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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 223/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente rel.
Dr. NZ PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 13 aprile 2023 da
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Mason, giusta mandato allegato al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellante- contro
(già - C.F. e Controparte_1 Controparte_2
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. avv. P.IVA_1
AN De NZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea
BO, RT SI, FR FF e dal Prof. Avv. Raffaele De
UC JO, come da procura alle liti allegato in calce alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2 -appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 36/23 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: riconoscimento “premio di risultato”.
Causa trattata all'udienza del 25 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito: - in via principale accertare
e dichiarare il diritto del Sig. a vedere valutato e a ottenere Parte_1
da il riconoscimento del premio di risultato per Controparte_2
l'anno 2020.
Per l'effetto condannare ad attribuire per intero Controparte_2
il premio di risultato per l'anno 2020, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ovvero comunque a rivalutare i dati necessari per la determinazione del premio di risultato per l'anno 2020, e a liquidare il relativo premio nella misura corrispondente oltre a rivalutazione e interessi di mora.
Con vittoria di spese diritti e onorari di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore dell'odierno procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.
In via istruttoria:…”
Conclusioni per parte appellata: “In via principale Rigettarsi il ricorso in appello del sig. e le domande tutte con il medesimo azionate così, Pt_1
per l'effetto, confermando l'impugnata sentenza.
Spese di giudizio integralmente rifuse.
pag. 2/16 In via istruttoria…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 aprile 2023 - Parte_1
dipendente di (già Controparte_1 Controparte_2
dall'1.01.2015 al 31.05.2021 con mansioni di tecnico operativo presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia - ha impugnato la sentenza n. 36/23 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia con la quale ha rigettato la sua domanda di condanna della al pagamento del Controparte_2
premio di risultato per l'anno 2020 (ovvero il suo pagamento nella diversa misura ritenuta di giustizia), o a rivalutare i dati necessari per la determinazione del premio di risultato per l'anno 2020, e a liquidare il relativo premio.
Con memoria depositata il 27 settembre 2024 si è costituita la società appellata chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di un rinvio per ragioni di carattere organizzativo è stata discussa all'udienza del 25 settembre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice lagunare ha ritenuto infondate le pretese del ricorrente, relativamente al premio di risultato per l'anno 2020, fatta valere sulla scorta della previsione dell'accordo aziendale stipulato tra la società e le organizzazioni sindacali del 14 ottobre 2019, per un ammontare complessivo pari ad €.2.140,00, oltre ai voucher pari ad € 40,00 per acquisti convenzionali.
Ha ritenuto non condivisibili le argomentazioni del lavoratore circa una pretesa violazione - ascrivibile all'odierna appellata – degli obblighi pag. 3/16 contrattuali derivanti dall'accordo sindacale, nonché del dovere di buona fede nell'esecuzione dello stesso, per effetto di una errata ed illegittima valutazione dei sottesi obiettivi di qualità e produttività, tale da non aver determinato l'insorgenza dello stesso.
Al riguardo ha ricordato che il riconoscimento del premio era determinato da tre parametri.
Quanto al parametro qualità, esso era fissato in base a 9 indicatori (art. 2, lett. a, dell'accordo 14 ottobre 20191) precisando che: a) erano oggetto di rilevazione interna da parte di solamente i parametri, Controparte_2
“TIP”, “tempi di processamento” e “formazione; quest'ultimo, peraltro, non era stato attributo per mancato raggiungimento delle 12 ore minime previste a causa dell'emergenza sanitaria;
b) il parametro “audit di terze parti” non era stato assegnato “…per mancanza dei dati all' esito di controlli sull'operato dei dipendenti di demandati Controparte_2
a Società ed Enti terzi”; c) il parametro “oggetti non consentiti rinvenuti” era stato invero annullato già nella reportistica di fine anno 2019 da parte di d'intesa tra le parti sociali “di spalmare il relativo importo CP_3
proporzionalmente sulle voci degli altri indicatori.”; d) Il valore “ispezioni
deriva dal verbale di ispezione della Direzione Security Enac;
e) i CP_3
parametri “reclami”, “codici 87”, “proposte di miglioramento” e “dati carta dei servizi ” erano, quanto alla loro rilevazione e relativa CP_3
gestione, riconducibili esclusivamente nell'alveo di competenza del gestore dell'aeroporto veneziano (Save S.p.a.) in ossequio a quanto previsto dal pag. 4/16 Codice della Navigazione e dalle indicazioni operative di (doc. 02 CP_3
resist). Ha puntualizzato che l'assenza, ad ogni modo, era legata alla
“sospensione da parte di Save a marzo 2020 dell' attività di rilevazione degli indicatori e delle indagini di customer satisfaction, considerata, vista la drastica riduzione dei voli causa Covid, un costo rilevante e assolutamente inutile.”
Con riferimento poi al parametro produttività, ha ritenuto corretta l'interpretazione “restrittiva” proposta dalla società secondo la quale le parti sociali, nella clausola dell'accordo in cui si indicava il “numero di passeggeri” come numeratore da rapportare al numero di addetti full-time equivalenti medi nell'anno di riferimento ai fini di calcolo del predetto parametro, avesser inteso riferirsi alle “migliaia di passeggeri, e non già al numero di passeggeri, ovvero al numero effettivo dei viaggiatori dello scalo, nel senso di unità, secondo quanto sostenuto dal ricorrente.”.
Ha affermato non solo che era assente un dato testuale riferito alle
“migliaia” nell'accordo oggetto di causa (a dispetto della corrispondente clausola dei precedenti accordi), ma altresì in ragione della circostanza per la quale le parti sociali, quando avevano inteso far riferimento ad un parametro diverso dalle unità di passeggeri, lo avevano fatto espressamente, come per la valutazione dei reclami, prevista in base al rapporto “reclami pax/mln pax” ( = rapporto tra i reclami dei passeggeri e i milioni di passeggeri transitati). Una diversa interpretazione avrebbe comportato un valore di gran lunga superiore al 60,01% e ne deriverebbe dunque la vanificazione dell' effettività della stima della produttività aziendale annua in quanto almeno il 50% del premio di risultato sarebbe pag. 5/16 sempre garantito in contrasto con il carattere aleatorio insito nella natura dell' emolumento.
