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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7529/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7529/2022
Oggi 19 marzo 2025, alle ore 9,19, innanzi al dott. Silvia Orani, sono comparsi:
per parti opponenti l'Avv. ENRICO COPPOLA ed il Sig. personalmente, in Parte_1
proprio e quale Legale Rapp.te pt della;
Parte_2
per parte opposta l'Avv. DAVID FOSSI.
L'Avv. COPPOLA rileva che il capitolato speciale, a pag. 6 riporta voci (le finestre ad esempio), per le quali il DI comporta una duplicazione di costi.
Insiste nell'istanza di CTU per la quantificazione dei lavori eseguiti a grezzo e superficie utile lorda. Si riserva di proporre querela di falso. Richiama precedenti di legittimità: Cass.
33575/2021; 15926/2007; 11364/2006.
L'Avv. FOSSI si riporta agli atti e rileva che il credito dell'opposta si fonda sulla scrittura dell'11.11.2020, il che comporta il superamento di ogni contestazione avversaria, ivi inclusa la richiesta di CTU.
Il Giudice rinvia alle ore 13,30 per la lettura della sentenza.
I Difensori e la parte presente rinunciano alla lettura.
Alle ore 9,30 viene chiuso il verbale.
Alle ore 13,30, viene riaperto il verbale e il Giudice, nessuno presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7529/2022 promossa da:
Con OGGETTO: opposizione a
CONCLUSIONI DI PARTI ATTRICI OPPONENTI: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: • Revocare con ogni miglior formula il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Firenze n° 2218 del 6 giugno 2022, in quanto i titoli su cui si fonda sono erronei, infondati e comunque non provati per i motivi esposti in narrativa e
l'importo ingiunto non è pertanto dovuto;
- Accertato e dichiarato che ha agito Controparte_2
in giudizio in mala fede e/o colpa grave, condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa in favore della atteso che nel corso del giudizio la Parte_2 ha iniziato l'esecuzione forzata in forza del decreto ingiuntivo opposto. - In Controparte_2
ogni caso: Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento in favore del Sig. e della delle spese del Parte_1 Parte_2
giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese generali”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA:“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Firenze adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta: in tesi, rigettare tutte le domande attoree contenute nell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondate in
pagina 2 di 11 fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermarlo integralmente;
in ipotesi, condannare gli opponenti a pagare in favore dell'opposta, in solido tra loro, la somma portata dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione ovvero comunque la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi come per legge dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2218/2022 del
[...]
Tribunale di Firenze, emesso nei loro confronti su ricorso di per il CP_2 pagamento dell'importo di € 180.735,19 oltre interessi e spese, a titolo di saldo della fattura n.
12/21 chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e formulando le domande sopra testualmente riportate.
A sostegno delle proprie conclusioni gli opponenti, premesso di aver stipulato con l'opposta, nel giugno del 2018, il contratto di appalto con cui questa veniva incaricata di eseguire lavori di ristrutturazione su un complesso immobiliare sito a Firenze, alla Via del Luccio – Largo del
Ranocchietto, hanno dedotto:
- che la fattura azionata (n. 12/2021) era stata emessa in forza di scrittura privata del
11/11/2020 oggetto di contraffazione, dal momento che lo spazio lasciato in bianco e relativo all'ammontare dei metri quadri di superficie utile lorda (d'ora in poi mq SUL) dell'immobile oggetto del contratto – moltiplicatore della formula da applicare per stabilire l'esatto ammontare dell'importo dovuto – era stata arbitrariamente riempita da parte opposta;
- che, in data 30/11/2020 le parti sottoscrivevano altra scrittura privata sostitutiva della precedente, con la quale quantificavano il corrispettivo per i lavori eseguiti secondo la medesima formula matematica, determinando i mq SUL in misura pari a 933 secondo quanto accertato dal direttore dei lavori, precisando però che soffitta e piano interrato sarebbero stati calcolati al 30%;
- che il messaggio Whatsapp inviato dal rappresentante legale della Parte_2 all'opposta, con il quale veniva manifestata la volontà di corrispondere quanto dovuto non appena avesse avuto la provvista necessaria, non faceva riferimento alla fattura azionata in monitorio, essendo il messaggio antecedente all'emissione della fattura stessa;
- che, in forza della scrittura privata del 30/11/2020, l'ammontare complessivo dovuto per l'appalto ammonta a € 485.216,60, somma interamente versata, fatta eccezione per € 31.766,60,
pagina 3 di 11 trattenuti a titolo di garanzia in applicazione dell'art. 4 del contratto, in ragione dei vizi riscontrati.
si è costituita in giudizio contestando le deduzioni degli opponenti e la CP_2
fondatezza dei motivi di opposizione, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, articolando le conclusioni di cui sopra si è dato atto, a sostegno delle quali ha dedotto ed eccepito che:
- con la scrittura privata del 11/11/2020 le parti avevano dato atto che la aveva CP_2
correttamente ultimato i lavori pattuiti, di talché le contestazioni mosse dagli opponenti devono ritenersi infondate;
- l'ammontare di mq SUL inserito a mano nella predetta scrittura privata è conforme all'indicazione fornita dal direttore dei lavori, al quale le parti avevano concordemente deciso di rimettere la stima;
- la scrittura privata datata 30/11/2020 non è mai stata sottoscritta dal proprio legale rappresentante e veniva formalmente sottoscritta.
