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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/10/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4283/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4283/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il giorno 8.5.1990 e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Francesco Fomia che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il giorno 8.5.1982 e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Francesco Fomia che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI IN MATERIA DI FAMIGLIA – ART. 337BIS E SEGG. C.C. art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE.
1)Affidamento. Il figlio minore viene affidato congiuntamente, ex lege 54/2006 e art. 337 ter c.c. ad entrambi i genitori, con collocamento paritario e manterrà la propria residenza presso la casa del padre sita in Correzzana – Via Bellini n.
4 - interno: A. pagina 1 di 4 Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del medesimo verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nel suo interesse, tenuto altresì conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
La responsabilità genitoriale verrà dunque esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, l'istruzione, la salute e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente.
VISITE . Email_1
2)Modalità di esercizio delle visite.
I genitori hanno concordato un calendario visite che preveda una sostanziale collaborazione reciproca ad ogni attività che il figlio attende.
I genitori terranno i figli a settimane alterne (una settimana per uno).
Quando il figlio starà nella settimana con la madre, il padre lo terrà con sé il martedì e giovedì sera, per cena e con pernotto. Mentre il mercoledì sera il padre lo terrà con sé soltanto per cena. Alla domenica la madre riporterà a casa del padre il minore dopo le 20.15.
Invece, quando il figlio starà nella settimana con il padre, la madre lo terrà con sé martedì e giovedì sera, per cena e con pernotto. Mentre il mercoledì sera la madre lo terrà con sé soltanto per cena. Alla domenica il padre riporterà a casa della madre il minore dopo le 20.15.
3)Natale, Capodanno ed Epifania.
I genitori si accorderanno di anno in anno rispetto alle giornate festive mentre rimarranno invariate le visite settimanali.
Per l'anno 2025 trascorrerà il Natale con la madre e il Capodanno con il padre. Per_1
Il tutto salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori.
4)Pasqua, ponti e altre festività.
Come da calendario settimanale ordinario.
Il tutto salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori.
5)Vacanze estive. Il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori 2 settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra giugno (fine dell'anno scolastico) e settembre (prima dell'inizio dell'anno scolastico).
Anche in caso di modifica del periodo prestabilito, i genitori, entro il mese di aprile avranno cura di comunicarsi il nuovo periodo e il luogo di villeggiatura prescelto, onde mettersi d'accordo sui dettagli, evitando sovrapposizioni.
Il tutto salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori.
6)Compleanni. Quanto ai compleanni di , gli stessi saranno organizzati di volta in volta dai Per_1 genitori e si festeggeranno congiuntamente.
Il tutto salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori.
pagina 2 di 4 7)I genitori, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro intesa in ordine a non Per_1 venga a sovrapporsi ed a forzare la volontà e le aspettative dello stesso, si impegnano fin da ora ad interpretare il presente accordo con criteri di assoluta buona fede nell'esclusivo interesse del figlio.
8)Nei periodi in cui starà con un genitore l'altro potrà vederlo previo avviso telefonico in Per_1 ogni momento desiderato.
Il tutto salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori.
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI E SPESE EXTRA.
9)Quantum. Con riguardo al figlio, i genitori convengono che il signor si impegna a Parte_2 versare alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Per_2
l'importo mensile di € 200,00 (importo rivalutabile di anno in anno secondo gli Persona_3 indici ISTAT), entro il 5 di ogni mese a decorrere dal 5 ottobre 2025, mentre, provvederanno nella misura del 50% con riguardo alle altre spese ordinarie (quali esclusivamente mensa scolastica, abbonamenti a trasporti per spese di istruzione, farmaci da banco, abbigliamento, materiale didattico e di cancelleria per la scuola) come già in uso tra le parti.
10)Spese straordinarie. I coniugi continueranno a sostenere il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie. Le spese mediche urgenti non necessitano di essere previamente concordate. Le spese straordinarie sono quelle individuate dalle Linee Guida del Tribunale di Monza del 07.05.2018, pubblicate sul sito istituzionale del predetto Tribunale, che qui si intendono integralmente riportate e si riportano a titolo esemplificativo ma non esaustivo (doc. 14).
Ad integrazione del protocollo, si precisa che le mance settimanali che verranno stabilite dai genitori per il minore, in funzione dell'età dello stesso, verranno sostenute sempre nella misura del 50%.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo whatsapp o e-mail ordinaria) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo whatsapp o e-mail ordinaria) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto (scontrini con causale, ricevute fiscali o altre pezze giustificative dell'avvenuto esborso) entro 90 giorni e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11)Le parti concordano altresì che saranno presenti congiuntamente o in via alternata ai colloqui individuali o alle assemblee scolastiche, ai consigli di classe o alle assemblee del catechismo, con i singoli professionisti (p.e. psicologa, psicopedagogista e neuropsichiatra) e alle visite mediche del figlio.
12)Invece, per gli impegni sportivi o extrascolastici, i genitori si atterranno al piano genitoriale redatto ad ogni inizio anno.
13)Detrazioni fiscali. I coniugi indicheranno nella loro dichiarazione dei redditi il figlio minore nella misura del 50% e scaricheranno, sempre al 50%, le spese detraibili sostenute congiuntamente in favore dello stesso. Le spese sostenute da uno solo dei coniugi verranno scaricate in misura del 100% dal genitore che le ha sostenute. Gli originali dei documenti del figlio da portare in detrazione nella pagina 3 di 4 dichiarazione dei redditi rimarranno conservati nella dichiarazione dei redditi di , Parte_2 mentre alla sig.ra verranno consegnate delle fotocopie. Parte_1
14)Assegno Unico o, in sua vece diverse o successive misure, le parti dichiarano, che l'assegno unico verrà incassato nella sua totalità dalla signora Parte_1
15)Documenti. I genitori esprimono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo, pure in via disgiunta, del documento di identità anche valido per l'espatrio e del passaporto del minore o di ogni altro documento identificativo per sé e per il figlio, escludendo che i minori possano espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del figlio minore (10.2.2024). Per_1
In particolare, hanno disciplinato l'affidamento congiunto ed il collocamento, oltre al mantenimento del minore ed alle altre condizioni economiche.
Il Collegio provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
I. recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
II. dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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