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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI NO, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 598/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santhia' - Piazza Roma 16 13048 Santhia' VC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERCELLI sez. 2
e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40 2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato (Maggioli tributi srl): nessuno si presenta.
Appellato (Com. Santhià): Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. 40 del 1° dicembre 2022, notificato alla Ricorrente_1 in data 2 dicembre 2022 e richiedente il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (“CUP”) in relazione alla diffusione di messaggi pubblicitari mediante cartelli, per l'anno di imposta 2021 e per un ammontare complessivo di euro 314,00.
L'avviso riguarda, in particolare, un'istallazione, ubicata presso l'area di servizio Località_1 Est, lungo l'autostrada A/26, genericamente indicate come “cartello”.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso trattandosi di cartello installato dalla Società controllante Società_2 S.p.A. (di seguito Società_2) nell'ambito di un ampio progetto di valorizzazione del territorio dello Stato (dal titolo “Sei in un Paese Meraviglioso. Scoprilo con noi”), realizzato dalla Società in qualità di concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(“MIT”) per l'esercizio e la gestione della rete autostradale. Più nel dettaglio, trattandosi di pannello contenente informazioni in relazione al patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e gastronomico del territorio e dei Comuni ubicati nei pressi delle aree di servizio, volto ad incentivare il turismo in tali località, difetterebbe il presupposto impositivo rappresentato dalla diffusione di messaggi pubblicitari.
La sentenza di primo grado dichiarava il difetto di giurisdizione, affermando la natura di “canone patrimoniale” della prestazione prevista dall'art. 1, commi da 816 a 847, della L. 27 dicembre 2019, n.
160, in sostituzione Tosap, Icp, Dpa, Cimp e Cosap.
Appella la Ricorrente_1 ricordando la particolare natura del CUP richiesto su istallazioni pubblicitarie, il quale è intervenuto in sostituzione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (c.d. ICP), pacificamente avente natura tributaria.
In ogni caso, l'appellante argomenta circa la sussistenza degli indici sostanziali che caratterizzano la prestazione come tributaria.
Nel merito, richiama le argomentazioni svolte con il ricorso introduttivo e non esaminate in primo grado.
Resiste la Resistente_1 s.p.a., concessionario per il comune di Santhià, insistendo per la conferma della sentenza appellata e richiamando, quanto al merito, le argomentazioni difensive contenute nella comparsa di primo grado.
All'udienza del 10 febbraio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello merita accoglimento.
2. In ordine al ritenuto difetto di giurisdizione, pur tenuto conto dell'esistenza di una rimessione alle
Sezioni Unite sul punto, questo Collegio ritiene di affermare l'esistenza della giurisdizione tributaria nella fattispecie in esame.
2.1 Ora, come noto, ai sensi dell'articolo 1, comma 816, legge n. 160/2019, il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria…è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane…e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (…)”.
Tale canone pacificamente ha natura composita, sostituendo sia canoni concessori che veri e propri tributi (cfr. comma 817: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone”) e parimenti compositi sono i presupposti di operatività:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Ora, a parere di questo Collegio, non è possibile radicare la giurisdizione senza operare una differenziazione dei vari presupposti i quali, in effetti, in alcuni casi configurano la prestazione come vero e proprio tributo mentre in altri restano affini ai canoni concessori. Diversamente, si opererebbe una sorta di attrazione di giurisdizione sconosciuta al nostro ordinamento.
La prestazione patrimoniale oggetto di impugnazione ha chiaramente natura tributaria: pacifica l'irrilevanza del nomen iuris, occorre rilevare che trattasi di prestazione imposta, al di fuori di un rapporto sinallagmatico e collegata alla spesa pubblica generica dell'ente beneficiario dell'entrata. Essa, inoltre, sostituisce una precedente prestazione (ICP) avente pacificamente natura tributaria.
A parere di questo Collegio non può esservi soluzione diversa dall'affermazione della giurisdizione tributaria, anche in considerazione del carattere generale della giurisdizione tributaria (art. 2 d.lgs.
46/1992).
3. Venendo al merito, come sopra ricordato, l'imposta in discussione si fonda sulla diffusione di messaggi pubblicitari. Per essere tali, tuttavia, è necessario che essi siano diretti a promuovere l'immagine, il marchio o i prodotti del soggetto cui è riferibile il messaggio pubblicitario.
Nella fattispecie in esame, invece, il messaggio pubblicitario contiene una raffigurazione delle bellezze artistiche e architettoniche dell'Italia, ricordando che questo Paese possiede 40 siti Unesco.
3.1 Il comma 823 dispone che “Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato”: la previsione di responsabilità solidale conferma, nella sua individuazione del destinatario, la necessità che vi sia uno specifico “soggetto pubblicizzato”.
Ebbene, il cartellone contestato dal comune di Santhià non pare idoneo a valorizzare o richiamare l'immagine della Ricorrente_1 e neppure della controllante Società_2 s.p.a., tenendo invece a pubblicizzare più diffusamente il Paese a fini turistici.
Da ciò consegue la non imponibilità.
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, ritenuta la giurisdizione tributaria, dichiara illegittimo l'avviso di accertamento impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
300,00 per il primo grado di giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali, ed in euro 600,00 per il presente grado di appello, oltre ai medesimi accessori.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI NO, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 598/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santhia' - Piazza Roma 16 13048 Santhia' VC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERCELLI sez. 2
e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40 2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato (Maggioli tributi srl): nessuno si presenta.
