Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4048/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria De Carlo e Sante Arpone Parte_1
-opponente-
E
rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Laterza CP_1
-opposta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come note scritte depositate telematicamente
FATTO E DIRITTO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 937/2023 con cui il Tribunale di Parte_1
Taranto gli aveva intimato di pagare in favore di la somma di euro 560,00, oltre interessi, a CP_1
titolo di restituzione del deposito cauzionale ricevuto a seguito della stipula di contratto di locazione cessato per recesso anticipato della conduttrice.A fondamento dell'opposizione deduceva la nullità del decreto ingiuntivo, per mancanza di motivazione, e che aveva diritto di trattenere il deposito cauzionale a tacitazione del proprio credito per mancato pagamento di tassa di registro relativa ad anticipata risoluzione del contratto, di consumi idrici e per danni arrecati all'immobile.In via riconvenzionale chiedeva la condanna della al pagamento dell'ulteriore somma di euro 148,47 per danni arrecati all'immobile.Si CP_1
costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande sul CP_1
rilievo della loro infondatezza.In diritto, l'opposizione è solo in parte fondata e va accolta per quanto di
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alla documentazione allegata al ricorso costituita, nella specie, dal contratto di locazione ove le parti in lite si danno atto dell'avvenuto versamento della somma di euro 560,00 a titolo di deposito cauzionale.Tale
riferimento relazionale è sufficiente ad integrare la motivazione della concessione del decreto,
evidentemente fondato sul contenuto del contratto di locazione posto a fondamento della richiesta di ingiunzione.Nel merito, va evidenziato che il deposito cauzionale nel contratto di locazione, ai sensi dell'art. 11 Legge n. 392/1978, costituisce la garanzia a favore del locatore per l'adempimento di tutte le obbligazioni, sia legali che convenzionali, poste dalla legge e dal contratto a carico del conduttore (in tal senso Cass. civ n. 194/2023).Non è neppure condivisibile l'assunto della opposta, peraltro fondato sul richiamo di Cass. civ. n. 12337/2019 che riguarda in realtà una sentenza in materia tributaria, secondo cui ove il locatore accetti la riconsegna dell'immobile non può più far valere diritti sul deposito cauzionale ricevuto dal conduttore.La Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 18069/2019) ha, in realtà, espresso il contrario principio secondo cui il diritto del locatore a trattenere il deposito cauzionale, ed imputarlo a danni arrecati all'immobile, può essere fatto valere anche con domanda riconvenzionale proposta nel giudizio promosso dal conduttore per la restituzione del deposito stesso.Ciò posto, è pacifico (art. 115
c.p.c.), in assenza di specifiche contestazioni della che dovevano intervenire con la memoria n. 1 di CP_1
cui all'art. 171 ter c.p.c., che la stessa è debitrice della somma di euro 30,00 per registrazione del suo recesso anticipato dal contratto di locazione e della somma di euro 67,00 per consumi idrici relativi al periodo in cui ha condotto in locazione l'immobile per cui è causa.E', inoltre, provato che l'immobile fu consegnato alla con le pareti bianche e le placche degli interruttori elettrici prive di rotture.Ciò è CP_1
comprovato sulla scorta della deposizione della teste e del contenuto del contratto di locazione ove Tes_1
la ha dichiarato di aver ricevuto l'immobile adatto all'uso convenuto obbligandosi a restituirlo nelle CP_1
medesime condizioni.Dalla deposizione dei testi e risulta provato che l'immobile, dopo la Tes_1 Tes_2
restituzione al Notaristefano da parte della aveva le pareti ingiallite e presentava tracce di fumo, CP_1
oltre a recare una placca di interruttore elettrico rovinata, come attesta la foto prodotta dall'opponente.Il
teste ha confermato di aver sanificato e ridipinto l'appartamento per la somma di euro 602,00 Tes_2
versatagli dal .La teste ha riferito che la zona cucina dell'immobile non aveva cappe Parte_1 Tes_3
di aspirazione forzata dei fumi ma presentava solo una finestra al di sopra di detta zona.Il deterioramento
