Ordinanza cautelare 23 marzo 2023
Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00282/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2023, proposto da
EN OC, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Tomei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montorio al Vomano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria di merito emessa il 02.01.2023 a seguito di avviso di selezione pubblica indetta dal Comune di Montorio al Vomano, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie per assunzioni con la qualifica di istruttore amministrativo-contabile categoria d posizione economica D1, a tempo pieno e determinato, per un periodo non superiore a 36 mesi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa AN DE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 28 febbraio 2023, parte ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito adottata il 2 gennaio 2023 a seguito di avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione con la qualifica di istruttore amministrativo-contabile, categoria D posizione economica D1, a tempo pieno e determinato, per un periodo non superiore a 36 mesi.
1.1 La ricorrente deduce di avere partecipato al concorso indetto dal Comune di Montorio al Vomano con bando pubblicato in data 20 febbraio 2021, finalizzata all’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo per il profilo di istruttore direttivo amministrativo (categoria D) - posizione economica D1, per adempimenti post- sisma 2016, risultando idonea ma non vincitrice.
In seguito l’Amministrazione comunale, con determina dirigenziale n. 859 del 21 novembre 2022, ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie per assunzioni di cui al programma triennale del fabbisogno, con la qualifica di istruttore amministrativo-contabile categoria D posizione economica D1, a tempo pieno e determinato, per un periodo non superiore a 36 mesi, procedendo quindi alla indizione di una nuova procedura di reclutamento per l’assunzione di personale da inquadrare in categoria D, profilo professionale di “ esperto area amministrativa ”.
La ricorrente ha partecipato anche a tale selezione non risultando, tuttavia, idonea.
1.2 Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo di diritto: “ Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in relazione all’obbligo di motivazione. Eccesso di potere. Mancato scorrimento della graduatoria. ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione ”.
La ricorrente contesta la scelta dell’ente comunale di procedere all’indizione di una nuova procedura di reclutamento per l’assunzione di unità di personale con profilo professionale di “ esperto contabile area amministrativa ”, anziché scorrere la graduatoria finale del precedente concorso asseritamente ancora vigente ed efficace.
A fronte della regola generale costituita dallo scorrimento delle preesistenti graduatorie, la decisione di procedere all’indizione di una nuova procedura selettiva avrebbe dovuto essere congruamente motivata.
2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
3. Con ordinanza cautelare n. 67 adottata all’esito della camera di consiglio del 22 marzo 2023 la Sezione ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ Riservata al merito la questione, sollevata d’ufficio ex art. 73 c.p.a., sulla carenza di interesse al ricorso con il quale, benché sia impugnata la graduatoria del concorso in epigrafe, vengono mosse contestazioni all’indizione stessa del concorso perché disposta in luogo dello scorrimento di una graduatoria ancora valida di una precedente selezione; ritenuta assorbente, ai fini della decisione sulla domanda cautelare, la mancata allegazione del pericolo di un danno grave e irreparabile in conseguenza dell’esecuzione del provvedimento impugnato ”.
4. All’udienza del 17 aprile 2026, il Collegio ha formulato avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., di un ulteriore possibile profilo di inammissibilità del ricorso consistente nella omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
5. In disparte la questione, sollevata d’ufficio alla camera di consiglio tenutasi per la trattazione dell’istanza cautelare conclusasi con ordinanza di rigetto (non appellata), della possibile inammissibilità dell’impugnazione della graduatoria definitiva di merito per genericità dei motivi formulati in ricorso in quanto unicamente attinenti alla circostanza che l’Amministrazione comunale non avrebbe motivato in ordine alla scelta di procedere, in luogo dello scorrimento di precedente graduatoria per lo stesso profilo, alla pubblicazione di un nuovo bando (peraltro non gravato), il Collegio ritiene dirimente, sempre in punto di inammissibilità dell’impugnazione, l’omessa notifica dell’atto introduttivo del giudizio ad almeno un controinteressato.
Osserva, infatti, il Collegio che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno dei controinteressati, individuato tra i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata, come richiesto dall’articolo 41, comma 2, cod. proc. amm., con conseguente inammissibilità del gravame, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
NL Di Vita, Presidente
AN DE AR, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AN DE AR | NL Di Vita |
IL SEGRETARIO