Sentenza 12 novembre 2021
Massime • 1
Il delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato e quello di estorsione possono concorrere, in quanto non sono in rapporto di specialità, essendo diverse le condotte finalistiche e i beni tutelati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2021, n. 15441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15441 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2021 |
Testo completo
15441-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2439/2021 Presidente - GIOVANNA VERGA PU 12/11/2021 DR PELLEGRINO R.G.N. 18592/2020 SERGIO BELTRANI VI PAZIENZA ANTONIO SARACO -relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI DR nato a [...] il [...] RE SA nato a [...] il [...] avverso la Sentenza del 01/10/2019 della CORTE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. RE AN e HI AR impugnano la sentenza in data 01/10/2019 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 19/03/2019 del G.u.p. del Tribunale di Tivoli, che aveva condannato entrambi per il reato di estorsione aggravata contestata al capo A) e il solo RE anche per il tentativo di rapina aggravata contestata al capo B) della rubrica. Deducono:
1.1. RE AN. 1.1.1. "Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p., con riferimento alla 1 Ajaun denegata riqualificazione giuridica del reato di cui al capo A) di imputazione nell'art. 611, cod.pen.". A tal proposito il ricorrente osserva che il ruolo del ricorrente si era limitato a rappresentare alla persona offesa fatti non esistenti, al fine di "incutere timore nella vittima [...] andando così ad incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa a commettere delitti contro il patrimonio". Secondo la difesa il reato di estorsione è configurabile soltanto quando la vittima si trovi in uno stato di coartazione psicologica perpetrata mediante atti di violenza che non le lascino altro rimedio se non quello di agire;
coartazione che deve essere indirizzata al fine al fine di procurare un ingiusto profitto e non al fine di far commettere un reato. Deduce, dunque, che nel caso in esame era più correttamente configurabile l'ipotesi di cui all'art. 611, cod.pen., visto che le minacce imponevano la commissione di reati. La difesa sostiene, ancora: la mancanza di prova circa la posizione di RE, il mancato approfondimento circa la sussistenza dell'elemento psicologico e la mancata valutazione circa l'ipotizzabilità di una diversa situazione rispetto a quella ritenuta dalla sentenza quanto all'elemento psicologico. 1.1.2. "Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di desistenza volontaria dell'imputato per i fatti di cui al capo B) di imputazione lui ascritti". A tal proposito si assume che la Corte di appello ha disatteso il relativo motivo di gravame, limitandosi a riportare dei passi delle intercettazioni telefoniche, dalle quali evince che RE ha interrotto l'azione perché non c'era nulla che si potesse sottrarre alla vittima, così ricorrendo a una motivazione in contrasto con la struttura della desistenza volontaria e dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 1.1.3. "Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché in ordine alla denegata riduzione della pena inflitta al ricorrente". Secondo la difesa, a fronte di una condotta minimamente offensiva, “il giudicante doveva meglio valutare le modalità dell'azione, l'entità del danno cagionato, nonché l'intensità del dolo". Aggiunge che "tali rilevanti ed imprescindibili elementi, non venivano minimamente valutati infliggendo all'imputato una pena da ritenersi eccessiva nonostante la diminuzione di pena operata per la scelta del rito senza neppure voler concedere le circostanze attenuanti generiche". 2 Меили 1.2. HI AR. 1.2.1. "Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma primo, lett. b), c.p.p.. mancata sussunzione dei fatti in contestazione nel reato di cui all'art. 611, cod.pen.". Con il primo motivo il ricorrente sostiene che dagli elementi valutati in sentenza emerge inequivocabilmente che RE e HI avevano indotto la vittima a commettere un reato, con la conseguente configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 611, cod.pen. 1.2.2. "Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma primo, lett. b), c.p.p.. mancata sussunzione dei fatti in contestazione nel reato di cui all'art. 640, comma 2, n.2, cod.pen.". Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che dagli elementi valutati nella sentenza emerge inequivocabilmente che le minacce profferite erano prive di concretezza, avendo riguardo ai rapporti di conoscenza tra le parti. Sulla base di tale rilievo si deduce la configurabilità del reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 2, cod.pen., alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di distinzione tra il delitto di truffa aggravato dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione. Deduce, altresì, la contraddittorietà della motivazione. 1.2.3. "Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma primo, lett. b), c.p.p. in relazione alla mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi tentata". A tal proposito la difesa sostiene che il contenuto delle intercettazioni è stato conseguente vizio di erroneamente inteso dalla Corte di appello, con travisamento della prova. A sostegno dell'assunto riporta e compendia il contenuto delle intercettazioni, al fine di evidenziare come dalle stesse dovesse ricavarsi la configurazione del delitto nella forma tentata. 1.2.4. "Inosservanza delle norme stabilite a pena di inutilizzabilità ex art. 606, comma primo, lett. c), c.p.p. in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento per un reato per il quale era utilizzabile tale mezzo di prova". Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli in cui è stata autorizzata l'attività captativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di RE AN è inammissibile per plurime ragioni.
