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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10948/2023 R.G.
oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10948/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in Parte_1 C.F._1
atti dagli avv.ti Cristina Tocker e Daniela Marcucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Firenze, via del Corso n. 2
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa per Controparte_1 C.F._2
procura in atti dagli avv.ti Carlo Poli e Francesca Cappelli presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Firenze, via Matteotti n. 60
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“chiede all'Ill.mo Tribunale di Firenze: - di definire la presente controversia secondo legge;
- In tesi: con compensazione delle spese;
- In ipotesi: con la liquidazione delle spese in favore di controparte ai valori minimi” pagina 1 di 8 Per la convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa e respinta, dichiarare la cessazione della materia del contendere e condannare il Sig. in Parte_1
applicazione del principio della soccombenza virtuale, al pagamento dei compensi e delle spese del
giudizio, con distrazione dei suddetti compensi e spese in favore dei procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari”.
Si da' atto che nella memoria di replica conclusionale depositata in data 8 maggio 2025 parte opposta così concludeva:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa e respinta, così decidere: i) Dichiarare la cessazione della materia del contendere, e condannare il Sig.
[...]
in applicazione del principio della soccombenza virtuale, al pagamento dei compensi e Parte_1
delle spese del giudizio, con distrazione dei suddetti compensi e spese in favore dei procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari. ii) Condannare inoltre il Sig. al pagamento dei Parte_1
seguenti importi: a) Euro 5.000,00, o, in subordine, in quella somma diversa, maggiore o minore, che verrà liquidata in tutto o in parte in via equitativa ex art. 1226 c.c. dal Giudice, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.; b) Euro 19.800,00 o, comunque, nella somma pari al doppio delle spese di lite che verranno liquidate all'esito del presente giudizio, o, subordine, in quella somma diversa, maggiore o minore, che verrà liquidata in tutto o in parte in via equitativa ex art. 1226 c.c. dal Giudice ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...] dinanzi l'intestato Tribunale introducendo il giudizio di merito relativo Controparte_1
all'opposizione ad un pignoramento presso terzi definito nella fase cautelare (RGE 426/2023) con il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione sollevata dall'odierna parte attrice.
Premetteva l'attore: che, a seguito dell'intervenuto mutamento delle condizioni patrimoniali ed economiche, era stato adito il competente Tribunale di Arezzo al fine di rideterminare gli accordi raggiunti in sede di divorzio con l'ex coniuge come fissati nella sentenza n. 566/2013 CP_1
emessa dal Tribunale di Firenze in data 15 febbraio 2013; che tuttavia, in pendenza del precitato giudizio, nell'ottobre 2022 intimava all'odierno attore il pagamento di euro 31.200,00 a CP_1
titolo di omesso contributo al mantenimento dei figli per il periodo ricompreso tra novembre 2017 e pagina 2 di 8 settembre 2022.
Avverso il precetto, proponeva opposizione (RG 12844/2022) con istanza di Parte_1
sospensione rigettata dal giudice, dott.ssa Luperini, in data 26 luglio 2023. Nelle more del giudizio di opposizione preesecutiva, promuoveva una esecuzione presso terzi nei confronti dell'ex CP_1
coniuge (RGE 426/2023) che veniva opposta da con relativa istanza di sospensione rigettata Parte_1 dal giudice dell'esecuzione, dott.ssa. Mazza, con provvedimento del primo agosto 2023 con il quale veniva assegnato alla parte interessata termine fino a sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito. introduceva pertanto il presente giudizio, chiedendo in premessa disporsi la riunione Parte_1
con il procedimento al n. RG 12844/2022 pendente sempre dinanzi al Tribunale di Firenze;
nel merito deduceva l'attore: che, a partire dal 2017, i quattro figli erano andati a vivere presso la sua abitazione e che, in virtù di nuovi accordi intercorsi con l'ex coniuge, lo stesso opponente si era fatto carico di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, per il loro mantenimento;
che aveva anticipato anche la quota di mantenimento spettante a e pertanto, ad oggi, vantava nei confronti di quest'ultima un CP_1
controcredito pari ad euro 10.000,00 e che i figli una volta terminato il percorso di studi avevano raggiunto, seppur parzialmente, una propria indipendenza economica;
che, per quanto sopra, l'azione esecutiva promossa dall'ex coniuge era del tutto infondata. Chiedeva quindi che il Tribunale dichiarasse che nessuna somma spettava alla convenuta con condanna di quest'ultima, in via riconvenzionale, al pagamento in favore di parte attrice di tutte le somme dovutegli a titolo di spese straordinarie, con interessi dalle singole scadenze al saldo.
