Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 20
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza del requisito temporale della stabile organizzazione per l'anno 2012

    La Corte ha ritenuto che la società appellante sia stata costituita nell'aprile 2012 e abbia ottenuto la licenza a Malta nel settembre 2012. L'attività operativa è stata avviata solo dal 1° gennaio 2013, svolgendo un'attività meramente ausiliaria. Le attività preparatorie del 2012 non sono sufficienti a integrare la nozione di stabile organizzazione ai fini fiscali.

  • Accolto
    Carenza e inattendibilità della prova della quantificazione della base imponibile

    La Corte ha ritenuto che la prova relativa alla quantificazione della base imponibile sia inadeguata e priva di attendibilità, dato che la stessa procedura utilizzata dalla Guardia di Finanza aveva erroneamente considerato volumi di giocato anche per l'anno 2011, antecedente alla costituzione della società. Tale errore inficia l'intera ricostruzione induttiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 20
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 20
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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