Art. 8.
Ai diplomi ed ai certificati degli studi compiuti nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena viene riconosciuta, a tutti gli effetti, la stessa validita' dei diplomi e dei certificati delle corrispondenti scuole statali con lingua di insegnamento italiana.
Ai diplomi ed ai certificati degli studi compiuti nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena viene riconosciuta, a tutti gli effetti, la stessa validita' dei diplomi e dei certificati delle corrispondenti scuole statali con lingua di insegnamento italiana.