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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 584/2025 depositato il 22/07/2025, relativo alla sentenza n. Numero sezione 02
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica IO ON - CF Consorzio
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: ////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 70 D. Lgs. n. 546/1992 depositato il 22.7.2025 l'Avv. Difensore_1, premesso che con sentenza n. 117/2025 del 7.3.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Crotone, in accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_2 avverso l'avviso di accertamento n. 20563548 del Consorzio_1
, aveva condannato il Consorzio soccombente al pagamento delle spese e competenze processuali con distrazione in favore di esso difensore, deduceva di essere rimasto creditore a tale titolo della somma di € 437,73 di cui € 00,00 per esborsi, € 300,00 per compensi, € 45,00 per rimborso forfetario al 15%, € 13,80 per Cap al 4%, € 78,93 per Iva al 22%.
Concludeva chiedendo “[..] emettere gli opportuni provvedimenti per dare esecuzione alla sentenza n. 117/2025 della C.G.T. di I Grado di Crotone, al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di
€ 437,73 in favore del ricorrente e, per gli effetti,
b) in via principale, emettere a tal fine ogni statuizione opportuna e necessaria per l'accoglimento di tale richiesta tra cui, stante il grave e reticente comportamento sino ad oggi tenuto dall'amministrazione, la nomina immediata di un commissario ad acta che ponga in essere, in luogo della stessa, ogni occorrente provvedimento;
c) in via subordinata, assegnare un termine di 30 giorni (o di quanto sarà stimato opportuno), per provvedere alla corretta ottemperanza al giudicato in parola, nominando, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta [..]”.
Il Consorzio_1 non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Giova preliminarmente ricordare che dopo la novella di cui al D. Lgs. n. 156 del 2016 le sentenze che recano la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 456 del 1992, art. 15 e art. 69, comma 5 , costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11286/2022) “[..] Si è esteso così al processo tributario il principio di cui all' art. 282 c.p.c. , ed ai sensi del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 69, comma 4 , il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui al citato D.Lgs., art. 38, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede l'art. 69, comma 4, in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede - di regola
- il D.Lgs. n. 456 del 1992, art. 70 [..]”.
Tanto precisato, premesso che nella specie è documentato che la sentenza n. 117/2025 del 7.3.2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Crotone è stata notificata al Consorzio_1 in data 7.3.2025 e che il Consorzio debitore – rimanendo contumace - non ha provato l'avvenuto pagamento, nel previsto termine di 90 giorni, delle somme dovute al difensore antistatario a titolo di spese di lite, ne consegue che deve ritenersi provata l'inottemperanza, sicchè, in difetto di contestazione sul quantum preteso da parte ricorrente, il Consorzio_1 è tenuto al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 437,73 entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia.
In caso di ulteriore inerzia si ritiene necessaria la nomina di Commissario ad acta che viene individuato nella persona del legale rappresentante del Consorzio_1 ed al quale è assegnato il termine di giorni 30 dalla notificazione nei suoi confronti della presente pronuncia, da eseguirsi a cura dell'istante, per dare esecuzione alla sentenza.
Nulla va disposto per compenso al suddetto Commissario, trattandosi di incarico relativo al compimento di un atto dovuto.
