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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16476 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
in persona del Giudice, dott. Fausto Basile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22875 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore (C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma via Dardanelli n. 13, presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. Leonardo Alesii, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati in Petilia Policastro (KR) al Largo Santa C.F._2
Caterina, presso lo studio dell'avv. Salvatore Perri, che li rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2025, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, in cui hanno precisato le conclusioni come segue.
Per parte attrice: “1) revocare e conseguentemente dichiarare inefficace ai sensi degli artt.
2901 e segg. c.c., nei confronti di la convenzione di Parte_1 separazione e donazione del 23.05.2019 a rogito del notaio dott. , rep. n. 14506 e Per_1
racc. n. 10813; 2) in via gradata, accertare e dichiarare la simulazione la convenzione di separazione e donazione del 23.05.2019 a rogito del dott. , rep. n. 14506 e Persona_2
racc. n. 10813; 3) per l'effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai punti 1) e 2), ordinare ai Conservatori dei Registri Immobiliari presso le Agenzie del Territorio di riferimento di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero di ogni sua responsabilità.
Con vittoria di spese, oltre onorari, IVA e CPA”.
Per parte convenuta: “1) In via preliminare dichiarare la nullità della citazione per i motivi di cui in premessa, in subordine dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Crotone;
2) Nel merito, senza rinunciare alle assorbenti eccezioni, respingere domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.04.2023, ha citato Parte_1 in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e al fine di CP_1 CP_2
ottenere la revoca, ex art. 2901 c.c., della convenzione di separazione dei beni e della donazione per notaio dott. , rep. n. 14506 e racc. n. 10813 del 23/05/2019, con Persona_2
il quale ha donato alla moglie, la quota di ½ del diritto di CP_1 CP_2 proprietà sull'immobile adibito ad uso abitativo, facente parte di un fabbricato sito nel
Comune di Crotone, Discesa San Leonardo n.9, scala A, ubicato al piano secondo, interno 7, per effetto del quale quest'ultima, già comproprietaria per la quota di ½, è divenuta proprietaria unica ed esclusiva del suddetto immobile.
2 Parte attrice, a sostegno della propria domanda, ha dedotto di essere creditore di
[...]
, in forza della sentenza n. 5434/2019 del 4 giugno 2019 del Tribunale di Roma, CP_1 che ha accertato il diritto di credito di per l'importo di € 138.579,69 oltre CP_3
rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto (9/8/2012) al saldo. L'attore ha, inoltre, allegato che, rispetto all'atto di donazione del 23/05/2019 – effettuato pochi giorni prima della pubblicazione della citata sentenza – con cui ha donato alla coniuge CP_1
la quota di ½ del diritto di proprietà sul descritto immobile, ricorrono tutti i CP_2 presupposti per l'azione revocatoria, sia con riguardo alla c.d. scientia fraudis sia con riguardo al c.d. eventus damni.
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione e, in subordine, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, in favore di quello di Crotone, competente in ragione della residenza i convenuti;
nel merito, hanno sostenuto l'infondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
Previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 06.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
******
Innanzitutto, sono infondate e vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto asseritamente privo delle conclusioni richieste dall'art. 163 c.p.c., n. 4), è sufficiente rilevare che la copia autentica dell'atto notificato contiene– a differenza della copia prodotta da parte convenuta – il punto n. 1) delle conclusioni, cosicché non può profilarsi alcun vizio dell'atto di citazione.
Riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, in favore di quello di Crotone - ritenuto competente in ragione del luogo di residenza dei convenuti – va rilevata l'inefficacia della stessa alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di competenza territoriale derogabile nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dell'art. 38, 1° co., comporta che il
3 convenuto è tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 (nel caso di cumulo ai sensi dell' art. 33 in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass., 04/08/2011, n.
17020; Cass., 24/10/2018, n. 26985; Cass., Ord. 07/05/2021, n. 12156).
La suddetta regola trova applicazione anche nell'azione revocatoria ordinaria, avendo la
S.C. affermato che “la competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia
(relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili” (Cass., Ord. n. 1594 del 24/01/2020).
Nel caso in esame, avendo parte convenuta fatto riferimento soltanto al foro generale del convenuto e non anche ai fori alternativi previsti dagli artt. 18-20 c.p.c. in materia di obbligazioni, l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è inefficace e, in quanto tale, va rigettata.
Nel merito, la domanda proposta da deve essere accolta, Parte_1
ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria ordinaria.
