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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/11/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 3710/2022 R.G.
dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 21.11.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 3710/2022 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace- opposizione avverso cartella di pagamento ex artt.22 L.689/81 e
205 C.d.S.”, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Ministro Parte_1 P.IVA_1
p.t. e (c.f. Controparte_1 , in persona del Prefetto p.t. entrambi rappresentati e difesi, in P.IVA_2
forza di procura alle liti in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli
- indirizzo pec: con sede in Napoli, alla via Email_1
A. Diaz n. 11, presso cui sono elett.te domiciliati
APPELLANTI
E
(c.f. ), Controparte_2 C.F._1
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dagli avv.ti Nicola
NO (c.f ) - indirizzo pec: C.F._2
NA NO (c.f. - Email_2 C.F._3
indirizzo pec: e LU NO (c.f. Email_3
)- indirizzo pec: presso il C.F._4 Email_2
cui studio, in Benevento, alla via Manciotti n. 30, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di e CP_1
ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, proponeva opposizione, ex artt. 22 Controparte_2
L.689/81 e 205 C.d.S., avverso la cartella di pagamento n.
07120210022086515000, notificata in data 26.03.22.
La suindicata cartella, dell'importo di euro 746,68, era stata emessa in forza del verbale di contestazione n. SCV/0005816121, elevato dalla Polizia Stradale di in data 18.09.2018, per infrazioni al Codice della Strada e reso CP_1
esecutivo, mediante iscrizione nel ruolo della , in data 23.02.2021. CP_1
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva:
1. la nullità e/o inesistenza della notificazione del verbale di contestazione sotteso alla cartella di pagamento impugnata;
- 2. la decadenza della dal diritto alla Controparte_1
pag. 2/6 riscossione attesa la notificazione della cartella di pagamento oltre il termine di legge.
In forza di tali motivi, la ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella e degli atti prodromici, previa sospensione della loro esecutività.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la CP_1
, la quale insisteva nel rigetto dell'opposizione.
[...]
Con la sentenza n. 892/22, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati, attesa la mancanza di una idonea prova della responsabilità dell'opponente. Nel contempo, condannava la CP_1
resistente al pagamento delle spese processuali.
Tale sentenza è stata appellata con l'atto introduttivo del presente giudizio, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 7, comma 3, D.lgs. n. 150/2011 e 22 L. 689/1981 nonché degli artt.
115 e 116 c.c. in tema di valutazione della prova.
L'appellante ha, quindi, chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita l'appellata, la quale ha eccepito la tardiva notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione oltre il termine di gg 10 dalla pronuncia del decreto.
Ha, quindi, chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello o, comunque, il suo rigetto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
La causa è stata istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado.
L'appello è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va osservato che l'appello, contrariamente all'assunto dell'appellata, è ammissibile.
Invero, nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro, quale quella in esame, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e pag. 3/6 del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma quarto, c.p.c., non è perentorio, ma ordinatorio. Di conseguenza, la sua inosservanza non produce alcuna decadenza, né implica l'irritualità della costituzione del rapporto processuale a condizione che sia rispettato il termine dilatorio di almeno 30 giorni tra la ricezione della notifica e l'udienza di discussione, termine stabilito a garanzia del diritto di difesa del convenuto (cfr. Corte appello Bari sez. lav., 06/05/2019, n.1151).
Sempre in via preliminare, va osservato che il Giudice di Pace ha deciso nel merito, emettendo la sentenza appellata, nonostante nessuna delle parti fosse comparsa alla prima udienza di comparizione e discussione del 17.06. 22.
Ebbene, con la proposizione dell'appello, tale vizio procedurale deve intendersi sanato (cfr. Cass. n. 21920/2006). Peraltro, né l'appellante né l'appellata hanno lamentato la mancata osservanza delle formalità prescritte dagli art. 181 e 309
c.p.c. o dedotto pregiudizi del loro diritto di difesa.
Passando al merito, va rilevato- in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, che comporta la possibilità che la controversia sia definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre- che è fondato e va accolto il secondo motivo di appello.
Il Giudice di Pace facendo richiamo a principi giurisprudenziali non attinenti ai motivi di opposizione, ha omesso di valutare la documentazione depositata dall'odierna appellante, violando l'art. 116 del codice di procedura civile.