- nel contratto di appalto non è regolato il trattenimento di somme a garanzia.
Con decreto inaudita altera parte del 02/08/2022 il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione concessa in sede monitoria, ulteriormente rigettata in esito all'udienza in contraddittorio del 09/09/2022.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
e successivamente, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, termini per eventuali memorie conclusionali, rinviando all'udienza del 05/03/2025 – differita d'ufficio alla data odierna - per la discussione orale della causa e la pronuncia della sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * *
L'opposizione è infondata e non può essere accolta, per le ragioni in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sul thema decidendum
L'opposta ha azionato in via monitoria e nel presente giudizio un credito di 187.735,19 € relativo alla fattura 12/2021 emessa nei confronti della Società e del Parte_2
fideiussore , a saldo dei lavori in esecuzione del contratto di appalto stipulato Parte_1
tra le parti nel giugno del 2018 ed avente per oggetto la ristrutturazione del complesso pagina 4 di 11 immobiliare sito in Firenze, Via del Luccio/Largo del Ranocchietto. A sostegno della sua pretesa, la creditrice ha allegato la sottoscrizione, in data 11/11/2020, di una scrittura privata con la quale la ed il suo legale rappresentante in proprio si erano riconosciuti Parte_2
debitori nei suoi confronti dell'importo di € 600,00 oltre IVA al 10% x 900,72 mq SUL del complesso immobiliare oggetto del contratto di appalto in precedenza concluso, oltre alla somma di € 36.100,00 + IVA per i lavori extra capitolato realizzati, per un totale di € 634.185,20.
Segnatamente, a fronte di pagamenti effettuati dalla committente per un totale di € 453.450,00,
l'appaltatrice odierna opposta ha allegato di essere ancora creditrice dell'importo di € 180.735,19, oltre interessi oggetto della fattura 12/2021.
Gli opponenti hanno resistito alle pretese creditorie deducendo l'esistenza di una scrittura privata successiva, con la quali le parti avevano convenuto che il corrispettivo per i lavori eseguiti dall'opposta fosse calcolato secondo la seguente formula: € 600,00 + IVA 10% x 933 mq SUL, con la precisazione che i mq relativi al piano seminterrato e alla soffitta dell'immobile oggetto del contratto di appalto (rispettivamente 242 e 60 mq circa) sarebbero stati calcolati al 30% del loro valore, oltre alla somma di € 36.100,00 + IVA 10% per i lavori extra capitolato. Per effetto dell'applicazione di tale formula, l'importo complessivo dovuto dal committente andrebbe stimato in € 485.216,00.
Gli stessi opponenti hanno inoltre contestato l'autenticità della scrittura anteriore posta dalla creditrice a fondamento della sua pretesa, deducendo che lo spazio relativo ai mq SUL, lasciato volutamente in bianco in attesa della stima da parte del direttore dei lavori, fosse stato arbitrariamente riempito da parte opposta.
Applicando invece la formula contenuta nella scrittura successiva, a parere degli opponenti, emergerebbe dunque la corresponsione da parte loro di quanto dovuto per i lavori eseguiti: segnatamente, dal prezzo di € 485.216,00 andrebbero sottratti € 453.450,00 già corrisposti, mentre la somma residua di € 31.766,00 sarebbe stata legittimamente trattenuta come garanzia per i vizi riscontrati dagli acquirenti degli appartamenti e prontamente contestati all'appaltatrice, in forza di quanto previsto dell'art. 4 del contratto.
2. Sulle prove utilizzabili per la decisione e sulle istanze istruttorie.
A fronte del disconoscimento della scrittura privata del 30/11/2020 ex art. 214 c.p.c., tempestivamente formalizzato dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel subprocedimento relativo alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel presente giudizio di merito, gli opponenti non hanno dichiarato di intendere valersi di detta pagina 5 di 11 scrittura, né hanno richiesto la prescritta verificazione, proponendo i mezzi di prova ritenuti utili e producendo o indicando le scritture per la comparazione, ex art. 216 c.p.c.
Invero, com'è noto, l'istanza di verificazione della scrittura privata tempestivamente disconosciuta deve essere proposta, in modo non equivoco, dalla parte che intende avvalersene nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie, dunque nel termine entro il quale è possibile la produzione del relativo documento (cfr ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2411 del
07/02/2005).
L'istanza di verificazione della scrittura privata tempestivamente disconosciuta deve essere proposta, in modo non equivoco, dalla parte che intende avvalersene nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie, dunque nel termine entro il quale è possibile la produzione del relativo documento (Cass. 2411/05).
Nel caso di specie, con la nota scritta del 22/11/2022 per la trattazione cartolare dell'udienza ex art. 183 c.p.c., gli opponenti non hanno preso posizione sul disconoscimento avversario;
solo con nota del 23/11/2022 hanno chiesto disporsi CTU grafologica per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione attribuita al legale rappresentante della parte opposta.
