CASS
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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- 1. Alla Consulta la richiesta di aggiungere altro caso di differimento quando la vita carceraria è disumanaAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AO SI AN DI UR R.G.N. 27357/2025 IN US SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 04/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Marco Dall’Olio, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di XXXXXXXXXX, finalizzata a ottenere il beneficio penitenziario del differimento della pena per gravi motivi di salute (ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen.) nelle forme della detenzione domiciliare (ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 ter, l. 26 luglio 1975, n.354 – Ord. pen.).
2. Avverso tale ordinanzaXXXX, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) ed erronea esclusione della grave incompatibilità tra lo stato di salute del detenuto e il regime detentivo carcerario. Ci si duole che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto delle gravi condizioni di salute del condannato e dell’ultima relazione del 27 giugno 2025 negativa sottoscritta dal medico dell’Istituto, che ha certificato la possibilità di un peggioramento improvviso e imprevedibile delle stesse e la loro incompatibilità con il regime carcerario.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa denuncia vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze sanitarie e in particolare mancata valorizzazione della relazione medica penitenziaria e incongrua preferenza per la lettera di dimissione ospedaliera del 5 maggio 2025, che rappresentava non una certificazione di guarigione, bensì una valutazione clinica provvisoria, dopo un evento coronarico acuto di estrema gravità, limitata all’avvenuta stabilizzazione del paziente in esito all’intervento d’urgenza eseguito nei giorni precedenti. Si rileva che tale documento non tiene conto del decorso successivo e delle indicazioni specialistiche allora impartite, la cui osservanza andava sicuramente monitorata. Lamenta la difesa l’omesso esame di un elemento decisivo quale la relazione clinica più recente e riferita al contesto penitenziario concreto, che ha comportato una motivazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 4525 Anno 2026 Presidente: CC CO Relatore: DI UR AN Data Udienza: 03/12/2025 apparente, in cui la compatibilità del regime carcerario è fondata su dati risalenti e parziali, disancorati dalla concreta evoluzione clinica del detenuto.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione ci si duole della violazione dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., per omessa assunzione di perizia medico-legale. Si rileva che il condannato è affetto da patologie cardiovascolari di rilevante gravità, tra cui una malattia coronarica trivasale con occlusione cronica dell’arteria circonflessa e della coronaria destra, già responsabile di un episodio ischemico acuto, complicato da shock cardiogeno e trattato d’urgenza con angioplastica e posizionamento di stent;
e che a tale condizione si aggiungono una disfunzione ventricolare sinistra e diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico e dislipidemia, in un contesto clinico che impone un controllo specialistico continuativo. Ci si duole che, a fronte di tale complessità sanitaria, il Tribunale abbia ritenuto di decidere sulla sola base dei due documenti sopra indicati, astenendosi dall’acquisire un accertamento tecnico peritale atto a verificare in modo rigoroso la reale compatibilità tra lo stato di salute del detenuto e il contesto detentivo. Il difensore, alla luce di tali censure, insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato in base a quanto di seguito specificato.
2. Va, preliminarmente, osservato che: - la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.); - quindi, a fronte di una richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e alla possibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili;
- il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e di difesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza;
- di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorché sintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto emersi dagli atti del procedimento. Questa Corte ha, inoltre, sottolineato che: - ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la 2 malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Nobile Antonino, Rv. 276413); - il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco Francesco, Rv. 276948); - il tribunale di sorveglianza, ove ritenga che il rinvio dell'esecuzione della pena invocato per motivi di salute non possa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata (Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015, Chilà, Rv. 264894).
3. Passando al caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha fatto buon governo di tali principi di diritto. Invero, detto Tribunale dà atto che il rigetto della richiesta di differimento provvisorio ed urgente del Magistrato di sorveglianza di Roma risulta fondato su una lettera di dimissione ospedaliera del 5 maggio 2025 e quindi su una valutazione clinica provvisoria, dopo un evento coronarico acuto di estrema gravità, limitata all’avvenuta stabilizzazione del paziente in esito all’intervento d’urgenza eseguito nei giorni precedenti. Rileva, inoltre, che la relazione sanitaria datata 27 giugno 2025, pervenuta prima dell’udienza fissata per il 4 luglio 2025, a firma del dott. Antonio Corpaci, nella quale si parla di attuali condizioni di salute del paziente mediocri, suscettibili di peggioramento improvviso ed imprevedibile, necessitanti di costanti contatti con le strutture sanitarie territoriali e incompatibili col regime carcerario a causa delle gravi patologie, non riscontra le richieste di esso Tribunale, non dando conto del monitoraggio del paziente detenuto dopo la dimissione ospedaliera sulla scorta delle indicazioni contenute nella lettera di dimissione, e non fornendo alcuna informazione circa i valori pressori e lipidici del paziente, la visita diabetologica e l’adesione alla terapia. Osserva che, pur essendo gravi le condizioni di salute del condannato, affetto da cardiopatia ischemica cronica e diabetico, non per questo devono ritenersi incompatibili con il regime carcerario, in assenza dei dovuti accertamenti e di una valutazione differenziata del paziente, invitando per una collaborazione a tale riguardo tutti gli enti coinvolti, compresa l’area sanitaria dell’ASL di Roma. Quindi, pur ritenendo carente la relazione ultima della Direzione sanitaria e non aggiornata la lettera di dimissione ospedaliera, a fronte della segnalazione di condizioni di salute allarmanti del paziente non approfondite, non ritiene di disporre alcuna perizia. Non solo disattendendo i principi summenzionati, ma incorrendo, altresì, in illogicità e contraddittorietà motivazionali. Detto iter motivazionale trascura, inoltre, che, ai sensi degli artt. 27, comma 3, e 32 Cost., la valutazione sull’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di una persona gravemente ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante, debba essere effettuata comparativamente, tenendo conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione;
valutazione, questa, che comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità 3 dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al suddetto (Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478; in senso conforme Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà Gaetano Vincenzo, Rv. 274879).
4. Si impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio, rispettoso dei principi sopra indicati. Va disposto l’oscuramento, concernendo il presente provvedimento le condizioni di salute del condannato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di roma Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN DI UR CO CC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Marco Dall’Olio, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di XXXXXXXXXX, finalizzata a ottenere il beneficio penitenziario del differimento della pena per gravi motivi di salute (ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen.) nelle forme della detenzione domiciliare (ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 ter, l. 26 luglio 1975, n.354 – Ord. pen.).
2. Avverso tale ordinanzaXXXX, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) ed erronea esclusione della grave incompatibilità tra lo stato di salute del detenuto e il regime detentivo carcerario. Ci si duole che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto delle gravi condizioni di salute del condannato e dell’ultima relazione del 27 giugno 2025 negativa sottoscritta dal medico dell’Istituto, che ha certificato la possibilità di un peggioramento improvviso e imprevedibile delle stesse e la loro incompatibilità con il regime carcerario.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa denuncia vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze sanitarie e in particolare mancata valorizzazione della relazione medica penitenziaria e incongrua preferenza per la lettera di dimissione ospedaliera del 5 maggio 2025, che rappresentava non una certificazione di guarigione, bensì una valutazione clinica provvisoria, dopo un evento coronarico acuto di estrema gravità, limitata all’avvenuta stabilizzazione del paziente in esito all’intervento d’urgenza eseguito nei giorni precedenti. Si rileva che tale documento non tiene conto del decorso successivo e delle indicazioni specialistiche allora impartite, la cui osservanza andava sicuramente monitorata. Lamenta la difesa l’omesso esame di un elemento decisivo quale la relazione clinica più recente e riferita al contesto penitenziario concreto, che ha comportato una motivazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 4525 Anno 2026 Presidente: CC CO Relatore: DI UR AN Data Udienza: 03/12/2025 apparente, in cui la compatibilità del regime carcerario è fondata su dati risalenti e parziali, disancorati dalla concreta evoluzione clinica del detenuto.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione ci si duole della violazione dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., per omessa assunzione di perizia medico-legale. Si rileva che il condannato è affetto da patologie cardiovascolari di rilevante gravità, tra cui una malattia coronarica trivasale con occlusione cronica dell’arteria circonflessa e della coronaria destra, già responsabile di un episodio ischemico acuto, complicato da shock cardiogeno e trattato d’urgenza con angioplastica e posizionamento di stent;
e che a tale condizione si aggiungono una disfunzione ventricolare sinistra e diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico e dislipidemia, in un contesto clinico che impone un controllo specialistico continuativo. Ci si duole che, a fronte di tale complessità sanitaria, il Tribunale abbia ritenuto di decidere sulla sola base dei due documenti sopra indicati, astenendosi dall’acquisire un accertamento tecnico peritale atto a verificare in modo rigoroso la reale compatibilità tra lo stato di salute del detenuto e il contesto detentivo. Il difensore, alla luce di tali censure, insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato in base a quanto di seguito specificato.
2. Va, preliminarmente, osservato che: - la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.); - quindi, a fronte di una richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e alla possibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili;
- il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e di difesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza;
- di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorché sintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto emersi dagli atti del procedimento. Questa Corte ha, inoltre, sottolineato che: - ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la 2 malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Nobile Antonino, Rv. 276413); - il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco Francesco, Rv. 276948); - il tribunale di sorveglianza, ove ritenga che il rinvio dell'esecuzione della pena invocato per motivi di salute non possa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata (Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015, Chilà, Rv. 264894).
3. Passando al caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha fatto buon governo di tali principi di diritto. Invero, detto Tribunale dà atto che il rigetto della richiesta di differimento provvisorio ed urgente del Magistrato di sorveglianza di Roma risulta fondato su una lettera di dimissione ospedaliera del 5 maggio 2025 e quindi su una valutazione clinica provvisoria, dopo un evento coronarico acuto di estrema gravità, limitata all’avvenuta stabilizzazione del paziente in esito all’intervento d’urgenza eseguito nei giorni precedenti. Rileva, inoltre, che la relazione sanitaria datata 27 giugno 2025, pervenuta prima dell’udienza fissata per il 4 luglio 2025, a firma del dott. Antonio Corpaci, nella quale si parla di attuali condizioni di salute del paziente mediocri, suscettibili di peggioramento improvviso ed imprevedibile, necessitanti di costanti contatti con le strutture sanitarie territoriali e incompatibili col regime carcerario a causa delle gravi patologie, non riscontra le richieste di esso Tribunale, non dando conto del monitoraggio del paziente detenuto dopo la dimissione ospedaliera sulla scorta delle indicazioni contenute nella lettera di dimissione, e non fornendo alcuna informazione circa i valori pressori e lipidici del paziente, la visita diabetologica e l’adesione alla terapia. Osserva che, pur essendo gravi le condizioni di salute del condannato, affetto da cardiopatia ischemica cronica e diabetico, non per questo devono ritenersi incompatibili con il regime carcerario, in assenza dei dovuti accertamenti e di una valutazione differenziata del paziente, invitando per una collaborazione a tale riguardo tutti gli enti coinvolti, compresa l’area sanitaria dell’ASL di Roma. Quindi, pur ritenendo carente la relazione ultima della Direzione sanitaria e non aggiornata la lettera di dimissione ospedaliera, a fronte della segnalazione di condizioni di salute allarmanti del paziente non approfondite, non ritiene di disporre alcuna perizia. Non solo disattendendo i principi summenzionati, ma incorrendo, altresì, in illogicità e contraddittorietà motivazionali. Detto iter motivazionale trascura, inoltre, che, ai sensi degli artt. 27, comma 3, e 32 Cost., la valutazione sull’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di una persona gravemente ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante, debba essere effettuata comparativamente, tenendo conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione;
valutazione, questa, che comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità 3 dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al suddetto (Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478; in senso conforme Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà Gaetano Vincenzo, Rv. 274879).
4. Si impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio, rispettoso dei principi sopra indicati. Va disposto l’oscuramento, concernendo il presente provvedimento le condizioni di salute del condannato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di roma Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN DI UR CO CC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4