Giova rilevare che la si costituiva nel giudizio di Controparte_1
primo grado, a mezzo dei propri funzionari, mediante deposito di memoria di costituzione in data 6.06.22. Alla predetta memoria, l'Ente allegava gli atti relativi all'accertamento, nonché documentazione comprovante la rituale notificazione del verbale di contestazione e cioè, copia del verbale spedito a mezzo del servizio postale e ritirato dalla destinataria, assente, presso l'Ufficio
Postale.
pag. 4/6 Priva di pregio è la difesa dell'appellata secondo cui non vi sarebbe prova sufficiente del deposito dei predetti documenti nel giudizio di primo grado.
Invero, la memoria di costituzione della reca il timbro della CP_1
cancelleria, con la data del deposito e la firma del cancelliere.
Ebbene, la Corte di cassazione ha precisato che il timbro del cancelliere sul fascicolo, attestante la data di deposito, costituisce un atto pubblico la cui veridicità può essere contestata solo tramite querela di falso. Di conseguenza, la semplice contestazione della controparte non è sufficiente a rendere i documenti inammissibili.
L'unico modo per contestare la verità di quanto attestato dal cancelliere è attraverso uno specifico strumento legale, la querela di falso. In assenza di tale azione, l'attestazione del cancelliere fa piena prova, e la produzione documentale deve considerarsi regolarmente e tempestivamente effettuata (Cass ordinanza. 30766/2024).
In definitiva, l'appello va accolto. La sentenza di primo grado va riformata, con rigetto dell'opposizione proposta dall'odierna parte appellata.
La riforma della sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere ad una diversa disciplina delle spese processuali. Invero, il giudice d'appello, qualora riforma, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado, deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n 6259/2014).
Dunque, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, tenendo conto dello scaglione fino ad euro
1.100,00, valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal e dalla , Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
pag. 5/6 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_2
2. condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di lite, che liquida, per il giudizio di primo grado, nella somma di euro
100,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, e, per il presente grado, nella somma di euro 332,00, oltre euro 64,50, per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 3710/2022 R.G.
dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 21.11.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 3710/2022 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace- opposizione avverso cartella di pagamento ex artt.22 L.689/81 e
205 C.d.S.”, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Ministro Parte_1 P.IVA_1
p.t. e (c.f. Controparte_1 , in persona del Prefetto p.t. entrambi rappresentati e difesi, in P.IVA_2
forza di procura alle liti in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli
- indirizzo pec: con sede in Napoli, alla via Email_1
A. Diaz n. 11, presso cui sono elett.te domiciliati
APPELLANTI
E
(c.f. ), Controparte_2 C.F._1
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dagli avv.ti Nicola
NO (c.f ) - indirizzo pec: C.F._2
NA NO (c.f. - Email_2 C.F._3
indirizzo pec: e LU NO (c.f. Email_3
)- indirizzo pec: presso il C.F._4 Email_2
cui studio, in Benevento, alla via Manciotti n. 30, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di e CP_1
ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, proponeva opposizione, ex artt. 22 Controparte_2
L.689/81 e 205 C.d.S., avverso la cartella di pagamento n.
07120210022086515000, notificata in data 26.03.22.
La suindicata cartella, dell'importo di euro 746,68, era stata emessa in forza del verbale di contestazione n. SCV/0005816121, elevato dalla Polizia Stradale di in data 18.09.2018, per infrazioni al Codice della Strada e reso CP_1
esecutivo, mediante iscrizione nel ruolo della , in data 23.02.2021. CP_1
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva:
1. la nullità e/o inesistenza della notificazione del verbale di contestazione sotteso alla cartella di pagamento impugnata;
- 2. la decadenza della dal diritto alla Controparte_1
pag. 2/6 riscossione attesa la notificazione della cartella di pagamento oltre il termine di legge.
In forza di tali motivi, la ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella e degli atti prodromici, previa sospensione della loro esecutività.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la CP_1
, la quale insisteva nel rigetto dell'opposizione.
[...]
Con la sentenza n. 892/22, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati, attesa la mancanza di una idonea prova della responsabilità dell'opponente. Nel contempo, condannava la CP_1
resistente al pagamento delle spese processuali.
