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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TA GIUSEPPE, Presidente
IN EL, LA
PALERMO RODOLFO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2350/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7604/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 30/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030602867 2018 IRES-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2061/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riportano ai motidi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria aveva emesso l'avviso di accertamento n. TD7030602867/2018 per IRES e IRAP relative all'annualità 2012, contestando alla Ricorrente_1
un importo complessivo di € 31.648.967,00. La pretesa impositiva era fondata sulle risultanze di un
Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.) della Guardia di Finanza del 9.5.2018, con il quale si contestava l'esistenza di una stabile organizzazione "occulta" in Italia per l'abusivo svolgimento dell'attività di raccolta di gioco e scommesse. L'Ufficio aveva inoltre proceduto alla ricostruzione induttivamente dei volumi delle giocate, determinando ricavi per € 44.302.386,28.
La TÀ aveva proposto ricorso (R.G.R. n. 1650/2019) eccependo, tra gli altri motivi, la carenza di legittimazione passiva, in quanto le prove si riferivano alla diversa società TÀ_1, nonchè l'inesistenza di una stabile organizzazione materiale o personale in Italia. La difesa della TÀ aveva in particolare dedotto che la Ricorrente_1 era stata costituita l'11.04.2012 e aveva ottenuto la licenza ad operare a Malta solo il 19.09.2012, asserendo che l'attività operativa era iniziata soltanto nel 2013.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Reggio Calabria aveva rigettato il ricorso con la sentenza n. 7604/2023, sostenendo che la TÀ fosse riconducibile al sig. Nominativo_1 quale amministratore di fatto e che la stessa operasse in modo occulto nel territorio di Reggio Calabria. Il Collegio di primo grado aveva giudicato l'eccezione sul requisito temporale infondata, ritenendo che la documentazione prodotta dalla stessa TÀ (schema di bilancio al 31.12.2012 e prospetto di emolumenti maggio-dicembre 2012) provasse che essa era già operativa. La sentenza aveva anche affermato che il P.V.C. facesse fede fino a querela di falso.
Avverso tale decisione la Ricorrente_1 proponeva appello, reiterando tutte le censure di primo grado non esaminate o ritenute infondate. L'appellante deduceva, tra l'altro, la nullità della sentenza per omessa pronuncia, l'illegittima inversione dell'onere della prova, l'erronea quantificazione della base imponibile, e l'insussistenza del requisito temporale della stabile organizzazione per l'anno 2012.
Nel giudizio di secondo grado, la società appellante, con memoria illustrativa, ribadiva che il P.V.C. si basava su tesi non supportate da prove, evidenziando l'esistenza di una precedente sentenza definitiva (n. 3399/2022 della CGT II Grado della Calabria) che escludeva che Nominativo_1 fosse l'amministratore di fatto della TÀ. La TÀ rinunciava inoltre ai primi due motivi di appello.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel presente grado di giudizio, contestando le doglianze di parte, sostenendo che l'eccezione di incompetenza territoriale era pretestuosa, e ribadendo che la Ricorrente_1 era operativa fin dall'11 aprile 2012, come testimoniava lo schema di bilancio prodotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene che l'appello sia fondato e meriti accoglimento.
La Corte ritiene che:
1. Non risulti provata l'esistenza di una stabile organizzazione operante nell'anno 2012; 2. Risulti del tutto carente e inattendibile la prova della quantificazione della base imponibile per l'anno 2012.
Con riferimento al primo profilo è fatto pacifico che la società appellante, Ricorrente_1, sia stata costituita solo in data 11 aprile 2012 e abbia ottenuto la licenza ad operare a Malta in data 19 settembre
2012. La società ha inoltre fornito adeguati riscontri probatori per dimostrare che l'attività operativa è stata avviata soltanto a partire dal 1° gennaio 2013 (svolgendo peraltro un'attività meramente ausiliaria e di supporto rispetto all'attività di bookmaking vera e propria, esercitata da altra società). La tesi del primo
Giudice, secondo cui la TÀ sarebbe stata già operativa nel 2012, basandosi sullo schema di bilancio e sui prospetti di emolumenti relativi al periodo maggio-dicembre 2012, non coglie la natura dell'attività effettivamente svolta in tale periodo. L'attività era meramente preparatoria e di avvio, necessaria per predisporre la rete logistica e organizzativa in vista dell'inizio dell'attività (peraltro ausiliaria all'attività di bookmaking) l'anno successivo. Tali attività preparatorie (come l'assunzione di personale e l'allestimento di un ufficio) non sono sufficienti, di per sé, a integrare la nozione di "stabile organizzazione" ai fini fiscali e di svolgimento dell'attività in concreto. D'altra parte, in atti, non vi è alcun contratto con CTD relativi all'anno
2012, circostanza che esclude la configurabilità di una rete operativa sul territorio già in tale annualità.