Preliminarmente, va osservato che i presupposti in questione, in considerazione della gratuità dell'atto donativo oggetto di causa e dell'anteriorità del sorgere del credito rispetto all'atto di disposizione, sono: i) la sussistenza del credito in capo all'attore; ii) sul piano soggettivo, la conoscenza che il debitore aveva di tale pregiudizio (cd. scientia damni), non
4 essendo necessario, nel caso in esame, che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio
(consilium fraudis); iii) sul piano oggettivo, il pregiudizio, anche potenziale, arrecato dall'atto di disposizione alle ragioni del creditore (cd. eventus damni).
Difatti, deve, anzitutto, rilevarsi che l'atto dispositivo oggetto della presente azione, in quanto donazione (vd. doc. 2 fascicolo attoreo), va qualificato come atto a titolo gratuito, da cui consegue la necessità di indagare il requisito soggettivo con riguardo alla sola posizione del debitore e non anche del terzo.
Inoltre, quanto alla scansione temporale degli atti in questione, deve sottolinearsi che il credito risulta anteriore rispetto all'atto dispositivo: il credito è sorto nell'anno 2016 – allorquando la sentenza n. 11249/2016 ha cassato la sentenza impugnata revocando (ex art. 336, co. 2, c.p.c.) i decreti ingiuntivi opposti che erano stati confermati dalla già menzionata sentenza d'appello e in forza dei quali il giudice dell'esecuzione, in data 27.06.2012 aveva provveduto ad assegnare a la somma di € 171.454,99, di cui è stato CP_1
effettivamente pagato l'importo di € 138.579,69 – mentre l'atto donativo è stato posto in essere in data 23/05/2019.
Al riguardo, la S.C. ha rilevato che “in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione - pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi - con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto” (Cass., n. 25589 del 17/12/2010; Cass., Ord. n. 28646 del
18/10/2021; Cass., Ord. n.23764 del 03/08/2023)
A tal fine, inoltre, risulta irrilevante l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto all'emanazione della sentenza con cui è stato accertato il credito, atteso che “il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”
5 (Cass. civ. 8013/1996; cfr. anche 1050/1996), da individuarsi, nella specie, nel momento in cui (anno 2016) è sorto il diritto del “solvens” ad essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subìta, con restituzione della somma versata in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente cassata, rendendosi, così, peraltro, non necessaria alcuna indagine in ordine all'ulteriore requisito della dolosa preordinazione.
Ciò premesso, quanto all'esistenza del credito, si rileva altresì che parte attrice è certamente creditrice nei confronti di parte convenuta in forza di quanto statuito dalla sentenza resa dal
Tribunale di Roma datata 4 giugno 2019, che ha accertato un credito di € 138.579,69, relativo alla somma indebitamente percepita in data 9.8.2012 da ed erogata CP_1 in suo favore da CP_3
Ricorrono, altresì, i requisiti della c.d. scientia fraudis e del c.d. eventus damni.
Quanto al primo profilo, relativamente alla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del credito con l'atto dispositivo, la stessa emerge, nel caso in esame, se si considerano, da un lato, il fatto che la quota trasferita con la donazione rappresenta l'unico bene immobile rinvenibile nel compendio patrimoniale del debitore, con conseguente consistente riduzione del patrimonio del disponente per effetto del trasferimento gratuito e, dall'altro, la successione temporale degli eventi, essendo intervenuta la donazione in data 23/05/2019, pochi giorni prima del deposito della sentenza che ha accertato il credito dovuto, depositata in data 04/06/2019.
A nulla rileva, in senso contrario, la circostanza addotta dai convenuti a giustificazione della donazione – ossia l'età avanzata e le condizioni di salute, che lo avrebbero indotto a donare la propria quota per evitare problemi di successione tra coniuge e figli – atteso che, ai fini della revocatoria, non è richiesta la specifica intenzione di nuocere ai creditori (cd. animus nocendi), ma è sufficiente la consapevolezza di far divenire il proprio patrimonio incapiente o tale da rendere più difficile l'esecuzione.
6 Quanto al secondo profilo, sul piano oggettivo, per integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore richiesto dalla norma, si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o soltanto difficoltosa. Tale requisito sussiste, dunque, nel caso di specie, in quanto, a seguito della cessione immobiliare di cui è chiesta la revocatoria, il debitore si è spogliato dell'unico cespite immobiliare di cui era titolare.
