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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ER ER, Presidente GHITTONI CECILIA, Relatore STEFANI ENRICO, Giudice
in data 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 590/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Società_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 245/2025 depositato il 18/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini la ricorrente Società_2. S.r.l. con unico socio ,in persona del suo legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1 con l'assistenza dell'avv. Difensore_1, impugna il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso presentata all'Agenzia delle Entrate di Modena per errata tassazione del decreto di omologa del 24/11/2022 del Tribunale di Modena del concordato fallimentare della procedura nei confronti di Rappresentante_1 Società_2. S. n.c.
La ricorrente è il terzo assuntore che ha presentato la proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 124 L.F. poi omologato. L'Agenzia ex Società_3 , lettera b) del Tur , dell'art. 9 del Tur e dell'art. 21, 2° comma del Tur ha tassato il provvedimento sulla base imponibile di prezzo compravendita su cui ha applicato le imposte ipotecaria e catastale e sulla base imponibile dell'accollo del debito su cui ha applicato l'imposta di registro. Nessuna questione sulle imposte ipotecaria e catastale sul prezzo della compravendita, il ricorrente ha pagato quindi il totale di euro 188.440,00 ma poi chiede il rimborso di euro 71.417,00 in quanto contesta l'applicazione dell'imposta di registro sull'accollo del debito considerato unitariamente per euro 2.800.000,00. Secondo la ricorrente la tassazione corretta è imposta di registro all'0,50 %sulla disponibilità sul conto corrente di euro 1.379.478,41 , imposta di registro al 3% sul ristoro ai creditori per euro 189.000,00 e con tassa fissa di registro di euro 200 sul prezzo compravendita di euro 2.611.000,00.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto in quanto illegittimo ed infondato in fatto e in diritto, accertare e dichiarare il diritto della contribuente ad ottenere il rimborso della somma di euro 71.417,00 con vittoria di spese e condanna dell'amministrazione per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. La ricorrente sostiene l'impugnabilità del silenzio rifiuto e che il ricorso sia ammissibile ex art. 21,comma 2 Dlgs n. 546/1992 , circostanza questa ammessa e non contestata dall'Agenzia, annullabilità del silenzio rifiuto per violazione del divieto di doppia imposizione, necessaria applicazione del criterio di tassazione correlato della tariffa parte prima , allegata al DPR n. 131 del 1986 ,art.8 lett. a , e dell'art. 21,comma 3. del DPR 26 Aprile 1986 n. 131,ex
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Modena che chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese perché infondato in quanto ai fini dell'imposta di registro occorre guardare all'effetto prodotto dall'atto e nel caso di specie all'effetto traslativo che secondo l'Agenzia si verifica esclusivamente nella sentenza di omologazione;
la connessione oggettiva fra l'accollo delle obbligazioni concordatarie e il trasferimento dell'attivo fallimentare risulta tale da non consentire di ritenere ciascuna di esse espressione di un'autonoma capacità contributiva. L'unitarietà dell'operazione secondo l'Agenzia impone l'applicabilità del citato art. 21, secondo comma del Tur. L'Agenzia respinge l'eccezione di doppia imposizione in quanto ha considerato come unica base imponibile l'importo completo dell'accollo pari ad euro 2.800.000,00. Chiede il rigetto della condanna per lite temeraria non sussistendone i presupposti.
La ricorrente ha depositato memoria integrativa con cui ribadisce le proprie tesi.
La causa è stata discussa all'udienza fissata alla presenza delle parti che hanno insistito nelle rispettive istanze.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto per i motivi seguenti.
1-La Corte prende atto della non contestazione della impugnabilità del silenzio rifiuto e di ammissibilità del ricorso da parte dell'Agenzia per cui non è necessario esprimersi sul punto pacificamente ammesso.
2- L'art . 124 legge fallimentare prevede che l'assuntore si obblighi a pagare i crediti concorsuali nella misura concordata dietro corrispettivo della cessione delle attività fallimentari con la forma dell'accollo disciplinata dall'art.1273c.c. , di conseguenza l'omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore ha effetto immediatamente traslativo per cui l'atto deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti ed è quindi applicabile al caso di specie l'art 8, lett. a) D.P.R. n. 131/1986.