1.1. Va premesso che la Corte di appello ha dato risposta a tutti i rilievi difensivi espressi con l'atto di appello e li ha respinti spiegando che: 3 Молли a) il motivo relativo alla sussumibilità del fatto all'ipotesi di cui all'art. 611, cod.pen. era infondata perché era emerso che i furti venivano commessi dalla persona offesa per procurarsi "la provvista" necessaria a esaudire le richieste avanzate da RE e HI;
b) ha escluso la configurabilità del delitto di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2, cod.pen. rilevando come il motivo fosse fondato su di una lettura parziale delle emergenze processuali, non considerando che la persona offesa aveva riferito di ulteriori richieste di somme di denaro "condite" da minacce telefoniche, così descrivendo una condotta pacificamente riconducibile al paradigma dell'estorsione. Scrive, a tal proposito, la Corte di appello: «Quindi, anche a voler valorizzare esclusivamente, ma per intero, il narrato della persona offesa, gli imputati non si sono limitati a porre in essere un artifizio o raggiro al fine di conseguire la dazione di una somma di denaro, ma hanno 'condito' con minacce -seppure in un secondo momento- tale richiesta;
per cui -a prescindere se potesse o meno essere configurato anche il reato di truffa limitatamente alla prima, iniziale condotta il reato contestato sussiste e si è consumato», essendo presenti i requisiti dell'ingiusto profitto con altrui danno, visto che le richieste erano intese a ottenere una somma di denaro. Per come emerge -specifica la Corte di appello- dalla lettura congiunta delle intercettazioni telefoniche e delle sommarie informazioni testimoniali;
c) sotto il profilo della (non) configurabilità del tentativo, i giudici di merito hanno altresì osservato che «seppur vero che dalle intercettazioni risulta una ritrosia della ragazza a corrispondere delle richieste di denaro, è altrettanto vero, però, che ciò non esclude che esse siano state comunque soddisfatte;
ricostruzione riscontrata da un dato oggettivo: improvvisamente dalle intercettazioni la persona offesa scompare. Ciò è ragionevole solo prospettando che ella aveva comunque saldato il "debito">>. Dovrebbe essere superfluo rimarcare che l'esclusione del tentativo contiene in sé anche l'esclusione della desistenza, non configurabile in relazione a un reato consumato;
d) Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha risaltato la genericità del motivo di gravame, in quanto privo di specifiche indicazioni circa l'erronea determinazione della pena. Ha altresì aggiunto che la pena era da considerarsi congrua rispetto alla oggettiva gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato, che ha profittato delle condizioni di debolezza della vittima pur di realizzare il proprio intento;
che la pena era comunque prossima al minimo edittale previsto per la fattispecie aggravata.
1.2. A fronte di una motivazione adeguata, priva di vizi di manifesta illogicità 4 Абдили e di patologica contraddittorietà, va rilevata, anzitutto, l'aspecificità di tutti i motivi di ricorso, che denunciano congiuntamente, genericamente e indistintamente i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa;
infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata).