Costituitasi in giudizio chiedeva, in premessa, il rigetto dell'istanza di riunione CP_1 deducendo inoltre l'inammissibilità della presente opposizione all'esecuzione considerato che l'unico procedimento applicabile per ottenere la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio era quello previsto ex art. 710 c.p.c..
Nel merito, l'opposta deduceva: che, dopo la sentenza divorzile del 2013, l'ex coniuge non aveva mai provveduto a versare in modo regolare i contributi previsti per il mantenimento dei quattro figli rendendosi debitore tra novembre 2017 e settembre 2022 dell'importo di euro 31.200,00; che rispetto a quanto stabilito dalla sentenza di divorzio n. 566/2013 del Tribunale di Firenze tra gli ex coniugi non erano mai intervenuti accordi in merito ad una diversa ripartizione delle spese destinate al mantenimento dei figli e che, in ogni caso, gli asseriti accordi non avevano alcuna efficacia modificativa e/o sostituiva del provvedimento giudiziale;
che il Tribunale di Arezzo con ordinanza del
29-30 marzo 2023, nel procedimento RG 2012/2022 incardinato da aveva solo Parte_1
parzialmente modificato le condizioni di divorzio a decorrere dal luglio 2022, restando ferme le pagina 3 di 8 statuizioni previste in ordine al contributo a titolo mantenimento dei figli statuite nella sentenza di divorzio n. 566/2013 e, pertanto, restavano dovuti da parte dell'attore il pagamento dei contributi a titolo di mantenimento (pari ad euro 1300 al mese) per il periodo da novembre 2017 a giugno 2022; che, infine, il presente giudizio non poteva avere ad oggetto la valutazione circa il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, essendo preclusa al giudice dell'opposizione ogni ricognizione in merito.
Quanto alla domanda riconvenzionale circa un preteso controcredito reclamato da parte attrice, deduceva , in via preliminare, la carenza di competenza territoriale del Tribunale di CP_1
Firenze e di competenza per materia del giudice dell'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Nel merito osservava, sul punto, che gli importi richiesti in via riconvenzionale da erano eccessivi e Parte_1
non documentati e che in ogni caso non ricorrevano, nella specie, i presupposti per disporre una compensazione visto il carattere alimentare dell'assegno di mantenimento. Concludeva quindi la convenuta come in epigrafe, chiedendo la condanna dell'attore per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Con ordinanza del 27 marzo 2023 il Tribunale, rilevata la pendenza presso i propri uffici di un procedimento, avente ad oggetto l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. sulla scorta del quale era stata avviata la esecuzione mobiliare in oggetto, visto l'art. 274 c.p.c., disponeva che la presente causa fosse trasmessa al Presidente Coordinatore della Terza Sezione civile per gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale riunione con il precitato procedimento (RG 12844/2022, G.I. dott.ssa Luperini).
Con disposizione del 22 aprile 2024, accertata la definizione del procedimento RG 12844/22 con sentenza n. 1094/2024 pubblicata il 3 aprile 2024, la Presidente di Sezione dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di riunione disponendo la revoca del precedente provvedimento del 2 aprile
2024 con il quale era stata fissata dinanzi alla dott.ssa Luperini l'udienza di comparizione delle parti per la decisione sull'istanza de qua.
Ritrasmesso il fascicolo all'attuale giudicante e ritenuto applicabile il rito ante D. Lgs. n.
149/2022 (c.d. riforma Cartabia), , visto l'esito del precitato giudizio RG Parte_1
12844/22, dichiarava di rinunciare alla presente opposizione chiedendo disporsi la compensazione delle spese di lite.
Alla luce della rinuncia all'azione da parte attrice, la convenuta non accettava la rinuncia e chiedeva invece dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale, reiterando la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
pagina 4 di 8 Veniva quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 febbraio 2025 tenuta secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Alla luce dell'intervenuta sentenza n. 1094/2024 emessa dal Tribunale di Firenze in data 3 aprile 2024 che ha definito il procedimento al n. RG 12844/22, in conformità con quanto richiesto da parte convenuta e vista la rinuncia formulata dalla stessa parte attrice, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Con la precitata sentenza definitiva, infatti, è stata rigettata l'opposizione ex art. 615 comma 1
c.p.c. sollevata da nei confronti del precetto notificato da Parte_1 Controparte_1 sulla scorta del quale era stata promossa l'azione esecutiva (RGE 426/2023) opposta nel
[...]
presente giudizio.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, come noto, costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
La rinuncia alla domanda non richiede formule sacramentali potendo essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
Detta rinuncia consiste, come nella presente vicenda, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte,
l'estinzione dell'azione e, per l'appunto, la cessazione della materia del contendere.
Va peraltro osservato che, a mente dell'art. 306 comma 4 c.p.c. “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”, mentre nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese di lite devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza (cfr. ex multis Cass. n. 24714 del 2022) o a seguito di una indagine sommaria di delibazione del merito, che può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, ma anche ad una compensazione sempre che ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.
Ciò posto, nella presente vicenda in applicazione dei principi della c.d. soccombenza virtuale, non essendo stata la rinuncia accettata dalla parte convenuta costituita, le spese del giudizio non pagina 5 di 8 possono essere oggetto della compensazione invocata dall'opponente, in quanto la opposizione non avrebbe potuto essere accolta per essere legittimamente avviata la azione del pignoramento presso terzi promosso dalla convenuta nei confronti dell'ex coniuge CP_1 Parte_1
Alla luce del richiamato principio enunciato dalla Suprema Corte (Cass. n. 9700/2021) e riaffermato nella precitata sentenza del Tribunale di Firenze n. 1094/2024, infatti, qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non può avere l'effetto di modificare le condizioni fissate per il mantenimento dei figli, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che abbia modificato le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio.
Pertanto, al di là della prova del raggiungimento di un accordo con l'ex coniuge, è escluso che i genitori possano modificare autonomamente quanto stabilito nella sentenza di divorzio senza ricorrere all'autorità giudiziaria, considerato che la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli
“risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati” (così citata Cass. 9700/2021).
Applicando i principi sopra enunciati al caso di specie, resta pertanto valido il titolo esecutivo su cui è stata fondata l'esecuzione promossa dall'odierna convenuta e rappresentato dalla sentenza di divorzio n. 566/2013 emessa dal Tribunale di Firenze, permanendo quindi in capo all'attore l'obbligo di mantenere i figli e di corrispondere loro il relativo assegno di mantenimento per la somma complessiva mensile di euro 1.300,00 sino alla modifica giudiziale della predetta sentenza.
Va peraltro precisato che lo stesso Tribunale di Arezzo, chiamato da a rideterminare Parte_1
le condizioni economiche statuite nella sentenza divorzile relative al contributo paterno al mantenimento dei quattro figli, ha disposto (ordinanza del 31 marzo 2023) la revoca del contributo a carico dell'opponente per la figlia in quanto economicamente autosufficiente, e ha previsto Per_1
altresì la riduzione del contributo al mantenimento degli altri tre figli, ma ha disposto che tali nuovi condizioni decorrano dal deposito del ricorso, ovvero dal luglio 2022, confermando quindi per il periodo precedente le statuizioni previste dalla sentenza del 2013 del Tribunale fiorentino e, di conseguenza, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da . CP_1
Nè potrebbe trovare accoglimento la domanda di compensazione avanzata dall'attore in ordine alle posizioni di debito/credito a fronte delle asserite spese corrisposte per il mantenimento dei figli: la giurisprudenza di legittimità ha infatti da tempo chiarito che il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, vista anche la sua indisponibilità, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (cfr. Cass. 23569/2016).
pagina 6 di 8 Secondo l'indirizzo condiviso della Suprema Corte, “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr.
Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147, cod. civ.) con riguardo alla complessiva formazione della persona” (così Cass. n. 9686 del 2020).
In conclusione, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, considerato che in assenza della rinuncia dell'opposizione da parte attrice e di domanda di cessata materia del contendere di parte convenuta, l'originaria opposizione al pignoramento presso terzi e la relativa domanda riconvenzionale sarebbero risultate infondate, parte opposta sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale anche ai fini della regolazione delle spese processuali.
Ne consegue quindi che, alla luce del menzionato principio, trova accoglimento la domanda di parte convenuta di condanna di al pagamento delle spese di lite che vengono Parte_1
liquidate come in dispositivo, in conformità con il D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente espletata dai procuratori delle parti, con assenza di fase istruttoria, e con distrazione, in solido tra loro, in favore dei difensori di parte convenuta dichiaratisi antistatari.
Quanto, invece, alle domande di risarcimento richiesta da parte convenuta nei confronti dell'attore per responsabilità aggravata per euro 5.000,00 ex art. 96 comma 1 c.p.c. e per euro
19.800,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c., o, in subordine, in quella somme maggiori o minori da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., (come da memoria di replica conclusionale depositata in data 8 maggio 2025), la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc avanzata da parte convenuta, la stessa non può trovare accoglimento in quanto non si ravvisa una condotta in giudizio di controparte connotata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 10948/2023:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio liquidate in euro 3.508,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge, disponendone la distrazione, in solido tra loro, in favore degli avv.ti Carlo Poli e pagina 7 di 8 Francesca Cappelli, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Firenze, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10948/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in Parte_1 C.F._1
atti dagli avv.ti Cristina Tocker e Daniela Marcucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Firenze, via del Corso n. 2
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa per Controparte_1 C.F._2
procura in atti dagli avv.ti Carlo Poli e Francesca Cappelli presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Firenze, via Matteotti n. 60
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“chiede all'Ill.mo Tribunale di Firenze: - di definire la presente controversia secondo legge;
- In tesi: con compensazione delle spese;
- In ipotesi: con la liquidazione delle spese in favore di controparte ai valori minimi” pagina 1 di 8 Per la convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa e respinta, dichiarare la cessazione della materia del contendere e condannare il Sig. in Parte_1
applicazione del principio della soccombenza virtuale, al pagamento dei compensi e delle spese del
giudizio, con distrazione dei suddetti compensi e spese in favore dei procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari”.
Si da' atto che nella memoria di replica conclusionale depositata in data 8 maggio 2025 parte opposta così concludeva:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa e respinta, così decidere: i) Dichiarare la cessazione della materia del contendere, e condannare il Sig.
[...]
in applicazione del principio della soccombenza virtuale, al pagamento dei compensi e Parte_1
delle spese del giudizio, con distrazione dei suddetti compensi e spese in favore dei procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari. ii) Condannare inoltre il Sig. al pagamento dei Parte_1
seguenti importi: a) Euro 5.000,00, o, in subordine, in quella somma diversa, maggiore o minore, che verrà liquidata in tutto o in parte in via equitativa ex art. 1226 c.c. dal Giudice, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.; b) Euro 19.800,00 o, comunque, nella somma pari al doppio delle spese di lite che verranno liquidate all'esito del presente giudizio, o, subordine, in quella somma diversa, maggiore o minore, che verrà liquidata in tutto o in parte in via equitativa ex art. 1226 c.c. dal Giudice ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...] dinanzi l'intestato Tribunale introducendo il giudizio di merito relativo Controparte_1
all'opposizione ad un pignoramento presso terzi definito nella fase cautelare (RGE 426/2023) con il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione sollevata dall'odierna parte attrice.
Premetteva l'attore: che, a seguito dell'intervenuto mutamento delle condizioni patrimoniali ed economiche, era stato adito il competente Tribunale di Arezzo al fine di rideterminare gli accordi raggiunti in sede di divorzio con l'ex coniuge come fissati nella sentenza n. 566/2013 CP_1
emessa dal Tribunale di Firenze in data 15 febbraio 2013; che tuttavia, in pendenza del precitato giudizio, nell'ottobre 2022 intimava all'odierno attore il pagamento di euro 31.200,00 a CP_1
titolo di omesso contributo al mantenimento dei figli per il periodo ricompreso tra novembre 2017 e pagina 2 di 8 settembre 2022.
Avverso il precetto, proponeva opposizione (RG 12844/2022) con istanza di Parte_1
sospensione rigettata dal giudice, dott.ssa Luperini, in data 26 luglio 2023. Nelle more del giudizio di opposizione preesecutiva, promuoveva una esecuzione presso terzi nei confronti dell'ex CP_1
coniuge (RGE 426/2023) che veniva opposta da con relativa istanza di sospensione rigettata Parte_1 dal giudice dell'esecuzione, dott.ssa. Mazza, con provvedimento del primo agosto 2023 con il quale veniva assegnato alla parte interessata termine fino a sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito. introduceva pertanto il presente giudizio, chiedendo in premessa disporsi la riunione Parte_1
con il procedimento al n. RG 12844/2022 pendente sempre dinanzi al Tribunale di Firenze;
nel merito deduceva l'attore: che, a partire dal 2017, i quattro figli erano andati a vivere presso la sua abitazione e che, in virtù di nuovi accordi intercorsi con l'ex coniuge, lo stesso opponente si era fatto carico di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, per il loro mantenimento;
che aveva anticipato anche la quota di mantenimento spettante a e pertanto, ad oggi, vantava nei confronti di quest'ultima un CP_1
controcredito pari ad euro 10.000,00 e che i figli una volta terminato il percorso di studi avevano raggiunto, seppur parzialmente, una propria indipendenza economica;
che, per quanto sopra, l'azione esecutiva promossa dall'ex coniuge era del tutto infondata. Chiedeva quindi che il Tribunale dichiarasse che nessuna somma spettava alla convenuta con condanna di quest'ultima, in via riconvenzionale, al pagamento in favore di parte attrice di tutte le somme dovutegli a titolo di spese straordinarie, con interessi dalle singole scadenze al saldo.
Costituitasi in giudizio chiedeva, in premessa, il rigetto dell'istanza di riunione CP_1 deducendo inoltre l'inammissibilità della presente opposizione all'esecuzione considerato che l'unico procedimento applicabile per ottenere la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio era quello previsto ex art. 710 c.p.c..
Nel merito, l'opposta deduceva: che, dopo la sentenza divorzile del 2013, l'ex coniuge non aveva mai provveduto a versare in modo regolare i contributi previsti per il mantenimento dei quattro figli rendendosi debitore tra novembre 2017 e settembre 2022 dell'importo di euro 31.200,00; che rispetto a quanto stabilito dalla sentenza di divorzio n. 566/2013 del Tribunale di Firenze tra gli ex coniugi non erano mai intervenuti accordi in merito ad una diversa ripartizione delle spese destinate al mantenimento dei figli e che, in ogni caso, gli asseriti accordi non avevano alcuna efficacia modificativa e/o sostituiva del provvedimento giudiziale;
che il Tribunale di Arezzo con ordinanza del
29-30 marzo 2023, nel procedimento RG 2012/2022 incardinato da aveva solo Parte_1
parzialmente modificato le condizioni di divorzio a decorrere dal luglio 2022, restando ferme le pagina 3 di 8 statuizioni previste in ordine al contributo a titolo mantenimento dei figli statuite nella sentenza di divorzio n. 566/2013 e, pertanto, restavano dovuti da parte dell'attore il pagamento dei contributi a titolo di mantenimento (pari ad euro 1300 al mese) per il periodo da novembre 2017 a giugno 2022; che, infine, il presente giudizio non poteva avere ad oggetto la valutazione circa il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, essendo preclusa al giudice dell'opposizione ogni ricognizione in merito.
Quanto alla domanda riconvenzionale circa un preteso controcredito reclamato da parte attrice, deduceva , in via preliminare, la carenza di competenza territoriale del Tribunale di CP_1
Firenze e di competenza per materia del giudice dell'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Nel merito osservava, sul punto, che gli importi richiesti in via riconvenzionale da erano eccessivi e Parte_1
non documentati e che in ogni caso non ricorrevano, nella specie, i presupposti per disporre una compensazione visto il carattere alimentare dell'assegno di mantenimento. Concludeva quindi la convenuta come in epigrafe, chiedendo la condanna dell'attore per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Con ordinanza del 27 marzo 2023 il Tribunale, rilevata la pendenza presso i propri uffici di un procedimento, avente ad oggetto l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. sulla scorta del quale era stata avviata la esecuzione mobiliare in oggetto, visto l'art. 274 c.p.c., disponeva che la presente causa fosse trasmessa al Presidente Coordinatore della Terza Sezione civile per gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale riunione con il precitato procedimento (RG 12844/2022, G.I. dott.ssa Luperini).
Con disposizione del 22 aprile 2024, accertata la definizione del procedimento RG 12844/22 con sentenza n. 1094/2024 pubblicata il 3 aprile 2024, la Presidente di Sezione dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di riunione disponendo la revoca del precedente provvedimento del 2 aprile
2024 con il quale era stata fissata dinanzi alla dott.ssa Luperini l'udienza di comparizione delle parti per la decisione sull'istanza de qua.
Ritrasmesso il fascicolo all'attuale giudicante e ritenuto applicabile il rito ante D. Lgs. n.
149/2022 (c.d. riforma Cartabia), , visto l'esito del precitato giudizio RG Parte_1
12844/22, dichiarava di rinunciare alla presente opposizione chiedendo disporsi la compensazione delle spese di lite.
Alla luce della rinuncia all'azione da parte attrice, la convenuta non accettava la rinuncia e chiedeva invece dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale, reiterando la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
pagina 4 di 8 Veniva quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 febbraio 2025 tenuta secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Alla luce dell'intervenuta sentenza n. 1094/2024 emessa dal Tribunale di Firenze in data 3 aprile 2024 che ha definito il procedimento al n. RG 12844/22, in conformità con quanto richiesto da parte convenuta e vista la rinuncia formulata dalla stessa parte attrice, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Con la precitata sentenza definitiva, infatti, è stata rigettata l'opposizione ex art. 615 comma 1
c.p.c. sollevata da nei confronti del precetto notificato da Parte_1 Controparte_1 sulla scorta del quale era stata promossa l'azione esecutiva (RGE 426/2023) opposta nel
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presente giudizio.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, come noto, costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
La rinuncia alla domanda non richiede formule sacramentali potendo essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
Detta rinuncia consiste, come nella presente vicenda, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte,
l'estinzione dell'azione e, per l'appunto, la cessazione della materia del contendere.
Va peraltro osservato che, a mente dell'art. 306 comma 4 c.p.c. “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”, mentre nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese di lite devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza (cfr. ex multis Cass. n. 24714 del 2022) o a seguito di una indagine sommaria di delibazione del merito, che può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, ma anche ad una compensazione sempre che ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.
Ciò posto, nella presente vicenda in applicazione dei principi della c.d. soccombenza virtuale, non essendo stata la rinuncia accettata dalla parte convenuta costituita, le spese del giudizio non pagina 5 di 8 possono essere oggetto della compensazione invocata dall'opponente, in quanto la opposizione non avrebbe potuto essere accolta per essere legittimamente avviata la azione del pignoramento presso terzi promosso dalla convenuta nei confronti dell'ex coniuge CP_1 Parte_1
Alla luce del richiamato principio enunciato dalla Suprema Corte (Cass. n. 9700/2021) e riaffermato nella precitata sentenza del Tribunale di Firenze n. 1094/2024, infatti, qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non può avere l'effetto di modificare le condizioni fissate per il mantenimento dei figli, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che abbia modificato le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio.
Pertanto, al di là della prova del raggiungimento di un accordo con l'ex coniuge, è escluso che i genitori possano modificare autonomamente quanto stabilito nella sentenza di divorzio senza ricorrere all'autorità giudiziaria, considerato che la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli
“risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati” (così citata Cass. 9700/2021).
Applicando i principi sopra enunciati al caso di specie, resta pertanto valido il titolo esecutivo su cui è stata fondata l'esecuzione promossa dall'odierna convenuta e rappresentato dalla sentenza di divorzio n. 566/2013 emessa dal Tribunale di Firenze, permanendo quindi in capo all'attore l'obbligo di mantenere i figli e di corrispondere loro il relativo assegno di mantenimento per la somma complessiva mensile di euro 1.300,00 sino alla modifica giudiziale della predetta sentenza.
Va peraltro precisato che lo stesso Tribunale di Arezzo, chiamato da a rideterminare Parte_1
le condizioni economiche statuite nella sentenza divorzile relative al contributo paterno al mantenimento dei quattro figli, ha disposto (ordinanza del 31 marzo 2023) la revoca del contributo a carico dell'opponente per la figlia in quanto economicamente autosufficiente, e ha previsto Per_1
altresì la riduzione del contributo al mantenimento degli altri tre figli, ma ha disposto che tali nuovi condizioni decorrano dal deposito del ricorso, ovvero dal luglio 2022, confermando quindi per il periodo precedente le statuizioni previste dalla sentenza del 2013 del Tribunale fiorentino e, di conseguenza, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da . CP_1
Nè potrebbe trovare accoglimento la domanda di compensazione avanzata dall'attore in ordine alle posizioni di debito/credito a fronte delle asserite spese corrisposte per il mantenimento dei figli: la giurisprudenza di legittimità ha infatti da tempo chiarito che il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, vista anche la sua indisponibilità, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (cfr. Cass. 23569/2016).
pagina 6 di 8 Secondo l'indirizzo condiviso della Suprema Corte, “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr.
Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147, cod. civ.) con riguardo alla complessiva formazione della persona” (così Cass. n. 9686 del 2020).
In conclusione, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, considerato che in assenza della rinuncia dell'opposizione da parte attrice e di domanda di cessata materia del contendere di parte convenuta, l'originaria opposizione al pignoramento presso terzi e la relativa domanda riconvenzionale sarebbero risultate infondate, parte opposta sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale anche ai fini della regolazione delle spese processuali.
Ne consegue quindi che, alla luce del menzionato principio, trova accoglimento la domanda di parte convenuta di condanna di al pagamento delle spese di lite che vengono Parte_1
liquidate come in dispositivo, in conformità con il D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente espletata dai procuratori delle parti, con assenza di fase istruttoria, e con distrazione, in solido tra loro, in favore dei difensori di parte convenuta dichiaratisi antistatari.
Quanto, invece, alle domande di risarcimento richiesta da parte convenuta nei confronti dell'attore per responsabilità aggravata per euro 5.000,00 ex art. 96 comma 1 c.p.c. e per euro
19.800,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c., o, in subordine, in quella somme maggiori o minori da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., (come da memoria di replica conclusionale depositata in data 8 maggio 2025), la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc avanzata da parte convenuta, la stessa non può trovare accoglimento in quanto non si ravvisa una condotta in giudizio di controparte connotata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 10948/2023:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio liquidate in euro 3.508,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge, disponendone la distrazione, in solido tra loro, in favore degli avv.ti Carlo Poli e pagina 7 di 8 Francesca Cappelli, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Firenze, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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