altra decisione Cass.22541/2019).
Con riferimento alle spese legali considerando che l'attore è stato costretto a promuovere il presente giudizio deve essere infine accolta, in ragione del principio di soccombenza, non ravvisandosi ragioni per derogarvi, la richiesta di refusione delle spese e competenze legali come di seguito liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu restano a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , e . ogni diversa istanza, deduzione ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 eccezione disattesa: dichiara responsabile delle lesioni subite da per le ragioni di cui in Controparte_1 Parte_1 motivazione;
condanna , in proprio e in solido con i genitori, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al risarcimento dei danni subiti dall'attore per euro € 5.773,19 oltre gli interessi di cui in
[...] motivazione;
condanna , in proprio e in solido con i genitori, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a rifondere le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi
[...] antistatario che liquida in complessivi euro 5.314,00 di cui euro 237,00 per spese ed euro 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
condanna , in proprio e in solido con i genitori, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese della ctu.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 5 novembre 2025
Il Giudice dott. Lorella Scelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4574/2022
Oggi 5 novembre 2025 alle ore 9,40 innanzi al dott. Lorella Scelli, compare:
l'avv. Giacomo Bellisario il quale si riporta alla comparsa conclusionale depositata in atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza autorizza alle ore 9.50 l'avv. Bellisario ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in sua assenza;
tornato in udienza alle ore
16,50 all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4574/2022 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. VERILE FABIO Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7 Con atto di citazione regolarmente notificato, - premesso che il 10.4.2021, alle ore Parte_1
17,52, riceveva una telefonata da , il quale lo invitava a recarsi, insieme ai suoi Controparte_1 amici e , al parco Arabona per parlargli e quindi alle ore 18:00, si Parte_2 Persona_1 recava, unitamente a , al parco Arabona, in cui notava la presenza dei sig.ri Parte_2 [...]
e altri ragazzi amici del predetto , ma veniva Parte_3 Persona_2 Controparte_1 subito aggredito verbalmente, in quanto accusato di avere guardato, poco tempo prima, la ragazza del mentre quest'ultima urinava nel parco e seppur il negava la circostanza mentre si Per_2 Pt_1 allontanava dando le spalle al veniva violentemente colpito da quest'ultimo con un pugno Per_2 dietro l'orecchio destro, cui seguiva il fare minaccioso del interveniva il sig. Parte_3
per tentare di impedire l'aggressione in danno del ma veniva a sua volta Parte_2 Pt_1 aggredito dal , che lo faceva cadere a terra e lo colpiva più volte rompendogli anche gli Parte_3 occhiali da vista che indossava. Il davanti alla violenza del , tentava di Pt_1 Parte_3 allontanarlo, ma veniva afferrato alle spalle da , che lo colpiva più volte con violenti Controparte_1 pugni al volto cosicchè il cadeva in uno stato confusionale, e trasportato presso il Pronto Pt_1
Soccorso di Chieti dove gli veniva riscontrato “ trauma cranico e massiccio facciale. Cervicalgia da contraccolpo piccolo ematoma gengivale. con prognosi di giorni sette s.c.”- conveniva dinanzi all'intestato Tribunale , e ad oggetto di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia on.le Tribunale: dichiarare responsabile delle lesioni subite da Controparte_1 Parte_1
e descritte in atti e, per l'effetto, condannare il predetto, in proprio e in solido con i genitori,
[...]
e , al risarcimento di tutti i danni morali subiti dall'attore in Controparte_2 Controparte_3 conseguenza dei fatti sopra descritti, quantificati in € 10.579,20 oltre € 9.800,00 per spese mediche documentate e così € 20.379,20 oltre interessi, o nella somma maggiore o minore ritenuta opportuna, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Veniva dichiarata la contumacia dei convenuti all'udienza del 31.01.2024 e istruita la causa per tabulas
e per testi giungeva a conclusione previo deposito di memorie illustrative.
A)Con riferimento all'an
La domanda proposta dall'attore è fondata in quanto sia i documenti in atti sia le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'udienza del 27.09.2024 acclarano l'avvenuta violenta aggressione in data 10.04.2021, in Pescara nel parco Arabona, ai danni dell'attore il quale ha sporto querela orale in data 15.4.2021 innanzi ai carabinieri del Comando Stazione di Manoppello da cui è sorto il pagina 2 di 7 procedimento penale (n. 198/21 R.G.N.R., innanzi al Tribunale per i minorenni di L'Aquila ed anche il procedimento penale n. 3175/21 R.G.N.R., innanzi al Tribunale Penale di Pescara, cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
Dalla documentazione emerge che il teste oculare , sentito nell'ambito delle indagini Parte_2 scaturite dalla querela sporta dal (dai carabinieri del Comando stazione di Manoppello, in data Pt_1
25.4.2021), ha confermato la esclusiva responsabilità di , ai danni dell'attore. Controparte_1
In particolare il innanzi agli investigatori, ha effettuato peraltro anche una individuazione Pt_2 fotografica del responsabile, identificata in , (cfr. allegato in citazione doc. n. 2 Controparte_1 verbale di individuazione di persona a mezzo fotografia in data 25.4.2021).
La dinamica dei fatti trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dal teste e Parte_2 Tes_1
nel corso dell'udienza del 27.09.2024 ed infatti il primo, indifferente ha dichiarato
[...] testualmente: “Il 10 aprile 2021, verso le 17,50 mi trovavo a Manoppello nei pressi di Bar Toppi insieme a arrivò una telefonata da , del quale scorsi il nome sul Parte_1 Controparte_1 cellulare del mio amico. mi riferì che il lo invitava a recarsi al Parco Arabona. Non mi Pt_1 CP_1 disse il motivo. Verso le 18 ci recammo al Parco, dove d'erano , Controparte_1 Parte_3
, ed altre persone delle quali non conosco il nome. ci aggredì
[...] Persona_2 Persona_2 verbalmente dicendoci “figli di puttana”, “teste di cazzo” ed altre offese simili;
ci rinfacciava di aver guardato la sua ragazza poco prima della chiamata e mentre lei orinava. Noi negammo la circostanza.
Improvvisamente il afferrò di spalle e lo colpì al volto con una serie di pugni A CP_1 Pt_1 seguito dei colpi ricevuti il rimase frastornato e l'aggressione cessò perché intervenne un Pt_1 signore. Successivamente il padre del lo accompagnò al pronto soccorso dell'ospedale di Pt_1
Chieti”, il secondo teste, padre dell'attore, ha dichiarato testualmente : “ il 10 aprile 2021, verso le 18, più o meno, mia moglie mi telefonò notiziandomi dell'aggressione subita da mio figlio. Contattai mio figlio e lui mi disse che era stato aggredito a pugni da . Al termine del lavoro ho Controparte_1 accompagnato mio figlio in ospedale verso le 20,30, in quanto era abbastanza mal ridotto. Nei mesi successivi mio figlio lamentava dolori anche nei mesi successivi, non riusciva a masticare e dovetti sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche. Lui inoltre mostrava timore per altre aggressioni.”B)
La presenza delle lamentate lesioni trova conferma dalla documentazione medica, sanitaria e fotografica (cfr. all. ti da 3 a 11), richiamata anche nella consulenza del 30.8.2022, del dott.
[...]
in Medicina Legale, Ortopedia e Traumatologia (cfr. all. 12). Persona_3
pagina 3 di 7 Ne deriva che la dinamica ricostruita dall'attore sotto il profilo dell'an è stata dimostrata attraverso le richiamate prove documentali e testimoniali.
B)Con riferimento al quantum:
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma del dott. Per_4
esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza dei quesiti
[...] posti ha concluso secondo quanto segue: “In conseguenza della aggressione subita in data10.4.21 il sig. ha riportato un trauma cranico non commotivo, un trauma del massiccio facciale Parte_1 con verosimile interessamento contusivo/distorsivo delle articolazioni temporomandibolari (soprattutto la sinistra) ,un ematoma sotto orbitario e del fornice gengivale inferiore a livello di 42 e 43 con ed una distorsione della colonna cervicale da contraccolpo. Il meccanismo del trauma ed il nesso di causalità con l' aggressione subita in data 10.4.21 sembrano chiari. Tali lesioni hanno comportato una
Inabilita' temporanea Parziale al 75% di 10 giorni, una Inabilita' Temporanea Parziale al 50% di altri 20 gg., fino al 10.5.21, data in cui la dr.ssa , medico curante, ha certificato la Persona_5 guarigione clinica con postumi da valutare in “altra sede”. Sono derivati postumi permanenti, ormai stabilizzati, consistenti in una modesta sindrome algico-disfunzionale delle ATM con disturbi masticatori (in gran parte conseguente la patologia di base preesistente al trauma del 10.4.21 che potrebbe aver agito come cofattore) ed in una modesta sindrome ansiosa. Tali postumi comportano una Invalidità Permanente valutabile nel 3%. Tali postumi , ormai stabilizzati, non sono in grado di incidere negativamente sulla capacita' lavorativa specifica potenziale del sig. (è Pt_1 studente universitario presso la Facolta' di Ingegneria). Nell' atto di citazione non sono riportate spese mediche sostenute e documentate ne' sono da sostenere spese future come conseguenza diretta del trauma del 10.4.21.”
Dimostrato il nesso di causalità tra l'evento subito dall'attore e le lesioni, occorre precisare che le eccezioni di parte attorea sia sulla carenza della ctu in relazione alla individuazione e quantificazione dei danni, sia in relazione al disconoscimento delle spese sostenute dall'attore, non possono trovare accoglimento.