Tale sentenza è stata appellata con l'atto introduttivo del presente giudizio, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 7, comma 3, D.lgs. n. 150/2011 e 22 L. 689/1981 nonché degli artt.
115 e 116 c.c. in tema di valutazione della prova.
L'appellante ha, quindi, chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita l'appellata, la quale ha eccepito la tardiva notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione oltre il termine di gg 10 dalla pronuncia del decreto.
Ha, quindi, chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello o, comunque, il suo rigetto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
La causa è stata istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado.
L'appello è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va osservato che l'appello, contrariamente all'assunto dell'appellata, è ammissibile.
Invero, nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro, quale quella in esame, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e pag. 3/6 del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma quarto, c.p.c., non è perentorio, ma ordinatorio. Di conseguenza, la sua inosservanza non produce alcuna decadenza, né implica l'irritualità della costituzione del rapporto processuale a condizione che sia rispettato il termine dilatorio di almeno 30 giorni tra la ricezione della notifica e l'udienza di discussione, termine stabilito a garanzia del diritto di difesa del convenuto (cfr. Corte appello Bari sez. lav., 06/05/2019, n.1151).
Sempre in via preliminare, va osservato che il Giudice di Pace ha deciso nel merito, emettendo la sentenza appellata, nonostante nessuna delle parti fosse comparsa alla prima udienza di comparizione e discussione del 17.06. 22.
Ebbene, con la proposizione dell'appello, tale vizio procedurale deve intendersi sanato (cfr. Cass. n. 21920/2006). Peraltro, né l'appellante né l'appellata hanno lamentato la mancata osservanza delle formalità prescritte dagli art. 181 e 309
c.p.c. o dedotto pregiudizi del loro diritto di difesa.
Passando al merito, va rilevato- in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, che comporta la possibilità che la controversia sia definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre- che è fondato e va accolto il secondo motivo di appello.
Il Giudice di Pace facendo richiamo a principi giurisprudenziali non attinenti ai motivi di opposizione, ha omesso di valutare la documentazione depositata dall'odierna appellante, violando l'art. 116 del codice di procedura civile.
Giova rilevare che la si costituiva nel giudizio di Controparte_1
primo grado, a mezzo dei propri funzionari, mediante deposito di memoria di costituzione in data 6.06.22. Alla predetta memoria, l'Ente allegava gli atti relativi all'accertamento, nonché documentazione comprovante la rituale notificazione del verbale di contestazione e cioè, copia del verbale spedito a mezzo del servizio postale e ritirato dalla destinataria, assente, presso l'Ufficio
Postale.
pag. 4/6 Priva di pregio è la difesa dell'appellata secondo cui non vi sarebbe prova sufficiente del deposito dei predetti documenti nel giudizio di primo grado.
Invero, la memoria di costituzione della reca il timbro della CP_1
cancelleria, con la data del deposito e la firma del cancelliere.
Ebbene, la Corte di cassazione ha precisato che il timbro del cancelliere sul fascicolo, attestante la data di deposito, costituisce un atto pubblico la cui veridicità può essere contestata solo tramite querela di falso. Di conseguenza, la semplice contestazione della controparte non è sufficiente a rendere i documenti inammissibili.
L'unico modo per contestare la verità di quanto attestato dal cancelliere è attraverso uno specifico strumento legale, la querela di falso. In assenza di tale azione, l'attestazione del cancelliere fa piena prova, e la produzione documentale deve considerarsi regolarmente e tempestivamente effettuata (Cass ordinanza. 30766/2024).
In definitiva, l'appello va accolto. La sentenza di primo grado va riformata, con rigetto dell'opposizione proposta dall'odierna parte appellata.
La riforma della sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere ad una diversa disciplina delle spese processuali. Invero, il giudice d'appello, qualora riforma, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado, deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n 6259/2014).
Dunque, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, tenendo conto dello scaglione fino ad euro
1.100,00, valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal e dalla , Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
pag. 5/6 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_2
2. condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di lite, che liquida, per il giudizio di primo grado, nella somma di euro
100,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, e, per il presente grado, nella somma di euro 332,00, oltre euro 64,50, per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6