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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2024, n. 15452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15452 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OE GI nato a [...] il [...] IS RM nato a [...] il [...] EM NA AT nato a [...] il [...] DE AT EN nato a [...] il [...] DE AT IA natga NAPOLI il 21/12/1976 avverso l'ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto l'inammissibilità di tutti i ricorsi udito il difensore avv.to Isidoro Spiezia che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della Libertà di Napoli, con ordinanza in data 14 dicembre 2023, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di RO LU, De AT AN, De DO EN, IS MI e OT NA DO, avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale dell'8-11-23 che aveva applicato ai predetti la custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziati dei delitti di direzione e partecipazione ad associazone finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata ex art. 416 bis,1 cod.pen., e varie ipotesi fine di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15452 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 26/03/2024 2. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli indagati;
RO, IS e OT NA deducevano, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 297 comma 3 cod.proc.pen. quanto alla omessa retrodatazione del termine di custodia cautelare con conseguente scadenza dei termini massimi ex art. 303 cod.proc.pen. dalle date di esecuzione di precedenti provvedimenti custodiali nei confronti dei medesimi, costituiti dalle ordinanze emesse contestualmente alle convalide di arresto intervenute a giugno, luglio e dicembre del 2021 per ciascuno di essi;
al proposito, si lamentava non potersi validare la conclusione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione, posto che successivamente detti arresti non vi era alcuna prova della prosecuzione delle attività illecite da parte dell'associazione e dei singoli ricorrenti;
palese era poi la sussistenza del vincolo della continuazione tra reato associativo e reato fine;
- assenza di motivazione quanto alla richiesta di concessione degli arresti donniciliari fuori dal contesto delittuoso operante nel territorio di BnYtciario per RO ed Lschero. 2.1 De DO EN deduceva motivazione apparente in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria poiché le dichiarazioni dei collaboratori IE e De DO NT erano state valutate in assenza di un previo giudizio circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca degli stessi;
peraltro, si sottolineava come fosse al più emersa una condotta dipanata in appena 4 giorni, incompatibile con una stabile partecipazione al sodalizio;
si contestava, poi, la valutazione del contenuto delle intercettazioni e, con il secondo motivo, si deduceva omessa valutazione in relazione alla richiesta di concessione degli arresti domiciliari in Frosolone. 2.2 De DO AN deduceva motivazione carente e meramente apparente in relazione alla eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione della gravità indiziaria;
riportato il contenuto della memoria, si sottolineava come le cinque condotte dalle quali era stato tratto il giudizio di gravità indiziaria, erano state integralmente ricopiate dalla richiesta. Con il secondo motivo lamentava motivazione carente e rneramente apparente in relazione alla nullità dell'ordinanza relativamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per assenza di valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca degli stessi. Aveva errato il tribunale nel ritenere detto vizio non decisivo posto che poi si era comunque fatta utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie. Il terzo motivo deduceva motivazione carente e meramente apparente in relazione alla gravità indiziaria per omessa valutazione delle circostanze dedotte con la memoria difensiva, nella quale si era contestata l'interpretazione delle conversazioni per ciascuna di quelle valorizzate;
in particolare, si lamentava l'errata valutazione del significato alternativo della conversazione 28-5-2021, avvenuta dopo l'arresto del NT BR e che faceva emergere l'assenza di qualsiasi ruolo direttivo della donna. L'ultimo motivo deduceva omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione degli arresti domiciliari in Emilia Romagna. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso avanzato nell'interesse di RO, IS e OT NA, e con il quale si lamenta la violazione della disciplina in tema di contestazioni a catena di cui all'art. 297 comma terzo cod.proc.pen., non è fondato e deve pertanto essere respinto. Deve essere rammentato che la suddetta norma stabilisce la retrodatazione dei termini di custodia cautelare nei casi in cui siano state emesse più ordinanze cautelari nei confronti degli stessi soggetti per fatti connessi, quando, alla data di emissione del primo provvedimento sussistevano già gli elementi anche per la contestazione di quelli oggetto dei provvedimenti successivi. Al proposito le Sezioni Unite hanno affermato che nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma terzo, prima parte cod. proc. pen.). Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (dep. 10/04/2007 ) Rv. 235911 - 01). Precedentemente le stesse Sezioni Unite erano già intervenute sul tema affermando che il divieto della cosiddetta "contestazione a catena" di cui al terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen. trova applicazione in tutte le situazioni cautelari riferibili allo stesso fatto o a fatti diversi tra cui sussista connessione ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. b) e c), stesso codice, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, a nulla rilevando che esse emergano nell'ambito di un unico procedimento o di più procedimenti, pendenti dinanzi allo stesso giudice, e quindi innanzi ad esso cumulabili, ovvero a diversi giudici, e quindi cumulabili nella sede giudiziaria da individuare a norma degli artt. 13, 15 e 16 cod. proc. pen.. Tale divieto si applica a condizione che siano desumibili dagli atti, entro i limiti temporali rispettivamente previsti dal primo e dal secondo periodo del citato art. 297, terzo comma, per le diverse situazioni in essi previste, tutti gli elementi apprezzabili come presupposti per l'emissione delle successive ordinanze cautelari i cui effetti sono da retrodatare, non essendo sufficiente, ai fini della sua operatività, la mera notizia del fatto-reato (Sez. U, n. 9 del 25/06/1997, Rv. 208167 - 01). Orbene, proprio l'applicazione dei suddetti principi comporta il rigetto della doglianza;
ed invero, nel caso in esame, appare corretta la decisione del giudice del riesame posto che lo stesso ha sottolineato come, al momento della convalida di arresto nei confronti di ciascuno dei 3 ricorrenti RO, IS e OT NA,.tra giugno e dicembre del 2021, non fosse ancora cessata l'operatività della condotta associativa, così che difetta l'elemento della anteriorità temporale della seconda contestazione, presupposto decisivo per applicare la regola della retrodatazione secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite Librato (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 cit.). Né può ritenersi fondata l'eccezione difensiva sollevata al proposito, e con la quale si è dedotta l'assenza di condotte partecipative riferibili ai tre predetti ricorrenti, posto che non rileva l'assenza di condotte di ciascuno di essi a partire dalla data degli arresti, quanto, piuttosto, l'operatività dell'associazione che appare indipendente dall'apporto che uno dei componenti possa avere fornito a seguito di intervenuto arresto. E ciò per l'evidente finalità di permettere l'applicazione della disciplina della retrodatazione solo a quei casi in cui al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare fossero già stati commessi gli ulteriori delitti poi contestati nello stesso procedimento, altrimenti non sussistendo le ragioni dell'applicazione della norma. 1.1 Peraltro, nel caso in esame, da parte del provvedimento impugnato vengono sottolineate ulteriori circostanze che paiono escludere l'applicazione della invocata disciplina posto che, a pagina 4 della ordinanza, si sottolinea come l'informativa finale riepilogativa dell'indagine e dalla quale venivano desunti gli elementi per affermare la sussistenza di un'associazione ex art. 74 D.P.R. 309/90, venne depositata il 22 marzo 2022 e cioè in data successiva gli intervenuti arresti tra giugno e dicembre del 2021 per i singoli episodi di spaccio, così che a quella data non era ancora possibile contestare il più grave delitto associativo. Inoltre, a pagina 8 dell'ordinanza impugnata, si sottolinea un ulteriore elemento decisivo per escludere la sussistenza della disciplina della retrodatazione e cioè la pendenza dei distinti procedimenti presso diverse autorità giudiziarie;
circostanza, questa, che esclude la possibilità della retrodatazione che vuole coprire soltanto i casi di anomale condotte all'interno dello stesso ufficio giudiziario. Invero, i fatti di cui all'art.73 D.P.R. 309/90, che avevano portato all'arresto dei tre ricorrenti, risultano contestati dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, mentre, il reato associativo successivamente contestato agli stessi Ed oggetto dell'ordinanza gravata dal presente ricorso per cassazione, risulta iscritto dalla procura distrettuale di Napoli. Ne deriva pertanto affermare che al momento dell'emissione dei provvedimenti cautelari per i singoli episodi di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 l'autorità giudiziaria di Ncla non poteva contestare anche la fattispecie associativa. Alla luce di tutte le predette considerazioni, pertanto, il motivo non è fondato. 2. Infondata appare altresì la doglianza avanzata nell'interesse di De DO AN in relazione alla assenza nell'ordinanza cautelare di un'autonoma valutazione degli indizi cautelari;