1.3. A ciò deve aggiungersi che tutti i motivi di ricorso -così come spesi con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, alla desistenza volontaria e alla misura della pena propongono questioni che oltre che essere eminentemente - generiche rimangono al di fuori del perimetro di giudizio riservato al giudice di legittimità, in quanto sollevano questioni che bersagliano -in maniera parziale- la valutazione operata dai giudici della doppia sentenza conforma, basata su una disamina puntuale e approfondita degli elementi messi a sua disposizione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, accompagnata da apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabile in questa sede. Va conseguentemente ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez.
2 - Sentenza n. 9106 del ' 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del - 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
1.4. Va rilevata, ancora, la manifesta infondatezza della deduzione difensiva, secondo cui non sarebbe configurabile l'estorsione quando l'atto di disposizione coartato non colpisca il patrimonio della stessa persona coartata al suo compimento. Quanto sostenuto dalla difesa, invero, è chiaramente smentito dalla semplice lettura della norma incriminatrice, che configura l'estorsione quando taluno sia costretto a fare o a omettere qualcosa (per procurare un ingiusto profitto) con altrui danno. Proprio il ricorso a una formula indistintamente 5 Мурило pluridirezionale (altrui danno) per definire il destinatario del danno, infatti, per il suo significato aperto e non esclusivo, dimostra come la configurazione dell'estorsione richieda che l'atto di disposizione sia dannoso per un patrimonio che non deve essere necessariamente quello del soggetto coartato, ma di chiunque possa rientrare nell'ampia nozione di altruità, così come voluta dal legislatore.
1.5. Sempre in punto di qualificazione giuridica del fatto, va altresì rilevata la manifesta infondatezza della deduzione difensiva con cui si richiede la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 611, cod.pen. Tale deduzione, invero -proponendo un rapporto di alternatività necessaria tra i reati cui agli artt. 629 e 611, cod.pen- non considera che «il delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato e quello di estorsione possono formalmente concorrere perché essi, data la diversità delle condotte finalistiche e dei beni tutelati, non sono in rapporto di specialità. (Fattispecie in cui è stato affermato il concorso formale dei due reati, con riguardo a reiterate minacce di morte alla persona offesa dirette a costringerla alla consegna, per mezzo della simulazione di una rapina ai suoi danni, di due autocisterne di sua proprietà e sottoposte a sequestro dalla Guardia di Finanza)», (Sez. 2, Sentenza n. 40837 del 09/10/2008, Cuomo, Rv. 242244 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, non massimata). Tanto perché, per come è già stato ulteriormente precisato, «tra la fattispecie di cui all'art. 611 c.p. e quella di cui all'art. 629 c.p. non sussiste alcun rapporto di specialità riconducibile alla nozione accolta nell'art. 15 dello stesso codice atteso che, a prescindere dalla diversità dei beni giuridici tutelati dalle due fattispecie, nel primo reato la condotta presa in considerazione dalla legge è quella diretta a costringere altri a commettere un reato, mentre nel secondo reato la condotta incriminata è quella diretta a conseguire un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, sicché si riscontra in ciascuna delle due ipotesi criminose una diversità di condotte finalistiche, una diversità di beni aggrediti ed una diversità di attività materiali che non lasciano sussistere tra esse quella 7 relazione di omogeneità che rende applicabile la disposizione di cui al predetto art. 15 c.p» (Rv. 242244 - 01 cit., in motivazione). Nel caso in esame, dunque, nel fatto così come descritto dallo stesso ricorrente -ove si accedesse alle sue argomentazioni- sarebbero ravvisabili entrambe le fattispecie criminose in questione.
1.6. Con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va rilevato come nessun motivo sia stato devoluto a tal riguardo con l'atto di appello, con la conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto 6 Абдили per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
2. Anche il ricorso di HI AR reca plurime ragioni di inammissibilità.
2.1. Quanto al primo motivo -relativo alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A) ai sensi dell'art. 611, cod.pen.- valga quanto già esposto.