Il terzo parametro era dato dalla personalizzazione del punteggio sulla base del dato della presenza individuale con due indicatori (“giorni” e “durata media”). Sulla scorta dei superiori rilievi non è stato preso in esame.
2) Con il primo motivo di gravame si duole della decisione il signor Pt_1
per aver affermato che in assenza del dato sul raggiungimento della soglia percentuale del parametro “qualità”, utile ai fini della maturazione del diritto al premio di risultato, a seguito della unilaterale sospensione della rilevazione nel corso del 2020, giustificava il mancato riconoscimento della corrispondente voce del premio di risultato in quanto il dato era stato considerato “non rilevato”.
2.1) Con riferimento a tale specifico parametro afferma che la voce era rilevabile da controparte, ma l'aveva omessa, e che Controparte_2
dalla rilevazione avrebbe dovuto conseguire la statuizione che il punteggio del 10% da riconoscere ai lavoratori, privi di alcuna possibilità di accertare il dato. Ciò era affermato anche in base al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Prende in esame, quindi, le singole voci determinative del parametro in esame.
a) “tempi di processamento” e “formazione”
Con riferimento alla voce “tempi di processamento” valeva quanto appena dedotto.
Con riferimento alla voce “formazione”: A) evidenzia, parimenti, una decisione della società non soltanto del tutto discrezionale nel determinare l'ammontare del monte orario di aggiornamento in 12 ore, non essendo pag. 6/16 intervenuto - a dispetto di quanto essa prospettava - alcuna documentazione o riferimento normativo che dimostrasse la sussistenza di un tale obbligo, ma anche vessatoria nei confronti dei propri dipendenti, non essendo stata predisposta nell'anno di causa la necessaria organizzazione per il conseguimento della necessaria formazione o, perlomeno, provveduto alla rimodulazione del monte ore formative sulla base di un obbiettivo effettivamente realizzabile nell'ottica dell'emergenza sanitaria;
B) nessuna interruzione dei corsi formativi periodici da parte di era avvenuta, atteso che dalla comunicazione dell'11 marzo 2020 CP_3
l'Ente si era limitato a prorogare la validità degli attestati dei corsi di formazione prevedenti modalità di formazione teorico/pratica, senza però provvedere nel senso dell'asserita sospensione, quanto piuttosto ad una limitazione di tali momenti formativi nel rispetto della normativa emergenziale all'epoca prevista.
b) “oggetti non consentiti rinvenuti”
Si duole di un'apodittica condivisione da parte del primo giudice delle affermazioni avversarie svolte, posto che nulla aveva Controparte_2
allegato e dimostrato in ordine alle seguenti circostanze: l'annullamento dell'indicatore per volontà di o le ragioni per le quali il suddetto CP_3
valore non avrebbe potuto essere comunque acquisito dalla società datrice;
la sussistenza di un accordo tra le parti sociali volto a spalmare in misura proporzionale il relativo importo sulle voci degli altri indicatori, con conseguente illegittimità della scelta datoriale per violazione della riserva di contrattazione in materia di premio di produttività prevista all'art. 10, lett. l, del CCNL di settore.
pag. 7/16 c) le voci “reclami”, “codici 87”, “proposte di miglioramento” e “dati carta dei servizi . CP_3
A fronte, anche in questo caso, di un ritenuto accoglimento aprioristico del giudice alle asserzioni di , il signor lamenta l'omessa CP_2 Pt_1
valutazione, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, delle seguenti circostanze: la disponibilità in capo a dei dati Controparte_2
necessari per il calcolo delle voci premiali, pur avendo la stessa negato la loro titolarità, formulando, in ogni caso istanza di acquisizione dei relativi dati;
l'assenza di qualsivoglia rimando alla c.d. “Carta dei Servizi” nell'accordo del 2019 (o in quelli precedenti), né al doc. 2 pedissequamente richiamato nella parte motiva oggetto di impugnazione nelle 108 pagine;
tutto ciò a fronte della riserva di contrattazione ai sensi dell'art.10 lett.l del ccnl;
evidenzia come dal summenzionato accordo si possa chiaramente ricavare l'impegno assunto dalla società nel fornire i dati necessari per il calcolo del premio, a prescindere anche dall'intervento di Save s.p.a.
(anche qualora quest'ultima provveda a sospendere il rilevamento della carta dei servizi); la mancata imposizione da parte di della CP_3
sospensione del rilevamento della “Carta dei Servizi”.
Ribadisce l'erroneo convincimento del giudice sulla valutazione dei costi d'indagine di costumer satisfaction, non avendo fornito le ragioni per cui è addivenuto a tale constatata inutilità.
Evidenza che l'unico soggetto che ha tratto profitto dal mancato pagamento del premio di risultato è proprio Save s.p.a., società proprietaria della quota di maggioranza all'epoca dei fatti di . Controparte_2
Rileva che l' - Ente a cui tenta di attribuire a la CP_3 Controparte_2
scelta di aver sospeso l'attività di predisposizione della “carta dei servizi”,
pag. 8/16 allo scopo di sollevare da ogni responsabilità la propria controllante - non
“comunicava” alle società di gestione degli aeroporti di sospendere il rilevamento degli indicatori di qualità relativi alla carta dei servizi, ma meramente facoltizzava le imprese a svolgere tale attività, sul presupposto della scarsa significatività di quanto elaborato ai fini della complessiva valutazione dell'andamento dei servizi aeroportuali. In ogni caso, lo stesso
Ente provvedeva poi a comunicare la ripresa delle valutazioni delle voci relative alla “carta dei servizi” anche per il 2020, quali base per effettuare analisi fondate su elementi di concretezza, ragionevolezza e buon senso, pur senza alcun onere di pubblicazione.