La questione della tassazione dei vari tipi di concordato fallimentare è controversa, sul concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore è intervenuta da ultimo la Corte di Cassazione che con sua sentenza 13/11/2023n. 31530 ha cosi statuito.” Vanno affermati i seguenti principi di diritto: a) "al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, con l'applicazione, così, dell'imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre la contestuale assunzione delle passività rappresenta un effetto legale naturale del decreto di omologa del concordato con terzo assuntore e come tale non autonomamente assoggettabile a tassazione, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 21, comma 3"; b) " in applicazione del cit. art. 21, comma 3, l'accollo delle passività di cui al decreto di omologa del concordato, onde evitare un'illegittima duplicazione del prelievo fiscale, non può formare oggetto di tassazione e conseguentemente l'imposizione graverà solo sugli assets costituenti l'attivo fallimentare trasferito all'assuntore, che rappresenta la base imponibile"; c)" l'importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta di registro, risultando quest'ultima derivante esclusivamente dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione".
Il conteggio effettuato dalla ricorrente e dunque corretto , la ricorrente ha sborsato euro 2.800.000,00 di cui euro 2.611.000,00 per l'acquisto dell'immobile e il residuo di euro 189.000,00 per maggior soddisfo dei creditori., bisogna poi tener conto che le somme presenti sul conto corrente pari a euro 1.379.478,41 debbono anche essere tassate in misura proporzionale allo 0,50 per cento.
Tenuto conto che non vi è contestazione sulla misura e sull'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale di euro 104.640,00 l' imposta di registro va applicata come richiesto e conteggiato dalla ricorrente( ricorso pag.6 e memoria illustrativa pag. 7) cioè all'0,50 %sulla disponibilità sul conto corrente di euro 1.379.478,41 pari ad euro 6.897,39, al 3% sul ristoro ai creditori per euro 189.000,00 pari ad 5760,00 e con tassa fissa di registro di euro 200 sul prezzo di compravendita dell'immobile di euro 2.611.000,00.
Seguendo invece il conteggio effettuato dall'Agenzia si verrebbe a tassare due volte la soma di euro 2.800,00,00 cioè l'importo versato dalla ricorrente prima quale somma versata al concordato e successivamente in base all'utilizzo della predetta somma . L'Agenzia quindi può richiedere imposte sul solo attivo trasferito ,operando diversamente verrebbe a violare il principio generale del divieto di doppia imposizione.
Il ricorso è quindi da accogliere integralmente .
Non sussistono gli estremi per la condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc ,ma anzi, in considerazione della particolarità della fattispecie e delle differenti interpretazioni giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
dichiara compensate le spese processuali.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ER ER, Presidente GHITTONI CECILIA, Relatore STEFANI ENRICO, Giudice
in data 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 590/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Società_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 245/2025 depositato il 18/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini la ricorrente Società_2. S.r.l. con unico socio ,in persona del suo legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1 con l'assistenza dell'avv. Difensore_1, impugna il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso presentata all'Agenzia delle Entrate di Modena per errata tassazione del decreto di omologa del 24/11/2022 del Tribunale di Modena del concordato fallimentare della procedura nei confronti di Rappresentante_1 Società_2. S. n.c.
La ricorrente è il terzo assuntore che ha presentato la proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 124 L.F. poi omologato. L'Agenzia ex Società_3 , lettera b) del Tur , dell'art. 9 del Tur e dell'art. 21, 2° comma del Tur ha tassato il provvedimento sulla base imponibile di prezzo compravendita su cui ha applicato le imposte ipotecaria e catastale e sulla base imponibile dell'accollo del debito su cui ha applicato l'imposta di registro. Nessuna questione sulle imposte ipotecaria e catastale sul prezzo della compravendita, il ricorrente ha pagato quindi il totale di euro 188.440,00 ma poi chiede il rimborso di euro 71.417,00 in quanto contesta l'applicazione dell'imposta di registro sull'accollo del debito considerato unitariamente per euro 2.800.000,00. Secondo la ricorrente la tassazione corretta è imposta di registro all'0,50 %sulla disponibilità sul conto corrente di euro 1.379.478,41 , imposta di registro al 3% sul ristoro ai creditori per euro 189.000,00 e con tassa fissa di registro di euro 200 sul prezzo compravendita di euro 2.611.000,00.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto in quanto illegittimo ed infondato in fatto e in diritto, accertare e dichiarare il diritto della contribuente ad ottenere il rimborso della somma di euro 71.417,00 con vittoria di spese e condanna dell'amministrazione per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. La ricorrente sostiene l'impugnabilità del silenzio rifiuto e che il ricorso sia ammissibile ex art. 21,comma 2 Dlgs n. 546/1992 , circostanza questa ammessa e non contestata dall'Agenzia, annullabilità del silenzio rifiuto per violazione del divieto di doppia imposizione, necessaria applicazione del criterio di tassazione correlato della tariffa parte prima , allegata al DPR n. 131 del 1986 ,art.8 lett. a , e dell'art. 21,comma 3. del DPR 26 Aprile 1986 n. 131,ex
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Modena che chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese perché infondato in quanto ai fini dell'imposta di registro occorre guardare all'effetto prodotto dall'atto e nel caso di specie all'effetto traslativo che secondo l'Agenzia si verifica esclusivamente nella sentenza di omologazione;
la connessione oggettiva fra l'accollo delle obbligazioni concordatarie e il trasferimento dell'attivo fallimentare risulta tale da non consentire di ritenere ciascuna di esse espressione di un'autonoma capacità contributiva. L'unitarietà dell'operazione secondo l'Agenzia impone l'applicabilità del citato art. 21, secondo comma del Tur. L'Agenzia respinge l'eccezione di doppia imposizione in quanto ha considerato come unica base imponibile l'importo completo dell'accollo pari ad euro 2.800.000,00. Chiede il rigetto della condanna per lite temeraria non sussistendone i presupposti.
