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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Silvia Orani in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5979 del Registro Generale Contenzioso 2024;
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F. ), tutti rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dagli Avv.ti GUASTELLA FRANCESCO (C.F. ) e LORENZA TUMINO C.F._4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Ragusa, Via C.F._5
Marsala n.36;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_1 Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti, come sopra generalizzati, sono cittadini italiani ai sensi dell'art. 1 L.91/1992;
- ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_1 provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di stato civile della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condannare il convenuto a rifondere le spese di lite in favore dei ricorrenti per CP_1 compensi ed accessori come per legge e come da DM vigente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato il 20/05/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana Controparte_1
iure sanguinis, per essere discendenti diretti di nato a UC (AR) in [...] Persona_1
12.06.1939 e cittadino italiano, deducendo:
- di essere discendenti diretti di nato in [...] il [...] (doc. Persona_1
3), successivamente emigrato in Argentina, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana né essersi naturalizzato cittadino argentino (doc. 4), ove sposava Persona_2 in data 30.04.1964 (doc. 5);
[...]
- che dall'unione di e nasceva Persona_1 Persona_2 Persona_3
in data 24.01.1965 (doc. 6), il quale sposava in data Controparte_3
25.11.1993 (doc. 7);
- di essere nati da questa unione in Argentina, in data Parte_1
14.12.1995 (doc. 9), in data 17.08.1998 (doc. 8) e Parte_2 [...]
n data 10.02.2003 (doc. 10). Pt_3
- che, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, avevano presentato istanza ai sensi dell'art. 7 l. 91/1992, senza tuttavia riuscire ad ottenere un appuntamento, attesa l'impossibilità di accedere all'agenda di prenotazioni del in Buenos Aires, determinata dall'elevato numero di domande Parte_4
presentate;
- che, stante l'impossibilità di inoltrare la domanda in via amministrativa dovuta alle tempistiche eccessivamente dilatate che non consentivano la conclusione del procedimento entro termini certi, erano stati costretti a adire l'autorità giudiziaria.
Con decreto del 24.09.2024 veniva fissata udienza di trattazione cartolare per il giorno
5.12.2025, che nel prosieguo, avvenuta l'assegnazione a questo Giudice con decreto del
Presidente del Tribunale n. 157/2025, veniva anticipata al giorno 4.12.2025.
Il , pur regolarmente evocato in giudizio, essendo in atti prova della Controparte_1 notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 30.09.2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, non si è costituito in giudizio rimanendo così contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che ha apposto il visto e non ha precisato le conclusioni.
All'esito dell'udienza del 4.12.2025, viene emessa la presente sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
1. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiederne sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte le situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa la nota situazione in cui versano i consolati d'Italia in Sud America, di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Sul punto, i ricorrenti hanno dedotto, fornendone un principio di prova, di aver tentato, tramite il portale telematico denominato Prenot@mi, di prenotare di un appuntamento per il riconoscimento dello status di cittadino presso la competente Autorità Consolare, ossia il
Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires;
tuttavia, tale servizio non risultava disponibile per mancanza di posti prenotabili (come da screenshot del portale allegato quale doc. 11).
Ulteriormente, hanno rappresentato di aver provveduto ad inviare, in data 13.05.2024, PEC al di Buenos Aires al fine di richiedere un appuntamento per il riconoscimento Parte_4 della cittadinanza italiana, senza ottenere alcuna risposta (doc. 12). 2. Nel merito.
Ciò premesso, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Orbene, deve darsi atto che dalla documentazione prodotta si evince la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza italiana a partire dal capostipite In quanto, Persona_1
cittadino italiano nato il [...] in [...] e unito in matrimonio Persona_1 con è padre di Quest'ultimo, coniugato con Persona_2 Persona_3 [...]
è padre degli odierni ricorrenti Controparte_3 Parte_1 Parte_2
doc. 8-9-10).
[...] Parte_3
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano.
Parimenti, emerge che il cittadino italiano non è mai stato naturalizzato Persona_1
Argentino e, conseguentemente, non ha mai perduto la cittadinanza italiana, trasmettendola iure sanguinis al figlio , che a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti Persona_3
(doc. 4).