Afferma come, in ogni caso, Save s.p.a. era nella disponibilità dei suddetti dati, non avendo mai cessato, nemmeno nei periodi di minima affluenza, di registrare le ragioni dei ritardi o di ricevere reclami o proposte di miglioramento;
sicché quanto raccolto per il calcolo dei parametri del premio di risultato, non andrebbe a perdere di significato con la riduzione dei passeggeri, dato che semplicemente andranno riparametrati sulla base della diminuzione di questi ultimi.
d) “audit di terze parti”
Anche per tale ultima voce, parte appellante deduce un palese erronea valutazione delle risultanze emerse nel precedente grado di giudizio, in ragione delle seguenti circostanze: la non corrispondenza di quanto statuito con la realtà fattuale, in quanto la voce veniva calcolata dalla società, pur a fronte di dati forniti da terzi, nella misura del 17,5%; l'imponderabilità dei dati giustificativi un tale riconoscimento parziale, a fronte di un'asserita riservatezza degli stessi, dunque non riproducibili in giudizio, nonostante l'istanza di esibizione;
l'inesistenza di un preteso criterio concordato in pag. 9/16 sede collettiva di determinazione dell'obiettivo da raggiungere, in assenza di qualsivoglia prova a supporto dell'avversaria deduzione.
2.2) Con riguardo al riconoscimento del parametro produttività lamenta quanto segue.
a) L'erronea applicazione del principio di buona fede in fase di esecuzione contrattuale ex art 1375 c.c..
Reputa erronea la decisione del primo giudice laddove non ha ritenuto sussistente una responsabilità in capo a rispetto agli Controparte_2
obblighi derivanti dall'accordo collettivo con riguardo alla regolamentazione del premio di risultato e, in particolare, dal principio generale di buona fede , che avrebbero invero dovuto portare al riconoscimento della voce premiale sulla base di una valutazione della qualità del servizio comunque prestato nel corso dell'anno 2020.
Osserva, con riguardo a tale ultimo aspetto, come l'unilaterale determinazione datoriale di negare l'emolumento economico, per effetto di una pretesa impossibilità di ottemperare alle previsioni contenute nell'accordo, violerebbe per l'appunto il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
la società avrebbe dovuto – contrariamento a quanto avvenuto nella specie – procedere all'individuazione di una modalità supplettiva più consona al rispetto della ratio dell'accordo collettivo, che permettesse cioè un'equa liquidazione del premio ai propri dipendenti .
b) Erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione dell'accordo del 14 ottobre 2019 nonché del principio in claris non fit interpretatio.
pag. 10/16 Deduce che l'erronea conclusione cui il primo giudice è giunto finirebbe, da un lato, per svuotare di contenuto le previsioni contrattuali di cui si invoca l'applicazione - che fanno menzione limitatamente al numero di unità di passeggeri - in pieno contrasto con il principio in claris non fit interpetatio. Dall'altro porterebbe a convalidare l'illegittima scelta datoriale di inserire il requisito delle migliaia di passeggeri, di cui non solo non vi è traccia nella clausola di riferimento ma altresì di chiara convenienza per sé stessa. Quanto alla prima affermazione, ritiene come la valutazione degli accordi precedenti quale criterio discretivo non possa in ogni caso contrastare con la chiarezza letterale della previsione collettiva dell'accordo del 2019. Sostiene come l'espresso rimando dei precedenti accordi aziendali al requisito delle migliaia di passeggeri precedenti ai fini del calcolo del parametro controverso, altro non è che palese dimostrazione del fatto che, con l'accordo del 2019, l'elisione di tale riferimento nella disciplina di cui si discute è il frutto di diverse ed insindacabili valutazioni negoziali delle parti sociali, e non già da una mera “svista” come sostenuto da controparte. Quanto alla seconda affermazione sostiene che le parti, al momento della contrattazione sull'accordo, non erano in possesso per il triennio successivo di dati certi sul traffico e sul numero di addetti dello scalo, ma di semplici proiezioni, come tali passibili di continue variazioni.
Pertanto, il calcolo del parametro sulla base del numero di unità di passeggeri - come si legge testualmente nell'accordo sul premio di risultato
- non lo rende “sempre necessariamente garantito”, come erroneamente sostenuto dal giudice di primo grado, ma semplicemente probabile il suo riconoscimento in condizioni ordinarie;
e ciò non è certo né illegittimo né contrario alla ratio dell'istituto e alla sua aleatorietà.
pag. 11/16 c) Sull'obbligo da parte di di rinegoziazione del Controparte_2
parametro di produttività a seguito delle norme che hanno ristretto la libertà di movimento nel corso del 2020.
La previsione del punto 2, lett. b), dell'accordo del 2019, è stata disattesa dalla società, sostenendo che la pandemia da “Covid” fu sì il motivo per cui venne emanata la normativa emergenziale, ma non la ragione precipua della drastica riduzione del traffico aereo e del flusso di passeggeri nell'anno 2020, dato che furono proprio delle previsioni “giuridiche” o
“regolamentari” (quali sono i D.P.C.M. con cui venne limitata la libertà di movimento) a determinare la flessione dei passeggeri;
sicché la società, in ottemperanza alla summenzionata previsione, avrebbe dovuto attivare la contrattazione per correggere le modalità di calcolo del parametro di produttività in senso più favorevole ai lavoratori come espressamente previsto dall'accordo, determinando dunque l'illegittimità del diniego del premio fatto sulla base dei parametri originari.
Sotto altro profilo, ritiene del tutto infondata l'avversa eccezione di carenza di legittimazione alla contestazione della violazione dell'accordo, non solo perché la stessa lede direttamente la propria posizione giuridica, ma anche perché la prospettazione di controparte (secondo la quale unico rimedio esperibile avverso tale tipologie lesive è riconosciuto in capo ai soli sindacati ex art. 28 stat. lav.) escluderebbe la tutela quegli stessi soggetti per cui la previsione era stata adottata, ovvero i lavoratori.
2.3) Col secondo motivo si duole della mancata ammissione delle prove istruttorie, tanto delle prove testimoniali quanto del rigetto delle avanzate richieste di esibizione ex art 210 c.p.c. di documentazione da parte dei
, per la quali ripropone le proprie richieste. Controparte_2
pag. 12/16 3) L'appello non merita accoglimento.
Con l'azione promossa il lavoratore mira ad ottenere il pagamento del premio, quindi, una tipica azione di adempimento.
A tale fine si duole di una serie di condotte inadempienti del datore di lavoro con le quali avrebbe impedito la rilevazione di una serie di dati pacificamente necessari per verificare i presupposti per il riconoscimento del premio e la determinazione della sua misura.
