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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14714 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19507/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice CO LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da , nato a [...] Parte_1
(Georgia) in data 08.04.1987, con il patrocinio dell'avvocato Francesco Zofrea, nei confronti del
, e della di con la Controparte_1 CP_2 CP_1 rappresentanza ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
…….
ha premesso quanto segue: Parte_1 in data 08/04/2017 faceva ingresso nel territorio nazionale attraverso la frontiera del Brennero venendo da Ungheria. Attualmente risiede stabilmente in Italia. È sposato con la sig.ra CP_3
anche lei stabilmente in Italia e titolare di un permesso di soggiorno per lavoro dalla quale
[...] ha avuto due figli, , nato il [...], e , nata il [...]. Persona_1 Persona_2
Il 17.08.2023, il Prefetto della Provincia di emanava nei confronti del sig. CP_1 Parte_1 un decreto di espulsione al quale faceva seguito l'ordine di allontanamento del Questore della
Provincia di e, per l'effetto, veniva trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di CP_1
- ON RI al fine di poter successivamente proseguire con il suo allontanamento alla CP_1 frontiera. Il 21/08/2023, si teneva l'udienza di convalida dell'ordine di trattenimento, all'esito della quale il Giudice non convalidava la misura inflitta. A seguito della cessazione degli effetti di quest'ultimo, il Questore - il 21/08/2023 - emanava nei suoi confronti l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla data di notifica dello stesso.
Il ricorrente, dunque, ha impugnato il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura della Provincia di ando conto che l'amministrazione ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del cittadino CP_1 straniero rilevando che “il cittadino straniero ha a suo carico precedenti furti plurimi, violazioni di domicilio e falso materiale”.
In particolare, il ricorrente ha censurato il provvedimento lamentando “l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 3 e 21-octies Legge n. 241/1990, poiché nessun decreto di espulsione è stato emanato per l'esistenza di precedenti penali.
Il si è costituito in giudizio domandando al giudice di concedere un congruo rinvio in CP_1 quanto il ricorso è stato notificato l'8 aprile 2025.
°°°°°
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va affermata la competenza del giudice adito attingendo la questione alla sfera del diritto all'unità familiare.
L'amministrazione ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del cittadino straniero sul rilievo che risultano a suo carico “precedenti furti plurimi, violazioni di domicilio e falso materiale”.
L'art. 19, comma 1.1., secondo periodo, del d.lgs. 286/98, vieta “il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Occorre, dunque, operare un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e l'incidenza che l'espulsione avrebbe sul diritto alla vita privata e familiare del soggetto.
Come noto, la Corte EDU non ha fornito definizioni specifiche dei concetti di “vita privata” e di “vita familiare”. Tuttavia, attraverso le sue pronunce, ha dato indicazioni importanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
In particolare, ha affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, Per_3 Per_4
§ 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e Per_5
c. Regno Unito [GC]). ( e AM c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non CP_4 è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania Persona_6
(n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_3 Per_7 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; SC c. Romania [GC], § 71; Persona_8
e c. , § 42) o commerciali ( e Satamedia Per_9 Per_10 Per_11 Parte_2
Oy c. IA GC ). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale,
(ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Circa il concetto di “vita famigliare”, poi, ha chiarito che “per determinare l'ampiezza del margine discrezionalità da accordare allo Stato nella determinazione di cause ai sensi dell'articolo 8 occorre tener conto di diversi fattori (…) ad esempio in quale misura sia effettivamente compromessa la vita familiare, la portata dei legami con lo Stato contraente, l'esistenza di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che depongano a favore Per_1 dell'esclusione ( e c. § 38; e altri c. Regno Unito Persona_12 Per_13 Per_14
(dec.); c. (dec.). La Corte riconosce che “il godimento da parte del genitore e Per_16 Per_14 del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e le misure interne che ostacolano tale godimento costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione (Monory c. Romania
e Ungheria, § 70; c . Serbia, § 68; c . Germania, § 58; c . Germania Parte_3 Pt_4 Pt_5
[GC], § 43; K. e T. c. IA [GC], § 151)