Con riferimento al disconoscimento di una piccola frattura causata dall'aggressione subita dall'attore il ctu descrive quanto segue: “ omissis “in data 11.5.21, ad oltre 1 mese dal trauma, su richiesta della stessa dr.ssa verosimilmente per poter iniziare delle “cure” odontostomatologiche è stato Persona_5 sottoposto ad rxgrafie della ATM dx e sx ed arcata dentaria completa” refertate dal dr. Persona_6 radiologo, che ha invece rilevato una “sottile rima di frattura senza diastasi degli elementi fratturativi pagina 4 di 7 a livello dell' angolo mandibolare sinistro e del corpo dell' emimandibola destra in sede parasinfisaria, con interessamento dell' alveolo dell' elemento 41 e 42. Opportuno consulenza specialistica.
Il dr. in data 19.5.21 ha pertanto richiesto una visita specialistica maxillo-facciale che è Per_7 stata effettuata in data 7.6.21 presso l' Ospedale di L'Aquila dal dr. che ha Persona_8 evidenziato soltanto una lamentata “dolenzia in corrispondenza dell' ATM di sinistra” ma non una frattura della mandibola.”
Ne deriva che non è stata riscontrata una frattura della mandibola proprio in seguito alla richiamata visita specialistica e ciò anche a nuove radiografie da parte della dott.ssa . Per_9
Peraltro il ctu ha chiarito che anche in seguito a visita odontostomatologica ortognatodontica da parte del dr. lo stesso ha evidenziato e certificato “una buona condizione occlusale di Classe I Persona_10 molare e canina con affollamento nella zona antero inferiore che riteniamo possa essere conseguenza di recidiva dell' affollamento inferiore corretto senza applicazione di reteiner fisso di contenzione” senza mobilita' patologica degli elementi dentali ma con
“ gengivite marginale localizzata soprattutto nel settore antero inferiore” e “riferita dolenzia nella disclusione dx ed in massima apertura mandibolare, segni e sintomi che connotano un quadro di modesti disordini temporomandibolari”, quadro algico-disfunzionale delle ATM “normalmente di origine multifattoriale” che “potrebbe solo in piccola parte essere conseguenza del trauma subito in data 10.4.21 che potrebbe aver agito come cofattore”.
Ne deriva che dalle indagini espletate accuratamente da parte del ctu, la lamentata lesione potrebbe essere solo in piccola parte conseguenza del trauma in parola ma non vi sono evidenze certe in tal senso.
Con riferimento al mancato riconoscimento da parte del ctu delle spese in quanto non documentate, la mancata allegazione delle stesse impedisce ogni riconoscimento in tal senso come sostenuto dal ctu.
Conseguentemente ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità, per lesioni fino a 9 punti di invalidità permanenti si applicano le tabelle afferenti alle lesioni micropermanenti aggiornate al DM
18.07.2025.
Ne deriva che all'attore in seguito al sinistro per cui è causa spetta, a titolo di risarcimento danni,
l'importo derivante da I.TP. 75 % per 10 giorni per euro 421,35; I.T.P al 50% per 20 giorni per euro
561,80.
Il danno biologico permanente al 3% per una persona di 17 anni è pari ad euro 3.346,85 oltre al danno morale per euro 1.443,19 attese le prove documentali sanitarie in atti. pagina 5 di 7 Conseguentemente il danno risarcibile è pari ad € 5.773,19 al quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 10.04.2021 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutole) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,
Cass. n. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Inoltre la responsabilità derivante dall'evento in parola va imputata non soltanto a , Controparte_1 all'epoca dei fatti minorenne ma anche ai suoi genitori conviventi. ossia e Controparte_2 CP_3
essendo il figlio , con loro convivente, il quale ha posto in essere un
[...] CP_1 comportamento illecito.
Sul punto la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che i genitori sono legalmente responsabili dei danni causati dai loro figli minori conviventi, secondo l'articolo 2048 c.c. La responsabilità è presunta e si basa su due concetti: la culpa in vigilando (mancanza di vigilanza) e la culpa in educando (mancanza di un'adeguata educazione).
Ed infatti con la sentenza n. 4303 del 2023, la Suprema Corte aveva già chiarito che la responsabilità dei genitori ai sensi dell'articolo 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto
(anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore”.( cfr altra decisione Cass.22541/2019).
Con riferimento alle spese legali considerando che l'attore è stato costretto a promuovere il presente giudizio deve essere infine accolta, in ragione del principio di soccombenza, non ravvisandosi ragioni per derogarvi, la richiesta di refusione delle spese e competenze legali come di seguito liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu restano a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , e . ogni diversa istanza, deduzione ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 eccezione disattesa: dichiara responsabile delle lesioni subite da per le ragioni di cui in Controparte_1 Parte_1 motivazione;
condanna , in proprio e in solido con i genitori, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al risarcimento dei danni subiti dall'attore per euro € 5.773,19 oltre gli interessi di cui in
[...] motivazione;
condanna , in proprio e in solido con i genitori, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a rifondere le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi
[...] antistatario che liquida in complessivi euro 5.314,00 di cui euro 237,00 per spese ed euro 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
condanna , in proprio e in solido con i genitori, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese della ctu.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 5 novembre 2025
Il Giudice dott. Lorella Scelli
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