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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 425/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3963/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
QU IU S.p.a. - P. IV
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4295/2024 emessa dalla Corte di IU Tributaria Primo grado ROMA sez. 28 e pubblicata il 02/04/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210092039518000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato la cartella n. 09720210082039518000 con la quale è stato richiesto il pagamento di € 1.254,24 a titolo di sanzioni per l'asserito omesso pagamento di un contributo unificato. In particolare il ricorrente eccepiva la nullità della cartella per omessa notifica degli atti prodromici, nonché la decadenza dal diritto alla riscossione in quanto il mancato pagamento si riferirebbe alla partita di credito 023452/2016 per cui il diritto alla riscossione sarebbe prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 20 d.lgs n. 472/97. Si costituiva in primo grado AdER eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento all'omessa notifica degli atti prodromici in quanto attività non di sua competenza, nonché QU IU che evidenziava che il contributo si riferiva alla Nota A1 005168/2015 inerente il procedimento n. 56135/2013 del Tribunale di Roma, con conseguente apertura della partita di credito n. 023452/2016 iscritta il 6/7/2016, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Con sentenza n. 4925/2024 la CGT di primo grado di Roma, ha accolto il ricorso annullando l'atto impugnato condannando QU e AdE alle spese di primo grado.
QU IU PA ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con conferma della cartella impugnata e con condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre alla restituzione di quanto eventualmente pagato da QU a titolo di spese di primo grado.
Non si è costituita in secondo grado AdER. Si è costituito in secondo grado il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese del doppio grado da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_2 Procuratore antistatario.
All'udienza del 7/10/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante QU IU lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente accolto il ricorso non ritenendo notificato l'atto presupposto costituito dal modello C.
Il motivo è infondato Osserva questa Corte che la CGT di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che QU non abbia fornito la prova della notifica al Resistente_1 del modello C di invito al pagamento del contributo unificato entro un mese dalla notifica di detto modello, atto presupposto all'iscrizione a ruolo ed alla successiva cartella, con conseguente violazione della procedura prevista per il recupero del credito erariale e nullità della cartella impugnata.
Sul punto si rammenta che ai sensi dell'art. 248 del DPR n. 115/2002 la sequenza procedimentale per la riscossione del contributo unificato prevede che l'invito al pagamento (mod. C) sia notificato ai sensi dell'art. 137 cpc anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto dalla parte nel procedimento cui si riferisce il contributo da pagare.
Orbene, dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado emerge chiaramente che QU IU in quella fase ha prodotto tutta una serie di documenti ma non il modello C con la relativa attestazione di notifica, sebbene detta documentazione fosse già nella sua piena disponibilità atteso che avverso il modello C notificato al Resistente_1 in data 1/3/2016 presso l'indirizzo pec del difensore domiciliatario Avv.
Difensore_2, fosse stato proposto ricorso dinanzi all'allora CTP di Roma che con sentenza n. 26993/2017 rigettava il ricorso, rigetto confermato dalla allora CTR del Lazio con sentenza n.
5659/2019.
Il modello C con l'invito al pagamento con l'attestazione dell'avvenuta notifica a mezzo pec in data 1/3/2016 all'avvocato domiciliatario, è stato quindi prodotto da QU IU solo in grado di appello rilevando la Corte che tale produzione è da considerarsi tardiva e preclusa ai sensi dell'art. 58 dlgs n. 546/92 . In proposito rileva questa Corte che alla presente controversia, in quanto instaurata successivamente al 5/1/2024, è applicabile il disposto dell'art. 58 c. 3 del d.lgs n. 546/92 come modificato dal d.lvo n. 220/2023, il quale prevede il divieto di produzione nel giudizio di secondo grado delle notifiche degli atti impugnati ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado, divieto la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2025, che ha ritenuto illegittimo il divieto di produzione in appello esclusivamente con riferimento alla produzione delle deleghe, procure e degli altri atti di conferimento di poteri rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.
L'infondatezza di tale censura è assorbente di ogni altra questione in quanto dall'omessa o, comunque, dalla non provata, notifica dell'atto presupposto, discende la nullità dell'atto consequenziale notificato atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni al fine di consentire al destinatario l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ragion per cui l'omessa prova della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. n. 26660/2023). Conclusivamente l'appello di QU IU deve essere respinto con conferma della impugnata sentenza n. 4925/2024 della CGT di primo grado di Roma.