Appellato (Com. Santhià): Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. 40 del 1° dicembre 2022, notificato alla Ricorrente_1 in data 2 dicembre 2022 e richiedente il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (“CUP”) in relazione alla diffusione di messaggi pubblicitari mediante cartelli, per l'anno di imposta 2021 e per un ammontare complessivo di euro 314,00.
L'avviso riguarda, in particolare, un'istallazione, ubicata presso l'area di servizio Località_1 Est, lungo l'autostrada A/26, genericamente indicate come “cartello”.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso trattandosi di cartello installato dalla Società controllante Società_2 S.p.A. (di seguito Società_2) nell'ambito di un ampio progetto di valorizzazione del territorio dello Stato (dal titolo “Sei in un Paese Meraviglioso. Scoprilo con noi”), realizzato dalla Società in qualità di concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(“MIT”) per l'esercizio e la gestione della rete autostradale. Più nel dettaglio, trattandosi di pannello contenente informazioni in relazione al patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e gastronomico del territorio e dei Comuni ubicati nei pressi delle aree di servizio, volto ad incentivare il turismo in tali località, difetterebbe il presupposto impositivo rappresentato dalla diffusione di messaggi pubblicitari.
La sentenza di primo grado dichiarava il difetto di giurisdizione, affermando la natura di “canone patrimoniale” della prestazione prevista dall'art. 1, commi da 816 a 847, della L. 27 dicembre 2019, n.
160, in sostituzione Tosap, Icp, Dpa, Cimp e Cosap.
Appella la Ricorrente_1 ricordando la particolare natura del CUP richiesto su istallazioni pubblicitarie, il quale è intervenuto in sostituzione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (c.d. ICP), pacificamente avente natura tributaria.
In ogni caso, l'appellante argomenta circa la sussistenza degli indici sostanziali che caratterizzano la prestazione come tributaria.
Nel merito, richiama le argomentazioni svolte con il ricorso introduttivo e non esaminate in primo grado.
Resiste la Resistente_1 s.p.a., concessionario per il comune di Santhià, insistendo per la conferma della sentenza appellata e richiamando, quanto al merito, le argomentazioni difensive contenute nella comparsa di primo grado.
All'udienza del 10 febbraio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello merita accoglimento.
2. In ordine al ritenuto difetto di giurisdizione, pur tenuto conto dell'esistenza di una rimessione alle
Sezioni Unite sul punto, questo Collegio ritiene di affermare l'esistenza della giurisdizione tributaria nella fattispecie in esame.
2.1 Ora, come noto, ai sensi dell'articolo 1, comma 816, legge n. 160/2019, il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria…è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane…e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (…)”.
Tale canone pacificamente ha natura composita, sostituendo sia canoni concessori che veri e propri tributi (cfr. comma 817: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone”) e parimenti compositi sono i presupposti di operatività:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Ora, a parere di questo Collegio, non è possibile radicare la giurisdizione senza operare una differenziazione dei vari presupposti i quali, in effetti, in alcuni casi configurano la prestazione come vero e proprio tributo mentre in altri restano affini ai canoni concessori. Diversamente, si opererebbe una sorta di attrazione di giurisdizione sconosciuta al nostro ordinamento.
La prestazione patrimoniale oggetto di impugnazione ha chiaramente natura tributaria: pacifica l'irrilevanza del nomen iuris, occorre rilevare che trattasi di prestazione imposta, al di fuori di un rapporto sinallagmatico e collegata alla spesa pubblica generica dell'ente beneficiario dell'entrata. Essa, inoltre, sostituisce una precedente prestazione (ICP) avente pacificamente natura tributaria.
A parere di questo Collegio non può esservi soluzione diversa dall'affermazione della giurisdizione tributaria, anche in considerazione del carattere generale della giurisdizione tributaria (art. 2 d.lgs.
46/1992).
3. Venendo al merito, come sopra ricordato, l'imposta in discussione si fonda sulla diffusione di messaggi pubblicitari. Per essere tali, tuttavia, è necessario che essi siano diretti a promuovere l'immagine, il marchio o i prodotti del soggetto cui è riferibile il messaggio pubblicitario.
Nella fattispecie in esame, invece, il messaggio pubblicitario contiene una raffigurazione delle bellezze artistiche e architettoniche dell'Italia, ricordando che questo Paese possiede 40 siti Unesco.
3.1 Il comma 823 dispone che “Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato”: la previsione di responsabilità solidale conferma, nella sua individuazione del destinatario, la necessità che vi sia uno specifico “soggetto pubblicizzato”.
Ebbene, il cartellone contestato dal comune di Santhià non pare idoneo a valorizzare o richiamare l'immagine della Ricorrente_1 e neppure della controllante Società_2 s.p.a., tenendo invece a pubblicizzare più diffusamente il Paese a fini turistici.
Da ciò consegue la non imponibilità.
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, ritenuta la giurisdizione tributaria, dichiara illegittimo l'avviso di accertamento impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
300,00 per il primo grado di giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali, ed in euro 600,00 per il presente grado di appello, oltre ai medesimi accessori.