2.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso (al pari del primo) sono la mera reiterazione dei medesimi motivi di gravame che la Corte di appello ha affrontato e correttamente risolto: a) spiegando che nella truffa aggravata dal prospettare un pericolo immaginario la minaccia è intesa a carpire il consenso, mentre nell'estorsione è prospettata al fine di costringere taluno a fare o ad omettere alcunchè. Ha quindi rimarcato che, nel caso concreto, -alla luce degli elementi presente in atti, analiticamente considerati- si era verificata quest'ultima evenienza;
b) illustrando gli elementi di fatto che l'hanno indotta a ritenere che l'estorsione si fosse configurata nella forma consumata e non nella forma tentata, per come già illustrato esaminando il ricorso di RE. A fronte di una motivazione adeguata, priva di vizi di logicità e non contradditoria, il ricorso oppone motivi che si risolvono in una eminentemente generica e apodittica asserzione di erroneità, del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni non vengono prese in alcuna considerazione. Entrambi i rilievi portano alla configurazione del vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
2.3. Infine, anche il motivo opposto in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche è inammissibile perché manifestamente infondato. Nel caso in esame, avendo riguardo al titolo di reato per cui si procede, invero, non opera il divieto di utilizzazione opposto dal ricorrente citando la 7 Абрили sentenza della Corte di cassazione n. 51 del 28/11/2019 (Sezioni Unite, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01). Tale pronunciamento, invero, ha chiarito i limiti di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi rispetto a quello in cui sono state autorizzate;
nel fare ciò, però, puntualizza che tali limiti non riguardano i risultati delle intercettazioni che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, per come previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc.pen.. La Sentenza c.d. Cavallo ha spiegato le ragioni di questa deroga al divieto, facendo richiamo ai principi a tal proposito fissati dalla Corte costituzionale. Si legge, infatti, nella sentenza: «Eccezione a tale regola è rappresentata dall'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per l'accertamento giudiziale di reati diversi da quelli riconducibili al provvedimento autorizzatorio motivato, ossia per l'accertamento dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (ovvero, sotto il previgente codice di rito, il mandato di arresto obbligatorio): infatti, pur inviolabile, il diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni può essere oggetto di bilanciamento e, dunque, conoscere restrizioni o limitazioni in relazione all'«inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante», quale, nei limiti di seguito indicati, la necessità di repressione dei reati. La giurisprudenza della Consulta ha ritenuto costituzionalmente valida la deroga alla regola della limitazione dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni funzionale ad assicurare che l'abilitazione giudiziale non si trasformi in un'autorizzazione in bianco", a condizione, tuttavia, che tale deroga risponda a due condizioni, espressione, entrambe, dell'«eccezionalità» del regime di utilizzazione per reati non riconducibili all'autorizzazione giudiziale: come si è visto, i casi eccezionali devono essere tassativamente indicati dalla legge» e l'utilizzazione deve essere circoscritta all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale», ossia per l'accertamento di reati di maggiore gravità» (Corte cost., sent. n. 63 del 1994)». Da ciò l'utilizzabilità nei confronti del ricorrente dei risultati delle intercettazioni disposte in diverso procedimento. Va, infatti, rilevato che il reato di cui all'art. 629, cod.pen. è punito con la pena della reclusione pari a venti anni nel massimo (vigente all'epoca del fatto), così rispettando il limite previsto dall'art. 266, cod.proc.pen.. Inoltre, per l'estorsione è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. Alla luce di tutto ciò, emerge come le intercettazioni autorizzate in diverso procedimento sono state legittimamente utilizzate nei confronti di RE, essendo stati rispettati i limiti previsti dall'art. 266, comma 1, lett. a), cod.proc. 8 e dall'art. 270, comma 1, cod. proc.pen.. Tale conclusione non viene neutralizzata dall'eventuale archiviazione disposta nei confronti degli odierni ricorrenti nel procedimento in cui le intercettazioni sono state autorizzate, non essendovi alcuna norma che vieti o limiti la loro utilizzazione al ricorrere di tale evenienza. Da qui la manifesta infondatezza del motivo.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna Verga Antonio Saraco ཀྱི་༽ཏུ་ང། DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 APR 2022 CANCELEBRE Claudia Pianel ORTE 9