Art. 3. 1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge, puo' essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.
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5 marzo 1992
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