Quanto al secondo profilo, la Corte osserva che - a prescindere dalle valutazioni sulla riferibilità del volume di giocato all'odierna società appellante, o ad altra società del 'gruppo' - la pretesa impositiva si fonda sulla ricostruzione induttiva dei volumi di giocato effettuata dalla Guardia di Finanza, quantificata in
€ 44.302.386,28 di ricavi imponibili. Tuttavia, la prova relativa alla quantificazione della base imponibile risulta del tutto inadeguata e priva di attendibilità. L'appellante aveva sottoposto all'attenzione della Corte di primo grado elementi probatori idonei a mettere in discussione la procedura di estrazione dei dati informatici utilizzata dalla Guardia di Finanza. In particolare, è emerso che, utilizzando la medesima procedura di estrazione dati, erano stati erroneamente considerati volumi di giocato anche per l'anno 2011, periodo in cui la TÀ non era ancora stata costituita. Tale errore macroscopico, il riferimento anche ad un'annualità antecedente alla nascita della società, inficia radicalmente l'attendibilità dell'intera ricostruzione induttiva dei volumi di gioco per l'anno 2012. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, in coerenza con l'art. 7, comma 5 bis, del
D.Lgs. n. 546/92, l'Amministrazione Finanziaria, quale creditrice della pretesa fiscale, ha l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Poiché la prova fornita dall'Ufficio a sostegno della quantificazione della base imponibile per il 2012 risulta manifestamente errata e contraddittoria essa non è idonea a dimostrare in modo puntuale e circostanziato le ragioni della pretesa impositiva.
La carenza della prova relativa alla base imponibile, unita all'insussistenza del requisito temporale della stabile organizzazione per l'anno 2012, comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Restano assorbite le ulteriori questioni ivi comprese quelle relative al ruolo apicale svolto (o meno) dal sig.
Nominativo_1 quale "amministratore di fatto" della Ricorrente_1 , all'esistenza (ed alla riferibilità all'odierna società appellante, per le altre annualità) di un'organizzazione stabile materiale o personale, nonché alla competenza territoriale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento n.
TD7030602867/2018 per IRES e IRAP relativo all'anno di imposta 2012.Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, liquidate per il doppio grado di giudizio in € 50.000 oltre accessori di legge se dovuti. Reggio Calabria 4 dicembre 2025 Il Presidente dott.Giuseppe Costa
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TA GIUSEPPE, Presidente
IN EL, LA
PALERMO RODOLFO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2350/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7604/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 30/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030602867 2018 IRES-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2061/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riportano ai motidi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria aveva emesso l'avviso di accertamento n. TD7030602867/2018 per IRES e IRAP relative all'annualità 2012, contestando alla Ricorrente_1
un importo complessivo di € 31.648.967,00. La pretesa impositiva era fondata sulle risultanze di un
Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.) della Guardia di Finanza del 9.5.2018, con il quale si contestava l'esistenza di una stabile organizzazione "occulta" in Italia per l'abusivo svolgimento dell'attività di raccolta di gioco e scommesse. L'Ufficio aveva inoltre proceduto alla ricostruzione induttivamente dei volumi delle giocate, determinando ricavi per € 44.302.386,28.
La TÀ aveva proposto ricorso (R.G.R. n. 1650/2019) eccependo, tra gli altri motivi, la carenza di legittimazione passiva, in quanto le prove si riferivano alla diversa società TÀ_1, nonchè l'inesistenza di una stabile organizzazione materiale o personale in Italia. La difesa della TÀ aveva in particolare dedotto che la Ricorrente_1 era stata costituita l'11.04.2012 e aveva ottenuto la licenza ad operare a Malta solo il 19.09.2012, asserendo che l'attività operativa era iniziata soltanto nel 2013.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Reggio Calabria aveva rigettato il ricorso con la sentenza n. 7604/2023, sostenendo che la TÀ fosse riconducibile al sig. Nominativo_1 quale amministratore di fatto e che la stessa operasse in modo occulto nel territorio di Reggio Calabria. Il Collegio di primo grado aveva giudicato l'eccezione sul requisito temporale infondata, ritenendo che la documentazione prodotta dalla stessa TÀ (schema di bilancio al 31.12.2012 e prospetto di emolumenti maggio-dicembre 2012) provasse che essa era già operativa. La sentenza aveva anche affermato che il P.V.C. facesse fede fino a querela di falso.
Avverso tale decisione la Ricorrente_1 proponeva appello, reiterando tutte le censure di primo grado non esaminate o ritenute infondate. L'appellante deduceva, tra l'altro, la nullità della sentenza per omessa pronuncia, l'illegittima inversione dell'onere della prova, l'erronea quantificazione della base imponibile, e l'insussistenza del requisito temporale della stabile organizzazione per l'anno 2012.