Difatti, è circostanza pacifica – in quanto non specificatamente contestata da parte convenuta – che il bene donato costituisca l'unico immobile di titolarità di e non CP_1 risulta che costui sia titolare di altri cespiti sui quali il creditore possa utilmente soddisfarsi
(cfr. Cass. civ. sez. 3, n. 28286/2023, secondo cui è la parte convenuta ad avere l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni in ragione di ampie residualità patrimoniali, onere che nella specie non è stato in alcun modo assolto).
A tal fine, è insufficiente sul piano probatorio la considerazione, rimasta peraltro generica in termini di quantificazione, avanzata da parte convenuta, secondo la quale il debitore mantiene la disponibilità della pensione, dal momento che la donazione per cui è causa rende comunque più difficoltoso il soddisfacimento del credito di parte attrice, con ciò senz'altro integrando l'eventus damni richiesto dalla disposizione.
Per le ragioni suesposte, l'atto di donazione posto in essere da in favore di CP_1
deve essere dichiarato inefficace nei confronti di CP_2 Parte_1
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, in solido, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti per le cause rientranti nello scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000, secondo il D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al credito azionato e tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
7 - dichiara inefficace nei confronti e così revoca, ex art. Parte_1
2901 c.c., l'atto a rogito del notaio dott. , rep. n. 14506 e racc. n. 10813 del Persona_2
23/05/2019, con il quale ha donato alla moglie, la quota di CP_1 CP_2
½ della piena proprietà sul seguente immobile adibito ad uso abitativo, facente parte di un fabbricato sito nel Comune di Crotone, Discesa San Leonardo n. 9, scala A, ubicato al piano secondo, interno 7, della consistenza di vani catastali cinque, censito nel catasto fabbricati del Comune di Crotone, foglio 38, particella 237, sub. 29, z. c. 1, Discesa San Leonardo, n.
9, piano 2, categoria A/3m classe 2, vani 5, R.C. 271,14;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_1 CP_2
delle spese del giudizio, che si liquidano in € 759,00 per Parte_1
spese vive ed € 7.052,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II., esonerandolo da qualsiasi responsabilità, di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di donazione per cui è causa.
Così deciso in Roma, 10 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Vigorito
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
in persona del Giudice, dott. Fausto Basile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22875 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore (C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma via Dardanelli n. 13, presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. Leonardo Alesii, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati in Petilia Policastro (KR) al Largo Santa C.F._2
Caterina, presso lo studio dell'avv. Salvatore Perri, che li rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2025, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, in cui hanno precisato le conclusioni come segue.
Per parte attrice: “1) revocare e conseguentemente dichiarare inefficace ai sensi degli artt.
2901 e segg. c.c., nei confronti di la convenzione di Parte_1 separazione e donazione del 23.05.2019 a rogito del notaio dott. , rep. n. 14506 e Per_1
racc. n. 10813; 2) in via gradata, accertare e dichiarare la simulazione la convenzione di separazione e donazione del 23.05.2019 a rogito del dott. , rep. n. 14506 e Persona_2
racc. n. 10813; 3) per l'effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai punti 1) e 2), ordinare ai Conservatori dei Registri Immobiliari presso le Agenzie del Territorio di riferimento di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero di ogni sua responsabilità.
Con vittoria di spese, oltre onorari, IVA e CPA”.
Per parte convenuta: “1) In via preliminare dichiarare la nullità della citazione per i motivi di cui in premessa, in subordine dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Crotone;
2) Nel merito, senza rinunciare alle assorbenti eccezioni, respingere domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.04.2023, ha citato Parte_1 in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e al fine di CP_1 CP_2
ottenere la revoca, ex art. 2901 c.c., della convenzione di separazione dei beni e della donazione per notaio dott. , rep. n. 14506 e racc. n. 10813 del 23/05/2019, con Persona_2
il quale ha donato alla moglie, la quota di ½ del diritto di CP_1 CP_2 proprietà sull'immobile adibito ad uso abitativo, facente parte di un fabbricato sito nel
Comune di Crotone, Discesa San Leonardo n.9, scala A, ubicato al piano secondo, interno 7, per effetto del quale quest'ultima, già comproprietaria per la quota di ½, è divenuta proprietaria unica ed esclusiva del suddetto immobile.
2 Parte attrice, a sostegno della propria domanda, ha dedotto di essere creditore di
[...]