Riserva la chiusura del procedimento con ordinanza da pronunciare, ai sensi del comma otto dell'articolo
70 D. Lgs. n. 546/1992, all'esito dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 7 dell'art. 70 citato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il Consorzio_1 provveda, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 437,73; nomina, in caso di ulteriore inerzia, Commissario ad acta il legale rappresentante del Consorzio_1; assegna al Commissario ad acta il termine di giorni 30 dalla notificazione nei suoi confronti della presente pronuncia, da eseguirsi a cura dell'istante, per dare esecuzione alla sentenza;
fissa il termine di giorni 30 dall'esecuzione della sentenza per la comunicazione alla segreteria di questa Corte per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 70, comma 8, D. Lgs. n. 546/1992; condanna il Consorzio_1 al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 584/2025 depositato il 22/07/2025, relativo alla sentenza n. Numero sezione 02
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica IO ON - CF Consorzio
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: ////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 70 D. Lgs. n. 546/1992 depositato il 22.7.2025 l'Avv. Difensore_1, premesso che con sentenza n. 117/2025 del 7.3.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Crotone, in accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_2 avverso l'avviso di accertamento n. 20563548 del Consorzio_1
, aveva condannato il Consorzio soccombente al pagamento delle spese e competenze processuali con distrazione in favore di esso difensore, deduceva di essere rimasto creditore a tale titolo della somma di € 437,73 di cui € 00,00 per esborsi, € 300,00 per compensi, € 45,00 per rimborso forfetario al 15%, € 13,80 per Cap al 4%, € 78,93 per Iva al 22%.
Concludeva chiedendo “[..] emettere gli opportuni provvedimenti per dare esecuzione alla sentenza n. 117/2025 della C.G.T. di I Grado di Crotone, al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di
€ 437,73 in favore del ricorrente e, per gli effetti,
b) in via principale, emettere a tal fine ogni statuizione opportuna e necessaria per l'accoglimento di tale richiesta tra cui, stante il grave e reticente comportamento sino ad oggi tenuto dall'amministrazione, la nomina immediata di un commissario ad acta che ponga in essere, in luogo della stessa, ogni occorrente provvedimento;
c) in via subordinata, assegnare un termine di 30 giorni (o di quanto sarà stimato opportuno), per provvedere alla corretta ottemperanza al giudicato in parola, nominando, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta [..]”.
Il Consorzio_1 non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Giova preliminarmente ricordare che dopo la novella di cui al D. Lgs. n. 156 del 2016 le sentenze che recano la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 456 del 1992, art. 15 e art. 69, comma 5 , costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11286/2022) “[..] Si è esteso così al processo tributario il principio di cui all' art. 282 c.p.c. , ed ai sensi del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 69, comma 4 , il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui al citato D.Lgs., art. 38, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede l'art. 69, comma 4, in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede - di regola
- il D.Lgs. n. 456 del 1992, art. 70 [..]”.
Tanto precisato, premesso che nella specie è documentato che la sentenza n. 117/2025 del 7.3.2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Crotone è stata notificata al Consorzio_1 in data 7.3.2025 e che il Consorzio debitore – rimanendo contumace - non ha provato l'avvenuto pagamento, nel previsto termine di 90 giorni, delle somme dovute al difensore antistatario a titolo di spese di lite, ne consegue che deve ritenersi provata l'inottemperanza, sicchè, in difetto di contestazione sul quantum preteso da parte ricorrente, il Consorzio_1 è tenuto al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 437,73 entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia.
In caso di ulteriore inerzia si ritiene necessaria la nomina di Commissario ad acta che viene individuato nella persona del legale rappresentante del Consorzio_1 ed al quale è assegnato il termine di giorni 30 dalla notificazione nei suoi confronti della presente pronuncia, da eseguirsi a cura dell'istante, per dare esecuzione alla sentenza.
Nulla va disposto per compenso al suddetto Commissario, trattandosi di incarico relativo al compimento di un atto dovuto.
Riserva la chiusura del procedimento con ordinanza da pronunciare, ai sensi del comma otto dell'articolo
70 D. Lgs. n. 546/1992, all'esito dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 7 dell'art. 70 citato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il Consorzio_1 provveda, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 437,73; nomina, in caso di ulteriore inerzia, Commissario ad acta il legale rappresentante del Consorzio_1; assegna al Commissario ad acta il termine di giorni 30 dalla notificazione nei suoi confronti della presente pronuncia, da eseguirsi a cura dell'istante, per dare esecuzione alla sentenza;
fissa il termine di giorni 30 dall'esecuzione della sentenza per la comunicazione alla segreteria di questa Corte per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 70, comma 8, D. Lgs. n. 546/1992; condanna il Consorzio_1 al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge.