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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15088/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
nato ad [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valeria DI COSMO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Parma, strada G. Mazzini, 43, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 4 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 27 ottobre 2025 e hanno chiesto la regolamentazione Parte_1 Parte_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Nell'udienza di comparizione del 4 dicembre 2025 le parti hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione è nato, l'8 marzo 2019, riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti.
pagina 1 di 4 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il figlio anagraficamente presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore: a) 15 giorni al mese con percorso di pernottamento graduale fino a dicembre 2025; i genitori concorderanno di settimana in settimana i giorni di spettanza di entrambi in base ai rispettivi turni lavorativi, così come le modalità di trasporto del figlio tra le loro residenze in modo da dividere equamente i viaggi;
b) dal mese di dicembre 2025 a settimane alternate:
- dal lunedì dopo la scuola al mercoledì mattina col genitore A;
- dal mercoledì dopo la scuola al venerdì mattina col genitore B;
- dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina col genitore A;
- dal lunedì dopo la scuola al mercoledì mattina col genitore B;
- dal mercoledì dopo la scuola al venerdì mattina col genitore A;
- dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina col genitore B;
c) nelle festività natalizie (al pari della madre) alternando annualmente il periodo in cui siano compresi il 24, 25 e 26 dicembre a quello dal 31dicembre al 6 gennaio;
d) nelle vacanze pasquali ad anni alterni dalla mattina del Sabato Santo fino al Lunedì dell'Angelo; e) in estate nel periodo che i genitori concorderanno annualmente entro il 31 maggio di ogni anno;
4) prende atto che, per consentire a di ambientarsi nella casa del signor Per_1 le parti hanno concordato di intraprendere un percorso di inserimento Pt_2 pagina 2 di 4 graduale del figlio presso l'abitazione paterna prevedendo che lo stesso vi pernotti almeno una volta a settimana;
5) a far data dal deposito della domanda dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio per il tempo in cui lo avrà con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) dal deposito della domanda dispone che entrambi i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 come di seguito meglio specificato: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A tiolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche avanti carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie pagina 3 di 4 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che i genitori hanno concordato che gli assegni familiari saranno percepiti integralmente dalla signora Pt_1
Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 10 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
nato ad [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valeria DI COSMO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Parma, strada G. Mazzini, 43, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 4 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 27 ottobre 2025 e hanno chiesto la regolamentazione Parte_1 Parte_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Nell'udienza di comparizione del 4 dicembre 2025 le parti hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione è nato, l'8 marzo 2019, riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti.
pagina 1 di 4 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il figlio anagraficamente presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore: a) 15 giorni al mese con percorso di pernottamento graduale fino a dicembre 2025; i genitori concorderanno di settimana in settimana i giorni di spettanza di entrambi in base ai rispettivi turni lavorativi, così come le modalità di trasporto del figlio tra le loro residenze in modo da dividere equamente i viaggi;
b) dal mese di dicembre 2025 a settimane alternate:
- dal lunedì dopo la scuola al mercoledì mattina col genitore A;
- dal mercoledì dopo la scuola al venerdì mattina col genitore B;
- dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina col genitore A;
- dal lunedì dopo la scuola al mercoledì mattina col genitore B;
- dal mercoledì dopo la scuola al venerdì mattina col genitore A;
- dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina col genitore B;
c) nelle festività natalizie (al pari della madre) alternando annualmente il periodo in cui siano compresi il 24, 25 e 26 dicembre a quello dal 31dicembre al 6 gennaio;
d) nelle vacanze pasquali ad anni alterni dalla mattina del Sabato Santo fino al Lunedì dell'Angelo; e) in estate nel periodo che i genitori concorderanno annualmente entro il 31 maggio di ogni anno;
4) prende atto che, per consentire a di ambientarsi nella casa del signor Per_1 le parti hanno concordato di intraprendere un percorso di inserimento Pt_2 pagina 2 di 4 graduale del figlio presso l'abitazione paterna prevedendo che lo stesso vi pernotti almeno una volta a settimana;
5) a far data dal deposito della domanda dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio per il tempo in cui lo avrà con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) dal deposito della domanda dispone che entrambi i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 come di seguito meglio specificato: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A tiolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche avanti carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie pagina 3 di 4 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che i genitori hanno concordato che gli assegni familiari saranno percepiti integralmente dalla signora Pt_1
Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 10 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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