, in forza della sentenza n. 5434/2019 del 4 giugno 2019 del Tribunale di Roma, CP_1 che ha accertato il diritto di credito di per l'importo di € 138.579,69 oltre CP_3
rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto (9/8/2012) al saldo. L'attore ha, inoltre, allegato che, rispetto all'atto di donazione del 23/05/2019 – effettuato pochi giorni prima della pubblicazione della citata sentenza – con cui ha donato alla coniuge CP_1
la quota di ½ del diritto di proprietà sul descritto immobile, ricorrono tutti i CP_2 presupposti per l'azione revocatoria, sia con riguardo alla c.d. scientia fraudis sia con riguardo al c.d. eventus damni.
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione e, in subordine, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, in favore di quello di Crotone, competente in ragione della residenza i convenuti;
nel merito, hanno sostenuto l'infondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
Previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 06.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
******
Innanzitutto, sono infondate e vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto asseritamente privo delle conclusioni richieste dall'art. 163 c.p.c., n. 4), è sufficiente rilevare che la copia autentica dell'atto notificato contiene– a differenza della copia prodotta da parte convenuta – il punto n. 1) delle conclusioni, cosicché non può profilarsi alcun vizio dell'atto di citazione.
Riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, in favore di quello di Crotone - ritenuto competente in ragione del luogo di residenza dei convenuti – va rilevata l'inefficacia della stessa alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di competenza territoriale derogabile nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dell'art. 38, 1° co., comporta che il
3 convenuto è tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 (nel caso di cumulo ai sensi dell' art. 33 in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass., 04/08/2011, n.
17020; Cass., 24/10/2018, n. 26985; Cass., Ord. 07/05/2021, n. 12156).
La suddetta regola trova applicazione anche nell'azione revocatoria ordinaria, avendo la
S.C. affermato che “la competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia
(relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili” (Cass., Ord. n. 1594 del 24/01/2020).
Nel caso in esame, avendo parte convenuta fatto riferimento soltanto al foro generale del convenuto e non anche ai fori alternativi previsti dagli artt. 18-20 c.p.c. in materia di obbligazioni, l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è inefficace e, in quanto tale, va rigettata.
Nel merito, la domanda proposta da deve essere accolta, Parte_1
ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria ordinaria.
Preliminarmente, va osservato che i presupposti in questione, in considerazione della gratuità dell'atto donativo oggetto di causa e dell'anteriorità del sorgere del credito rispetto all'atto di disposizione, sono: i) la sussistenza del credito in capo all'attore; ii) sul piano soggettivo, la conoscenza che il debitore aveva di tale pregiudizio (cd. scientia damni), non
4 essendo necessario, nel caso in esame, che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio
(consilium fraudis); iii) sul piano oggettivo, il pregiudizio, anche potenziale, arrecato dall'atto di disposizione alle ragioni del creditore (cd. eventus damni).
Difatti, deve, anzitutto, rilevarsi che l'atto dispositivo oggetto della presente azione, in quanto donazione (vd. doc. 2 fascicolo attoreo), va qualificato come atto a titolo gratuito, da cui consegue la necessità di indagare il requisito soggettivo con riguardo alla sola posizione del debitore e non anche del terzo.
Inoltre, quanto alla scansione temporale degli atti in questione, deve sottolinearsi che il credito risulta anteriore rispetto all'atto dispositivo: il credito è sorto nell'anno 2016 – allorquando la sentenza n. 11249/2016 ha cassato la sentenza impugnata revocando (ex art. 336, co. 2, c.p.c.) i decreti ingiuntivi opposti che erano stati confermati dalla già menzionata sentenza d'appello e in forza dei quali il giudice dell'esecuzione, in data 27.06.2012 aveva provveduto ad assegnare a la somma di € 171.454,99, di cui è stato CP_1
effettivamente pagato l'importo di € 138.579,69 – mentre l'atto donativo è stato posto in essere in data 23/05/2019.
Al riguardo, la S.C. ha rilevato che “in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione - pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi - con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto” (Cass., n. 25589 del 17/12/2010; Cass., Ord. n. 28646 del
18/10/2021; Cass., Ord. n.23764 del 03/08/2023)
A tal fine, inoltre, risulta irrilevante l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto all'emanazione della sentenza con cui è stato accertato il credito, atteso che “il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”
5 (Cass. civ. 8013/1996; cfr. anche 1050/1996), da individuarsi, nella specie, nel momento in cui (anno 2016) è sorto il diritto del “solvens” ad essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subìta, con restituzione della somma versata in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente cassata, rendendosi, così, peraltro, non necessaria alcuna indagine in ordine all'ulteriore requisito della dolosa preordinazione.