deve innanzi tutto essere escluso che l'assenza di autonoma valutazione possa essere ricavata dalla sola circostanza dell'esposizione nell'ordinanza cautelare del contenuto di intercettazioni riportate nella richiesta da parte del pubblico ministero. Al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato che in tema di misure cautelar personali, il requisito 4 dell'autonoma valutazione del giudice cautelare, di .cui all'art. 292, comma 2, lett. c) bis cod. proc. pen., è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. dell'incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la c:onoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018 (dep. 11/01/2019 ) Rv. 275339 - 01). Deve pertanto affermarsi che la violazione dell'obbligo non può certamente ricavarsi dall'avvenuta esposizione degli elementi probatori e, ove questi consistano in intercettazioni, nella valutazione del significato delle stesse, ben potendo coincidere le considerazioni del pubblico ministero e del G.I.P. sul punto, purché, sia comunque dimostrato, che il giudice della cautela abbia proceduto ad una valutazione personale ed autonoma degli stessi elementi che ha l'obbligo di esporre nel provvedimento. Nel caso di specie, il tribunale, con le specifiche osservazioni svolte a pagina 10, ha proprio escluso la violazione dell'obbligo sulla base di plurime circostanze riguardanti oltre che la corposità del provvedimento del G.I.P., la presenza, all'interno dello stesso, di una serie di considerazioni e valutazioni del tutto autonome del giudice della cautela, anche relative alla specifica posizione dell'indagata. 3. Quanto a tutte le doglianze in tema di gravità indiziaria, va ricordato come, secondo un costante orientamento di questo organo di legittimità, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giuc'ice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 Rv. 215828 01) Orbene, nel caso in esame, il tribunale della libertà ha analiticamente elencato gli elementi indiziari rilevanti per ciascuno dei ricorrenti sottolineando, quanto a De DO AN, la piena convergenza di dichiarazioni provenienti da diversi collaboratori di giustizia ed il contenuto di varie conversazioni intercettate e, quanto a De DO EN, il contenuto di analoghe accuse provenienti da più dichiaranti, oltre che il chiaro ed inequivocabile contenuto di varie informative di reato circa l'attività di spaccio dallo stesso svolta nel giugno e luglio del 2021. Né dubbi in ordine all'identificazione degli interlocutori nei due De DO possono sussistere;
la De DO AN, invero, appare essere personalmente individuata quale interlocutrice di diverse conversazioni aventi ad oggetto il traffico di stupefacenti ovvero i commenti successivi gli intervenuti arresti, in forza di plurimi elementi tutti indicati dall'ordinanza impugnata alle pagine 15-16 della motivazione. Rileva in particolare l'utilizzo da parte della 5 Roma, 26 marzo 2024 IL CONSIGLIE Ig a io Pa donna .dell'utenza intestata al marito NT, anch'esso tratto in arresto per analoghi fatti delittuosi nonché l'inequivocabile riferimento da parte di più soggetti chiamati ad interfacciarsi con la donna che ripetutamente si riferivano alla stessa con l'appellativo "la zia". Quanto al De DO EN il provvedimento impugnato fa esplicitazione dei criteri seguiti per l'individuazione dello stesso alle pagine 17-18 ove si sottolinea l'avvenuta identificazione del medesimo quale soggetto dedito ad attività di spaccio nel corso di diversi servizi di osservazione (15-7, 19-7- 10-9-, 13-10-2021) e di cont -ollo unitamente ad altri coindagati per i medesimi fatti di concorso in cessione continuata di sostanze stupefacenti. Generica appare poi la doglianza contenuta nei ricorsi di entrambi i De DO e con la quale si lamenta omessa valutazione dell'attendibilità dei collaboratori, posto che, a fronte di una motivazione che sottolinea la coincidenza delle accuse da più autonome fonti nei confronti dei ricorrenti predetti nonché l'acquisizione di rilevanti elementi di riscontro desunti da servizi di osservazione ed intercettazioni, si deduce un aspetto senza sottolineare alcun dato specifico di inattendibilità degli stessi dichiaranti. 4. Infine, assente appare il vizio di omessa motivazione sulla possibilità di applicazione del regime degli arresti domiciliari, ove si tenga conto che, con le osservazioni svolte a pagina 23, il tribunale ha richiamato gli elementi sulla base dei quali ritenere persistente la presunzione di pericolosità a fronte della quale applicare la misura maggiormente gravosa. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamentp delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc:essuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art., 94 comma 1 ter disp att. cod.proc.pen.. g . LA PRESIDENTE Anna Pe ZE
sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto l'inammissibilità di tutti i ricorsi udito il difensore avv.to Isidoro Spiezia che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della Libertà di Napoli, con ordinanza in data 14 dicembre 2023, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di RO LU, De AT AN, De DO EN, IS MI e OT NA DO, avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale dell'8-11-23 che aveva applicato ai predetti la custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziati dei delitti di direzione e partecipazione ad associazone finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata ex art. 416 bis,1 cod.pen., e varie ipotesi fine di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15452 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 26/03/2024 2. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli indagati;
RO, IS e OT NA deducevano, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 297 comma 3 cod.proc.pen. quanto alla omessa retrodatazione del termine di custodia cautelare con conseguente scadenza dei termini massimi ex art. 303 cod.proc.pen. dalle date di esecuzione di precedenti provvedimenti custodiali nei confronti dei medesimi, costituiti dalle ordinanze emesse contestualmente alle convalide di arresto intervenute a giugno, luglio e dicembre del 2021 per ciascuno di essi;
al proposito, si lamentava non potersi validare la conclusione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione, posto che successivamente detti arresti non vi era alcuna prova della prosecuzione delle attività illecite da parte dell'associazione e dei singoli ricorrenti;
palese era poi la sussistenza del vincolo della continuazione tra reato associativo e reato fine;
- assenza di motivazione quanto alla richiesta di concessione degli arresti donniciliari fuori dal contesto delittuoso operante nel territorio di BnYtciario per RO ed Lschero. 2.1 De DO EN deduceva motivazione apparente in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria poiché le dichiarazioni dei collaboratori IE e De DO NT erano state valutate in assenza di un previo giudizio circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca degli stessi;
peraltro, si sottolineava come fosse al più emersa una condotta dipanata in appena 4 giorni, incompatibile con una stabile partecipazione al sodalizio;
si contestava, poi, la valutazione del contenuto delle intercettazioni e, con il secondo motivo, si deduceva omessa valutazione in relazione alla richiesta di concessione degli arresti domiciliari in Frosolone. 2.2 De DO AN deduceva motivazione carente e meramente apparente in relazione alla eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione della gravità indiziaria;
riportato il contenuto della memoria, si sottolineava come le cinque condotte dalle quali era stato tratto il giudizio di gravità indiziaria, erano state integralmente ricopiate dalla richiesta. Con il secondo motivo lamentava motivazione carente e rneramente apparente in relazione alla nullità dell'ordinanza relativamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per assenza di valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca degli stessi. Aveva errato il tribunale nel ritenere detto vizio non decisivo posto che poi si era comunque fatta utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie. Il terzo motivo deduceva motivazione carente e meramente apparente in relazione alla gravità indiziaria per omessa valutazione delle circostanze dedotte con la memoria difensiva, nella quale si era contestata l'interpretazione delle conversazioni per ciascuna di quelle valorizzate;
in particolare, si lamentava l'errata valutazione del significato alternativo della conversazione 28-5-2021, avvenuta dopo l'arresto del NT BR e che faceva emergere l'assenza di qualsiasi ruolo direttivo della donna. L'ultimo motivo deduceva omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione degli arresti domiciliari in Emilia Romagna. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso avanzato nell'interesse di RO, IS e OT NA, e con il quale si lamenta la violazione della disciplina in tema di contestazioni a catena di cui all'art. 297 comma terzo cod.proc.pen., non è fondato e deve pertanto essere respinto. Deve essere rammentato che la suddetta norma stabilisce la retrodatazione dei termini di custodia cautelare nei casi in cui siano state emesse più ordinanze cautelari nei confronti degli stessi soggetti per fatti connessi, quando, alla data di emissione del primo provvedimento sussistevano già gli elementi anche per la contestazione di quelli oggetto dei provvedimenti successivi. Al proposito le Sezioni Unite hanno affermato che nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma terzo, prima parte cod. proc. pen.). Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (dep. 10/04/2007 ) Rv. 235911 - 01). Precedentemente le stesse Sezioni Unite erano già intervenute sul tema affermando che il divieto della cosiddetta "contestazione a catena" di cui al terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen. trova applicazione in tutte le situazioni cautelari riferibili allo stesso fatto o a fatti diversi tra cui sussista connessione ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. b) e c), stesso codice, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, a nulla rilevando che esse emergano nell'ambito di un unico procedimento o di più procedimenti, pendenti dinanzi allo stesso giudice, e quindi innanzi ad esso cumulabili, ovvero a diversi giudici, e quindi cumulabili nella sede giudiziaria da individuare a norma degli artt. 13, 15 e 16 cod. proc. pen.. Tale divieto si applica a condizione che siano desumibili dagli atti, entro i limiti temporali rispettivamente previsti dal primo e dal secondo periodo del citato art. 297, terzo comma, per le diverse situazioni in essi previste, tutti gli elementi apprezzabili come presupposti per l'emissione delle successive ordinanze cautelari i cui effetti sono da retrodatare, non essendo sufficiente, ai fini della sua operatività, la mera notizia del fatto-reato (Sez. U, n. 9 del 25/06/1997, Rv. 208167 - 01). Orbene, proprio l'applicazione dei suddetti principi comporta il rigetto della doglianza;
ed invero, nel caso in esame, appare corretta la decisione del giudice del riesame posto che lo stesso ha sottolineato come, al momento della convalida di arresto nei confronti di ciascuno dei 3 ricorrenti RO, IS e OT NA,.tra giugno e dicembre del 2021, non fosse ancora cessata l'operatività della condotta associativa, così che difetta l'elemento della anteriorità temporale della seconda contestazione, presupposto decisivo per applicare la regola della retrodatazione secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite Librato (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 cit.). Né può ritenersi fondata l'eccezione difensiva sollevata al proposito, e con la quale si è dedotta l'assenza di condotte partecipative riferibili ai tre predetti ricorrenti, posto che non rileva l'assenza di condotte di ciascuno di essi a partire dalla data degli arresti, quanto, piuttosto, l'operatività dell'associazione che appare indipendente dall'apporto che uno dei componenti possa avere fornito a seguito di intervenuto arresto. E ciò per l'evidente finalità di permettere l'applicazione della disciplina della retrodatazione solo a quei casi in cui al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare fossero già stati commessi gli ulteriori delitti poi contestati nello stesso procedimento, altrimenti non sussistendo le ragioni dell'applicazione della norma. 1.1 Peraltro, nel caso in esame, da parte del provvedimento impugnato vengono sottolineate ulteriori circostanze che paiono escludere l'applicazione della invocata disciplina posto che, a pagina 4 della ordinanza, si sottolinea come l'informativa finale riepilogativa dell'indagine e dalla quale venivano desunti gli elementi per affermare la sussistenza di un'associazione ex art. 74 D.P.R. 309/90, venne depositata il 22 marzo 2022 e cioè in data successiva gli intervenuti arresti tra giugno e dicembre del 2021 per i singoli episodi di spaccio, così che a quella data non era ancora possibile contestare il più grave delitto associativo. Inoltre, a pagina 8 dell'ordinanza impugnata, si sottolinea un ulteriore elemento decisivo per escludere la sussistenza della disciplina della retrodatazione e cioè la pendenza dei distinti procedimenti presso diverse autorità giudiziarie;
circostanza, questa, che esclude la possibilità della retrodatazione che vuole coprire soltanto i casi di anomale condotte all'interno dello stesso ufficio giudiziario. Invero, i fatti di cui all'art.73 D.P.R. 309/90, che avevano portato all'arresto dei tre ricorrenti, risultano contestati dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, mentre, il reato associativo successivamente contestato agli stessi Ed oggetto dell'ordinanza gravata dal presente ricorso per cassazione, risulta iscritto dalla procura distrettuale di Napoli. Ne deriva pertanto affermare che al momento dell'emissione dei provvedimenti cautelari per i singoli episodi di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 l'autorità giudiziaria di Ncla non poteva contestare anche la fattispecie associativa. Alla luce di tutte le predette considerazioni, pertanto, il motivo non è fondato. 2. Infondata appare altresì la doglianza avanzata nell'interesse di De DO AN in relazione alla assenza nell'ordinanza cautelare di un'autonoma valutazione degli indizi cautelari;