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso in esame, si è di fronte ad un soggetto giunto in Italia nel 2017. Egli risiede stabilmente a insieme alla moglie e ai due figli minori nati in Italia. La moglie, la sig.ra CP_1 Controparte_3
(Georgia 20.06.1988) ha lavorato prima come assistente domiciliare con la FUTURAE
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., e attualmente come domestica presso l'abitazione privata della SI . Da un lato, quindi, vi è un nucleo familiare, integrato in Italia dal punto di Persona_17 vista lavorativo e sociale. L'allontanamento, pertanto, comporterebbe fatalmente una lesione del diritto alla vita privata e familiare. Sotto altro profilo, vengono in rilievo esigenze di tutela connesse alla prole. Infatti, proprio in ragione dell'età dei figli, si ritiene che un rimpatrio costituirebbe un grave pregiudizio in violazione dei principi sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 il cui art. 3 dispone “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”. La giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo ha costantemente affermato l'importanza per i figli dei richiedenti asilo, alla luce dell'art. 8 CEDU, della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese di accoglienza e con quello di destinazione Per_1 (Üner c. [GC]; c. Svizzera,), nonché di dover tener conto dell'interesse superiore Per_14 dei figli minori nell'esercizio di valutazione dell'espulsione di un genitore e, in particolare, delle difficoltà legate al ritorno nel Paese di origine del genitore stesso (Jeunesse c. C]) (cfr. Persona_14 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Quanto alla pericolosità sociale, automaticamente dedotta dall'Amministrazione resistente, va evidenziato che dalla documentazione depositata in atti non emergono sentenze di condanna a carico del ricorrente. Pertanto, gli elementi prospettati non consentono di formulare nei confronti del sig. una prognosi di pericolosità sociale. Parte_1
La ponderazione comparativa di tali emergenze porta a ritenere prevalenti le esigenze di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Concludendo, il Tribunale ritiene che debba essere annullato il decreto di espulsione dal territorio nazionale con ordine alla di adottare tutti i provvedimenti conseguenti. CP_1
Le spese seguono la soccombenza della misura di cui il dispositivo.
p.q.m.
accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dalla
Prefettura della Provincia di il 17.08.2023; CP_1 ordina alla Prefettura di adottare tutti i provvedimenti conseguenti;
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.250,00, oltre accessori di lite.
Così deciso in Roma, in data 21.10.2025
Il Giudice
CO LE
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice CO LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da , nato a [...] Parte_1
(Georgia) in data 08.04.1987, con il patrocinio dell'avvocato Francesco Zofrea, nei confronti del
, e della di con la Controparte_1 CP_2 CP_1 rappresentanza ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
…….
ha premesso quanto segue: Parte_1 in data 08/04/2017 faceva ingresso nel territorio nazionale attraverso la frontiera del Brennero venendo da Ungheria. Attualmente risiede stabilmente in Italia. È sposato con la sig.ra CP_3
anche lei stabilmente in Italia e titolare di un permesso di soggiorno per lavoro dalla quale
[...] ha avuto due figli, , nato il [...], e , nata il [...]. Persona_1 Persona_2
Il 17.08.2023, il Prefetto della Provincia di emanava nei confronti del sig. CP_1 Parte_1 un decreto di espulsione al quale faceva seguito l'ordine di allontanamento del Questore della
Provincia di e, per l'effetto, veniva trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di CP_1
- ON RI al fine di poter successivamente proseguire con il suo allontanamento alla CP_1 frontiera. Il 21/08/2023, si teneva l'udienza di convalida dell'ordine di trattenimento, all'esito della quale il Giudice non convalidava la misura inflitta. A seguito della cessazione degli effetti di quest'ultimo, il Questore - il 21/08/2023 - emanava nei suoi confronti l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla data di notifica dello stesso.
Il ricorrente, dunque, ha impugnato il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura della Provincia di ando conto che l'amministrazione ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del cittadino CP_1 straniero rilevando che “il cittadino straniero ha a suo carico precedenti furti plurimi, violazioni di domicilio e falso materiale”.
In particolare, il ricorrente ha censurato il provvedimento lamentando “l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 3 e 21-octies Legge n. 241/1990, poiché nessun decreto di espulsione è stato emanato per l'esistenza di precedenti penali.
Il si è costituito in giudizio domandando al giudice di concedere un congruo rinvio in CP_1 quanto il ricorso è stato notificato l'8 aprile 2025.
°°°°°
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va affermata la competenza del giudice adito attingendo la questione alla sfera del diritto all'unità familiare.