Tuttavia, di tale ultimo scritto difensivo non può tenersi conto, trattandosi di nota non autorizzata ed avendo la parte già depositato nota autorizzata il giorno precedente, contenente istanze e conclusioni a norma di legge, con ciò consumando il relativo potere.
In ogni caso, non si ritiene che la richiesta di CTU grafologica contenuta nella nota non autorizzata integri in modo inequivoco dichiarazione di volersi avvalere della scrittura disconosciuta da controparte ed istanza di verificazione, né dette dichiarazione e istanza sono contenute nelle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. o nelle note scritte nel prosieguo depositate e neppure sono state formulate e precisate all'odierna udienza di discussione orale
Ne discende che la scrittura del 30/11/2020 non può essere posta a fondamento della presente decisione, giacché documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento [...], divenendo perciò il documento irrilevante,
e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto>> (Cass. 3086/22).
Con riferimento alla scrittura anteriore, datata 11/11/2020, essa integra documento in bianco, nella parte relativa all'ammontare dei mq di SUL dell'immobile oggetto del contratto di appalto,
pagina 6 di 11 che gli opponenti hanno dedotto essere stato riempito dall'opposta absque pactis, cioè senza che l'autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto.
Rilevato che gli opponenti non hanno disconosciuto la sua sottoscrizione – onerando controparte di chiedere la verificazione - e che neppure hanno proposto querela di falso volta ad accertare l'abusività del riempimento operato (all'odierna udienza gli opponenti si sono riservati la proposizione della querela di falso), la scrittura in oggetto forma piena prova della provenienza del suo contenuto dalle parti ex art. 2702 c.c. e vincola il giudice quanto alle sue risultanze.
Non rileva, infatti, il “disconoscimento” operato dagli opponenti fin dall'atto introduttivo del presente giudizio, trattandosi di contestazione che non concerne la sottoscrizione del documento, bensì la contraffazione operata mediante l'abusivo riempimento del biancosegno, con la conseguenza che era onere degli opponenti proporre querela di falso, per fornire la prova dell'avvenuta alterazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (tra le pronunce più recenti sulla necessità della querela di falso in caso di abusivo riempimento che si ritenga avvenuto absque pactis: Cass. ord.
18234/23; Cass. ord. 21587/19; Cass. 5417/14)
Peraltro, come già osservato nel decreto inaudita altera parte del 02/08/2022 che ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la porzione di documento che gli opponenti assumono abusivamente riempita attiene alla quantificazione dei mq SUL dell'immobile, indicati nella misura di 900,72; nella scrittura successiva, oggetto di disconoscimento da parte dell'opposta, i mq SUL sono indicati addirittura in misura maggiore
(933). Infatti a ben vedere l'elemento dal quale dipende la differente quantificazione del corrispettivo dovuto dal committente è costituito dal diverso metodo di computo del valore da attribuire alle superfici accessorie, ma tale parte dell'accordo non ha formato oggetto di abusivo riempimento o alterazione, né gli opponenti hanno disconosciuto tale parte del documento, di talché si potrebbe anche dubitare della sussistenza di un effettivo interesse della parte alla contestazione dell'abusivo riempimento.
Ferme tali premesse sulla inutilizzabilità della scrittura del 30/11/2020, la scrittura privata del
11/11/2020, unitamente agli altri documenti prodotti dalle parti, rendono irrilevante e superfluo qualsiasi approfondimento istruttorio.
Infatti, con riferimento alle disattese istanze istruttorie degli opponenti, reiterate anche nella comparsa conclusionale e all'odierna udienza, va ribadito che le prove per testi articolate risultano irrilevanti ai fini della decisione, avendo per oggetto fatti e circostanze in parte già pagina 7 di 11 oggetto di prova documentale ed in parte estranee all'oggetto del presente giudizio: in ogni caso, anche a voler ritenere superabile la mancata proposizione di querela di falso e rilevanti i capitoli di prova orale di parte attrice (nn. 4 e 11 della seconda memoria istruttoria) apparentemente attinenti all'esistenza del patto relativo al minor valore da attribuire alle superfici accessorie, gli stessi sono invece formulati in maniera del tutto generica, essendo privi di qualsiasi riferimento temporale e quindi, in definitiva, inidonei a provare l'esistenza del patto anzidetto ( del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria.>> Cass. ord. 14364/18; in termini Cass. 3280/08.
Ed ancora, in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa [...]>>Cass. 20997/11).
La richiesta di CTU, su cui il Legale dell'attrice ha insistito all'odierna udienza, è del pari irrilevante per quanto sin qui esposto e comunque generica ed esplorativa, essendo diretta a quantificare i mq SUL oggetto dei lavori dedotti in contratto, senza in alcun modo poter fornire elementi dirimenti per la determinazione del corrispettivo spettante all'opposta, che discende dal contenuto convenzionale della scrittura del 11/11/2020 che, in assenza di una querela di falso e di evidenti segni in senso contrario, deve ritenersi genuina e dunque espressione della libera volontà delle parti di quantificare il corrispettivo dovuto.