La ricorrente ha depositato memoria integrativa con cui ribadisce le proprie tesi.
La causa è stata discussa all'udienza fissata alla presenza delle parti che hanno insistito nelle rispettive istanze.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto per i motivi seguenti.
1-La Corte prende atto della non contestazione della impugnabilità del silenzio rifiuto e di ammissibilità del ricorso da parte dell'Agenzia per cui non è necessario esprimersi sul punto pacificamente ammesso.
2- L'art . 124 legge fallimentare prevede che l'assuntore si obblighi a pagare i crediti concorsuali nella misura concordata dietro corrispettivo della cessione delle attività fallimentari con la forma dell'accollo disciplinata dall'art.1273c.c. , di conseguenza l'omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore ha effetto immediatamente traslativo per cui l'atto deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti ed è quindi applicabile al caso di specie l'art 8, lett. a) D.P.R. n. 131/1986.
La questione della tassazione dei vari tipi di concordato fallimentare è controversa, sul concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore è intervenuta da ultimo la Corte di Cassazione che con sua sentenza 13/11/2023n. 31530 ha cosi statuito.” Vanno affermati i seguenti principi di diritto: a) "al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, con l'applicazione, così, dell'imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre la contestuale assunzione delle passività rappresenta un effetto legale naturale del decreto di omologa del concordato con terzo assuntore e come tale non autonomamente assoggettabile a tassazione, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 21, comma 3"; b) " in applicazione del cit. art. 21, comma 3, l'accollo delle passività di cui al decreto di omologa del concordato, onde evitare un'illegittima duplicazione del prelievo fiscale, non può formare oggetto di tassazione e conseguentemente l'imposizione graverà solo sugli assets costituenti l'attivo fallimentare trasferito all'assuntore, che rappresenta la base imponibile"; c)" l'importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta di registro, risultando quest'ultima derivante esclusivamente dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione".
Il conteggio effettuato dalla ricorrente e dunque corretto , la ricorrente ha sborsato euro 2.800.000,00 di cui euro 2.611.000,00 per l'acquisto dell'immobile e il residuo di euro 189.000,00 per maggior soddisfo dei creditori., bisogna poi tener conto che le somme presenti sul conto corrente pari a euro 1.379.478,41 debbono anche essere tassate in misura proporzionale allo 0,50 per cento.
Tenuto conto che non vi è contestazione sulla misura e sull'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale di euro 104.640,00 l' imposta di registro va applicata come richiesto e conteggiato dalla ricorrente( ricorso pag.6 e memoria illustrativa pag. 7) cioè all'0,50 %sulla disponibilità sul conto corrente di euro 1.379.478,41 pari ad euro 6.897,39, al 3% sul ristoro ai creditori per euro 189.000,00 pari ad 5760,00 e con tassa fissa di registro di euro 200 sul prezzo di compravendita dell'immobile di euro 2.611.000,00.
Seguendo invece il conteggio effettuato dall'Agenzia si verrebbe a tassare due volte la soma di euro 2.800,00,00 cioè l'importo versato dalla ricorrente prima quale somma versata al concordato e successivamente in base all'utilizzo della predetta somma . L'Agenzia quindi può richiedere imposte sul solo attivo trasferito ,operando diversamente verrebbe a violare il principio generale del divieto di doppia imposizione.
Il ricorso è quindi da accogliere integralmente .
Non sussistono gli estremi per la condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc ,ma anzi, in considerazione della particolarità della fattispecie e delle differenti interpretazioni giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
dichiara compensate le spese processuali.