Nel giudizio di secondo grado, la società appellante, con memoria illustrativa, ribadiva che il P.V.C. si basava su tesi non supportate da prove, evidenziando l'esistenza di una precedente sentenza definitiva (n. 3399/2022 della CGT II Grado della Calabria) che escludeva che Nominativo_1 fosse l'amministratore di fatto della TÀ. La TÀ rinunciava inoltre ai primi due motivi di appello.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel presente grado di giudizio, contestando le doglianze di parte, sostenendo che l'eccezione di incompetenza territoriale era pretestuosa, e ribadendo che la Ricorrente_1 era operativa fin dall'11 aprile 2012, come testimoniava lo schema di bilancio prodotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene che l'appello sia fondato e meriti accoglimento.
La Corte ritiene che:
1. Non risulti provata l'esistenza di una stabile organizzazione operante nell'anno 2012; 2. Risulti del tutto carente e inattendibile la prova della quantificazione della base imponibile per l'anno 2012.
Con riferimento al primo profilo è fatto pacifico che la società appellante, Ricorrente_1, sia stata costituita solo in data 11 aprile 2012 e abbia ottenuto la licenza ad operare a Malta in data 19 settembre
2012. La società ha inoltre fornito adeguati riscontri probatori per dimostrare che l'attività operativa è stata avviata soltanto a partire dal 1° gennaio 2013 (svolgendo peraltro un'attività meramente ausiliaria e di supporto rispetto all'attività di bookmaking vera e propria, esercitata da altra società). La tesi del primo
Giudice, secondo cui la TÀ sarebbe stata già operativa nel 2012, basandosi sullo schema di bilancio e sui prospetti di emolumenti relativi al periodo maggio-dicembre 2012, non coglie la natura dell'attività effettivamente svolta in tale periodo. L'attività era meramente preparatoria e di avvio, necessaria per predisporre la rete logistica e organizzativa in vista dell'inizio dell'attività (peraltro ausiliaria all'attività di bookmaking) l'anno successivo. Tali attività preparatorie (come l'assunzione di personale e l'allestimento di un ufficio) non sono sufficienti, di per sé, a integrare la nozione di "stabile organizzazione" ai fini fiscali e di svolgimento dell'attività in concreto. D'altra parte, in atti, non vi è alcun contratto con CTD relativi all'anno
2012, circostanza che esclude la configurabilità di una rete operativa sul territorio già in tale annualità.
Quanto al secondo profilo, la Corte osserva che - a prescindere dalle valutazioni sulla riferibilità del volume di giocato all'odierna società appellante, o ad altra società del 'gruppo' - la pretesa impositiva si fonda sulla ricostruzione induttiva dei volumi di giocato effettuata dalla Guardia di Finanza, quantificata in
€ 44.302.386,28 di ricavi imponibili. Tuttavia, la prova relativa alla quantificazione della base imponibile risulta del tutto inadeguata e priva di attendibilità. L'appellante aveva sottoposto all'attenzione della Corte di primo grado elementi probatori idonei a mettere in discussione la procedura di estrazione dei dati informatici utilizzata dalla Guardia di Finanza. In particolare, è emerso che, utilizzando la medesima procedura di estrazione dati, erano stati erroneamente considerati volumi di giocato anche per l'anno 2011, periodo in cui la TÀ non era ancora stata costituita. Tale errore macroscopico, il riferimento anche ad un'annualità antecedente alla nascita della società, inficia radicalmente l'attendibilità dell'intera ricostruzione induttiva dei volumi di gioco per l'anno 2012. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, in coerenza con l'art. 7, comma 5 bis, del
D.Lgs. n. 546/92, l'Amministrazione Finanziaria, quale creditrice della pretesa fiscale, ha l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Poiché la prova fornita dall'Ufficio a sostegno della quantificazione della base imponibile per il 2012 risulta manifestamente errata e contraddittoria essa non è idonea a dimostrare in modo puntuale e circostanziato le ragioni della pretesa impositiva.
La carenza della prova relativa alla base imponibile, unita all'insussistenza del requisito temporale della stabile organizzazione per l'anno 2012, comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Restano assorbite le ulteriori questioni ivi comprese quelle relative al ruolo apicale svolto (o meno) dal sig.
Nominativo_1 quale "amministratore di fatto" della Ricorrente_1 , all'esistenza (ed alla riferibilità all'odierna società appellante, per le altre annualità) di un'organizzazione stabile materiale o personale, nonché alla competenza territoriale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento n.
TD7030602867/2018 per IRES e IRAP relativo all'anno di imposta 2012.Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, liquidate per il doppio grado di giudizio in € 50.000 oltre accessori di legge se dovuti. Reggio Calabria 4 dicembre 2025 Il Presidente dott.Giuseppe Costa