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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 17/07/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 263/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BOSCHINI ELENA ed elettivamente domiciliati in LOC. LA
MALADIERE, 1 11020 SAINT CHRISTOPHE presso lo studio dell'avv. BOSCHINI ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, accertata l'impossibilità di ricostituzione dell'unione coniugale tra i ricorrenti, Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle premesse,
con relativo ordine all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Aosta di annotazione negli appositi registri, alle condizioni di seguito indicate:
CONDIZIONI
pagina 1 di 5 1) I coniugi vivranno separati, senza interferire l'uno nella vita dell'altro, con facoltà di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno;
2) I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunziano al reciproco mantenimento;
3) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre;
4) Il figlio manterrà un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori dai quali riceverà cura, educazione ed istruzione in modo paritario;
5) Il padre, salvo diverso accordo tra i coniugi, potrà tenere il figlio presso di sé due sere a settimana, dall'uscita da scuola sino alla mattina seguente quando lo riaccompagnerà a scuola. I giorni verranno stabiliti di comune accordo sulla base dei turni lavorativi della madre (quando la NO dovrà svolgere il turno Pt_1
pomeridiano/sera il minore verrà affidato al padre). Il padre potrà
altresì tenere presso di sé a weekend alternati con la madre. La Per_1
turnazione seguirà i turni di lavoro assegnati alla NO Pt_1
6) Durante le vacanze infrascolastiche si seguirà il calendario come stabilito al punto che precede, ovvero tenendo conto dei turni di lavoro della NO;
Pt_1
7) Durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio per due settimane consecutive in un periodo da comunicare all'altro genitore entro il 1 maggio di ogni anno;
8) I genitori in relazione alle esigenze del minore, nonché dei rispettivi impegni lavorativi, concederanno ogni necessaria variazione all'organizzazione sopra riportata;
pagina 2 di 5 9) I genitori eserciteranno l'affidamento condiviso consultandosi preventivamente, al di fuori della mera ordinarietà, per l'assunzione di decisioni ed iniziative inerenti il figlio, in particolare in merito a questioni di salute, scolastiche e sportive che possano interessarlo e che implichino decisioni su terapie, scelta dei medici, scelta della scuola, ecc;
10) Il signor contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2
con un assegno mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00),
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, fintanto che non sarà maggiorenne ed economicamente indipendente. Il versamento dovrà
avvenire mediante bonifico bancario sul conto intestato alla IG.ra entro la fine di ogni mese;
Parte_1
11) L'assegno unico ed ogni forma di contributo elargito a favore del figlio verrà percepito al 100% della madre;
12) Il signor si impegna a contribuire per il 50% a Parte_2
tutte le spese straordinarie relative al figlio, preventivamente concordate e debitamente documentate, in conformità alla ripartizione definita dal Protocollo sottoscritto tra i magistrati e gli avvocati del Tribunale di Aosta in data 22/02/2019 che qui deve intendersi integralmente richiamato;
13) La casa coniugale unitamente agli arredi verrà assegnata alla
NO ; Pt_1
14) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto;
15) I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni reciproco rapporto patrimoniale.
I coniugi dichiarano sin da ora di non volersi riconciliare e, preso atto di quanto stabilito dall'art. 473 bis 51 c.p.c., dichiarano pagina 3 di 5 altresì di rinunciare alla comparizione personale innanzi al
Presidente del Tribunale disposta per il tentativo di conciliazione e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 18 marzo 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 23 maggio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
pagina 4 di 5 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Aosta
Il 21 settembre 2013 tra
, CF nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
CF nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
26/07/1983
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n° 22, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/7/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 263/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BOSCHINI ELENA ed elettivamente domiciliati in LOC. LA
MALADIERE, 1 11020 SAINT CHRISTOPHE presso lo studio dell'avv. BOSCHINI ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, accertata l'impossibilità di ricostituzione dell'unione coniugale tra i ricorrenti, Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle premesse,
con relativo ordine all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Aosta di annotazione negli appositi registri, alle condizioni di seguito indicate:
CONDIZIONI
pagina 1 di 5 1) I coniugi vivranno separati, senza interferire l'uno nella vita dell'altro, con facoltà di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno;
2) I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunziano al reciproco mantenimento;
3) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre;
4) Il figlio manterrà un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori dai quali riceverà cura, educazione ed istruzione in modo paritario;
5) Il padre, salvo diverso accordo tra i coniugi, potrà tenere il figlio presso di sé due sere a settimana, dall'uscita da scuola sino alla mattina seguente quando lo riaccompagnerà a scuola. I giorni verranno stabiliti di comune accordo sulla base dei turni lavorativi della madre (quando la NO dovrà svolgere il turno Pt_1
pomeridiano/sera il minore verrà affidato al padre). Il padre potrà
altresì tenere presso di sé a weekend alternati con la madre. La Per_1
turnazione seguirà i turni di lavoro assegnati alla NO Pt_1
6) Durante le vacanze infrascolastiche si seguirà il calendario come stabilito al punto che precede, ovvero tenendo conto dei turni di lavoro della NO;
Pt_1
7) Durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio per due settimane consecutive in un periodo da comunicare all'altro genitore entro il 1 maggio di ogni anno;
8) I genitori in relazione alle esigenze del minore, nonché dei rispettivi impegni lavorativi, concederanno ogni necessaria variazione all'organizzazione sopra riportata;
pagina 2 di 5 9) I genitori eserciteranno l'affidamento condiviso consultandosi preventivamente, al di fuori della mera ordinarietà, per l'assunzione di decisioni ed iniziative inerenti il figlio, in particolare in merito a questioni di salute, scolastiche e sportive che possano interessarlo e che implichino decisioni su terapie, scelta dei medici, scelta della scuola, ecc;
10) Il signor contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2
con un assegno mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00),
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, fintanto che non sarà maggiorenne ed economicamente indipendente. Il versamento dovrà
avvenire mediante bonifico bancario sul conto intestato alla IG.ra entro la fine di ogni mese;
Parte_1
11) L'assegno unico ed ogni forma di contributo elargito a favore del figlio verrà percepito al 100% della madre;
12) Il signor si impegna a contribuire per il 50% a Parte_2
tutte le spese straordinarie relative al figlio, preventivamente concordate e debitamente documentate, in conformità alla ripartizione definita dal Protocollo sottoscritto tra i magistrati e gli avvocati del Tribunale di Aosta in data 22/02/2019 che qui deve intendersi integralmente richiamato;
13) La casa coniugale unitamente agli arredi verrà assegnata alla
NO ; Pt_1
14) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto;
15) I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni reciproco rapporto patrimoniale.
I coniugi dichiarano sin da ora di non volersi riconciliare e, preso atto di quanto stabilito dall'art. 473 bis 51 c.p.c., dichiarano pagina 3 di 5 altresì di rinunciare alla comparizione personale innanzi al
Presidente del Tribunale disposta per il tentativo di conciliazione e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 18 marzo 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 23 maggio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
pagina 4 di 5 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Aosta
Il 21 settembre 2013 tra
, CF nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
CF nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
26/07/1983
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n° 22, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/7/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5