Art. 6.
Trascorsi i tre mesi senza che sia proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all'articolo 4, relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare, si intendono definitivamente abbandonate tra le parti.
Il Pretore, con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale. Il decreto del Pretore e' annotato a fianco della ordinanza di affrancazione.
Trascorsi i tre mesi senza che sia proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all'articolo 4, relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare, si intendono definitivamente abbandonate tra le parti.
Il Pretore, con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale. Il decreto del Pretore e' annotato a fianco della ordinanza di affrancazione.