Va comunque ribadito che i mq di SUL indicati nella scrittura del 30/11/2020, posta dagli opponenti a fondamento delle proprie deduzioni difensive, sono addirittura maggiori di quelli riportati nella scrittura del 11/11/2020: invero, la differenza di corrispettivo derivante dall'applicazione dell'una o dell'altra scrittura privata deriva dalla differente regola di computo del valore delle superfici accessorie (soffitta e seminterrato) che nella scrittura successiva – oggetto di disconoscimento da parte dell'opposta – erano calcolate al 30% del loro valore, mentre tale minor valore non era contemplato nella scrittura precedente, che anzi le menzionava espressamente senza prevedere per esse un corrispettivo minore.
pagina 8 di 11 Pertanto, posto che l'elemento centrale del thema decidendum è dato dall'esistenza della pattuizione relativa alle modalità di computo delle superfici accessorie e non dal dato oggettivamente rilevabile della quantità di mq di SUL, è di tutta evidenza che la richiesta CTU non avrebbe potuto apportare elementi di conoscenza utili ai fini della decisione.
3. Sul credito dell'opposta
Venendo alla prova del credito azionato dall'opposta, non sono contestate e dunque devono ritenersi pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la stipula del contratto di appalto, l'esecuzione dei delle prestazioni spettanti all'appaltatore e il mancato pagamento della somma oggetto della fattura 12/2021 da parte del committente e del fideiussore.
L'opposta - convenuta formale ma sostanziale attrice del presente giudizio – ha quindi adeguatamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in forza della generale regola di riparto di cui all'art. 2697 c.c., avendo fornito adeguata dimostrazione dell'esistenza del credito e del suo ammontare, come risultante dal calcolo operato in base alla formula contenuta nella scrittura privata del 11/11/2020, che ha valore di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. Invero, le somme spettanti all'opposta devono essere calcolate come segue: [(600,00 € + IVA 10%) x
900,72 mq SUL] + (36.100 € + IVA) = 594.475,20 € + 39.710,00 € = 634.185,20. Da tale somma vanno detratti i pagamenti effettuati dagli opponenti, pari a € 453.450,00, giungendo così ad un credito residuo pari a 180.735,19 €. Inoltre risulta correttamente adempiuto l'onere di allegazione dell'inadempimento della committente, che grava sulla creditrice in base al criterio ormai invalso in materia di azioni contrattuali (Cass. SSUU 13533/2001).
Di contro, gli opponenti non hanno fornito adeguata prova dell'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito in oggetto, non avendo proposto tempestiva istanza di verificazione della scrittura privata del 30/11/2020 disconosciuta da parte opposta, che prevedeva un diverso conteggio dei mq di SUL e, soprattutto, un diverso computo del valore delle superfici accessorie di soffitta e seminterrato (pari a 242 + 60 mq SUL), da calcolarsi al 30%.
Quanto ai vizi e all'incompletezza delle opere realizzate, che legittimerebbero il trattenimento in funzione di garanzia di € 31.766,00 da parte della Società opponente in forza della previsione contenuta nell'art. 4 del contratto di appalto, difetta la prova della loro effettiva sussistenza. Gli opponenti si sono limitati ad allegare le PEC inviate all'appaltatore per denunciare asseriti vizi ed incompletezze riscontrati (docc. 10-11-12 di parti opponenti) senza tuttavia fornire prove documentali né dedurre mezzi di prova dai quali poter inferire l'effettiva esistenza e la portata di quanto lamentato (es: documentazione fotografica, contestazioni ricevute dai terzi acquirenti pagina 9 di 11 degli appartamenti realizzati). Va poi evidenziato che, almeno in parte, i vizi/incompletezze farebbero riferimento a parti dell'immobile già ultimate alla data del 11/11/2020, quando i contraenti si davano reciprocamente atto che ha correttamente e Controparte_2
completamente eseguito ogni altra opera e intervento previsti dal contratto di appalto richiamato in premessa, nonché gli extra concordati>> (punto b) scrittura privata del 11/11/2020), dovendo tale previsione intendersi riferita a tutte le opere e gli interventi realizzati, fatta eccezione per gli appartamenti 1-6-7-8-9.
4. Sulle spese di lite
Le spese processuali vengono poste a carico degli opponenti, in ragione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e liquidate come da dispositivo in applicazione del
D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), tenuto conto dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella di trattazione e istruttoria, considerata l'istruzione solo documentale della causa e la decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Stante la richiesta del difensore di parte opposta, che si dichiara antistatario, le spese di lite devono essere distratte in suo favore.
Sul punto giova evidenziare che nulla osta alla formulazione, dopo la scadenza dei termini per le attività assertive e la precisazione delle conclusioni, della richiesta di distrazione delle spese da parte dell'avvocato, trattandosi di domanda non soggetta alle ordinarie decadenze processuali, poiché autonoma rispetto all'oggetto del giudizio e sottratta all'osservanza del principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla (Cass. civ. Sez. III,
12/01/2006, n. 412. Conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21070/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il
D.I. n. 2218/2022 del Tribunale di Firenze nei confronti di e Parte_2
; Parte_1 pagina 10 di 11 2. CONDANNA e a rifondere a Parte_2 Parte_1
e spese di lite, che liquida in € 9142,00 per compensi di Avvocato, spese Controparte_2
generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge, con distrazione in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
Firenze, 19.3.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. Chiara Mazzocchi, CP_3
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7529/2022
Oggi 19 marzo 2025, alle ore 9,19, innanzi al dott. Silvia Orani, sono comparsi:
per parti opponenti l'Avv. ENRICO COPPOLA ed il Sig. personalmente, in Parte_1
proprio e quale Legale Rapp.te pt della;
Parte_2
per parte opposta l'Avv. DAVID FOSSI.