Vanno richiami, allora, i principi che fondano la domanda di adempimento a sensi dell'art.1453 c.c. per la quale è onere di colui che deduce essere creditore indicare la fonte del proprio diritto. Nel caso di specie la fonte era costituita dalla previsione contrattuale con la quale veniva riconoscimento il primo in ragione della ricorrenza di una serie di dati: solo allegando la loro esistenza, quindi, era possibile ritenere integrata l'allegazione del proprio credito.
Al contrario, nel caso di specie si verte in un caso esattamente opposto, ossia, in una situazione in cui la pressoché totale carenza di dati previsti dalla contrattazione collettiva, pacificamente mancanti, non consentiva di affermare l'esistenza del credito né la sua misura.
Nei termini ora prospettati, quindi, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “La clausola contrattuale che prevede, in un rapporto di lavoro, nella specie dirigenziale, l'erogazione di un "bonus" "basato su obiettivi di anno in anno concordati" non è suscettibile di integrazione in sede giudiziale.
Infatti, il lavoratore non può invocare la determinazione da parte del giudice ex art. 2099 cod. civ., che comunque presuppone l' esistenza del diritto all'elemento retributivo ulteriore, posto che non esiste l'obbligo del
pag. 13/16 datore alla corresponsione del compenso aggiuntivo "de quo", in mancanza di qualsiasi determinazione degli obiettivi condizionanti la spettanza del compenso;
non può darsi il ricorso all'art. 432 cod. proc. civ., in quanto la valutazione equitativa della prestazione ha per oggetto il valore economico e non la determinazione sull'esistenza della prestazione.”
(Sez. L, Sentenza n. 13953 del 16/06/2009, Rv. 608940 - 01).
In motivazione è stata chiarito che “Del resto, in mancanza degli elementi essenziali per la definizione dell'an stesso del diritto al bonus de quo (per la evidenziata indeterminatezza assoluta degli obiettivi, che "di anno in anno" si sarebbero dovuti concordare), legittimamente la Corte di merito ha escluso che, nella fattispecie, a tale mancanza si potesse sopperire con i rimedi integrativi invocati dal . Come questa Corte ha più volte CP_4
affermato "i principi di correttezza e buona fede - di cui agli artt. 1175 e
1375 cod. civ. - non creano obbligazioni autonome in capo al datore di lavoro, bensì rilevano "come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto (art. 1374 cod.civ.) ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata" (v. Cass. 10-4-
1996 n. 3351, Cass. 21-5-1998 n. 5091, Cass. 18-5-1999 n. 4818, Cass. 7-
7-1999 n. 7082, Cass. 29-3-2000 n. 3840, Cass. 14-9-2000 n. 12140, v. anche Cass. 24-10-1995 n. 11051), ed in specie "o come modalità di generico comportamento delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritti ed obblighi, oppure come comportamento dovuto in relazione a specifici obblighi di prestazione" (v. Cass. S.U. 29-5-
1993 n. 6031, Cass. 25-1-1996 n. 557, Cass. 29-5-1998 n. 5357, Cass. 13-
5-2004 n. 9141). La violazione di tali principi, quindi, "si configura solo
pag. 14/16 nell'ipotesi in cui vengano lesi diritti soggettivi già riconosciuti in base a norme di legge, riguardando le modalità di adempimento degli obblighi a tali diritti correlati. Le stesse regole non valgono, invece, a configurare obblighi aggiuntivi che non trovino, ai sensi dell'art. 1173 cod.civ. la loro fonte nel contratto, nel fatto illecito o in ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell'ordinamento giuridico" (v. Cass. 29-3-2007 n.
7731, Cass. 9-3-2005 n. 5140). Peraltro, una volta escluso (con accertamento di fatto del giudice del merito, come sopra congruamente motivato) l'obbligo del datore alla corresponsione del compenso aggiuntivo de quo (per il 1997, in mancanza di qualsiasi determinazione degli obiettivi condizionanti la spettanza stessa del compenso), il lavoratore non può invocare la determinazione da parte del giudice ex art.
2099 c.c., la quale comunque presuppone la esistenza del diritto all'elemento retributivo ulteriore de quo. Del pari, poi, legittimamente la
Corte territoriale ha escluso la possibilità del ricorso all'art. 432 c.p.c., in quanto, come questa Corte ha più volte precisato, "la valutazione equitativa della prestazione, rimessa al giudice del lavoro dall'art. 432 cod. proc. civ., ha per oggetto il valore economico di questa e non la determinazione in ordine alla sua esistenza, esigendo la norma che sia certo il diritto e non sia possibile determinare la somma dovuta" (v. fra le altre Cass. 18-4-2002 n. 5603).”.
Posto che è pacifico che i parametri in base ai quali verificare la sussistenza del diritto al premio non sono stati elaborati se non in modo del tutto parziale al fine di determinare la misura, ma anche ipotizzando che tale omissione sia riferibile al datore di lavoro la causa petendi
(inadempimento contrattuale che dà luogo al pagamento del premio nella pag. 15/16 sua interezza o nella misura di giustizia) non può essere accolto trattandosi, al più, di prospettare una perdita di chance (ad es. così Cass.
n.16583/22), allegazione mai articolata.
4) Le spese seguono la soccombenza venendo liquidate in base al valore di causa, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata liquidate in €.962,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 25 settembre 2025
Il Presidente estensore
UC SS
pag. 16/16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. pag. 4: “
1. reclami pax/mln pax: 10%;
2. codice 87 = numero dei ritardi nelle partenze dei velivoli: peso 10%;
3. CP_ formazione dsi 12 ore: peso 7%;
4. proposte di miglioramento: peso del 10%.
5. dati carta dei servizi peso del 10%;
6. oggetti non consentiti rinvenuti: peso del 10%; 7. “Tempi di processamento”: peso del 10%; 8. “TIP” del peso del 10%: peso 8%;
9. audit di terze parti : peso 25% suddiviso per il 70% SD ( =“sirius deficit”, ovvero non conformità gravi) e 30% NC (non conformità ordinarie) con obiettivo minimo da raggiungere ≥ 0 SD e ≥2 NC.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente rel.