deve innanzi tutto essere escluso che l'assenza di autonoma valutazione possa essere ricavata dalla sola circostanza dell'esposizione nell'ordinanza cautelare del contenuto di intercettazioni riportate nella richiesta da parte del pubblico ministero. Al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato che in tema di misure cautelar personali, il requisito 4 dell'autonoma valutazione del giudice cautelare, di .cui all'art. 292, comma 2, lett. c) bis cod. proc. pen., è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. dell'incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la c:onoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018 (dep. 11/01/2019 ) Rv. 275339 - 01). Deve pertanto affermarsi che la violazione dell'obbligo non può certamente ricavarsi dall'avvenuta esposizione degli elementi probatori e, ove questi consistano in intercettazioni, nella valutazione del significato delle stesse, ben potendo coincidere le considerazioni del pubblico ministero e del G.I.P. sul punto, purché, sia comunque dimostrato, che il giudice della cautela abbia proceduto ad una valutazione personale ed autonoma degli stessi elementi che ha l'obbligo di esporre nel provvedimento. Nel caso di specie, il tribunale, con le specifiche osservazioni svolte a pagina 10, ha proprio escluso la violazione dell'obbligo sulla base di plurime circostanze riguardanti oltre che la corposità del provvedimento del G.I.P., la presenza, all'interno dello stesso, di una serie di considerazioni e valutazioni del tutto autonome del giudice della cautela, anche relative alla specifica posizione dell'indagata. 3. Quanto a tutte le doglianze in tema di gravità indiziaria, va ricordato come, secondo un costante orientamento di questo organo di legittimità, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giuc'ice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 Rv. 215828 01) Orbene, nel caso in esame, il tribunale della libertà ha analiticamente elencato gli elementi indiziari rilevanti per ciascuno dei ricorrenti sottolineando, quanto a De DO AN, la piena convergenza di dichiarazioni provenienti da diversi collaboratori di giustizia ed il contenuto di varie conversazioni intercettate e, quanto a De DO EN, il contenuto di analoghe accuse provenienti da più dichiaranti, oltre che il chiaro ed inequivocabile contenuto di varie informative di reato circa l'attività di spaccio dallo stesso svolta nel giugno e luglio del 2021. Né dubbi in ordine all'identificazione degli interlocutori nei due De DO possono sussistere;
la De DO AN, invero, appare essere personalmente individuata quale interlocutrice di diverse conversazioni aventi ad oggetto il traffico di stupefacenti ovvero i commenti successivi gli intervenuti arresti, in forza di plurimi elementi tutti indicati dall'ordinanza impugnata alle pagine 15-16 della motivazione. Rileva in particolare l'utilizzo da parte della 5 Roma, 26 marzo 2024 IL CONSIGLIE Ig a io Pa donna .dell'utenza intestata al marito NT, anch'esso tratto in arresto per analoghi fatti delittuosi nonché l'inequivocabile riferimento da parte di più soggetti chiamati ad interfacciarsi con la donna che ripetutamente si riferivano alla stessa con l'appellativo "la zia". Quanto al De DO EN il provvedimento impugnato fa esplicitazione dei criteri seguiti per l'individuazione dello stesso alle pagine 17-18 ove si sottolinea l'avvenuta identificazione del medesimo quale soggetto dedito ad attività di spaccio nel corso di diversi servizi di osservazione (15-7, 19-7- 10-9-, 13-10-2021) e di cont -ollo unitamente ad altri coindagati per i medesimi fatti di concorso in cessione continuata di sostanze stupefacenti. Generica appare poi la doglianza contenuta nei ricorsi di entrambi i De DO e con la quale si lamenta omessa valutazione dell'attendibilità dei collaboratori, posto che, a fronte di una motivazione che sottolinea la coincidenza delle accuse da più autonome fonti nei confronti dei ricorrenti predetti nonché l'acquisizione di rilevanti elementi di riscontro desunti da servizi di osservazione ed intercettazioni, si deduce un aspetto senza sottolineare alcun dato specifico di inattendibilità degli stessi dichiaranti. 4. Infine, assente appare il vizio di omessa motivazione sulla possibilità di applicazione del regime degli arresti domiciliari, ove si tenga conto che, con le osservazioni svolte a pagina 23, il tribunale ha richiamato gli elementi sulla base dei quali ritenere persistente la presunzione di pericolosità a fronte della quale applicare la misura maggiormente gravosa. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamentp delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc:essuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art., 94 comma 1 ter disp att. cod.proc.pen.. g . LA PRESIDENTE Anna Pe ZE