Tutto ciò premesso, atteso che la continuità della linea di discendenza riportata nel ricorso rinviene puntuale riscontro nella documentazione depositata in atti, munita di apostille e traduzione, deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato atto che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
3. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza, secondo il principio generale di cui all'art. art. 91 cpc, e vanno poste a carico del , non rinvenendosi i presupposti di cui all'art. 92 cpc per la CP_1 compensazione e attesa altresì la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, che ha imposto ai ricorrenti il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
I compensi vengono liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore indeterminabile – complessità bassa), parametri minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 Parte_2
ono cittadini italiani;
[...] Parte_3
B) Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 5.12.2025.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Orani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Silvia Orani in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5979 del Registro Generale Contenzioso 2024;
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F. ), tutti rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dagli Avv.ti GUASTELLA FRANCESCO (C.F. ) e LORENZA TUMINO C.F._4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Ragusa, Via C.F._5
Marsala n.36;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_1 Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti, come sopra generalizzati, sono cittadini italiani ai sensi dell'art. 1 L.91/1992;
- ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_1 provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di stato civile della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condannare il convenuto a rifondere le spese di lite in favore dei ricorrenti per CP_1 compensi ed accessori come per legge e come da DM vigente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato il 20/05/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana Controparte_1
iure sanguinis, per essere discendenti diretti di nato a UC (AR) in [...] Persona_1
12.06.1939 e cittadino italiano, deducendo:
- di essere discendenti diretti di nato in [...] il [...] (doc. Persona_1
3), successivamente emigrato in Argentina, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana né essersi naturalizzato cittadino argentino (doc. 4), ove sposava Persona_2 in data 30.04.1964 (doc. 5);
[...]
- che dall'unione di e nasceva Persona_1 Persona_2 Persona_3
in data 24.01.1965 (doc. 6), il quale sposava in data Controparte_3
25.11.1993 (doc. 7);
- di essere nati da questa unione in Argentina, in data Parte_1
14.12.1995 (doc. 9), in data 17.08.1998 (doc. 8) e Parte_2 [...]
n data 10.02.2003 (doc. 10). Pt_3
- che, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, avevano presentato istanza ai sensi dell'art. 7 l. 91/1992, senza tuttavia riuscire ad ottenere un appuntamento, attesa l'impossibilità di accedere all'agenda di prenotazioni del in Buenos Aires, determinata dall'elevato numero di domande Parte_4
presentate;
- che, stante l'impossibilità di inoltrare la domanda in via amministrativa dovuta alle tempistiche eccessivamente dilatate che non consentivano la conclusione del procedimento entro termini certi, erano stati costretti a adire l'autorità giudiziaria.
Con decreto del 24.09.2024 veniva fissata udienza di trattazione cartolare per il giorno
5.12.2025, che nel prosieguo, avvenuta l'assegnazione a questo Giudice con decreto del
Presidente del Tribunale n. 157/2025, veniva anticipata al giorno 4.12.2025.
Il , pur regolarmente evocato in giudizio, essendo in atti prova della Controparte_1 notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 30.09.2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, non si è costituito in giudizio rimanendo così contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che ha apposto il visto e non ha precisato le conclusioni.
All'esito dell'udienza del 4.12.2025, viene emessa la presente sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
1. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiederne sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte le situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa la nota situazione in cui versano i consolati d'Italia in Sud America, di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Sul punto, i ricorrenti hanno dedotto, fornendone un principio di prova, di aver tentato, tramite il portale telematico denominato Prenot@mi, di prenotare di un appuntamento per il riconoscimento dello status di cittadino presso la competente Autorità Consolare, ossia il
Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires;
tuttavia, tale servizio non risultava disponibile per mancanza di posti prenotabili (come da screenshot del portale allegato quale doc. 11).
Ulteriormente, hanno rappresentato di aver provveduto ad inviare, in data 13.05.2024, PEC al di Buenos Aires al fine di richiedere un appuntamento per il riconoscimento Parte_4 della cittadinanza italiana, senza ottenere alcuna risposta (doc. 12). 2. Nel merito.
Ciò premesso, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Orbene, deve darsi atto che dalla documentazione prodotta si evince la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza italiana a partire dal capostipite In quanto, Persona_1
cittadino italiano nato il [...] in [...] e unito in matrimonio Persona_1 con è padre di Quest'ultimo, coniugato con Persona_2 Persona_3 [...]
è padre degli odierni ricorrenti Controparte_3 Parte_1 Parte_2
doc. 8-9-10).
[...] Parte_3
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano.
Parimenti, emerge che il cittadino italiano non è mai stato naturalizzato Persona_1
Argentino e, conseguentemente, non ha mai perduto la cittadinanza italiana, trasmettendola iure sanguinis al figlio , che a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti Persona_3
(doc. 4).
Tutto ciò premesso, atteso che la continuità della linea di discendenza riportata nel ricorso rinviene puntuale riscontro nella documentazione depositata in atti, munita di apostille e traduzione, deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato atto che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
3. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza, secondo il principio generale di cui all'art. art. 91 cpc, e vanno poste a carico del , non rinvenendosi i presupposti di cui all'art. 92 cpc per la CP_1 compensazione e attesa altresì la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, che ha imposto ai ricorrenti il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
I compensi vengono liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore indeterminabile – complessità bassa), parametri minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 Parte_2
ono cittadini italiani;
[...] Parte_3
B) Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 5.12.2025.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Orani