L'Avv. COPPOLA rileva che il capitolato speciale, a pag. 6 riporta voci (le finestre ad esempio), per le quali il DI comporta una duplicazione di costi.
Insiste nell'istanza di CTU per la quantificazione dei lavori eseguiti a grezzo e superficie utile lorda. Si riserva di proporre querela di falso. Richiama precedenti di legittimità: Cass.
33575/2021; 15926/2007; 11364/2006.
L'Avv. FOSSI si riporta agli atti e rileva che il credito dell'opposta si fonda sulla scrittura dell'11.11.2020, il che comporta il superamento di ogni contestazione avversaria, ivi inclusa la richiesta di CTU.
Il Giudice rinvia alle ore 13,30 per la lettura della sentenza.
I Difensori e la parte presente rinunciano alla lettura.
Alle ore 9,30 viene chiuso il verbale.
Alle ore 13,30, viene riaperto il verbale e il Giudice, nessuno presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7529/2022 promossa da:
Con OGGETTO: opposizione a
CONCLUSIONI DI PARTI ATTRICI OPPONENTI: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: • Revocare con ogni miglior formula il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Firenze n° 2218 del 6 giugno 2022, in quanto i titoli su cui si fonda sono erronei, infondati e comunque non provati per i motivi esposti in narrativa e
l'importo ingiunto non è pertanto dovuto;
- Accertato e dichiarato che ha agito Controparte_2
in giudizio in mala fede e/o colpa grave, condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa in favore della atteso che nel corso del giudizio la Parte_2 ha iniziato l'esecuzione forzata in forza del decreto ingiuntivo opposto. - In Controparte_2
ogni caso: Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento in favore del Sig. e della delle spese del Parte_1 Parte_2
giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese generali”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA:“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Firenze adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta: in tesi, rigettare tutte le domande attoree contenute nell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondate in
pagina 2 di 11 fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermarlo integralmente;
in ipotesi, condannare gli opponenti a pagare in favore dell'opposta, in solido tra loro, la somma portata dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione ovvero comunque la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi come per legge dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2218/2022 del
[...]
Tribunale di Firenze, emesso nei loro confronti su ricorso di per il CP_2 pagamento dell'importo di € 180.735,19 oltre interessi e spese, a titolo di saldo della fattura n.
12/21 chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e formulando le domande sopra testualmente riportate.
A sostegno delle proprie conclusioni gli opponenti, premesso di aver stipulato con l'opposta, nel giugno del 2018, il contratto di appalto con cui questa veniva incaricata di eseguire lavori di ristrutturazione su un complesso immobiliare sito a Firenze, alla Via del Luccio – Largo del
Ranocchietto, hanno dedotto:
- che la fattura azionata (n. 12/2021) era stata emessa in forza di scrittura privata del
11/11/2020 oggetto di contraffazione, dal momento che lo spazio lasciato in bianco e relativo all'ammontare dei metri quadri di superficie utile lorda (d'ora in poi mq SUL) dell'immobile oggetto del contratto – moltiplicatore della formula da applicare per stabilire l'esatto ammontare dell'importo dovuto – era stata arbitrariamente riempita da parte opposta;
- che, in data 30/11/2020 le parti sottoscrivevano altra scrittura privata sostitutiva della precedente, con la quale quantificavano il corrispettivo per i lavori eseguiti secondo la medesima formula matematica, determinando i mq SUL in misura pari a 933 secondo quanto accertato dal direttore dei lavori, precisando però che soffitta e piano interrato sarebbero stati calcolati al 30%;
- che il messaggio Whatsapp inviato dal rappresentante legale della Parte_2 all'opposta, con il quale veniva manifestata la volontà di corrispondere quanto dovuto non appena avesse avuto la provvista necessaria, non faceva riferimento alla fattura azionata in monitorio, essendo il messaggio antecedente all'emissione della fattura stessa;
- che, in forza della scrittura privata del 30/11/2020, l'ammontare complessivo dovuto per l'appalto ammonta a € 485.216,60, somma interamente versata, fatta eccezione per € 31.766,60,
pagina 3 di 11 trattenuti a titolo di garanzia in applicazione dell'art. 4 del contratto, in ragione dei vizi riscontrati.
si è costituita in giudizio contestando le deduzioni degli opponenti e la CP_2
fondatezza dei motivi di opposizione, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, articolando le conclusioni di cui sopra si è dato atto, a sostegno delle quali ha dedotto ed eccepito che:
- con la scrittura privata del 11/11/2020 le parti avevano dato atto che la aveva CP_2
correttamente ultimato i lavori pattuiti, di talché le contestazioni mosse dagli opponenti devono ritenersi infondate;
- l'ammontare di mq SUL inserito a mano nella predetta scrittura privata è conforme all'indicazione fornita dal direttore dei lavori, al quale le parti avevano concordemente deciso di rimettere la stima;
- la scrittura privata datata 30/11/2020 non è mai stata sottoscritta dal proprio legale rappresentante e veniva formalmente sottoscritta.