Dr. NZ PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 13 aprile 2023 da
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Mason, giusta mandato allegato al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellante- contro
(già - C.F. e Controparte_1 Controparte_2
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. avv. P.IVA_1
AN De NZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea
BO, RT SI, FR FF e dal Prof. Avv. Raffaele De
UC JO, come da procura alle liti allegato in calce alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2 -appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 36/23 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: riconoscimento “premio di risultato”.
Causa trattata all'udienza del 25 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito: - in via principale accertare
e dichiarare il diritto del Sig. a vedere valutato e a ottenere Parte_1
da il riconoscimento del premio di risultato per Controparte_2
l'anno 2020.
Per l'effetto condannare ad attribuire per intero Controparte_2
il premio di risultato per l'anno 2020, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ovvero comunque a rivalutare i dati necessari per la determinazione del premio di risultato per l'anno 2020, e a liquidare il relativo premio nella misura corrispondente oltre a rivalutazione e interessi di mora.
Con vittoria di spese diritti e onorari di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore dell'odierno procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.
In via istruttoria:…”
Conclusioni per parte appellata: “In via principale Rigettarsi il ricorso in appello del sig. e le domande tutte con il medesimo azionate così, Pt_1
per l'effetto, confermando l'impugnata sentenza.
Spese di giudizio integralmente rifuse.
pag. 2/16 In via istruttoria…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 aprile 2023 - Parte_1
dipendente di (già Controparte_1 Controparte_2
dall'1.01.2015 al 31.05.2021 con mansioni di tecnico operativo presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia - ha impugnato la sentenza n. 36/23 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia con la quale ha rigettato la sua domanda di condanna della al pagamento del Controparte_2
premio di risultato per l'anno 2020 (ovvero il suo pagamento nella diversa misura ritenuta di giustizia), o a rivalutare i dati necessari per la determinazione del premio di risultato per l'anno 2020, e a liquidare il relativo premio.
Con memoria depositata il 27 settembre 2024 si è costituita la società appellata chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di un rinvio per ragioni di carattere organizzativo è stata discussa all'udienza del 25 settembre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice lagunare ha ritenuto infondate le pretese del ricorrente, relativamente al premio di risultato per l'anno 2020, fatta valere sulla scorta della previsione dell'accordo aziendale stipulato tra la società e le organizzazioni sindacali del 14 ottobre 2019, per un ammontare complessivo pari ad €.2.140,00, oltre ai voucher pari ad € 40,00 per acquisti convenzionali.
Ha ritenuto non condivisibili le argomentazioni del lavoratore circa una pretesa violazione - ascrivibile all'odierna appellata – degli obblighi pag. 3/16 contrattuali derivanti dall'accordo sindacale, nonché del dovere di buona fede nell'esecuzione dello stesso, per effetto di una errata ed illegittima valutazione dei sottesi obiettivi di qualità e produttività, tale da non aver determinato l'insorgenza dello stesso.
Al riguardo ha ricordato che il riconoscimento del premio era determinato da tre parametri.
Quanto al parametro qualità, esso era fissato in base a 9 indicatori (art. 2, lett. a, dell'accordo 14 ottobre 20191) precisando che: a) erano oggetto di rilevazione interna da parte di solamente i parametri, Controparte_2
“TIP”, “tempi di processamento” e “formazione; quest'ultimo, peraltro, non era stato attributo per mancato raggiungimento delle 12 ore minime previste a causa dell'emergenza sanitaria;
b) il parametro “audit di terze parti” non era stato assegnato “…per mancanza dei dati all' esito di controlli sull'operato dei dipendenti di demandati Controparte_2
a Società ed Enti terzi”; c) il parametro “oggetti non consentiti rinvenuti” era stato invero annullato già nella reportistica di fine anno 2019 da parte di d'intesa tra le parti sociali “di spalmare il relativo importo CP_3
proporzionalmente sulle voci degli altri indicatori.”; d) Il valore “ispezioni
deriva dal verbale di ispezione della Direzione Security Enac;
e) i CP_3
parametri “reclami”, “codici 87”, “proposte di miglioramento” e “dati carta dei servizi ” erano, quanto alla loro rilevazione e relativa CP_3
gestione, riconducibili esclusivamente nell'alveo di competenza del gestore dell'aeroporto veneziano (Save S.p.a.) in ossequio a quanto previsto dal pag. 4/16 Codice della Navigazione e dalle indicazioni operative di (doc. 02 CP_3
resist). Ha puntualizzato che l'assenza, ad ogni modo, era legata alla
“sospensione da parte di Save a marzo 2020 dell' attività di rilevazione degli indicatori e delle indagini di customer satisfaction, considerata, vista la drastica riduzione dei voli causa Covid, un costo rilevante e assolutamente inutile.”
Con riferimento poi al parametro produttività, ha ritenuto corretta l'interpretazione “restrittiva” proposta dalla società secondo la quale le parti sociali, nella clausola dell'accordo in cui si indicava il “numero di passeggeri” come numeratore da rapportare al numero di addetti full-time equivalenti medi nell'anno di riferimento ai fini di calcolo del predetto parametro, avesser inteso riferirsi alle “migliaia di passeggeri, e non già al numero di passeggeri, ovvero al numero effettivo dei viaggiatori dello scalo, nel senso di unità, secondo quanto sostenuto dal ricorrente.”.
Ha affermato non solo che era assente un dato testuale riferito alle
“migliaia” nell'accordo oggetto di causa (a dispetto della corrispondente clausola dei precedenti accordi), ma altresì in ragione della circostanza per la quale le parti sociali, quando avevano inteso far riferimento ad un parametro diverso dalle unità di passeggeri, lo avevano fatto espressamente, come per la valutazione dei reclami, prevista in base al rapporto “reclami pax/mln pax” ( = rapporto tra i reclami dei passeggeri e i milioni di passeggeri transitati). Una diversa interpretazione avrebbe comportato un valore di gran lunga superiore al 60,01% e ne deriverebbe dunque la vanificazione dell' effettività della stima della produttività aziendale annua in quanto almeno il 50% del premio di risultato sarebbe pag. 5/16 sempre garantito in contrasto con il carattere aleatorio insito nella natura dell' emolumento.