Ciò premesso, quanto all'esistenza del credito, si rileva altresì che parte attrice è certamente creditrice nei confronti di parte convenuta in forza di quanto statuito dalla sentenza resa dal
Tribunale di Roma datata 4 giugno 2019, che ha accertato un credito di € 138.579,69, relativo alla somma indebitamente percepita in data 9.8.2012 da ed erogata CP_1 in suo favore da CP_3
Ricorrono, altresì, i requisiti della c.d. scientia fraudis e del c.d. eventus damni.
Quanto al primo profilo, relativamente alla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del credito con l'atto dispositivo, la stessa emerge, nel caso in esame, se si considerano, da un lato, il fatto che la quota trasferita con la donazione rappresenta l'unico bene immobile rinvenibile nel compendio patrimoniale del debitore, con conseguente consistente riduzione del patrimonio del disponente per effetto del trasferimento gratuito e, dall'altro, la successione temporale degli eventi, essendo intervenuta la donazione in data 23/05/2019, pochi giorni prima del deposito della sentenza che ha accertato il credito dovuto, depositata in data 04/06/2019.
A nulla rileva, in senso contrario, la circostanza addotta dai convenuti a giustificazione della donazione – ossia l'età avanzata e le condizioni di salute, che lo avrebbero indotto a donare la propria quota per evitare problemi di successione tra coniuge e figli – atteso che, ai fini della revocatoria, non è richiesta la specifica intenzione di nuocere ai creditori (cd. animus nocendi), ma è sufficiente la consapevolezza di far divenire il proprio patrimonio incapiente o tale da rendere più difficile l'esecuzione.
6 Quanto al secondo profilo, sul piano oggettivo, per integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore richiesto dalla norma, si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o soltanto difficoltosa. Tale requisito sussiste, dunque, nel caso di specie, in quanto, a seguito della cessione immobiliare di cui è chiesta la revocatoria, il debitore si è spogliato dell'unico cespite immobiliare di cui era titolare.
Difatti, è circostanza pacifica – in quanto non specificatamente contestata da parte convenuta – che il bene donato costituisca l'unico immobile di titolarità di e non CP_1 risulta che costui sia titolare di altri cespiti sui quali il creditore possa utilmente soddisfarsi
(cfr. Cass. civ. sez. 3, n. 28286/2023, secondo cui è la parte convenuta ad avere l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni in ragione di ampie residualità patrimoniali, onere che nella specie non è stato in alcun modo assolto).
A tal fine, è insufficiente sul piano probatorio la considerazione, rimasta peraltro generica in termini di quantificazione, avanzata da parte convenuta, secondo la quale il debitore mantiene la disponibilità della pensione, dal momento che la donazione per cui è causa rende comunque più difficoltoso il soddisfacimento del credito di parte attrice, con ciò senz'altro integrando l'eventus damni richiesto dalla disposizione.
Per le ragioni suesposte, l'atto di donazione posto in essere da in favore di CP_1
deve essere dichiarato inefficace nei confronti di CP_2 Parte_1
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, in solido, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti per le cause rientranti nello scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000, secondo il D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al credito azionato e tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
7 - dichiara inefficace nei confronti e così revoca, ex art. Parte_1
2901 c.c., l'atto a rogito del notaio dott. , rep. n. 14506 e racc. n. 10813 del Persona_2
23/05/2019, con il quale ha donato alla moglie, la quota di CP_1 CP_2
½ della piena proprietà sul seguente immobile adibito ad uso abitativo, facente parte di un fabbricato sito nel Comune di Crotone, Discesa San Leonardo n. 9, scala A, ubicato al piano secondo, interno 7, della consistenza di vani catastali cinque, censito nel catasto fabbricati del Comune di Crotone, foglio 38, particella 237, sub. 29, z. c. 1, Discesa San Leonardo, n.
9, piano 2, categoria A/3m classe 2, vani 5, R.C. 271,14;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_1 CP_2
delle spese del giudizio, che si liquidano in € 759,00 per Parte_1
spese vive ed € 7.052,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II., esonerandolo da qualsiasi responsabilità, di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di donazione per cui è causa.
Così deciso in Roma, 10 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Vigorito
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