Decreto cautelare 19 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2026
Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 27/03/2026, n. 5849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5849 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05849/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00619/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2026, proposto da IN RA e ER RA in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore BU RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Marletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250030362, rilasciato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul in data 4 dicembre 2025 e notificato personalmente in data 18dicembre 2025;
-di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti e condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell'Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
- parte ricorrente ha impugnato il diniego di visto di ingresso per motivi di studio indicato in epigrafe, adottato dalla competente Autorità consolare;
- come si legge nel provvedimento, il visto studio è stato negato “ per mancato rispetto dei criteri economici stabiliti dalla normativa vigente ”;
- avverso tale diniego parte ricorrente ha dedotto “ VIOLAZIONE DELL’ART. 39 DEL D.LGS. N. 286/1998. VIOLAZIONE DELL’ART. 44-BIS DEL D.P.R. N. 394/1999. VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 850/2011. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEIFATTI EDEIPRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”, censurando, in sostanza, difetto di istruttoria e di motivazione;
- l’intimato Ministero si è costituito in giudizio in resistenza, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura estera;
- con ordinanza n. 988/2026 il Tribunale ha chiesto al Ministero il sollecito deposito di una “ dettagliata relazione di chiarimenti, che risponda puntualmente alle censure svolte, tenendo conto della copiosa documentazione versata in atti da parte ricorrente e dell’intervenuto pagamento della tassa universitaria ”;
- il deposito della Relazione è stato effettuato in data 20.03.2026;
CONSIDERATO che il ricorso è palesemente ammissibile e fondato e può, pertanto, essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle Parti presenti all’odierna camera di consiglio;
RITENUTO, infatti, sotto il profilo in rito, che l’eccezione come in atti sollevata dal resistente Ministero è manifestamente infondata, atteso che la procura reca la sottoscrizione della parte attestata da pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 2703 c.c. e debitamente corredata dalla cd. apostille , ai sensi della Convenzione de l’Aja del 5.10.1961 e, pertanto, deve essere considerata legalizzata di diritto, in conformità alle previsioni di detta Convenzione;
RITENUTO, inoltre, con riguardo al merito delle questioni, anche alla luce della Relazione da ultimo depositata dal resistente Ministero, che – come giustamente denunciato – la determinazione impugnata è carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale;
RILEVATO, invero, che lo stesso Consolato, già nel provvedimento impugnato, ha dato atto della disponibilità, sia in capo ai genitori che al richiedente il visto, di considerevoli somme (più alte di quelle previste dalla pertinente normativa e diverse dalle entrate periodiche stipendiali) finalizzate a garantire il percorso di studio e, purtuttavia, ha ritenuto che esse non fossero sufficienti a soddisfare i requisiti economici richiesti, in sostanza perché parte delle somme (pari a 12.343 euro) derivano dalla liquidazione di un fondo pensionistico, mentre altre (pari a 11.395 euro) sono state depositate in prossimità della richiesta di visto;
RITENUTO, sul punto, che – come correttamente rilevato – non appare ragionevole, in difetto di ulteriori elementi, escludere la rilevanza di tali disponibilità, come assunto dal Consolato, per il solo fatto che il deposito sia avvenuto in prossimità della presentazione della domanda, potendo essere comprensibile, anche in ragione della giovane età dell’aspirante, che l’accredito sia stato disposto allorché è insorta la necessità di mettere a disposizione/comprovare la disponibilità delle somme utili alla ricezione del visto, così come non può essere ritenuto a priori penalizzante il fatto che la famiglia abbia deciso di liquidare un precedente investimento, al fine di agevolare il percorso di studi;
RICORDATO, peraltro, ancora con riguardo alla ritenuta inadeguatezza delle garanzie economiche ad evidenziare “ un quadro idoneo al sostentamento continuato nel tempo ”, che il visto per motivi di studio (Visto “D”) è rilasciato per un orizzonte temporale annuale, spettando poi alla Questura, negli anni successivi al primo, il compito di provvedere in ordine alla domanda di rinnovo del titolo che legittima la permanenza in Italia per motivi di studio (permesso di soggiorno per motivi di studio);
CONSIDERATO, inoltre, che le criticità rappresentate dall’Amministrazione, nella memoria versata in atti, sul percorso universitario prescelto non soltanto costituiscono un nuovo profilo motivazionale, ma ben avrebbero dovuto e potuto essere esaminate in contraddittorio, per completezza istruttoria, tramite il previsto colloquio, il cui svolgimento è a maggior ragione quanto mai opportuno per simili ipotesi;
RITENUTO, pertanto, di accogliere il ricorso e, per l’effetto:
- di annullare il provvedimento impugnato;
- di ordinare all’Amministrazione di riesaminare l’istanza di parte ricorrente, tenendo anche conto della documentazione versata agli atti del presente giudizio e nel rispetto del vincolo conformativo nascente da questo dictum , entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica;
RITENUTO, inoltre, che il rilevato deficit istruttorio/motivazionale e la conseguente necessità di riesercitare il potere precludono, allo stato, anche in ossequio a quanto disposto dall’art. 34, co.2 c.p.a., l’accoglimento della domanda di condanna all’adozione del provvedimento di rilascio;
RITENUTO, infine, che le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie nonché della notevole mole di pratiche di visto notoriamente affluite presso la struttura consolare in questione nei mesi più recenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina il riesame dell’istanza, nei modi e termini indicati in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE NZ, Presidente
RA MA, Primo Referendario, Estensore
IA LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA MA | GE NZ |
IL SEGRETARIO