Il terzo parametro era dato dalla personalizzazione del punteggio sulla base del dato della presenza individuale con due indicatori (“giorni” e “durata media”). Sulla scorta dei superiori rilievi non è stato preso in esame.
2) Con il primo motivo di gravame si duole della decisione il signor Pt_1
per aver affermato che in assenza del dato sul raggiungimento della soglia percentuale del parametro “qualità”, utile ai fini della maturazione del diritto al premio di risultato, a seguito della unilaterale sospensione della rilevazione nel corso del 2020, giustificava il mancato riconoscimento della corrispondente voce del premio di risultato in quanto il dato era stato considerato “non rilevato”.
2.1) Con riferimento a tale specifico parametro afferma che la voce era rilevabile da controparte, ma l'aveva omessa, e che Controparte_2
dalla rilevazione avrebbe dovuto conseguire la statuizione che il punteggio del 10% da riconoscere ai lavoratori, privi di alcuna possibilità di accertare il dato. Ciò era affermato anche in base al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Prende in esame, quindi, le singole voci determinative del parametro in esame.
a) “tempi di processamento” e “formazione”
Con riferimento alla voce “tempi di processamento” valeva quanto appena dedotto.
Con riferimento alla voce “formazione”: A) evidenzia, parimenti, una decisione della società non soltanto del tutto discrezionale nel determinare l'ammontare del monte orario di aggiornamento in 12 ore, non essendo pag. 6/16 intervenuto - a dispetto di quanto essa prospettava - alcuna documentazione o riferimento normativo che dimostrasse la sussistenza di un tale obbligo, ma anche vessatoria nei confronti dei propri dipendenti, non essendo stata predisposta nell'anno di causa la necessaria organizzazione per il conseguimento della necessaria formazione o, perlomeno, provveduto alla rimodulazione del monte ore formative sulla base di un obbiettivo effettivamente realizzabile nell'ottica dell'emergenza sanitaria;
B) nessuna interruzione dei corsi formativi periodici da parte di era avvenuta, atteso che dalla comunicazione dell'11 marzo 2020 CP_3
l'Ente si era limitato a prorogare la validità degli attestati dei corsi di formazione prevedenti modalità di formazione teorico/pratica, senza però provvedere nel senso dell'asserita sospensione, quanto piuttosto ad una limitazione di tali momenti formativi nel rispetto della normativa emergenziale all'epoca prevista.
b) “oggetti non consentiti rinvenuti”
Si duole di un'apodittica condivisione da parte del primo giudice delle affermazioni avversarie svolte, posto che nulla aveva Controparte_2
allegato e dimostrato in ordine alle seguenti circostanze: l'annullamento dell'indicatore per volontà di o le ragioni per le quali il suddetto CP_3
valore non avrebbe potuto essere comunque acquisito dalla società datrice;
la sussistenza di un accordo tra le parti sociali volto a spalmare in misura proporzionale il relativo importo sulle voci degli altri indicatori, con conseguente illegittimità della scelta datoriale per violazione della riserva di contrattazione in materia di premio di produttività prevista all'art. 10, lett. l, del CCNL di settore.
pag. 7/16 c) le voci “reclami”, “codici 87”, “proposte di miglioramento” e “dati carta dei servizi . CP_3
A fronte, anche in questo caso, di un ritenuto accoglimento aprioristico del giudice alle asserzioni di , il signor lamenta l'omessa CP_2 Pt_1
valutazione, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, delle seguenti circostanze: la disponibilità in capo a dei dati Controparte_2
necessari per il calcolo delle voci premiali, pur avendo la stessa negato la loro titolarità, formulando, in ogni caso istanza di acquisizione dei relativi dati;
l'assenza di qualsivoglia rimando alla c.d. “Carta dei Servizi” nell'accordo del 2019 (o in quelli precedenti), né al doc. 2 pedissequamente richiamato nella parte motiva oggetto di impugnazione nelle 108 pagine;
tutto ciò a fronte della riserva di contrattazione ai sensi dell'art.10 lett.l del ccnl;
evidenzia come dal summenzionato accordo si possa chiaramente ricavare l'impegno assunto dalla società nel fornire i dati necessari per il calcolo del premio, a prescindere anche dall'intervento di Save s.p.a.
(anche qualora quest'ultima provveda a sospendere il rilevamento della carta dei servizi); la mancata imposizione da parte di della CP_3
sospensione del rilevamento della “Carta dei Servizi”.
Ribadisce l'erroneo convincimento del giudice sulla valutazione dei costi d'indagine di costumer satisfaction, non avendo fornito le ragioni per cui è addivenuto a tale constatata inutilità.
Evidenza che l'unico soggetto che ha tratto profitto dal mancato pagamento del premio di risultato è proprio Save s.p.a., società proprietaria della quota di maggioranza all'epoca dei fatti di . Controparte_2
Rileva che l' - Ente a cui tenta di attribuire a la CP_3 Controparte_2
scelta di aver sospeso l'attività di predisposizione della “carta dei servizi”,
pag. 8/16 allo scopo di sollevare da ogni responsabilità la propria controllante - non
“comunicava” alle società di gestione degli aeroporti di sospendere il rilevamento degli indicatori di qualità relativi alla carta dei servizi, ma meramente facoltizzava le imprese a svolgere tale attività, sul presupposto della scarsa significatività di quanto elaborato ai fini della complessiva valutazione dell'andamento dei servizi aeroportuali. In ogni caso, lo stesso
Ente provvedeva poi a comunicare la ripresa delle valutazioni delle voci relative alla “carta dei servizi” anche per il 2020, quali base per effettuare analisi fondate su elementi di concretezza, ragionevolezza e buon senso, pur senza alcun onere di pubblicazione.
