CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2023, n. 15806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15806 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GU AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15806 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 16/02/2023 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente Il Consigr estensore RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la declaratoria di responsabilità di IA GN in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. meglio descritto in rubrica (furto in abitazione di vari oggetti). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando violazione di legge, atteso che il fatto doveva essere qualificato nell'ipotesi prevista dagli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., con conseguente riduzione di pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi convenire con il Procuratore generale che la doglianza articolata dalla ricorrente non risulta avanzata nel precedente gravame di merito, con la conseguenza che la questione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto oggetto di imputazione non è proponibile nella presente sede di legittimità, non trattandosi di questione «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello» (cfr. Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Rv. 281852 - 01). 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15806 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 16/02/2023 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente Il Consigr estensore RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la declaratoria di responsabilità di IA GN in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. meglio descritto in rubrica (furto in abitazione di vari oggetti). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando violazione di legge, atteso che il fatto doveva essere qualificato nell'ipotesi prevista dagli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., con conseguente riduzione di pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi convenire con il Procuratore generale che la doglianza articolata dalla ricorrente non risulta avanzata nel precedente gravame di merito, con la conseguenza che la questione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto oggetto di imputazione non è proponibile nella presente sede di legittimità, non trattandosi di questione «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello» (cfr. Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Rv. 281852 - 01). 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023