In considerazione della disciplina normativa che ha subito modifiche e del recente arresto giurisprudenziale della Corte Costituzionale ritiene la Corte di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di IU di II grado del Lazio rigetta l'appello e compensa le spese.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3963/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
QU IU S.p.a. - P. IV
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4295/2024 emessa dalla Corte di IU Tributaria Primo grado ROMA sez. 28 e pubblicata il 02/04/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210092039518000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato la cartella n. 09720210082039518000 con la quale è stato richiesto il pagamento di € 1.254,24 a titolo di sanzioni per l'asserito omesso pagamento di un contributo unificato. In particolare il ricorrente eccepiva la nullità della cartella per omessa notifica degli atti prodromici, nonché la decadenza dal diritto alla riscossione in quanto il mancato pagamento si riferirebbe alla partita di credito 023452/2016 per cui il diritto alla riscossione sarebbe prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 20 d.lgs n. 472/97. Si costituiva in primo grado AdER eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento all'omessa notifica degli atti prodromici in quanto attività non di sua competenza, nonché QU IU che evidenziava che il contributo si riferiva alla Nota A1 005168/2015 inerente il procedimento n. 56135/2013 del Tribunale di Roma, con conseguente apertura della partita di credito n. 023452/2016 iscritta il 6/7/2016, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Con sentenza n. 4925/2024 la CGT di primo grado di Roma, ha accolto il ricorso annullando l'atto impugnato condannando QU e AdE alle spese di primo grado.
QU IU PA ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con conferma della cartella impugnata e con condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre alla restituzione di quanto eventualmente pagato da QU a titolo di spese di primo grado.
Non si è costituita in secondo grado AdER. Si è costituito in secondo grado il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese del doppio grado da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_2 Procuratore antistatario.
All'udienza del 7/10/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante QU IU lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente accolto il ricorso non ritenendo notificato l'atto presupposto costituito dal modello C.
Il motivo è infondato Osserva questa Corte che la CGT di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che QU non abbia fornito la prova della notifica al Resistente_1 del modello C di invito al pagamento del contributo unificato entro un mese dalla notifica di detto modello, atto presupposto all'iscrizione a ruolo ed alla successiva cartella, con conseguente violazione della procedura prevista per il recupero del credito erariale e nullità della cartella impugnata.
Sul punto si rammenta che ai sensi dell'art. 248 del DPR n. 115/2002 la sequenza procedimentale per la riscossione del contributo unificato prevede che l'invito al pagamento (mod. C) sia notificato ai sensi dell'art. 137 cpc anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto dalla parte nel procedimento cui si riferisce il contributo da pagare.
Orbene, dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado emerge chiaramente che QU IU in quella fase ha prodotto tutta una serie di documenti ma non il modello C con la relativa attestazione di notifica, sebbene detta documentazione fosse già nella sua piena disponibilità atteso che avverso il modello C notificato al Resistente_1 in data 1/3/2016 presso l'indirizzo pec del difensore domiciliatario Avv.
Difensore_2, fosse stato proposto ricorso dinanzi all'allora CTP di Roma che con sentenza n. 26993/2017 rigettava il ricorso, rigetto confermato dalla allora CTR del Lazio con sentenza n.
5659/2019.
Il modello C con l'invito al pagamento con l'attestazione dell'avvenuta notifica a mezzo pec in data 1/3/2016 all'avvocato domiciliatario, è stato quindi prodotto da QU IU solo in grado di appello rilevando la Corte che tale produzione è da considerarsi tardiva e preclusa ai sensi dell'art. 58 dlgs n. 546/92 . In proposito rileva questa Corte che alla presente controversia, in quanto instaurata successivamente al 5/1/2024, è applicabile il disposto dell'art. 58 c. 3 del d.lgs n. 546/92 come modificato dal d.lvo n. 220/2023, il quale prevede il divieto di produzione nel giudizio di secondo grado delle notifiche degli atti impugnati ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado, divieto la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2025, che ha ritenuto illegittimo il divieto di produzione in appello esclusivamente con riferimento alla produzione delle deleghe, procure e degli altri atti di conferimento di poteri rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.
L'infondatezza di tale censura è assorbente di ogni altra questione in quanto dall'omessa o, comunque, dalla non provata, notifica dell'atto presupposto, discende la nullità dell'atto consequenziale notificato atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni al fine di consentire al destinatario l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ragion per cui l'omessa prova della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. n. 26660/2023). Conclusivamente l'appello di QU IU deve essere respinto con conferma della impugnata sentenza n. 4925/2024 della CGT di primo grado di Roma.
In considerazione della disciplina normativa che ha subito modifiche e del recente arresto giurisprudenziale della Corte Costituzionale ritiene la Corte di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di IU di II grado del Lazio rigetta l'appello e compensa le spese.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri