CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
SCANU ANGELO, AT
MORBELLI LUCA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 518/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T040066000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1111/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa Cgt ricorreva la Società Ricorrente_1SRL, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 avverso avviso di rettifica e liquidazione n. 2022 IT 040066000 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 22 D.Lgs. n. 546/92, al primo comma prevede a pena d'inammissibilità che entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, avvenga il deposito della prova della sua notifica alla controparte ed il successivo secondo comma precisa: “L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
Per effetto dell'art. 16 citato D.Lgs. le notifiche avvengono esclusivamente con le modalità telematiche e in tal caso, la prova dell'avvenuta notifica è costituita dal deposito telematico della copia dell'atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio
PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
La ratio del precetto è piuttosto lineare: è onere del Ricorrente comprovare di aver tempestivamente proposto l'azione, ossia l'impugnazione dell'atto impositivo.
In mancanza di tale deposito, dalla visione del fascicolo processuale, è ignota la data di notifica del ricorso e ciò rende impossibile la verifica da parte del Giudice della tempestività sia della notifica stessa che della successiva costituzione in giudizio del Ricorrente.
L'inammissibilità del ricorso permane indipendentemente dalla costituzione in giudizio della controparte, sulla scorta del già citato art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 546/92.
In punto inammissibilità del ricorso per mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notifica alla controparte, si vedano: Sentenza del 22/02/2016 n. 721/21 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia, CTR
Toscana sentenza n. 1069/2020.
Inoltre la Suprema Corte ha altresì precisato che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento non comporta la nullità, ma l'inesistenza dell'atto e l'inammissibilità dello stesso ricorso, poiché non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 1423/16; depositata il 26 gennaio).
Motivi di equità e l'opinabilità della controversia impongono l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
SCANU ANGELO, AT
MORBELLI LUCA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 518/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T040066000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1111/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa Cgt ricorreva la Società Ricorrente_1SRL, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 avverso avviso di rettifica e liquidazione n. 2022 IT 040066000 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 22 D.Lgs. n. 546/92, al primo comma prevede a pena d'inammissibilità che entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, avvenga il deposito della prova della sua notifica alla controparte ed il successivo secondo comma precisa: “L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
Per effetto dell'art. 16 citato D.Lgs. le notifiche avvengono esclusivamente con le modalità telematiche e in tal caso, la prova dell'avvenuta notifica è costituita dal deposito telematico della copia dell'atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio
PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
La ratio del precetto è piuttosto lineare: è onere del Ricorrente comprovare di aver tempestivamente proposto l'azione, ossia l'impugnazione dell'atto impositivo.
In mancanza di tale deposito, dalla visione del fascicolo processuale, è ignota la data di notifica del ricorso e ciò rende impossibile la verifica da parte del Giudice della tempestività sia della notifica stessa che della successiva costituzione in giudizio del Ricorrente.
L'inammissibilità del ricorso permane indipendentemente dalla costituzione in giudizio della controparte, sulla scorta del già citato art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 546/92.
In punto inammissibilità del ricorso per mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notifica alla controparte, si vedano: Sentenza del 22/02/2016 n. 721/21 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia, CTR
Toscana sentenza n. 1069/2020.
Inoltre la Suprema Corte ha altresì precisato che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento non comporta la nullità, ma l'inesistenza dell'atto e l'inammissibilità dello stesso ricorso, poiché non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 1423/16; depositata il 26 gennaio).
Motivi di equità e l'opinabilità della controversia impongono l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Spese compensate.