2 della placca, che presenta evidenti segni di corrosione, va addebitato ad uso negligente della cosa locata non essendo tali danni compatibili con un uso normale degli interruttori elettrici.Il costo di sostituzione è
pari ad euro 9,00 secondo lo scontrino fiscale prodotto dall'opponente.L'alterazione cromatica della pareti,
che ne ha resa necessaria la ritinteggiatura, va addebitata in parte al fumo praticato all'interno dell'immobile dal figlio della conduttrice, con l'evidente consenso di quest'ultima, ed in parte a mancanza di un adeguato sistema di aspirazione e smaltimento dei fumi della cucina.Per determinare le cause del deterioramento cromatico delle pareti va considerata la morfologia dell'immobile che, come si desume dal contenuto del contratto di locazione, è composto da un solo vano.Tale caratteristica costruttiva per un verso ha agevolato l'accumulo di fumi provenienti dalla cucina sulle pareti dovendo considerarsi a tal fine insufficiente la mera esistenza di una finestrella di ridottissime dimensioni raffigurata nelle foto prodotte dall'opponente in quanto, per tali ridotte dimensioni dell'abitazione, era certamente necessario predisporre un sistema elettrico di aspirazione ed espulsione forzata dei fumi.Della esistenza di tale sistema non vi è prova non potendo la stessa desumersi dall'interrogatorio formale del Notaristefano, essendo tale strumento finalizzato a provocare la confessione della parte su fatti a sé sfavorevoli e non avendo, invece,
alcun valore per i fatti a sé favorevoli.Peraltro, di tale sistema di smaltimento non vi è traccia nelle foto prodotte dallo stesso opponente.Va anche rilevato che le pareti non erano state ritinteggiate alla data della consegna dell'immobile alla ma soltanto in occasione della locazione ad un precedente CP_1
conduttore, come confessato dall'opponente in sede di interrogatorio formale.Da ciò può desumersi che all'accumulo di polveri maturato prima dell'inizio della locazione per cui è causa si è aggiunto quello prodotto dai sedici mesi di conduzione da parte della .Per altro verso, la ridottissime dimensioni CP_1
dell'abitazione dovevano sconsigliare la pratica del fumo di sigarette condotta con modalità intensive e tali da determinarne lo spargimento anche nelle aree circostanti, come riferito dalla teste .Era, infatti, Tes_1
prevedibile con l'ordinaria diligenza, e perciò evitabile, che tale intensiva attività del consumo di tabacchi avrebbe prodotto un deterioramento delle pareti non dovuto a normale uso della cosa ma prodotto in tempi più brevi per uso negligente della stessa.Pertanto, i costi di ripristino delle pareti vanno addebitati in misura concorsuale paritaria sia a difetti del sistema di espulsione dei fumi della cucina e sia alla pratica del fumo di sigarette condotta in modo intenso all'interno dell'abitazione e consentita dalla con tali CP_1
invasive modalità.In conseguenza il solo 50% dei costi di ripitturazione (euro 301,00) può essere addebitato alla quale danno arrecato all'immobile, mentre il residuo 50% deve rimanere a carico del CP_1
3 il quale ha diritto, pertanto, di trattenere la complessiva somma di euro 407,00 dal deposito Parte_1
cauzionale, mentre va condannato a restituire il residuo di euro 153,00, oltre interessi legali dalla data della ricezione, in favore della Poichè sono parzialmente fondate entrambe le domande proposte dalle CP_1
parti, sia quella di restituzione del deposito cauzionale che quella riconvenzionale di trattenimento del deposito cauzionale stesso, ricorre reciproca soccombenza che autorizza la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite (art. 92 comma 2 c.p.c.).
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 937/2023 Tribunale
Taranto ed in parziale accoglimento della domanda proposta in via monitoria condanna al pagamento in favore di della somma di euro 153,00 con Parte_1 CP_1
interessi legali dalla data del versamento del deposito cauzionale dichiarando il diritto del di trattenere la residua somma di euro 407,00, in parziale accoglimento della Parte_1
riconvenzionale da lui proposta;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 30/4/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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