Afferma come, in ogni caso, Save s.p.a. era nella disponibilità dei suddetti dati, non avendo mai cessato, nemmeno nei periodi di minima affluenza, di registrare le ragioni dei ritardi o di ricevere reclami o proposte di miglioramento;
sicché quanto raccolto per il calcolo dei parametri del premio di risultato, non andrebbe a perdere di significato con la riduzione dei passeggeri, dato che semplicemente andranno riparametrati sulla base della diminuzione di questi ultimi.
d) “audit di terze parti”
Anche per tale ultima voce, parte appellante deduce un palese erronea valutazione delle risultanze emerse nel precedente grado di giudizio, in ragione delle seguenti circostanze: la non corrispondenza di quanto statuito con la realtà fattuale, in quanto la voce veniva calcolata dalla società, pur a fronte di dati forniti da terzi, nella misura del 17,5%; l'imponderabilità dei dati giustificativi un tale riconoscimento parziale, a fronte di un'asserita riservatezza degli stessi, dunque non riproducibili in giudizio, nonostante l'istanza di esibizione;
l'inesistenza di un preteso criterio concordato in pag. 9/16 sede collettiva di determinazione dell'obiettivo da raggiungere, in assenza di qualsivoglia prova a supporto dell'avversaria deduzione.
2.2) Con riguardo al riconoscimento del parametro produttività lamenta quanto segue.
a) L'erronea applicazione del principio di buona fede in fase di esecuzione contrattuale ex art 1375 c.c..
Reputa erronea la decisione del primo giudice laddove non ha ritenuto sussistente una responsabilità in capo a rispetto agli Controparte_2
obblighi derivanti dall'accordo collettivo con riguardo alla regolamentazione del premio di risultato e, in particolare, dal principio generale di buona fede , che avrebbero invero dovuto portare al riconoscimento della voce premiale sulla base di una valutazione della qualità del servizio comunque prestato nel corso dell'anno 2020.
Osserva, con riguardo a tale ultimo aspetto, come l'unilaterale determinazione datoriale di negare l'emolumento economico, per effetto di una pretesa impossibilità di ottemperare alle previsioni contenute nell'accordo, violerebbe per l'appunto il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
la società avrebbe dovuto – contrariamento a quanto avvenuto nella specie – procedere all'individuazione di una modalità supplettiva più consona al rispetto della ratio dell'accordo collettivo, che permettesse cioè un'equa liquidazione del premio ai propri dipendenti .
b) Erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione dell'accordo del 14 ottobre 2019 nonché del principio in claris non fit interpretatio.
pag. 10/16 Deduce che l'erronea conclusione cui il primo giudice è giunto finirebbe, da un lato, per svuotare di contenuto le previsioni contrattuali di cui si invoca l'applicazione - che fanno menzione limitatamente al numero di unità di passeggeri - in pieno contrasto con il principio in claris non fit interpetatio. Dall'altro porterebbe a convalidare l'illegittima scelta datoriale di inserire il requisito delle migliaia di passeggeri, di cui non solo non vi è traccia nella clausola di riferimento ma altresì di chiara convenienza per sé stessa. Quanto alla prima affermazione, ritiene come la valutazione degli accordi precedenti quale criterio discretivo non possa in ogni caso contrastare con la chiarezza letterale della previsione collettiva dell'accordo del 2019. Sostiene come l'espresso rimando dei precedenti accordi aziendali al requisito delle migliaia di passeggeri precedenti ai fini del calcolo del parametro controverso, altro non è che palese dimostrazione del fatto che, con l'accordo del 2019, l'elisione di tale riferimento nella disciplina di cui si discute è il frutto di diverse ed insindacabili valutazioni negoziali delle parti sociali, e non già da una mera “svista” come sostenuto da controparte. Quanto alla seconda affermazione sostiene che le parti, al momento della contrattazione sull'accordo, non erano in possesso per il triennio successivo di dati certi sul traffico e sul numero di addetti dello scalo, ma di semplici proiezioni, come tali passibili di continue variazioni.
Pertanto, il calcolo del parametro sulla base del numero di unità di passeggeri - come si legge testualmente nell'accordo sul premio di risultato
- non lo rende “sempre necessariamente garantito”, come erroneamente sostenuto dal giudice di primo grado, ma semplicemente probabile il suo riconoscimento in condizioni ordinarie;
e ciò non è certo né illegittimo né contrario alla ratio dell'istituto e alla sua aleatorietà.
pag. 11/16 c) Sull'obbligo da parte di di rinegoziazione del Controparte_2
parametro di produttività a seguito delle norme che hanno ristretto la libertà di movimento nel corso del 2020.
La previsione del punto 2, lett. b), dell'accordo del 2019, è stata disattesa dalla società, sostenendo che la pandemia da “Covid” fu sì il motivo per cui venne emanata la normativa emergenziale, ma non la ragione precipua della drastica riduzione del traffico aereo e del flusso di passeggeri nell'anno 2020, dato che furono proprio delle previsioni “giuridiche” o
“regolamentari” (quali sono i D.P.C.M. con cui venne limitata la libertà di movimento) a determinare la flessione dei passeggeri;
sicché la società, in ottemperanza alla summenzionata previsione, avrebbe dovuto attivare la contrattazione per correggere le modalità di calcolo del parametro di produttività in senso più favorevole ai lavoratori come espressamente previsto dall'accordo, determinando dunque l'illegittimità del diniego del premio fatto sulla base dei parametri originari.
Sotto altro profilo, ritiene del tutto infondata l'avversa eccezione di carenza di legittimazione alla contestazione della violazione dell'accordo, non solo perché la stessa lede direttamente la propria posizione giuridica, ma anche perché la prospettazione di controparte (secondo la quale unico rimedio esperibile avverso tale tipologie lesive è riconosciuto in capo ai soli sindacati ex art. 28 stat. lav.) escluderebbe la tutela quegli stessi soggetti per cui la previsione era stata adottata, ovvero i lavoratori.
2.3) Col secondo motivo si duole della mancata ammissione delle prove istruttorie, tanto delle prove testimoniali quanto del rigetto delle avanzate richieste di esibizione ex art 210 c.p.c. di documentazione da parte dei
, per la quali ripropone le proprie richieste. Controparte_2
pag. 12/16 3) L'appello non merita accoglimento.
Con l'azione promossa il lavoratore mira ad ottenere il pagamento del premio, quindi, una tipica azione di adempimento.
A tale fine si duole di una serie di condotte inadempienti del datore di lavoro con le quali avrebbe impedito la rilevazione di una serie di dati pacificamente necessari per verificare i presupposti per il riconoscimento del premio e la determinazione della sua misura.