L'amministrazione ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del cittadino straniero sul rilievo che risultano a suo carico “precedenti furti plurimi, violazioni di domicilio e falso materiale”.
L'art. 19, comma 1.1., secondo periodo, del d.lgs. 286/98, vieta “il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Occorre, dunque, operare un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e l'incidenza che l'espulsione avrebbe sul diritto alla vita privata e familiare del soggetto.
Come noto, la Corte EDU non ha fornito definizioni specifiche dei concetti di “vita privata” e di “vita familiare”. Tuttavia, attraverso le sue pronunce, ha dato indicazioni importanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
In particolare, ha affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, Per_3 Per_4
§ 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e Per_5
c. Regno Unito [GC]). ( e AM c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non CP_4 è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania Persona_6
(n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_3 Per_7 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; SC c. Romania [GC], § 71; Persona_8
e c. , § 42) o commerciali ( e Satamedia Per_9 Per_10 Per_11 Parte_2
Oy c. IA GC ). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale,
(ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Circa il concetto di “vita famigliare”, poi, ha chiarito che “per determinare l'ampiezza del margine discrezionalità da accordare allo Stato nella determinazione di cause ai sensi dell'articolo 8 occorre tener conto di diversi fattori (…) ad esempio in quale misura sia effettivamente compromessa la vita familiare, la portata dei legami con lo Stato contraente, l'esistenza di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che depongano a favore Per_1 dell'esclusione ( e c. § 38; e altri c. Regno Unito Persona_12 Per_13 Per_14
(dec.); c. (dec.). La Corte riconosce che “il godimento da parte del genitore e Per_16 Per_14 del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e le misure interne che ostacolano tale godimento costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione (Monory c. Romania
e Ungheria, § 70; c . Serbia, § 68; c . Germania, § 58; c . Germania Parte_3 Pt_4 Pt_5
[GC], § 43; K. e T. c. IA [GC], § 151)
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso in esame, si è di fronte ad un soggetto giunto in Italia nel 2017. Egli risiede stabilmente a insieme alla moglie e ai due figli minori nati in Italia. La moglie, la sig.ra CP_1 Controparte_3
(Georgia 20.06.1988) ha lavorato prima come assistente domiciliare con la FUTURAE
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., e attualmente come domestica presso l'abitazione privata della SI . Da un lato, quindi, vi è un nucleo familiare, integrato in Italia dal punto di Persona_17 vista lavorativo e sociale. L'allontanamento, pertanto, comporterebbe fatalmente una lesione del diritto alla vita privata e familiare. Sotto altro profilo, vengono in rilievo esigenze di tutela connesse alla prole. Infatti, proprio in ragione dell'età dei figli, si ritiene che un rimpatrio costituirebbe un grave pregiudizio in violazione dei principi sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 il cui art. 3 dispone “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”. La giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo ha costantemente affermato l'importanza per i figli dei richiedenti asilo, alla luce dell'art. 8 CEDU, della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese di accoglienza e con quello di destinazione Per_1 (Üner c. [GC]; c. Svizzera,), nonché di dover tener conto dell'interesse superiore Per_14 dei figli minori nell'esercizio di valutazione dell'espulsione di un genitore e, in particolare, delle difficoltà legate al ritorno nel Paese di origine del genitore stesso (Jeunesse c. C]) (cfr. Persona_14 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Quanto alla pericolosità sociale, automaticamente dedotta dall'Amministrazione resistente, va evidenziato che dalla documentazione depositata in atti non emergono sentenze di condanna a carico del ricorrente. Pertanto, gli elementi prospettati non consentono di formulare nei confronti del sig. una prognosi di pericolosità sociale. Parte_1
La ponderazione comparativa di tali emergenze porta a ritenere prevalenti le esigenze di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Concludendo, il Tribunale ritiene che debba essere annullato il decreto di espulsione dal territorio nazionale con ordine alla di adottare tutti i provvedimenti conseguenti. CP_1
Le spese seguono la soccombenza della misura di cui il dispositivo.
p.q.m.
accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dalla
Prefettura della Provincia di il 17.08.2023; CP_1 ordina alla Prefettura di adottare tutti i provvedimenti conseguenti;
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.250,00, oltre accessori di lite.
Così deciso in Roma, in data 21.10.2025
Il Giudice
CO LE