- nel contratto di appalto non è regolato il trattenimento di somme a garanzia.
Con decreto inaudita altera parte del 02/08/2022 il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione concessa in sede monitoria, ulteriormente rigettata in esito all'udienza in contraddittorio del 09/09/2022.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
e successivamente, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, termini per eventuali memorie conclusionali, rinviando all'udienza del 05/03/2025 – differita d'ufficio alla data odierna - per la discussione orale della causa e la pronuncia della sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * *
L'opposizione è infondata e non può essere accolta, per le ragioni in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sul thema decidendum
L'opposta ha azionato in via monitoria e nel presente giudizio un credito di 187.735,19 € relativo alla fattura 12/2021 emessa nei confronti della Società e del Parte_2
fideiussore , a saldo dei lavori in esecuzione del contratto di appalto stipulato Parte_1
tra le parti nel giugno del 2018 ed avente per oggetto la ristrutturazione del complesso pagina 4 di 11 immobiliare sito in Firenze, Via del Luccio/Largo del Ranocchietto. A sostegno della sua pretesa, la creditrice ha allegato la sottoscrizione, in data 11/11/2020, di una scrittura privata con la quale la ed il suo legale rappresentante in proprio si erano riconosciuti Parte_2
debitori nei suoi confronti dell'importo di € 600,00 oltre IVA al 10% x 900,72 mq SUL del complesso immobiliare oggetto del contratto di appalto in precedenza concluso, oltre alla somma di € 36.100,00 + IVA per i lavori extra capitolato realizzati, per un totale di € 634.185,20.
Segnatamente, a fronte di pagamenti effettuati dalla committente per un totale di € 453.450,00,
l'appaltatrice odierna opposta ha allegato di essere ancora creditrice dell'importo di € 180.735,19, oltre interessi oggetto della fattura 12/2021.
Gli opponenti hanno resistito alle pretese creditorie deducendo l'esistenza di una scrittura privata successiva, con la quali le parti avevano convenuto che il corrispettivo per i lavori eseguiti dall'opposta fosse calcolato secondo la seguente formula: € 600,00 + IVA 10% x 933 mq SUL, con la precisazione che i mq relativi al piano seminterrato e alla soffitta dell'immobile oggetto del contratto di appalto (rispettivamente 242 e 60 mq circa) sarebbero stati calcolati al 30% del loro valore, oltre alla somma di € 36.100,00 + IVA 10% per i lavori extra capitolato. Per effetto dell'applicazione di tale formula, l'importo complessivo dovuto dal committente andrebbe stimato in € 485.216,00.
Gli stessi opponenti hanno inoltre contestato l'autenticità della scrittura anteriore posta dalla creditrice a fondamento della sua pretesa, deducendo che lo spazio relativo ai mq SUL, lasciato volutamente in bianco in attesa della stima da parte del direttore dei lavori, fosse stato arbitrariamente riempito da parte opposta.
Applicando invece la formula contenuta nella scrittura successiva, a parere degli opponenti, emergerebbe dunque la corresponsione da parte loro di quanto dovuto per i lavori eseguiti: segnatamente, dal prezzo di € 485.216,00 andrebbero sottratti € 453.450,00 già corrisposti, mentre la somma residua di € 31.766,00 sarebbe stata legittimamente trattenuta come garanzia per i vizi riscontrati dagli acquirenti degli appartamenti e prontamente contestati all'appaltatrice, in forza di quanto previsto dell'art. 4 del contratto.
2. Sulle prove utilizzabili per la decisione e sulle istanze istruttorie.
A fronte del disconoscimento della scrittura privata del 30/11/2020 ex art. 214 c.p.c., tempestivamente formalizzato dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel subprocedimento relativo alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel presente giudizio di merito, gli opponenti non hanno dichiarato di intendere valersi di detta pagina 5 di 11 scrittura, né hanno richiesto la prescritta verificazione, proponendo i mezzi di prova ritenuti utili e producendo o indicando le scritture per la comparazione, ex art. 216 c.p.c.
Invero, com'è noto, l'istanza di verificazione della scrittura privata tempestivamente disconosciuta deve essere proposta, in modo non equivoco, dalla parte che intende avvalersene nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie, dunque nel termine entro il quale è possibile la produzione del relativo documento (cfr ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2411 del
07/02/2005).
L'istanza di verificazione della scrittura privata tempestivamente disconosciuta deve essere proposta, in modo non equivoco, dalla parte che intende avvalersene nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie, dunque nel termine entro il quale è possibile la produzione del relativo documento (Cass. 2411/05).
Nel caso di specie, con la nota scritta del 22/11/2022 per la trattazione cartolare dell'udienza ex art. 183 c.p.c., gli opponenti non hanno preso posizione sul disconoscimento avversario;
solo con nota del 23/11/2022 hanno chiesto disporsi CTU grafologica per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione attribuita al legale rappresentante della parte opposta.