Vanno richiami, allora, i principi che fondano la domanda di adempimento a sensi dell'art.1453 c.c. per la quale è onere di colui che deduce essere creditore indicare la fonte del proprio diritto. Nel caso di specie la fonte era costituita dalla previsione contrattuale con la quale veniva riconoscimento il primo in ragione della ricorrenza di una serie di dati: solo allegando la loro esistenza, quindi, era possibile ritenere integrata l'allegazione del proprio credito.
Al contrario, nel caso di specie si verte in un caso esattamente opposto, ossia, in una situazione in cui la pressoché totale carenza di dati previsti dalla contrattazione collettiva, pacificamente mancanti, non consentiva di affermare l'esistenza del credito né la sua misura.
Nei termini ora prospettati, quindi, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “La clausola contrattuale che prevede, in un rapporto di lavoro, nella specie dirigenziale, l'erogazione di un "bonus" "basato su obiettivi di anno in anno concordati" non è suscettibile di integrazione in sede giudiziale.
Infatti, il lavoratore non può invocare la determinazione da parte del giudice ex art. 2099 cod. civ., che comunque presuppone l' esistenza del diritto all'elemento retributivo ulteriore, posto che non esiste l'obbligo del
pag. 13/16 datore alla corresponsione del compenso aggiuntivo "de quo", in mancanza di qualsiasi determinazione degli obiettivi condizionanti la spettanza del compenso;
non può darsi il ricorso all'art. 432 cod. proc. civ., in quanto la valutazione equitativa della prestazione ha per oggetto il valore economico e non la determinazione sull'esistenza della prestazione.”
(Sez. L, Sentenza n. 13953 del 16/06/2009, Rv. 608940 - 01).
In motivazione è stata chiarito che “Del resto, in mancanza degli elementi essenziali per la definizione dell'an stesso del diritto al bonus de quo (per la evidenziata indeterminatezza assoluta degli obiettivi, che "di anno in anno" si sarebbero dovuti concordare), legittimamente la Corte di merito ha escluso che, nella fattispecie, a tale mancanza si potesse sopperire con i rimedi integrativi invocati dal . Come questa Corte ha più volte CP_4
affermato "i principi di correttezza e buona fede - di cui agli artt. 1175 e
1375 cod. civ. - non creano obbligazioni autonome in capo al datore di lavoro, bensì rilevano "come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto (art. 1374 cod.civ.) ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata" (v. Cass. 10-4-
1996 n. 3351, Cass. 21-5-1998 n. 5091, Cass. 18-5-1999 n. 4818, Cass. 7-
7-1999 n. 7082, Cass. 29-3-2000 n. 3840, Cass. 14-9-2000 n. 12140, v. anche Cass. 24-10-1995 n. 11051), ed in specie "o come modalità di generico comportamento delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritti ed obblighi, oppure come comportamento dovuto in relazione a specifici obblighi di prestazione" (v. Cass. S.U. 29-5-
1993 n. 6031, Cass. 25-1-1996 n. 557, Cass. 29-5-1998 n. 5357, Cass. 13-
5-2004 n. 9141). La violazione di tali principi, quindi, "si configura solo
pag. 14/16 nell'ipotesi in cui vengano lesi diritti soggettivi già riconosciuti in base a norme di legge, riguardando le modalità di adempimento degli obblighi a tali diritti correlati. Le stesse regole non valgono, invece, a configurare obblighi aggiuntivi che non trovino, ai sensi dell'art. 1173 cod.civ. la loro fonte nel contratto, nel fatto illecito o in ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell'ordinamento giuridico" (v. Cass. 29-3-2007 n.
7731, Cass. 9-3-2005 n. 5140). Peraltro, una volta escluso (con accertamento di fatto del giudice del merito, come sopra congruamente motivato) l'obbligo del datore alla corresponsione del compenso aggiuntivo de quo (per il 1997, in mancanza di qualsiasi determinazione degli obiettivi condizionanti la spettanza stessa del compenso), il lavoratore non può invocare la determinazione da parte del giudice ex art.
2099 c.c., la quale comunque presuppone la esistenza del diritto all'elemento retributivo ulteriore de quo. Del pari, poi, legittimamente la
Corte territoriale ha escluso la possibilità del ricorso all'art. 432 c.p.c., in quanto, come questa Corte ha più volte precisato, "la valutazione equitativa della prestazione, rimessa al giudice del lavoro dall'art. 432 cod. proc. civ., ha per oggetto il valore economico di questa e non la determinazione in ordine alla sua esistenza, esigendo la norma che sia certo il diritto e non sia possibile determinare la somma dovuta" (v. fra le altre Cass. 18-4-2002 n. 5603).”.
Posto che è pacifico che i parametri in base ai quali verificare la sussistenza del diritto al premio non sono stati elaborati se non in modo del tutto parziale al fine di determinare la misura, ma anche ipotizzando che tale omissione sia riferibile al datore di lavoro la causa petendi
(inadempimento contrattuale che dà luogo al pagamento del premio nella pag. 15/16 sua interezza o nella misura di giustizia) non può essere accolto trattandosi, al più, di prospettare una perdita di chance (ad es. così Cass.
n.16583/22), allegazione mai articolata.
4) Le spese seguono la soccombenza venendo liquidate in base al valore di causa, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata liquidate in €.962,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 25 settembre 2025
Il Presidente estensore
UC SS
pag. 16/16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. pag. 4: “
1. reclami pax/mln pax: 10%;
2. codice 87 = numero dei ritardi nelle partenze dei velivoli: peso 10%;
3. CP_ formazione dsi 12 ore: peso 7%;
4. proposte di miglioramento: peso del 10%.
5. dati carta dei servizi peso del 10%;
6. oggetti non consentiti rinvenuti: peso del 10%; 7. “Tempi di processamento”: peso del 10%; 8. “TIP” del peso del 10%: peso 8%;
9. audit di terze parti : peso 25% suddiviso per il 70% SD ( =“sirius deficit”, ovvero non conformità gravi) e 30% NC (non conformità ordinarie) con obiettivo minimo da raggiungere ≥ 0 SD e ≥2 NC.”