Tuttavia, di tale ultimo scritto difensivo non può tenersi conto, trattandosi di nota non autorizzata ed avendo la parte già depositato nota autorizzata il giorno precedente, contenente istanze e conclusioni a norma di legge, con ciò consumando il relativo potere.
In ogni caso, non si ritiene che la richiesta di CTU grafologica contenuta nella nota non autorizzata integri in modo inequivoco dichiarazione di volersi avvalere della scrittura disconosciuta da controparte ed istanza di verificazione, né dette dichiarazione e istanza sono contenute nelle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. o nelle note scritte nel prosieguo depositate e neppure sono state formulate e precisate all'odierna udienza di discussione orale
Ne discende che la scrittura del 30/11/2020 non può essere posta a fondamento della presente decisione, giacché documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento [...], divenendo perciò il documento irrilevante,
e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto>> (Cass. 3086/22).
Con riferimento alla scrittura anteriore, datata 11/11/2020, essa integra documento in bianco, nella parte relativa all'ammontare dei mq di SUL dell'immobile oggetto del contratto di appalto,
pagina 6 di 11 che gli opponenti hanno dedotto essere stato riempito dall'opposta absque pactis, cioè senza che l'autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto.
Rilevato che gli opponenti non hanno disconosciuto la sua sottoscrizione – onerando controparte di chiedere la verificazione - e che neppure hanno proposto querela di falso volta ad accertare l'abusività del riempimento operato (all'odierna udienza gli opponenti si sono riservati la proposizione della querela di falso), la scrittura in oggetto forma piena prova della provenienza del suo contenuto dalle parti ex art. 2702 c.c. e vincola il giudice quanto alle sue risultanze.
Non rileva, infatti, il “disconoscimento” operato dagli opponenti fin dall'atto introduttivo del presente giudizio, trattandosi di contestazione che non concerne la sottoscrizione del documento, bensì la contraffazione operata mediante l'abusivo riempimento del biancosegno, con la conseguenza che era onere degli opponenti proporre querela di falso, per fornire la prova dell'avvenuta alterazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (tra le pronunce più recenti sulla necessità della querela di falso in caso di abusivo riempimento che si ritenga avvenuto absque pactis: Cass. ord.
18234/23; Cass. ord. 21587/19; Cass. 5417/14)
Peraltro, come già osservato nel decreto inaudita altera parte del 02/08/2022 che ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la porzione di documento che gli opponenti assumono abusivamente riempita attiene alla quantificazione dei mq SUL dell'immobile, indicati nella misura di 900,72; nella scrittura successiva, oggetto di disconoscimento da parte dell'opposta, i mq SUL sono indicati addirittura in misura maggiore
(933). Infatti a ben vedere l'elemento dal quale dipende la differente quantificazione del corrispettivo dovuto dal committente è costituito dal diverso metodo di computo del valore da attribuire alle superfici accessorie, ma tale parte dell'accordo non ha formato oggetto di abusivo riempimento o alterazione, né gli opponenti hanno disconosciuto tale parte del documento, di talché si potrebbe anche dubitare della sussistenza di un effettivo interesse della parte alla contestazione dell'abusivo riempimento.
Ferme tali premesse sulla inutilizzabilità della scrittura del 30/11/2020, la scrittura privata del
11/11/2020, unitamente agli altri documenti prodotti dalle parti, rendono irrilevante e superfluo qualsiasi approfondimento istruttorio.
Infatti, con riferimento alle disattese istanze istruttorie degli opponenti, reiterate anche nella comparsa conclusionale e all'odierna udienza, va ribadito che le prove per testi articolate risultano irrilevanti ai fini della decisione, avendo per oggetto fatti e circostanze in parte già pagina 7 di 11 oggetto di prova documentale ed in parte estranee all'oggetto del presente giudizio: in ogni caso, anche a voler ritenere superabile la mancata proposizione di querela di falso e rilevanti i capitoli di prova orale di parte attrice (nn. 4 e 11 della seconda memoria istruttoria) apparentemente attinenti all'esistenza del patto relativo al minor valore da attribuire alle superfici accessorie, gli stessi sono invece formulati in maniera del tutto generica, essendo privi di qualsiasi riferimento temporale e quindi, in definitiva, inidonei a provare l'esistenza del patto anzidetto ( del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria.>> Cass. ord. 14364/18; in termini Cass. 3280/08.
Ed ancora, in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa [...]>>Cass. 20997/11).
La richiesta di CTU, su cui il Legale dell'attrice ha insistito all'odierna udienza, è del pari irrilevante per quanto sin qui esposto e comunque generica ed esplorativa, essendo diretta a quantificare i mq SUL oggetto dei lavori dedotti in contratto, senza in alcun modo poter fornire elementi dirimenti per la determinazione del corrispettivo spettante all'opposta, che discende dal contenuto convenzionale della scrittura del 11/11/2020 che, in assenza di una querela di falso e di evidenti segni in senso contrario, deve ritenersi genuina e dunque espressione della libera volontà delle parti di quantificare il corrispettivo dovuto.
Va comunque ribadito che i mq di SUL indicati nella scrittura del 30/11/2020, posta dagli opponenti a fondamento delle proprie deduzioni difensive, sono addirittura maggiori di quelli riportati nella scrittura del 11/11/2020: invero, la differenza di corrispettivo derivante dall'applicazione dell'una o dell'altra scrittura privata deriva dalla differente regola di computo del valore delle superfici accessorie (soffitta e seminterrato) che nella scrittura successiva – oggetto di disconoscimento da parte dell'opposta – erano calcolate al 30% del loro valore, mentre tale minor valore non era contemplato nella scrittura precedente, che anzi le menzionava espressamente senza prevedere per esse un corrispettivo minore.
pagina 8 di 11 Pertanto, posto che l'elemento centrale del thema decidendum è dato dall'esistenza della pattuizione relativa alle modalità di computo delle superfici accessorie e non dal dato oggettivamente rilevabile della quantità di mq di SUL, è di tutta evidenza che la richiesta CTU non avrebbe potuto apportare elementi di conoscenza utili ai fini della decisione.
3. Sul credito dell'opposta
Venendo alla prova del credito azionato dall'opposta, non sono contestate e dunque devono ritenersi pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la stipula del contratto di appalto, l'esecuzione dei delle prestazioni spettanti all'appaltatore e il mancato pagamento della somma oggetto della fattura 12/2021 da parte del committente e del fideiussore.
L'opposta - convenuta formale ma sostanziale attrice del presente giudizio – ha quindi adeguatamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in forza della generale regola di riparto di cui all'art. 2697 c.c., avendo fornito adeguata dimostrazione dell'esistenza del credito e del suo ammontare, come risultante dal calcolo operato in base alla formula contenuta nella scrittura privata del 11/11/2020, che ha valore di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. Invero, le somme spettanti all'opposta devono essere calcolate come segue: [(600,00 € + IVA 10%) x
900,72 mq SUL] + (36.100 € + IVA) = 594.475,20 € + 39.710,00 € = 634.185,20. Da tale somma vanno detratti i pagamenti effettuati dagli opponenti, pari a € 453.450,00, giungendo così ad un credito residuo pari a 180.735,19 €. Inoltre risulta correttamente adempiuto l'onere di allegazione dell'inadempimento della committente, che grava sulla creditrice in base al criterio ormai invalso in materia di azioni contrattuali (Cass. SSUU 13533/2001).
Di contro, gli opponenti non hanno fornito adeguata prova dell'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito in oggetto, non avendo proposto tempestiva istanza di verificazione della scrittura privata del 30/11/2020 disconosciuta da parte opposta, che prevedeva un diverso conteggio dei mq di SUL e, soprattutto, un diverso computo del valore delle superfici accessorie di soffitta e seminterrato (pari a 242 + 60 mq SUL), da calcolarsi al 30%.
Quanto ai vizi e all'incompletezza delle opere realizzate, che legittimerebbero il trattenimento in funzione di garanzia di € 31.766,00 da parte della Società opponente in forza della previsione contenuta nell'art. 4 del contratto di appalto, difetta la prova della loro effettiva sussistenza. Gli opponenti si sono limitati ad allegare le PEC inviate all'appaltatore per denunciare asseriti vizi ed incompletezze riscontrati (docc. 10-11-12 di parti opponenti) senza tuttavia fornire prove documentali né dedurre mezzi di prova dai quali poter inferire l'effettiva esistenza e la portata di quanto lamentato (es: documentazione fotografica, contestazioni ricevute dai terzi acquirenti pagina 9 di 11 degli appartamenti realizzati). Va poi evidenziato che, almeno in parte, i vizi/incompletezze farebbero riferimento a parti dell'immobile già ultimate alla data del 11/11/2020, quando i contraenti si davano reciprocamente atto che ha correttamente e Controparte_2
completamente eseguito ogni altra opera e intervento previsti dal contratto di appalto richiamato in premessa, nonché gli extra concordati>> (punto b) scrittura privata del 11/11/2020), dovendo tale previsione intendersi riferita a tutte le opere e gli interventi realizzati, fatta eccezione per gli appartamenti 1-6-7-8-9.
4. Sulle spese di lite
Le spese processuali vengono poste a carico degli opponenti, in ragione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e liquidate come da dispositivo in applicazione del
D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), tenuto conto dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella di trattazione e istruttoria, considerata l'istruzione solo documentale della causa e la decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Stante la richiesta del difensore di parte opposta, che si dichiara antistatario, le spese di lite devono essere distratte in suo favore.
Sul punto giova evidenziare che nulla osta alla formulazione, dopo la scadenza dei termini per le attività assertive e la precisazione delle conclusioni, della richiesta di distrazione delle spese da parte dell'avvocato, trattandosi di domanda non soggetta alle ordinarie decadenze processuali, poiché autonoma rispetto all'oggetto del giudizio e sottratta all'osservanza del principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla (Cass. civ. Sez. III,
12/01/2006, n. 412. Conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21070/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il
D.I. n. 2218/2022 del Tribunale di Firenze nei confronti di e Parte_2
; Parte_1 pagina 10 di 11 2. CONDANNA e a rifondere a Parte_2 Parte_1
e spese di lite, che liquida in € 9142,00 per compensi di Avvocato, spese Controparte_2
generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge, con distrazione in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
Firenze, 19.3.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. Chiara Mazzocchi, CP_3
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